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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 7093/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente relatore dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7093/2023
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla via F. Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Danilo Giordano (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_3
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 13.3.2023 e ritualmente notificato ai pagina 1 di 8 resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a
Napoli, la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina del Ghana, impugnava il diniego del permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Prot. n. 280 del 21.11.2022, NumeroDi_1
notificato in data 21.2.2023, con cui il Questore della Provincia di , in ordine CP_3
alla domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente, ottenuto parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di in data 8.11.2022, rigettava CP_3
l'istanza, invitando la ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
La ricorrente riteneva di avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18 o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i., essendosi ella integrata nel tessuto sociale e lavorativo italiano ed avendo avuto dei problemi di salute.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi, in data Controparte_1
17.9.2024, si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del
18.5.2023 veniva accolta l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Fissata l'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, a quest'ultima partecipavano le parti riportandosi alle rispettive conclusioni rese.
All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal
Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di
Caserta, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e CP_4
pagina 2 di 8 art.1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'atto della formulazione della domanda di rilascio era già entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge
173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo
19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di pagina 3 di 8 legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in pagina 4 di 8 Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n.
105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma
1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona pagina 5 di 8 sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, questo Giudice, contrariamente a quanto deciso dalla Questura di , ritiene che la ricorrente abbia diritto al rilascio del permesso di CP_3
soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs
n.25\08, come modificato. Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrente versi in uno stato di vulnerabilità, vivendo ella in Italia da molti anni ed avendo avuto problemi di salute legati alla vista, culminati nell'asportazione di pterigio temporale destro (cfr. documentazione medica in atti). Deve darsi conto, altresì, del fatto che la ricorrente ha provato ad inserirsi nel circuito lavorativo italiano fin da subito, come dimostra l'estratto conto previdenziale emesso il 27.2.2023 e dal quale si evince che la ricorrente ha lavorato come collaboratrice familiare in maniera continuativa dal 1996 al 2007. Altresì, è presente in atti una comunicazione obbligatoria Unilav attestante il contratto di lavoro subordinato intercorrente tra la ricorrente e la società Podere del
Tirone, con durata determinata dall'1.10.2020 al 30.9.2021. Dunque, sebbene si tratti di documentazione lavorativa datata rispetto al momento in cui si decide, tuttavia deve darsi conto del fatto che la ricorrente, negli ultimi anni, ha subito una patologia pagina 6 di 8 dell'occhio destro, al quale, come dianzi affermato, è stata operata ed è dunque verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che la malattia le abbia impedito di lavorare in tempi più recenti. Oltremodo, avvalora il radicamento in Italia della ricorrente l'attestato di partecipazione ad un corso di italiano di livello A2 del
18.9.2022 (cfr. attestato in atti).
Trattasi di tutte circostanze che permettono di affermare che sussistono, nel caso concreto, i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che il rimpatrio della ricorrente la esporrebbe in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in Italia dove vive da oltre 20 anni, si è inserita socialmente e lavorativamente. Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n.
21240/2020). Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente nel paese di origine, il rimpatrio della ricorrente lo esporrebbe al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in Italia . Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del
pagina 7 di 8 medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”
(Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI,
29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce alla ricorrente il diritto CP_3
al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
Così deciso in Napoli in data 10.1.2025
Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente relatore dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7093/2023
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla via F. Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Danilo Giordano (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_3
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 13.3.2023 e ritualmente notificato ai pagina 1 di 8 resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a
Napoli, la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina del Ghana, impugnava il diniego del permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Prot. n. 280 del 21.11.2022, NumeroDi_1
notificato in data 21.2.2023, con cui il Questore della Provincia di , in ordine CP_3
alla domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente, ottenuto parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di in data 8.11.2022, rigettava CP_3
l'istanza, invitando la ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
La ricorrente riteneva di avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18 o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i., essendosi ella integrata nel tessuto sociale e lavorativo italiano ed avendo avuto dei problemi di salute.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi, in data Controparte_1
17.9.2024, si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del
18.5.2023 veniva accolta l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Fissata l'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, a quest'ultima partecipavano le parti riportandosi alle rispettive conclusioni rese.
All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal
Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di
Caserta, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e CP_4
pagina 2 di 8 art.1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'atto della formulazione della domanda di rilascio era già entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge
173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo
19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di pagina 3 di 8 legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in pagina 4 di 8 Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n.
105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma
1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona pagina 5 di 8 sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, questo Giudice, contrariamente a quanto deciso dalla Questura di , ritiene che la ricorrente abbia diritto al rilascio del permesso di CP_3
soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs
n.25\08, come modificato. Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrente versi in uno stato di vulnerabilità, vivendo ella in Italia da molti anni ed avendo avuto problemi di salute legati alla vista, culminati nell'asportazione di pterigio temporale destro (cfr. documentazione medica in atti). Deve darsi conto, altresì, del fatto che la ricorrente ha provato ad inserirsi nel circuito lavorativo italiano fin da subito, come dimostra l'estratto conto previdenziale emesso il 27.2.2023 e dal quale si evince che la ricorrente ha lavorato come collaboratrice familiare in maniera continuativa dal 1996 al 2007. Altresì, è presente in atti una comunicazione obbligatoria Unilav attestante il contratto di lavoro subordinato intercorrente tra la ricorrente e la società Podere del
Tirone, con durata determinata dall'1.10.2020 al 30.9.2021. Dunque, sebbene si tratti di documentazione lavorativa datata rispetto al momento in cui si decide, tuttavia deve darsi conto del fatto che la ricorrente, negli ultimi anni, ha subito una patologia pagina 6 di 8 dell'occhio destro, al quale, come dianzi affermato, è stata operata ed è dunque verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che la malattia le abbia impedito di lavorare in tempi più recenti. Oltremodo, avvalora il radicamento in Italia della ricorrente l'attestato di partecipazione ad un corso di italiano di livello A2 del
18.9.2022 (cfr. attestato in atti).
Trattasi di tutte circostanze che permettono di affermare che sussistono, nel caso concreto, i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che il rimpatrio della ricorrente la esporrebbe in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in Italia dove vive da oltre 20 anni, si è inserita socialmente e lavorativamente. Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n.
21240/2020). Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente nel paese di origine, il rimpatrio della ricorrente lo esporrebbe al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in Italia . Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del
pagina 7 di 8 medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”
(Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI,
29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce alla ricorrente il diritto CP_3
al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
Così deciso in Napoli in data 10.1.2025
Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
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