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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 227/2023 e n. 268/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite promosse in appello con atto di citazione, la prima (n. 227/2023 r.g.) da
(c.f. ), difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Giacomelli del foro di Vicenza, domiciliato a Vicenza presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
1
Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_1
, difesa dall'avv. Giampaolo Balas e dall'avv. Marco Controparte_2
Andrea Morielli del foro di Roma, domiciliata a Roma presso lo studio dei difensori
(appellata)
e di
con sede in Controparte_3
ZO di VE (Tv) (c.f. ), in persona del procuratore P.IVA_2
speciale dott. difesa dall'avv. Isabella Melchiori del foro di CP_4
Treviso, domiciliata in Castelfranco Veneto presso lo studio del difensore
(appellata)
e di
(c.f. ), difeso dall'avv. Andrea Controparte_5 C.F._2
Zanovello del foro di Vicenza, domiciliato in Vicenza presso lo studio del difensore
(appellato)
e di
con sede in Montebelluna Controparte_6
(p. iva n. ) in persona del curatore dott. P.IVA_3 CP_7
(appellata contumace)
2 la seconda (n. 268/2023 r.g.) da
(c.f. ), difeso dall'avv. Andrea Controparte_5 C.F._2
Zanovello del foro di Vicenza, domiciliato in Vicenza presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in Controparte_1
Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_1
, difesa dall'avv. Giampaolo Balas e dall'avv. Marco Controparte_2
Andrea Morielli del foro di Roma, domiciliata a Roma presso lo studio dei difensori
(appellata)
e di
con sede in Controparte_3
ZO di VE (Tv) (c.f. ), in persona del procuratore P.IVA_2
speciale dott. difesa dall'avv. Isabella Melchiori del foro di CP_4
Treviso, domiciliata in Castelfranco Veneto presso lo studio del difensore
(appellata)
e di
3 (c.f. ), difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Giacomelli del foro di Vicenza, domiciliato a Vicenza presso lo studio del difensore
(appellato)
e di
con sede in Montebelluna Controparte_6
(p. iva n. ) in persona del curatore dott. P.IVA_3 CP_7
(appellata contumace)
sulle seguenti conclusioni:
per : Parte_1
Ogni avversaria e contraria domanda ed eccezione respinta o dichiarata inammissibile, in accoglimento dei proposti appelli, in radicale riforma dell'impugnata sentenza n. 3/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata il
03.01.2022, sottoscritta il 30.12.2022 e notificata il 03.01.2023, pronunciata nel procedimento n. 2528/2020 R.G. del medesimo
Tribunale, che porta riunito il procedimento n. 3561/2020 R.G.:
In via pregiudiziale, ritenuta la qualità di consumatore in capo all'opponente e la conseguente nullità in quanto vessatoria, Parte_1
a sensi degli art. 33 comma 2° lett. u) e 36 D.Lgs. 206/2005, della clausola di deroga al foro del consumatore di cui all'art. 10) delle dichiarazioni fideiussorie sottoscritte dal medesimo opponente, rispettivamente in data 15.06.2016 e in data 14.09.2017, dichiararsi
l'incompetenza del Tribunale di Treviso, essendo competente in via
4 esclusiva il Tribunale di Vicenza, e conseguentemente dichiararsi la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 304/2020 di data 23.01 –
28.01.2020 pronunciato dal Giudice dott. Andrea Valerio Cambi del
Tribunale di Treviso nel procedimento n. 224/2020 R.G.; nel merito: dichiararsi la nullità ex art. 1418 comma 1° C.C. per violazione delle norme imperative (ex art. 2 comma 100 lett. a) L.
662/1996 e succ. mod. e int. e disp.ni regolamentari in materia di sovvenzioni alle PMI nonché per violazione dell'art. 5 T.U.B., ovvero per motivo illecito comune alla concedente e alla mutuataria, dei due contratti di mutuo rispettivamente n. 610441 di data 15.06.2016 e n.
613277 di data 14.09.2017 e la nullità o l'invalidità, ex art. 1939 C.C., o comunque l'inefficacia delle dichiarazioni fideiussorie sottoscritte dall'opponente rispettivamente in data 15.06.2016 e in Parte_1
data 14.09.2017, e comunque dichiararsi l'estinzione delle stesse e la liberazione del medesimo fideiussore ex art. 1955 C.C. per fatto del preteso creditore ora Controparte_8 [...]
, RO
- conseguentemente, dichiararsi nullo o annullarsi o revocarsi e comunque dichiararsi privo di qualsivoglia effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 304/2020 Tribunale di Treviso di data 23.01 – 28.01.2020 pronunciato dal Giudice dott. Andrea Valerio Cambi del Tribunale di
Treviso nel procedimento n. 224/2020 RG, e in ogni caso, rigettarsi in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto ogni domanda ed eccezione dell'opposta ora Controparte_8 [...]
, dichiarando che nulla RO
è dovuto a questa, né, in via di surroga, al terzo chiamato
[...]
dichiarandosi Controparte_1
inammissibile o irricevibile la comparsa di risposta da questi depositata
5 nel presente giudizio d'appello e, comunque, respingendosi ogni domanda ed eccezione di quest'ultimo; in via di ulteriore subordine, ritenuta per le esposte ragioni la nullità delle clausole delle dichiarazioni fideiussorie sottoscritte dall'opponente per vessatorietà delle stesse, a sensi degli artt. 33 e 36 D.Lgs. 206/2005,
e per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990, revocarsi, annullarsi o dichiararsi nullo e privo di qualsivoglia effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 304/2020 Tribunale di Treviso di data 23.01 – 28.01.2020 pronunciato dal Giudice dott. Andrea Valerio Cambi del Tribunale di
Treviso nel procedimento n. 224/2020 R.G. e dichiararsi l'opponente tenuto all'obbligo di garanzia solo nei limiti della validità ed efficacia che FO ancora ritenuta delle rimanenti clausole di dette dichiarazioni fideiussorie e per le somme che FOro ritenute dovute dal medesimo.
In ogni caso, previa rimessione in termini dell'appellante in Pt_1
relazione ai documenti allegati da doc. 31 a doc. 33) in primo grado, condannarsi RO
, alla restituzione delle somme versate dal sig. ,
[...] Parte_1
a seguito della procedura esecutiva n. 1501/2020 R.G. Es. Tribunale di
Vicenza, per capitali complessivi € 107.174,69, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° C.C. dal dì di ciascun versamento parziale nel conto corrente di detta procedura esecutiva fino al saldo effettivo.
In via subordinata, per la contestata ipotesi di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ovvero di condanna del sig. al Parte_1
pagamento totale o parziale delle somme ingiunte, condannarsi il co- fideiussore a pagare e a rimborsare al sig. Controparte_5 Pt_1
in via di regresso la quota della metà, maggiorata degli interessi
[...]
al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° C.C., di quanto da quest'ultimo
6 versato alla ora Controparte_8 [...]
. Spese e competenze RO
interamente rifuse, oltre rimborso forfettario 15%, cap ed iva come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.
In istruttoria: si chiede, previo ordine alla curatela del
[...]
di esibire in giudizio i libri contabili Controparte_6
obbligatori, costituiti dal libro giornale e dal libro degli inventari, le fatture di vendita e quelle di acquisto, nonché il registro iva vendite e il registro iva acquisti, la cui tenuta è pure obbligatoria in base alla legge fiscale, che sia disposta CTU contabile affinché il nominando CTU, sulla base della documentazione acquisita agli atti e di quella ulteriore che FO messa a disposizione e previa autorizzazione del medesimo CTU all'estrazione dalla Centrale dei Rischi tenuta dalla Banca d'Italia della situazione relativa agli affidamenti e all'indebitamento verso gli intermediari bancari e finanziari di Controparte_6
relativamente agli anni dal 2014 al 2017, accerti e dichiari:
1) se al momento della richiesta Controparte_6
(indicativamente due/tre mesi prima della data di stipula) a
[...]
sia della concessione del mutuo di euro 500.000,00, Controparte_8
stipulato il 15.06.2016 n. 610441, sia della concessione del mutuo di euro 300.00,00, stipulato il 14.09.2017 n. 613277, godeva del necessario merito creditizio in base all'allora vigente normativa bancaria e a quella relativa alla concessione dei finanziamenti alle P.M.I. a sensi dell'art. 2 comma 100 legge 23.12.1996 n. 662, nonché dell'art. 15 L.
7.08.1997 n.
266, del D.M. Industria 31.05.1999 n. 248, del D.M. Attività Produttive
20.06.2005 e del 23.09.2005 e successive modifiche ed integrazioni,
2) se abbia utilizzato le somme ricevute a Controparte_6
mutuo in conformità al vincolo posto dai contratti di mutuo e dalla
7 legislazione di riferimento e cioè per “pagamento scorte, fornitori, servizi e personale”.
Rimettersi in termine l'appellante per la produzione dei Pt_1
documenti allegati da doc. 31 a doc. 33) con il foglio di precisazione delle conclusioni di data 22.06.2022 davanti al Tribunale, in quanto trattasi di documenti formatisi successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 186 VI comma CPC e nello specifico della nota di deposito
(doc. 31) della 12ma ed ultima rata del piano di conversione del pignoramento (pignoramento promosso da , ora Controparte_8
, al quale è stato ammesso il sig dal RO Pt_1
G.E. del Tribunale di Vicenza, del verbale dell'udienza del 17.12.2021 davanti al G.E. (doc. 32) di assegnazione a RO
dell'ulteriore somma di € 36.916,36 “a definizione del credito” (oltre ad
€ 70.262,44 già assegnati il 16.07.2021, v. doc. 17), della email della
Cancelleria del Tribunale di Vicenza (doc. 33) a Volksbank Vicenza, banca depositaria delle somme oggetto della conversione del pignoramento, affinchè in attuazione dell'ordinanza del G.E. bonificasse
a la residua somma di € 36.900,00. RO
Si chiede che sia acquisito il fascicolo della causa riunita n. 3561/2020
R.G. Tribunale di Treviso.
per : Controparte_5
Voglia la Corte d'Appello adìta, rigettata ogni domanda, eccezione e deduzione già svolte in corso di causa o eventuali domande nuove per le quali non si accetta il contraddittorio, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
In via principale
8 1) accertarsi e dichiararsi la nullità per illogicità manifesta della sentenza n° 3/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, in data 30/12/2022,
e depositata in cancelleria, in data 03/01/2023;
2) in totale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi ammissibile e rilevante ed ammettersi la CTU richiesta dal sig. , Controparte_5
odierno appellante, e come a seguire riproposta, ed accogliersi tutte le conclusioni da quest'ultimo formulate nel giudizio di I° grado nei confronti di (già Controparte_10
Controparte_11
) e
[...] Controparte_1
odierna appellate;
3) condannarsi le odierne appellate a rimborsare al sig.
[...]
, odierno appellante, tutte le somme da quest'ultimo CP_5
corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di corresponsione al saldo effettivo;
4) spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi per il I° ed il II° grado di giudizio.
In via subordinata
5) Nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, della sentenza n°
3/2023 emessa dal Tribunale di Treviso e/o, comunque, di accoglimento delle conclusioni formulate dalle odierne appellate, dichiararsi e disporsi, quantomeno, la compensazione delle spese di lite del giudizio di
I° grado, sussistendo i gravi ed eccezionali motivi, di cui in premessa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché sia disposta CTU, al fine di accertare e verificare, sulla base del bilancio d'esercizio 2016, la situazione economico- finanziaria della società nell'anno in cui Controparte_6
furono concessi i finanziamenti, per cui è causa.
9 per : Controparte_1
NEL MERITO: dichiarare inammissibile/rigettare tutti i motivi di Appello proposti dal sig. in quanto inammissibili/infondati per i motivi e le Parte_1
ragioni sopra esposte, con la conferma della Sentenza di prime cure impugnata n. 3/2023; per l'eventuale ipotesi in cui, al presente giudizio di appello, sia riunita
l'impugnazione separatamente promossa dal , si chiede sin CP_5
d'ora di dichiarare inammissibile/rigettare tutti i motivi di Appello proposti dal sig. , in quanto inammissibili/infondati per Controparte_5
i motivi e le ragioni sopra esposte, con la conferma della Sentenza di prime cure impugnata n. 3/2023; anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
346 c.p.c. si confermano le conclusioni già assunte nel giudizio di primo grado: “In via pregiudiziale: - il Giudice adito si compiaccia di differire, ove occorrer possa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed art. 106 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire alla terza chiamata
la citazione del Controparte_12
terzo, già convenuto nel presente giudizio, Controparte_11
, divenuta (a seguito di fusione con altro istituto),
[...]
Controparte_13
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VE (TV), Via Spada n. 2, PEC:
ciò nel rispetto dei termini di cui Email_1
all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito: ▪ rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni e il rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo e la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata
[...]
[... ▪ in via riconvenzionale: -nella denegata Controparte_14
ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, eccezioni e deduzioni degli opponenti, con accertamento negativo di quanto dovuto dal debitore principale e finanche dai Controparte_6
fideiussori sigg. e in favore del Controparte_5 Parte_1 [...]
, oggi Controparte_15 [...]
e, quindi, per Controparte_13
effetto della surroga, in favore di Controparte_12
ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
[...]
parziale, delle domande, eccezioni e rilievi degli opponenti circa la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o invalidità parziale e/o totale delle fideiussioni prestate dagli opponenti sigg. e Parte_1 [...]
e/o comunque di estinzione e/o inefficacia delle garanzie, CP_5
condannarsi RO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
alla restituzione delle somme erogate a suo favore dalla terza chiamata
a quelle diverse, maggiori o minori, a seguito della CP_16
delibera di liquidazione della perdita, pari ad € 184.372,23 (posizione
746858), relativa alla garanzia deliberata il 08.09.2017 (somma corrisposta con valuta 16.04.2020), nonché € 210.688,93 (posizione
597127), relativa alla garanzia deliberata il 31.05.2016 (somma corrisposta con valuta 08.05.2020), per la somma complessiva di €
395.061,16; ciò a titolo di responsabilità contrattuale e/o, comunque, per violazione di legge e regolamentare del Controparte_17
, in particolare violazione agli accordi intercorsi
[...]
con la Richiesta di accesso alla garanzia pubblica del 16.04.2008 ed alle
“Disposizioni operative” del Fondo di Garanzia “art. 2, comma 100, lett
a) - L. 662/1996”, che la banca ha dichiarato di accettare e riconoscere
11 e tenuto conto della pubblica, del rispetto della normativa generale, delle norme imperative, nonché per violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c. e art.1375 c.c. e, in subordine, per ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ovvero arricchimento senza causa ex art. 2040 c.c.. In ogni caso, con la rifusione delle spese di lite.”
Il tutto con condanna degli Appellanti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
PER LA CAUSA R.G. n. 268/2023
CONCLUSIONI
NEL MERITO: dichiarare inammissibile/rigettare tutti i motivi di Appello proposti dal sig. , in quanto inammissibili/infondati per i motivi e le Controparte_5
ragioni sopra esposte, con la conferma della Sentenza di prime cure impugnata n. 3/2023; per l'eventuale ipotesi in cui, al presente giudizio di appello, sia riunita l'impugnazione separatamente promossa dal si chiede sin d'ora di Pt_1
dichiarare inammissibile/rigettare tutti i motivi di Appello proposti dal sig. in quanto inammissibili/infondati per i motivi e le Parte_1
ragioni sopra esposte, con la conferma della Sentenza di prime cure impugnata n. 3/2023; anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si confermano le conclusioni già assunte nel giudizio di primo grado: “In via pregiudiziale: - il Giudice adito si compiaccia di differire, ove occorrer possa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed art. 106 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire alla terza chiamata
[...]
la citazione del terzo, già Controparte_12
convenuto nel presente giudizio, Controparte_18
[... , divenuta (a seguito di fusione con altro istituto),
[...] [...]
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_13 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VE (TV), Via Spada
n. 2, PEC: ciò nel rispetto dei Email_1
termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito: ▪ rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni e deduzioni, nessuna esclusa, promosse di tutti gli attori opponenti, con il rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo e la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata
▪ in via Controparte_12
riconvenzionale: -nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, eccezioni e deduzioni degli opponenti, con accertamento negativo di quanto dovuto dal debitore principale Controparte_6
e finanche dai fideiussori sigg. e
[...] Controparte_5 Pt_1
in favore del ,
[...] Controparte_15
oggi Controparte_13
e, quindi, per effetto della surroga, in favore di
[...] [...]
ovvero nella denegata ipotesi Controparte_12
di accoglimento, anche parziale, delle domande, eccezioni e rilievi degli opponenti circa la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o invalidità parziale e/o totale delle fideiussioni prestate dagli opponenti sigg. Pt_1
e e/o comunque di estinzione e/o inefficacia
[...] Controparte_5
delle garanzie, condannarsi RO
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, alla restituzione delle somme erogate a suo favore dalla terza chiamata a quelle diverse, maggiori o minori, CP_16
a seguito della delibera di liquidazione della perdita, pari ad €
184.372,23 (posizione 746858), relativa alla garanzia deliberata il
13 08.09.2017 (somma corrisposta con valuta 16.04.2020), nonché €
210.688,93 (posizione 597127), relativa alla garanzia deliberata il
31.05.2016 (somma corrisposta con valuta 08.05.2020), per la somma complessiva di € 395.061,16; ciò a titolo regolamentare del
[...]
, in particolare violazione agli Controparte_17
accordi intercorsi con la Richiesta di accesso alla garanzia pubblica del
16.04.2008 ed alle “Disposizioni operative” del Fondo di Garanzia “art.
2, comma 100, lett a) - L. 662/1996”, che la banca ha dichiarato di accettare e riconoscere e tenuto conto della dichiarazione, contenuta nella richiesta di ammissione alla garanzia pubblica, del rispetto della normativa generale, delle norme imperative, nonché per violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c.
e art.1375 c.c. e, in subordine, per ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ovvero arricchimento senza causa ex art. 2040 c.c.. In ogni caso, con la rifusione delle spese di lite.”
Il tutto con condanna degli Appellanti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
per : RO
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità degli appelli ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
In via principale: rigettare gli appelli svolti dai sig.ri e Parte_1
in quanto infondati in fatto e in diritto, con Controparte_5
conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14 e, con distinto atto di citazione, e Parte_1 Controparte_5
si opponevano al decreto n. 304/2020, Controparte_6
con cui il Tribunale di Treviso aveva loro ingiunto (i primi due quali fideiussori, la società quale debitrice principale) di pagare a
[...]
la somma di Euro Controparte_3
489.665,25: debito che residuava da due mutui chirografari, parzialmente garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da
. Controparte_1
Si costituiva in entrambi i giudizi la banca opposta.
Gli opponenti eccepivano la nullità dei mutui e delle fideiussioni.
Le due cause erano riunite ed era autorizzata la chiamata in causa, richiesta dagli opponenti, di Controparte_1
la quale pure si costituiva in giudizio, chiedendo, in
[...]
caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, la condanna di alla restituzione di quanto percepito dal Fondo RO
di garanzia.
Il processo era interrotto a seguito del fallimento di
[...]
Controparte_6
Riassunto il processo da , si costituivano l'opposta, la Pt_1 CP_5
terza chiamata ed anche il il Controparte_6
quale chiedeva che FO dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità della domanda formulata nei confronti della società fallita.
Non era compiuta attività istruttoria.
Con sentenza n. 3/2023, pronunciata il 30 dicembre 2022 e depositata il 3 gennaio 2023, il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese processuali sostenute da e da . Controparte_1 RO
15 Il Tribunale riteneva che: - e non potessero CP_5 Pt_1
considerarsi consumatori (il primo era amministratore unico di al momento del rilascio delle fideiussioni;
CP_6 Controparte_6
il secondo, al momento [15 giugno 2016] del rilascio di una prima fideiussione, era amministratore delegato, ma anche socio con quota del
22,23%, di OR TR CH s.p.a., a sua volta titolare del 100% delle quote della società debitrice principale;
sempre al momento Pt_1
[14 settembre 2017] del rilascio di seconda fideiussione, era socio con quota del 30% di Prima Holding s.r.l., titolare del 100% delle quote della società debitrice principale) e che le clausole, asseritamente vessatorie, erano state tutte approvate per iscritto con doppia sottoscrizione;
- la banca opposta avesse dato prova del credito, esibendo in giudizio i contratti di mutuo conclusi il 15 giugno 2016 e il 14 settembre 2017 e gli estratti conto che dimostravano l'effettiva erogazione delle somme di denaro mutuate;
- l'inadempimento non potesse dirsi non imputabile alla debitrice e non FO rilevante che le difficoltà economiche della mutuataria FOro derivate dal fallimento di OR TR CH
s.p.a.; - la sovrapposizione, su parte del debito restitutorio, della garanzia del Fondo gestito da e delle fideiussioni non Controparte_1
comportava violazione del d.m. 23 settembre 2005 e comunque non poteva essere causa di nullità delle fideiussioni;
- l'utilizzo del denaro mutuato per una finalità in ipotesi diversa da quella per cui era stato erogato non comportasse nullità dei mutui, ma al più inadempimento della mutuataria (vi era prova documentale che il denaro non FO servito a ripianare precedenti esposizioni debitorie); - la prospettata omessa o negligente valutazione del merito creditizio della mutuataria non comportasse violazione di alcuna norma imperativa e nullità dei mutui;
- le fideiussione non FOro in contrasto con la normativa antitrust, in
16 quanto non erano conformi allo schema ABI (modello sanzionato da
Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005) e comunque ciò non avrebbe comportato la nullità degli interi negozi, ma solo delle singole clausole contrastanti con il divieto (nella specie, due delle quali neppure erano presenti nei contratti, mentre la terza, c.d. clausola di sopravvivenza, non avrebbe in ogni caso trovato applicazione); - la causa di estinzione delle fideiussioni prevista dall'art. 1956 c.c. non trovasse applicazione, in quanto le garanzie non erano state prestate per un'obbligazione futura, bensì appositamente per i due mutui (l'eccezione di OR era comunque inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.); - non FO ammissibile la domanda di regresso, formulata da con la prima Pt_1
memoria ex art. 183, 6° co., c.c., nei confronti di , poiché le CP_5
due cause di opposizione, per quanto riunite, rimanevano autonome, e non era perciò ammissibile una domanda trasversale nei confronti di un soggetto parte di distinto giudizio;
- al CP_6 Controparte_6
non potessero riconoscersi le spese di lite, in quanto la
[...] Controparte_6
domanda della banca, divenuta improcedibile a seguito del fallimento della mutuataria, non era stata riproposta successivamente alla riassunzione, sì che la curatela non aveva necessità di costituirsi nel processo riassunto.
Con distinti atti di citazione e Parte_1 Controparte_5
impugnavano la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, chiedendone la riforma.
proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) era a lui Parte_1
applicabile il codice del consumo, quantomeno con riguardo alla fideiussione sottoscritta il 14 settembre 2017, in quanto a quella data era controllata da Prima Holding s.r.l., Controparte_6
17 nella quale l'appellante deteneva una partecipazione di assoluta minoranza (30%): ne conseguiva la competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza, quale foro del luogo di residenza del fideiussore;
2) la banca non aveva assolto l'onere della prova del credito, che non era data dal certificato ex art. 50 t.u.b. e non potendosi “addossare all'opponente l'onere di provare l'asserito obbligo restitutorio” poiché egli era Pt_1
fideiussore e non debitore principale;
non vi era prova che gli estratti conto depositati dalla banca FOro stati inviati alla debitrice e comunque erano inopponibili al fideiussore;
3) non era comprensibile perché il
Tribunale si FO pronunciato su una domanda rinunciata da al Pt_1
momento di precisazione delle conclusioni, “posto che il decreto quanto agli interessi rinviava allo stesso ricorso”: l'impugnazione era proposta
“in relazione al disposto dell'art. 91 cpc per quanto detta pronuncia di rigetto possa aver inciso nella valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese”; 4) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei mutui, riconoscendo che erano mutui di scopo, tali essendo i mutui assistiti da garanzia dello Stato;
la somma di Euro 500.000, erogata con il mutuo 15 giugno 2016, era stata spesa quasi interamente a favore della controllante OR TR CH s.p.a. e non per lo scopo per cui era stata concessa (pagamento scorte, fornitori, servizi e personale);
l'importo di Euro 300.000, erogato con il secondo mutuo, era stato utilizzato per estinguere mutui precedenti;
la banca non aveva valutato con diligenza il merito creditizio della società, e ciò comportava l'applicazione della norma imperativa del d.m. 3 dicembre 1999 in quanto era “indubbio come l'istituto di credito convenuto, ai fini della concessione alla società attorea dei finanziamenti richiesti, si sia limitato a fare affidamento esclusivo sulle garanzie prestate dalla
[...]
da un lato, e dai sigg.ri Controparte_1
18 e dall'altro, omettendo di effettuare le necessaria CP_5 Pt_1
valutazioni circa la situazione patrimoniale del debitore principale”; 5) il giudice avrebbe dovuto rilevare il contrasto tra le fideiussioni e la normativa antitrust, in quanto la clausola n. 8 (clausola di sopravvenienza) del modello censurato dalla Banca d'Italia trovava esatta riproduzione al secondo comma dell'art. 1 delle due fideiussioni sottoscritte da così che “se ove avessero trovato accoglimento le Pt_1
formulate domande di nullità/invalidità dei contratti di mutuo, a nulla sarebbe tenuto il sig. per le somme erogate a mutuo dalla banca”; Pt_1
6) il Tribunale non aveva spiegato perché sarebbe stata inammissibile la domanda trasversale di regresso, rispetto alla quale non aveva CP_5
eccepito alcunché; 7) la liquidazione delle spese processuali era ingiusta, violava l'art. 91 e il d.m. n. 55/2014, e non era giustificata dalla complessità della lite.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, FOro accolte le domande sopra riportate.
proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) la Controparte_5
sentenza era nulla “per illogicità manifesta”, poiché non era stata ammessa c.t.u. al fine di verificare la condizione economico-finanziaria della società nel 2016 e il suo merito creditizio, e per “aver poi ritenuto l'eccezione di inefficacia ex art. 1956 c.c. non fondata”; 2) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei mutui “essendo gli stessi mutui di scopo legale” e le somme di denaro erano state utilizzate per finalità diverse da quelle indicate in contratto;
3) il giudice era incorso in violazione dell'art. 1956 c.c., non dichiarando l'inefficacia delle fideiussioni;
la banca si era comportata in mala fede poiché, pur ottenendo per l'80% dell'importo erogato la garanzia del Fondo gestito da
, aveva richiesto le fideiussioni;
4) il giudice avrebbe dovuto CP_1
19 compensare le spese processuali, considerando che le fideiussioni contenevano una clausola che riproduceva l'art. 8 dello schema Abi e un'altra che sostanzialmente riproduceva l'art. 6, mentre la sentenza n.
41994/2021 delle Sezioni Unite aveva “operato un revirement giurisprudenziale rispetto a quello precedente”.
chiedeva che FO dichiarata la nullità della sentenza n. Controparte_5
3/2023 del Tribunale di Treviso per illogicità manifesta e che, in riforma della stessa sentenza, FO ammessa c.t.u. e accolte “tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado”.
Si costituivano, in entrambe le cause di appello,
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
chiedendo il rigetto degli appelli. La seconda banca
[...]
riproponeva, in via subordinata, ossia per l'eventualità che le fideiussioni FOro dichiarate nulle o inefficaci, la domanda di condanna di
[...]
alla restituzione delle somme di denaro erogate e “ciò RO
a titolo di responsabilità contrattuale e/o, comunque, per violazione di legge e regolamento”.
Nella causa n. 268/2023, l'appellato , per il caso in cui non Parte_1
ne FO stata disposta la riunione con la causa n. 227/2023, proponeva appello incidentale riproducendo i motivi dell'appello principale.
Nella causa n. 227/2023, l'appellato riproduceva nella Controparte_5
comparsa di costituzione l'integrale contenuto del proprio atto di citazione e chiedeva che ne venissero accolte le conclusioni.
Con ordinanza 1° giugno 2023, le due cause di appello venivano riunite in applicazione dell'art. 335 c.p.c.; era dichiarata la contumacia del ed erano fissati i termini di cui Controparte_6
all'art. 352 c.p.c.
20 Le parti costituite precisavano le conclusioni per l'udienza del 12 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, e la causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Con il primo motivo di impugnazione sostiene che il Parte_1
Tribunale di Treviso avrebbe dovuto accertare “quanto meno con riguardo alla fideiussione sottoscritta in data 14.09.2017” che egli era consumatore, con conseguente accoglimento dell'eccezione d'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del foro del consumatore (nella specie, il Tribunale di Vicenza).
non impugna, invece, la statuizione che ha escluso la Controparte_5
sua qualifica di consumatore (pur chiedendo, in comparsa di costituzione, che sia accolto l'appello di e genericamente dichiarando di fare Pt_1
“proprie le deduzioni ed eccezioni proposte dal sig. ) e comunque Pt_1
non formula sul punto alcun motivo specifico d'impugnazione. sostiene che e sono RO Pt_1 CP_5
imprenditori del settore della stampa: nel 2013 fusero le rispettive aziende e diedero vita a OR TR CH s.p.a., di cui divennero soci.
Anche afferma che avesse prestato le Controparte_1 Pt_1
fideiussioni nell'ambito della propria attività imprenditoriale, di socio e dirigente di un importante gruppo industriale, di cui faceva parte la
Tipografica L'Artigiana s.r.l.
Entrambe le appellate evidenziano poi che il motivo di impugnazione è stato espressamente riferito solo alla seconda fideiussione, ossia quella sottoscritta il 14 settembre 2017.
Ciò premesso il motivo di impugnazione non può essere accolto.
21 Il Tribunale di Treviso ha rilevato che, sebbene l'amministratore unico di
Tipografica L'Artigiana s.r.l. FO , non era CP_5 Parte_1
estraneo all'impresa:
“- al momento della sottoscrizione della fideiussione del 15.6.2016 egli era socio al 22,23% della OR TR CH SPA, all'epoca titolare del 100% delle quote della debitrice principale;
- al momento del rilascio della seconda fideiussione (14.9.2017) era socio al 30% della Prima Holding SRL, società costituita a maggio del
2017, titolare del 100% delle quote della;
Controparte_6
- in entrambi i casi tali partecipazioni al capitale sociale delle controllanti della debitrice principale (e quindi, indirettamente, di quest'ultima), se pure non di maggioranza, non appaiono sicuramente
“trascurabili” (tale potrebbe essere, con riferimento alle società di cui si discute, una partecipazione nell'ordine dell'1-2%);
- ancor più rilevante è la circostanza per cui OR era altresì amministratore delegato della OR TR CH SPA, controllante totalitaria della debitrice principale”.
L'appellante non insiste sulla tesi, già respinta dal Tribunale, secondo cui egli aveva semplicemente compiuto un investimento di capitale, ma mette in luce che non era personalmente socio di Controparte_6
e che non l'aveva amministrata.
[...]
La Corte rileva che è decisivo, per escludere che egli agisse quale consumatore, il fatto che oltre ad avere una rilevante Pt_1
partecipazione in Prima Holding s.r.l. (da lui costituita nel 2017 insieme a e a un terzo socio), detenesse il 100% delle quote di CP_5
e FO stato socio e amministratore Controparte_6
delegato e poi liquidatore di OR TR CH s.p.a. (società
22 posta in liquidazione nell'ottobre 2017: v. visura camerale), già controllante totalitaria di Controparte_6
E' perciò evidente che egli prestò la fideiussione nell'ambito dell'attività imprenditoriale esercitata e non per una finalità ad essa estranea.
La Corte di Giustizia non ha mai affermato che il giudizio sulla qualifica di consumatore debba compiersi esclusivamente sul dato formale della partecipazione al capitale della società debitrice garantita. Al contrario, essa ha precisato che è consumatore la persona fisica che ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la debitrice principale, spettando al giudice nazionale valutare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, se il garante possa essere qualificato come consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva n. 93/13.
Anche la giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. civ., sez. un., ord., 27 febbraio 2023, n. 5868), lungi dall'affermare che il giudizio debba essere ristretto “al perimetro della società garantita” (così a pag. 14 dell'atto di citazione), riconosce l'utilizzabilità, da parte del giudice del merito, di qualunque elemento indiziario idoneo a stabilire se la prestazione di garanzia rientra nell'attività professionale del garante, se vi sono collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita oppure se egli abbia agito per scopi di natura privata.
Quindi, il collegamento con la società garantita non deve necessariamente consistere in una diretta partecipazione al capitale, ben potendosi rintracciare anche nella partecipazione al capitale della controllante, tanto più quando, come nel caso di specie, la controllante è una holding e detiene il 100% del capitale della controllata.
Ciò, unitamente al fatto che, fino al 2016, era anche Pt_1
amministratore delegato della controllante Prima Holding, consente di
23 concludere che sia la fideiussione del 2016 sia quella del 2017 non furono prestate da un consumatore.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione d'incompetenza del Tribunale di
Treviso.
2. Il secondo motivo d'impugnazione di , vertente sulla Parte_1
prova del debito, è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Treviso ha così motivato la decisione: “È inconferente
l'eccezione relativa all'asserita inidoneità, a fornire prova del credito, del certificato ex art. 50 TUB prodotto in sede monitoria. Nel presente caso, infatti, non si discute di un rapporto di conto corrente (sola tipologia contrattuale in relazione alla quale ha senso la produzione di un “estratto conto”, nel senso proprio del termine), ma di un mutuo, per cui è sufficiente che vi sia la prova del fatto da cui sorge l'obbligo restitutorio, ricadendo negli oneri di prova del debitore la dimostrazione dell'evento estintivo, ossia del pagamento (cfr. Cass. 13533/2001). Ciò posto, si ritiene che la banca opposta abbia fornito piena prova del proprio credito, producendo i due contratti di mutuo del 15.6.2016 e del
14.9.2017 sottoscritti dalla (rispettivamente Controparte_6
docc. 2 e 5 fasc. mon.) e gli estratti del conto corrente che dimostrano
l'effettiva erogazione delle somme mutuate (docc. 3 e 6 fasc. mon.). Gli opponenti, dal canto loro, non hanno neppure contestato l'avvenuta erogazione della somma mutuata, né hanno finanche allegato di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi restitutori”.
L'appellante prima richiama la giurisprudenza, che già il tribunale ha rilevato essere inconferente al caso di specie, sull'insufficienza probatoria della certificazione dell'art. 50 t.u.b. e sulla necessità per la banca di documentare l'andamento del rapporto (di conto corrente e non di mutuo), poi afferma che spetta alla mutuante fornire la prova
24 dell'inadempimento del mutuatario e poi ancora che il fideiussore non può essere “scambiato con il debitore garantito”, invertendo l'onere della prova che grava sulla banca.
Si tratta di argomentazioni confuse, che trascurano basilari principi civilistici sulla distribuzione dell'onere della prova.
Occorre invece ribadire che il fideiussore, in quanto obbligato solidale con il debitore garantito, è onerato ai sensi dell'art. 2697, 2° co., c.c. della prova dell'adempimento, ossia dell'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio dal creditore.
La banca ha assolto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito, producendo in giudizio i contratti di mutuo e gli estratti conto che attestano l'erogazione della somma di denaro (erogazione che non ebbe a contestare, ed anzi riconobbe, Controparte_6
affermando di avere pagato parte delle rate di rimborso e di essersi poi resa inadempiente per una “causa non imputabile”, ossia in conseguenza dell'azione giudiziaria nei suoi confronti intrapresa dalla curatela del fallimento OR TR CH s.p.a.: v. atto di citazione in opposizione del 3 giugno 2020).
L'affermazione dell'appellante secondo cui gli estratti conto non Pt_1
gli sarebbero opponibili e il cui “contenuto è comunque contestato”
(errata, poiché gli estratti conto, in quanto documenti, sono senz'altro idonei alla prova della corresponsione della somma di denaro, sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti dei garanti;
generica, in quanto non è comprensibile cosa sarebbe oggetto di contestazione), si scontra infine con il fatto che è lo stesso appellante a dare conto (alle pag.
26 e ss. dell'atto di citazione in appello) di come il denaro erogato fu speso dalla società mutuataria.
25 Spettava perciò al debitore solidale provare che il debito restitutorio FO stato pagato: prova che non è stata fornita.
3. lamenta che il Tribunale si sia pronunciato, ritenendola Parte_1
infondata, su domanda (rectius: eccezione) da lui rinunciata (da cui un asserito vizio di ultrapetizione, poiché il giudice che emise il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi sul debito capitale).
Il Tribunale ebbe ad affermare: “L'eccezione relativa all'asserito vizio di ultrapetizione del decreto ingiuntivo (per il fatto di essere stata disposta la condanna al pagamento degli interessi, pur non essendo stata svolta dalla creditrice alcuna domanda sul punto), sollevata dal solo OR, è stata poi dallo stesso espressamente rinunciata (cfr. conclusioni di cui al foglio di PC e pag. 5 memoria di replica ex art. 190 CPC). In ogni caso,
l'eccezione sarebbe stata infondata, considerato che il capo del decreto ingiuntivo relativo agli interessi contiene un rinvio per relationem al ricorso monitorio (“come da domanda”), di talché se nessuna domanda è stata svolta sul punto, non vi è conseguentemente neppure alcuna condanna”.
L'appellante ribadisce che l'eccezione era stata rinunciata e precisa che l'impugnazione (non è chiaro di cosa) è proposta “per quanto detta pronuncia di rigetto possa aver inciso nella valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese” (sic a pag. 22 dell'atto di citazione in appello).
Sulla liquidazione delle spese processuali è stato proposto apposito motivo di impugnazione che verrà in seguito esaminato. Per ora è appena il caso di rilevare che il giudice era consapevole, avendone dato atto in motivazione, che l'eccezione era stata rinunciata. Del resto, non si vede come la questione suddetta possa avere inciso sulla complessiva valutazione di soccombenza dell'opponente, trattandosi di questione
26 marginale e considerando che la rinuncia fu compiuta solo al termine del processo.
4. Il quarto motivo di impugnazione di può essere esaminato Parte_1
congiuntamente al secondo motivo di impugnazione di . Controparte_5
4.1. Gli appellanti affermano che i mutui FOro di scopo e, poiché il denaro non venne impiegato per le finalità indicate, i contratti sarebbero nulli. nega che i CP_9 Controparte_3
mutui FOro di scopo, in quanto chiesti ed erogati “per esigenze assolutamente generiche e fisiologiche per l'impresa”, non potendo considerarsi la previsione contrattuale, una clausola di destinazione. In ogni caso, il denaro venne utilizzato proprio per le finalità indicate in contratto.
afferma che si Controparte_1 CP_1 CP_12
tratti di tipici mutui per liquidità e che non vi sia prova di un utilizzo del denaro diverso da quello indicato nei contratti.
I motivi di impugnazione non possono essere accolti.
La previsione contenuta nei contratti, secondo cui il finanziamento era da utilizzarsi esclusivamente “per liquidità per pagamento scorte, fornitori, servizi e personale”, non rappresenta una clausola di destinazione, atteso il suo contenuto generico e onnicomprensivo. Perché si possa discorrere di mutuo di scopo, è invece necessario che sia voluto dai contraenti un preciso utilizzo del denaro. In altre parole, affinché la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l'interesse del finanziatore, occorre l'individuazione di un impiego specifico del denaro erogato.
Nella specie ciò non è avvenuto, considerato che già l'indicazione “per liquidità”, che significa solamente che viene messa a disposizione della
27 mutuataria una somma di denaro prontamente disponibile per le sue più varie esigenze correnti, è incompatibile con una precisa destinazione, coinvolgente l'interesse della mutuante.
E' perciò condivisibile quanto osservato dal Tribunale di Treviso: “Si ritiene tuttavia che il semplice fatto che il mutuatario avesse (in ipotesi) utilizzato le somme mutuate per la realizzazione di una finalità diversa da quella legislativamente o pattiziamente individuata non comporti di per sé la nullità del negozio, rilevando semmai come mero inadempimento degli obblighi gravanti sul mutuatario (ulteriore rispetto
a quello rappresentato dal mancato rimborso delle somme). Una nullità del contratto potrebbe invece riscontrarsi solo laddove le parti – mutuante e mutuatario – avessero individuato nel contratto una determinata finalità solo apparente, tuttavia con l'accordo espresso o tacito (c.d. patto di distrazione) che la provvista erogata FO utilizzata dal mutuatario per una finalità diversa dalla prima (quale, ad esempio,
l'estinzione di pregresse passività del mutuatario nei confronti del medesimo mutuante): solo in tale ipotesi, infatti, l'utilizzo delle somme mutuate per una finalità diversa da quella pattuita in contratto (e a cui il mutuatario si era obbligato) non si risolverebbe in un mero inadempimento del mutuatario, ma appaleserebbe (in particolare nell'ipotesi di finanziamenti agevolati con garanzie pubbliche) un'assenza o un'illiceità della causa in concreto ovvero un motivo illecito comune alle parti. Nel presente caso, invece, l'attore si è limitato ad affermare, peraltro in modo del tutto generico, che la mutuataria non avrebbe utilizzato le somme per le finalità indicate nel contratto, ma senza nulla allegare né provare in ordine all'esistenza del predetto patto di distrazione tra la stessa e la banca mutuante. Ne consegue che, anche laddove risultasse dimostrato che effettivamente la FI non
28 aveva utilizzato la provvista per il pagamento delle predette finalità, ciò si tradurrebbe unicamente in un inadempimento contrattuale della mutuante, non in un vizio genetico del contratto di mutuo”.
Ribadito che non è stata offerta alcuna prova del fatto che la banca, al momento dell'erogazione, FO consapevole e concordasse su un ipotetico utilizzo del denaro diverso da quello genericamente indicato in contratto, si può aggiungere, aderendo alla conclusione cui è pervenuto il
Tribunale, che in ogni caso l'impiego fattone da
[...]
successivamente alla conclusione del contratto, non Controparte_6
comporterebbe nullità dello stesso, configurandosi al più come inadempimento della mutuataria.
Quindi, se corrispondesse al vero che ha Controparte_6
compiuto pagamenti nell'interesse di OR TR CH s.p.a., anziché utilizzare il denaro nel proprio esclusivo interesse (tesi sostenuta dall'appellante , i due fideiussori non potrebbero trarre alcun Pt_1
vantaggio da tale condotta ascrivibile a , amministratore Controparte_5
delegato della prima società, e compiuta anche nell'interesse di Pt_1
, socio della seconda.
[...]
4.2. Il d.m. del 3 dicembre Controparte_19
1999, che approvò le condizioni di ammissibilità per l'accesso al Fondo di garanzia e che alla lettera A dell'Allegato indicava che le operazioni finanziarie dovessero pur sempre risultare “direttamente finalizzate all'attività d'impresa”, non ha introdotto una “clausola di scopo legale”.
Si tratta piuttosto di condizione di regolarità della garanzia pubblica, il cui mancato rispetto non determina nullità del mutuo, ma inoperatività della garanzia statale. In altre parole, se vi FO stata l'inosservanza del suddetto d.m., le conseguenze atterrebbero esclusivamente ai rapporti tra
29 gestore del Fondo Controparte_1
di garanzia, e Controparte_3
Quindi, anche volendo ipotizzare che il denaro sia stato speso per compiere pagamenti nell'interesse della controllante OR TR
CH s.p.a., anziché nell'interesse della mutuataria, la conseguenza giuridica non sarebbe la nullità dei mutui.
Superfluo aggiungere che solo la norma di legge e non anche la norma amministrativa, quale quella emanata dal , può prevedere la CP_19
nullità del negozio giuridico concluso da soggetti privati, ed in ogni caso nella specie non è stata prevista (cfr. la motivazione di Cass. civ. 29 dicembre 2023, n. 36513, che ha deciso analoga questione).
4.3. E' altresì condivisibile la motivazione del Tribunale di Treviso circa l'irrilevanza della valutazione del merito creditizio di
[...]
“Nemmeno tale eccezione merita accoglimento, posto Controparte_6
che l'asserita violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio
(comunque rimasta indimostrata) non comporterebbe violazione di alcuna norma imperativa dettata ai fini della validità del negozio, ma unicamente la violazione di regole di condotta, idonea – a tutto voler concedere – a giustificare unicamente l'adozione di rimedi risarcitori
(stante il principio cardine del sistema di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, cfr. Cass. SS.UU.
26724/2007)”.
L'eccezione era stata genericamente sollevata da nella Parte_1
prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., in cui si leggeva che la valutazione sul merito creditizio della mutuataria era stata omessa.
L'eccezione non fu sollevata da neppure nella prima Controparte_5
memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. Il predetto, con la memoria istruttoria, chiese che FO disposta c.t.u. “al fine di accertare e verificare, sulla
30 base del bilancio d'esercizio 2016, la situazione economico-finanziaria della società nell'anno in cui furono Controparte_6
concessi i finanziamenti, per cui è causa”, ma ciò per sostenere la tesi che la banca concesse credito confidando esclusivamente sulle garanzie richieste ed ottenute.
Non vi è stata l'allegazione, per lo meno con un minimo di specificità, della sussistenza di un merito creditorio incompatibile con la concessione del credito.
In ogni caso, si ritiene che la valutazione del merito creditizio sia compiuta dalla banca nel suo interesse e non nell'interesse della mutuataria, non consumatore, o dei suoi garanti (tanto più quando i suoi garanti non sono pure essi consumatori, ma imprenditori interessati ad ottenere il credito bancario).
Quindi, anche volendo ipotizzare che il credito sia stato concesso senza valutare le condizioni economico-finanziarie, nel 2016 e nel 2017, di e confidando esclusivamente sulle Controparte_6
garanzie richieste e ottenute, non per questo i contratti di mutuo sarebbero invalidi. Da tale eventualità potrebbe sorgere esclusivamente una pretesa risarcitoria in capo ai creditori concorsuali di Controparte_6
collettivamente rappresentati dalla curatela fallimentare.
[...]
4.4. Non si rende perciò necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, come richiesto dagli appellanti, affinché sia accertato quale FO il merito creditizio di all'epoca della conclusione Controparte_6
dei contratti, e affinché sia appurato come la mutuataria utilizzò il denaro mutuato.
5. Il quinto motivo di impugnazione di può essere esaminato Parte_1
congiuntamente al quarto motivo di impugnazione di . Controparte_5
31 Entrambi sostengono che le fideiussioni da loro prestate sarebbero nulle per violazione della normativa antitrust, in quanto la clausola n. 8
(clausola di sopravvenienza) del modello censurato dalla Banca d'Italia era riprodotta al secondo comma dell'art. 1 delle due fideiussioni da loro sottoscritte. riconosce che la nullità è relativa alla sola clausola suddetta, e ne Pt_1
trae la conseguenza che “se ove avessero trovato accoglimento le formulate domande di nullità/invalidità dei contratti di mutuo, a nulla sarebbe tenuto il sig. per le somme erogate a mutuo dalla banca” Pt_1
(v. atto di citazione in appello).
Poiché si è detto che i contratti di mutuo non sono nulli, il motivo di impugnazione di on può trovare spazio. Pt_1
Ma anche quello di non può essere accolto. Egli, con il quarto CP_5
motivo di appello, chiede che, accertata la nullità della fideiussione, siano diversamente regolate le spese processuali.
Occorre ribadire che non vi è coincidenza tra le fideiussioni sottoscritte dagli appellanti e il modello Abi censurato in quanto espressione di un'intesa anticoncorrenziale.
Il Tribunale ha esattamente osservato: “È assorbente rilevare che i contratti di fideiussione oggetto di causa non sono affatto conformi al citato schema ABI, anzitutto in quanto trattasi di fideiussioni per operazioni specifiche, mentre invece lo schema ABI riguardava le fideiussioni omnibus, e in secondo luogo in quanto non sono nemmeno presenti due delle tre clausole ritenute dalla Banca d'Italia idonee a falsare la concorrenza (quella c.d. di reviviscenza e quella di deroga all'art. 1957 CC). Stanti le radicali difformità esistenti tra i contratti oggetto di causa e lo schema ABI, non si vede come si possa ritenere che
i primi siano stati stipulati in conformità al secondo (anche in virtù del
32 principio, ribadito dalle Sezioni Unite, per cui si configura la nullità in esame solo laddove le disposizioni “vengano applicate in modo uniforme”, perché solo in tal caso si verifica una lesione della concorrenza)”.
Altre clausole possono avere un contenuto giuridicamente analogo, ma il diverso tenore letterale esclude l'utilizzo del modello.
Il fatto che una sola clausola del modello Abi si ritrovi nel testo delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti dimostra che Controparte_3
non ha utilizzato il modello, e con ciò aderito all'intesa
[...]
anticoncorrenziale, ma ha predisposto un proprio schema negoziale.
Rimane poi il fatto che la nullità non caducherebbe l'impegno fideiussorio, ma farebbe venire meno esclusivamente la clausola c.d. di sopravvivenza, non essendo stati dedotti elementi che consentano di presumere che, senza tale clausola, alla cui efficacia poteva essere interessata la sola banca, i negozi di garanzia non sarebbero stati conclusi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021, non hanno affatto compiuto un revirement (come sostiene l'appellante ), ma CP_5
risolto un contrasto giurisprudenziale. Ed è appena il caso di evidenziare che la sentenza suddetta ha preceduto di due anni la pronuncia del
Tribunale di Treviso, oggetto di impugnazione.
6. Con il primo e il terzo motivo di impugnazione, si Controparte_5
duole che non sia stata accertata, tramite c.t.u., la negligente valutazione del merito creditizio e non sia stata accolta l'eccezione d'inefficacia delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Circa la genericità dell'allegazione dell'appellante sul merito creditizio di già s'è detto al punto 4.3, cui si rimanda. Controparte_6
33 Ora è sufficiente rilevare che l'art. 1956 c.c. non può trovare applicazione per una pluralità di ragioni già evidenziate dal Tribunale con motivazione che omette di considerare. CP_5
Quelle in esame non erano fideiussioni prestate per obbligazioni future, bensì garanzie rilasciate contestualmente all'erogazione del credito dalla società mutuataria. Il Tribunale ha esattamente affermato: “L'eccezione di estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 CC (sollevata da entrambi i fideiussori) non può trovare accoglimento, per l'assorbente ragione che nel presente caso non si discute di fideiussioni “per un'obbligazione futura”, ma di fideiussioni specifiche rilasciate appositamente per i due mutui oggetto di causa. L'eccezione è peraltro inammissibile quanto a OR: trattasi infatti di eccezione in senso stretto che però è stata sollevata dalla parte tardivamente, solo con la
Contr memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 (si osserva infatti che, pur affermando la parte, in detto atto, di voler semplicemente “ribadire”
l'eccezione di cui si discute, della stessa non vi era alcuna traccia nell'atto di citazione)” (OR non ha impugnato la statuizione suddetta, sicché nei suoi confronti è divenuta definitiva).
Per quanto riguarda , vi è anche da aggiungere che egli, quale CP_5
amministratore delegato di era Controparte_6
perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali della società, oltre ad essere colui che aveva richiesto, per conto della società stessa, i due finanziamenti. Non è perciò ipotizzabile la liberazione del fideiussione dagli impegni assunti contestualmente alla conclusione dei due contratti di mutuo.
In definitiva, la non ammissione di c.t.u. da parte del Tribunale non configura causa di nullità della sentenza, come sostenuto da CP_5
con il primo motivo di impugnazione. Costui era a conoscenza delle
34 condizioni economiche di quali esse Controparte_6
FOro, nel momento in cui egli richiese il credito alla banca. In ogni caso, non può trovare applicazione l'art. 1956 c.c.
7. si lamenta del mancato accoglimento della domanda di Parte_1
regresso da lui formulata nei confronti di , dichiarata CP_5
inammissibile dal Tribunale di Treviso.
Il Tribunale ha così motivato: “Come sopra ricordato, nel presente caso erano state proposte avverso il decreto ingiuntivo due separate opposizioni, una dal solo OR (RG 2528/2020), l'altra da e CP_5
dalla debitrice principale (RG 3561/2020). Nel primo giudizio OR non aveva formulato alcuna domanda di regresso nei confronti del co- fideiussore (né ne aveva richiesto la chiamata in causa al fine di svolgere detta domanda). È ben vero che i due giudizi sono poi stati riuniti, tuttavia, per consolidato orientamento, “la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo” (cfr. Cass.
5434/2021). Ne consegue che non può ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale svolta dalla parte di un giudizio nei confronti di un soggetto parte di un altro distinto giudizio, tuttora autonomo ancorché riunito al primo”.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale che consente al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale). Tale indirizzo, affermato già da Cass. n. 9/1969
e da Cass. n. 894/1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848/1980 e da Cass. n. 577/1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca
35 espressione dei “principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale”) e, più recentemente, da Cass. 12558/1999, Cass. n.
7258/2013, Cass. n. 6846/2017, Cass. n. 25415/17, che hanno precisato che tale domanda “va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima”.
Quindi, in generale, la domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima, senza necessità di alcuna notifica, allorché il convenuto contro cui è rivolta si sia costituito.
Sennonché, venendo al caso di specie, a parte la considerazione che la domanda è stata tardivamente proposta, pregiudicando le ragioni difensive di controparte (la domanda di regresso introduceva, infatti, un nuovo tema d'indagine, ossia i rapporti tra e ), Pt_1 CP_5
rimane il fatto che l'appellante nulla osserva circa l'autonomia dei due giudizi riuniti. OR, infatti, non prende posizione sull'argomento, su cui si fonda la decisione del Tribunale, secondo il quale le cause, per quanto riunite, rimangono distinte (l'appellante si limita laconicamente ad affermare che “non basta la perdurante autonomia dei giudizi”, nulla aggiungendo sul punto).
L'autonomia delle cause riunite è principio assodato (v., tra le ultime,
Cass. civ., ord., 16 settembre 2022, n. 27295: “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise”; Cass. civ., 16 febbraio 2021, n. 5434: “la riunione di
36 cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto
concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la
conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo”), con la conseguenza che che non era parte della Pt_1
seconda causa, non poteva proporre, nella prima causa, domanda nei confronti di , che a sua volta non era di essa parte. Attesa CP_5
l'autonomia dei giudizi, la diversa conclusione comporterebbe violazione del principio del contraddittorio (art. 101, 1° co., c.p.c.).
Il motivo di impugnazione, per come formulato, è perciò da respingere.
8. Con l'ultimo motivo di impugnazione, sostiene che le Parte_1
spese processuali sono state liquidate dal Tribunale “in misura esorbitante” e con “motivazione apodittica”, in violazione dell'art. 91
c.pc. e del d.m. n. 55/2014.
Il motivo non merita condivisione.
Le spese sono state liquidate in Euro 25.000 per compensi a favore sia di sia di RO Controparte_1
[...]
Considerato il valore della causa, prossimo al limite superiore dello scaglione di valore di riferimento, la liquidazione è senz'altro congrua, ponendosi di poco al di sopra dei parametri medi (Euro 22.457,00) e ben al di sotto di quelli massimi (Euro 33.686).
Tale incremento (Euro 2.543), rispetto ai parametri medi, si giustifica - come detto - dal fatto che il valore della causa FO prossimo
(considerando peraltro il solo credito capitale e non anche gli interessi) al limite superiore di valore dello scaglione. Inoltre, il giudice ha correttamente tenuto conto dello sforzo difensivo dell'opposta e della terza chiamata in causa, costrette a difendersi su una pluralità di eccezioni, anche complesse, ma tutte infondate (alcune manifestamente
37 infondate, come l'eccezione di secondo cui la banca non aveva Pt_1
assolto l'onere della prova del credito).
9. Per quanto sopra esposto gli appelli devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Tra gli appellanti e le banche appellate le spese processuali seguono la soccombenza. Tra e le spese sono Parte_1 Controparte_5
compensate.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, considerando l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022 per le controversie rientranti nello scaglione di valore 260.001-520.000 euro.
10. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia definitivamente decidendo le cause di appello riunite n. 227/2023 e n. 268/2023 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta sia l'appello di sia l'appello di Parte_1 CP_5
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3/2023 del Tribunale
[...]
di Treviso, pronunciata il 30 dicembre 2022 e depositata il 3 gennaio 2023;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a
[...]
e a Controparte_3 [...]
le spese processuali del Controparte_1
grado, che liquida per ciascuna di esse in complessivi Euro
14.239,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
38 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti e di versare ulteriore Parte_1 Controparte_5
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4) compensa le spese processuali tra e . Parte_1 Controparte_5
Venezia, 7 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere est. dott. Alessandro Rizzieri
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