Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2392/2023 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA PILUSO Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. DORIANA D'AURIA
resistente E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO NICCOLI resistente Oggetto: contratto di somministrazione;
differenze retributive FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il dott. , dirigente medico in quiescenza assunto con contratto Parte_1 di somministrazione a tempo determinato per l'attuazione del “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale” di cui alla Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021, n. 170 del 30.12.2020, art. 1 commi 457 ss., con ricorso del 04.05.2023 ha convenuto in giudizio la società Agenzia per il lavoro aggiudicataria della CP_1 procedura di gara indetta in data 11.12.2020 dal Commissario straordinario p.t. per l'emergenza COVID, e l utilizzatore della CP_3 prestazione di lavoro, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di
1
- che secondo il contratto (cfr. all. 1 al ricorso) erano pari a 38 ore settimanali da svolgersi per 6,33 ore al giorno su 6 giorni (dal lunedì al sabato) - sono state erroneamente qualificate e remunerate come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 CCNL Sanità – medici e veterinari, laddove invece dovevano essere qualificate come prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 115 CCNL cit., e remunerate nella misura di 80 euro per ogni ora eccedente l'orario normale di lavoro. Ha rivendicato, pertanto, anche il riconoscimento di differenze retributive a titolo di indennità di mensa che gli spetterebbero a fronte di prestazioni lavorative eccedenti le 6 ore giornaliere. Ha dedotto che al primo contratto di somministrazione, con vigenza dal 08.04.2021 al 31.12.2021, seguiva un altro contratto, sottoscritto in data 27.12.2021, prorogato due volte fino al 31.12.2022, e ha rilevato che all'art. 6 di entrambi i contratti era prevista la corresponsione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento per i dirigenti medici. Ha chiesto, quindi, il riconoscimento del compenso spettante per le
“prestazioni aggiuntive” ai sensi degli artt. 24 e 115 CCNL di riferimento, in applicazione del principio di parità di trattamento, nonché il riconoscimento dei buoni pasto.
Si è costituita in giudizio la società interinale sollecitando, in CP_1 via preliminare, il Tribunale a voler considerate la partecipazione del al giudizio che occupa in applicazione dell'art. Parte_2
107 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Si è costituita, altresì, l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.03.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e/o conclusioni fino al 20.03.2025. Le parti hanno depositato tempestivamente le proprie rispettive note in sostituzione d'udienza. 2 Il ricorso è infondato. Deve premettersi che è pacifica la quantificazione e la remunerazione delle ore eccedenti l'orario normale di lavoro come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 CCNL Sanità vigente. Tanto premesso, il Tribunale osserva che la fonte normativa del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio è da ricercarsi nella Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021, n. 170 del 30.12.2020, che all'art. 1 comma 457 ha previsto che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il adotta con proprio decreto avente natura non Controparte_4 regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”. Ebbene, i commi che vanno dal 457 al 467 hanno previsto a tal fine diverse modalità di reclutamento del personale sanitario da impiegarsi nelle vaccinazioni nonché, di riflesso, un diverso impegno della spesa pubblica. In particolare, dal comma 460 al comma 463 è stato previsto il ricorso alla somministrazione di lavoro con procedura indetta dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, con la previsione di stanziamenti pubblici nella contabilità speciale dello stesso Commissario, e con la contrattualizzazione dei discendenti rapporti di lavoro trilateri tra medici e infermieri, agenzie per il lavoro aggiudicatarie ed enti e/o aziende sanitarie utilizzatori. Le disposizioni normative contenute nei commi dal 460 al 463 hanno previsto: “460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di 3 somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il e ogni rapporto di lavoro si instaura in Parte_2 via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari. 461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico- fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome 4 e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il
è autorizzato in ogni momento a modificare il numero Parte_2 massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari. 463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio”. Al comma 464, invece, è stata prevista la possibilità per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale di fare ricorso alle prestazioni aggiuntive del proprio personale sanitario. In particolare: “464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento 5 alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”. Ebbene, il Tribunale osserva che il legislatore ha disciplinato il piano strategico di vaccinazione nel perimetro delineato dai principi di finanza pubblica e di invarianza della spesa. Dalla lettura dei commi dal 464 al 467 risulta il riferimento a tali principi laddove è stato previsto:
“464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l Controparte_5 organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, 6 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[466. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario di cui al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2021, N. 69.] 467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”. Le deliberazioni (cfr. all. 8 al ricorso) fanno riferimento all'ammontare stanziato per il ricorso alle prestazioni aggiuntive e quindi espresso riferimento al comma 464 dell'art. 1 della Legge di Bilancio citata e richiamano i principi in materia di spesa pubblica, i tetti di spesa imposti, nonché l'utilizzo di personale medico e infermieristico al di fuori del normale orario di servizio istituzionale. Risulta inoltre specificato che risultano effettuate nel solo periodo aprile/dicembre 2021 prestazioni sanitarie per la campagna vaccinale pari a 8.865.365,74 euro e che nel periodo gennaio/aprile 2021 i sanitari hanno già ricevuto le indennità spettanti nei limiti del finanziamento alla Regione Calabria disposto con DCA 88 del 03.06.2021, pari a 1.033.325,09, e che, pertanto, si sarebbe 7 proceduto a conguagliare quanto eventualmente corrisposto a titolo di lavoro straordinario ordinario con quelle spettanti ai sensi della L. 178/2020. Risulta inoltre riscontrato che l'accordo quadro con cui si è realizzata la procedura di reclutamento mediante le agenzie per il lavoro (cfr. all 2 alla memoria di costituzione di contiene il preciso riferimento CP_1 all'importo di 518.842.000 euro previsto ai commi 463 e 467 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per la stipulazione dei contratti di somministrazione e a tal fine trasferito alla contabilità speciale intestata al commissario straordinario. Ebbene, è noto che il detto accordo quadro è stato prorogato più volte fino al 31.12.2022, data fino alla quale, di riflesso, sono stati prorogati i contratti di somministrazione. Tanto risulta dalla lettura combinata del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni”, dell'Accordo quadro e dei suoi atti aggiuntivi (parte resistente alla pag. 3 della memoria di costituzione indica che il bando di gara è pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale, n. 146 del 12 dicembre 2020, “sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario all'emergenza e del Ministero della Salute” per cui cfr. anche la determina n. 17 del 23.06.202 reperibile al link https://www.governo.it/it/dipartimenti/unit-il-completamento-della- campagna-vaccinale/v-covid19-determine/19973 da cui risulta che l'importo totale previsto nella Legge di Bilancio è stato ritenuto sufficiente a sostenere l'ulteriore prolungamento delle attività di contrattualizzazione del personale sanitario fino al 31.12.2022, tra cui è annoverato il rapporto di lavoro che occupa, che è stato pacificamente prorogato fino a tale data). Ebbene, esaminate le norme di legge, e premesso che la Legge di Bilancio ha espressamente derogato ai limiti quantitativi di cui al D.lgs. 81/2015, la disciplina contrattualistica da esaminare ai fini che occupano è invece contenuta agli artt. 24, 30, 93, 115 CCNL Sanità vigente ratione temporis e agli artt. 65, c. 3, e 62, c. 3 CCNL Sanità 1996. L'art. 24 prescrive: “1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda o Ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti 8 all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. [Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito], è negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'Art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
2. L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
5. L'Azienda o Ente, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Parte_3
La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di
9 attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”. L'art. 30 – Lavoro straordinario - dispone che: “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in:
- € 27,65, per lo straordinario diurno;
- € 31,12, per lo straordinario notturno o festivo;
- € 35,75, per lo straordinario notturno-festivo.
4. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)”. Come è noto l'art. 5 D.lgs. 66/2003 limita il ricorso al lavoro straordinario e al comma 4 prevede che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: (…) b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. L'art. 93, rubricato “Retribuzione di risultato e relativa differenziazione” e richiamato al comma 1 dell'art. 24, fa esplicito riferimento agli artt. 62, c. 3 ultimo periodo, e 65 c. 3 ultimo periodo, CCNL Sanità 1996, a tenore dei quali: “La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 17”. L'art. 115 del CCNL vigente ratione temporis – rubricato “Tipologie di attività libero professionale intramuraria” - dispone, per quel che rileva, che: “1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di 10 servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: (…) d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle o ai propri Pt_3 Pt_3 dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.”. Ebbene, alla luce delle disposizioni di legge e di contratto richiamate, il Tribunale osserva in primo luogo che l'applicazione dell'art. 24, c. 6, è subordinata non solo alla realizzazione di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, ma anche al fatto che le prestazioni aggiuntive debbano essere concordate in base al regolamento dell'ente o dell'azienda sanitaria e svolte solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. Il dott. , medico in quiescenza e assunto quindi dall' Pt_1 [...] nell'ambito della procedura di reclutamento di cui si è Controparte_6 detto, è stato assunto per garantire alcuni specifici obiettivi prestazionali, negoziati con l'agenzia per il lavoro e l'azienda sanitaria provinciale utilizzatrice, nonché con il Commissario per l'emergenza Parte_2
COVID-19, al fine di realizzare obiettivi prestazionali ben definiti vale a dire obiettivi tesi a realizzare il massimo livello di copertura vaccinale per il contenimento della pandemia da coronavirus (v. art. 1, c. 457, L. 178/2020). Per converso, per i dirigenti medici, già dipendenti degli enti e delle aziende sanitarie, reclutati per la campagna vaccinale ai sensi dell'art. 1 c. 464 L. 178/2020, invece, la partecipazione alla campagna vaccinale ha rappresentato un servizio aggiuntivo rispetto al loro personale servizio
“istituzionale” negoziato. Ora, secondo la norma generale dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 165/2001, il trattamento economico fondamentale e accessorio «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (...), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui 11 prestano servizio o su designazione della stessa», e realizza il cd principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (cfr. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8261/2017, cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385) l'applicazione di tale principio ha portato all'esclusione di una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (es. incarichi in commissioni speciali). Inoltre, secondo i canoni ermeneutici definiti dalla Corte di Cassazione, nei rapporti di lavoro dei dirigenti medici resta tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro “straordinario”, strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari stabiliti dalla contrattazione collettiva per la prestazione “istituzionale” (v. Cass. 32264/2019). Ora, la prestazione lavorativa convenuta nel contratto di somministrazione è essenzialmente la vaccinazione tesa all'implementazione massima del piano vaccinale deciso dal governo italiano al fine di contenere la pandemia da coronavirus. Non risulta e non è stato dedotto che nel corso dell'esecuzione del rapporto di lavoro interinale il dott. abbia svolto Pt_1 altre attività aggiuntive diverse rispetto a quella “istituzionale” della vaccinazione. Nel contratto di somministrazione all'art. 1 è indicato il codice CIG 85553019B8 che si riferisce alla procedura di gara indetta al fine del reclutamento di medici e infermieri mediante somministrazione di lavoro cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/origi nario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-
cfr. pag. 3 della memoria CodiceFiscale_1 difensiva di . CP_1
Nel caso dei medici dipendenti delle aziende sanitarie, invece, rispetto alla prestazione istituzionale avente causa nei rispettivi contratti di lavoro è stata necessaria l'esecuzione di un servizio diverso e quindi aggiuntivo. Proprio in ragione di tale diversa definizione dell'attività da svolgersi - e poi effettivamente svolta – da parte dei medici dirigenti in quiescenza e/o specializzandi da un lato e da parte dei medici già dipendenti delle strutture sanitarie, chiamati a prestare un servizio aggiuntivo rispetto a 12 quello “istituzionale”, dall'altro, il contratto di somministrazione con cui sono stati reclutati i primi ha previsto sia il ricorso allo straordinario e la sua remunerazione come da CCNL dell'utilizzatore sia il pagamento di una retribuzione di risultato (cfr. all. 7 – buste paga). A ciò aggiungasi che con l'ultima clausola contenuta nei contratti di somministrazione (cfr. all. 2 e 3 al ricorso), specificamente sottoscritta dal lavoratore, il lavoratore ha prestato il proprio consenso all'effettuazione di lavoro straordinario. Tanto comprova che il trattamento economico previsto per i dirigenti medici assunti con contratto interinale era informato al principio di onnicomprensività della retribuzione. Al riguardo, “questa Corte ha già affermato, e l'orientamento consolidato va qui ribadito, che anche nella dirigenza medica il richiamato principio di onnicomprensività implica che le prestazioni, seppure eccedenti l'impegno ordinario, siano di norma destinate a rifluire nella disciplina della retribuzione per obiettivi, salvo che si tratti di «prestazioni aggiuntive», specificamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come tali remunerabili ma solo in presenza delle condizioni richieste dalla fonte attributiva del diritto (cfr. Cass. n. 32264/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (Cass., n. 6153/2022). Applicando al caso che occupa le norme di legge e contrattuali passate in rassegna e i principi generali dell'ordinamento - ossia il principio di onnicomprensività della retribuzione, i principi che sorreggono la finanza pubblica e il principio dell'invarianza di spesa assicurati, come detto, anche durante l'emergenza sanitaria che ha fatto da sfondo alla fattispecie che occupa – il Tribunale ritiene che la previsione e l'effettiva remunerazione dell'indennità di risultato e del lavoro straordinario, risultanti dal contratto e dalle buste paga, consentano di ritenere correttamente applicati al caso di specie gli artt. 30 e 93 c. 5 CCNL Sanità e, quindi, l'art. 65 c. 3 CCNL Sanità del 1996, ivi richiamato, norme che non contrastano con la Legge di Bilancio 178/2020 – fonte legislativa dei contratti di lavoro di somministrazione - e con l'art. 5, c. 4, D.lgs. 66/2003. La disciplina dell'orario di lavoro dei dirigenti medici, applicabile alla fattispecie ratione temporis, infatti, è sì dettata - come detto - dall'art. 24 che, però, al comma 1 richiama l'art. 93, c. 5 che a sua volta richiama l'art. 65 c. 3 del CCNL 5.12.1996.
13 Pertanto, il Tribunale ritiene che il ricorso muova da un presupposto evidentemente erroneo lì dove sembra sostenere che sia sufficiente il superamento dell'orario di servizio per rivendicare il trattamento previsto per le prestazioni aggiuntive dal combinato disposto degli artt. 24, comma 6, e 115, comma 2, del CCNL vigente, mentre invece l'attività da qualificarsi quale prestazione aggiuntiva in tanto può essere svolta e retribuita, in quanto sia resa nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (Cass. n. 6153 del 24 febbraio 2022), nel novero delle quali rientra la richiesta (o l'autorizzazione allo svolgimento) della prestazione rivolta al dirigente medico, prestazione resa «al di fuori dell'impegno di servizio», ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano, come si è prima detto, come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività
“istituzionale” (cfr. Cass. 5 aprile 2023, n. 9413). Non basta il ricorso al principio della parità di trattamento per superare il dato normativo e interpretativo sin qui delineato. Il Tribunale osserva al riguardo che non solo sono diverse le procedure di reclutamento, e i relativi impegni di spesa, tra dirigenti in quiescenza assunti mediante agenzia per il lavoro e dirigenti medici dipendenti del sistema sanitario nazionale e impiegati in prestazioni aggiuntive rispetto alla propria attività istituzionale, ma che, in ragione di tali diversità, sono diverse sia le fonti contrattuali individuali del rapporto di lavoro sia le fonti della contrattazione collettiva da applicare. D'altra parte, il ricorrente non ha fornito la prova di come siano state effettivamente remunerate le prestazioni dei medici dirigenti del servizio sanitario nazionale coinvolti nello svolgimento della campagna vaccinale e se, per esempio, anche per essi è stata prevista la retribuzione di risultato o lo straordinario in ragione della partecipazione alla campagna vaccinale. Risulta, invero, dalle deliberazioni prodotte sub all. 8 al ricorso che siano stati operati conguagli le somme eventualmente corrisposte a titolo di straordinario in applicazione del CCNL con quelle spettanti ai sensi dell'art. 1 c. 464 Legge di Bilancio 178/2020. In conclusione, il Tribunale ritiene che situazione diverse (reclutamento dei medici in quiescenza e impegno in attività aggiuntive dei medici dipendenti del SSN) legittimamente potevano essere e sono state trattate in maniera diversa considerato che la differenza di trattamento (nel caso di specie non provata nel suo concreto atteggiarsi perché manca la prova di 14 quanto effettivamente percepito dai medici del SSN per lo svolgimento della campagna vaccinale) è giustificata perché si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole ossia è rapportata a un legittimo scopo che risulta in maniera evidente dalla normativa su cui la stessa si fonda. Allo stesso modo, il Tribunale ritiene che tale differenza sia in ogni caso proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi.
Sulla richiesta di riconoscimento dei buoni pasto, il Tribunale osserva che non sono previsti dal CCNL di riferimento nel quale all'art. 80 è esclusivamente disciplinato il rimborso del pasto ma nell'ambito del trattamento di trasferta. D'altra parte, il ricorrente fa riferimento al CCNL non applicabile ratione temporis e alla disciplina delle pause di cui all'art. 8 D.lgs. 66/2003 in cui il riferimento alla consumazione del pasto è accompagnato dall'aggettivo eventuale. Il ricorso va in definitiva rigattato. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre accessori dovuti, in favore di ciascuna parte convenuta. Cosenza, 31/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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