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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 238/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Parte_1 C.F._1
VARELA BEATRIZ
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Parte_2 C.F._2
VARELA BEATRIZ
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), Via A. Battelli n.39 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 09/06/2019 a Montopoli in Val d'Arno (PI), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al n. 5 parte 2 serie Per_ A - anno 2019, dalla cui unione nasceva la figlia (nata il [...] in [...]-PI).
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto il 09/06/2019 a Montopoli in Val d'Arno (PI), iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al n. 5 parte 2 serie A
- anno 2019); Per_ 2) DISPONE l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sita in Fornacette – Calcinaia (PI), Via Anna Frank n. 36 (casa dei nonni materni) ove entrambe prederanno la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_1 Parte_2 on un preavviso di almeno 15 giorni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più
[...] importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. È onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori hanno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. MODALITA' E TEMPI DI
FREQUENTAZIONE. I genitori di comune accordo, e tenuto conto dei rispettivi Per_ orari/impegni lavorativi, hanno stabilito i tempi di permanenza e cura di presso ciascuno Per_ di essi come segue, a settimane alterne: - SETTIMANA 1 (quando trascorrerà il weekend con la madre): il sig. tiene la bambina con sé martedì, giovedì e venerdì (dalle ore Pt_2
17:30, quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre e fino alle ore 21:30 quando la riaccompagnerà nuovamente presso l'abitazione materna) ed il sabato mattina (dalle ore
9:30, quando la madre la porterà presso l'abitazione del padre e fino alle 12:30, quando la madre tornerà e prendere la minore presso l'abitazione del padre). Nessun pernottamento. - Per_ SETTIMANA 2 (quando trascorrerà il weekend con il padre): il sig. tiene la Pt_2 bambina con sé il martedì e il giovedì (dalle ore 17:30, quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre e fino alle ore 21:30 quando la riaccompagnerà nuovamente presso l'abitazione materna) e dal sabato alle 9:30, quando la madre la porterà presso l'abitazione del padre, fino alle 21:30 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. Un pernottamento. Nei periodi in cui la bambina non andrà a scuola
(chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc..) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra. indicate, terranno con sé la bambina dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle esigenze della minore. Durante le VACANZE ESTIVE (mese di agosto), ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorre con la figlia almeno due settimane non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il giorno 30 Aprile di ogni anno. I genitori devono fornire reciprocamente – con congruo preavviso, indicativamente di almeno 15 giorni - l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia nonché le date/orari di partenza e ritorno. I COMPLEANNI DI GAIA dovranno preferibilmente essere festeggiati dai genitori insieme. Laddove ciò non avvenisse, anche per i compleanni si seguirà la turnazione annuale alternativamente fra i genitori. I genitori hanno concordato altresì che, a prescindere degli accordi/turnazioni di visita a loro spettanti, possono trascorrere con la minore il giorno del proprio compleanno: il sig. l 21/06 e la sig.ra Pt_2
Per_ l 21/03). Per quanto concerne le FESTIVITÀ NATALIZIE, la piccola le Pt_1 trascorre metà con un genitore e metà con l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possa passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. I genitori sono altresì d'accordo che, sempre ad anni alterni, la bambina possa trascorrere la Vigilia (24/12) con un genitore ed il Natale (25/12) con l'altro. Relativamente alle FESTIVITÀ PASQUALI i genitori si organizzeranno in modo tale che la bambina possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua e la Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”. Nei periodi di vacanza che la minore trascorrerà con un genitore o con l'altro il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà la figlia presso di sé, mentre, invece, devono essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso, e, comunque rilevanti per la crescita della minore. Entrambi i genitori possono allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé la figlia per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore. Le parti si sono impegnate a garantire il diritto della figlia minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) PONE a carico del Sig. - a decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso Parte_2
– l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento Per_ ordinario della figlia la somma globale di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT, purché l'indice sia positivo. Il succitato importo deve essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra Parte_1 stessa – Iban: [...]- entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono SPESE ORDINARIE quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia: vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per l'ordinaria cura della persona). I genitori, consapevoli che sia necessaria l'introduzione graduale dei pernotti Per_ di presso il padre (vista e considerata la ancora tenera età della minore e tenuto conto che, allo stato attuale, la bambina si rifiuta di pernottare presso la casa paterna), si sono impegnati a rivedere il piano genitoriale di cui al punto 4) fra 24 mesi al fine di valutare (ed eventualmente concordare) il collocamento paritario della minore ed il mantenimento diretto Per_ da parte di ciascuno dei genitori nei tempi di permanenza di presso di sé.
4) DISPONE che le SPESE STRAORDINARIE sostenute nell'interesse della prole, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno sostenute nella misura del 50% in capo al Sig. e del 50% in capo alla sig.ra Pt_2 Pt_1
Le parti devono accordarsi in ordine alla scelta del medico professionista specialista e per le eventuali spese straordinarie laddove la singola spesa superi 150,00 euro. Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, i sigg. e hanno ritenuto opportuno Pt_2 Pt_1 dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie. .1) SPESE MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 2) SPESE
MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici. 3) SPESE SCOLASTICHE CHE
NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: mensa, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. 4) SPESE
SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: mensa e tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria. 5) SPESE
EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 6) SPESE EXTRASCOLASTICHE
CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Acquisto cellulare. Cambio di abbigliamento e calzature invernali. Ciascun genitore si è impegnato ad acquistare il set- mensa composto da piatto e posate da consegnare alla minore la mattina all'ingresso scolastico, in modo tale da evitare alla bambina di dover portare con sé un unico set nei trasferimenti tra la casa del padre e quella della madre e viceversa. Ciascun genitore deve acquistare, inoltre, gli indumenti e i beni necessari per la cura quotidiana della minore (ad es.
Spazzolino da denti) così da consentire alla bambina di sentirsi a casa propria in entrambe le abitazioni dei genitori e, contemporaneamente, da limitare la necessità di spostarsi con una valigia. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica/whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 7 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: - whatsapp 3483397453 / Email_1
-whatsapp 3471457823. Una volta effettuata la spesa, l'altro Email_2 genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 7 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail/whatsapp della documentazione attestante il pagamento. Per quanto riguarda eventuali spese relative al servizio di , le parti hanno convenuto che Parte_3 le stesse restino a carico del genitore che ne usufruirà in ordine ai rispettivi periodi di convivenza. I Sigg. e rimangono obbligati a corrispondere i Pt_1 Pt_2 sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere presso di loro e non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, come per legge. Per quanto riguarda l'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – attualmente di euro 233,50 mensili ma, da gennaio 2025, di circa euro 50,00 mensili -, per accordo tra le parti, è integralmente a favore della signora mentre le detrazioni IRPEF sono operate al 50% tra i Parte_1 coniugi. Le parti si sono impegnate a fornire la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta del predetto assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale. Le parti si sono autorizzate reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore. Le parti si sono date vicendevole autorizzazione per portare la bambina all'estero durante i rispettivi periodi permanenza e/o di vacanza.
5) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
-Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
-I coniugi hanno dichiarato che la casa coniugale posta in Pontedera, Via Pio la Torre n. 46, totalmente ammobiliata, è già stata venduta ad un prezzo di euro 165.000,00 con sottoscrizione del rogito notarile in data 07/11/2024. Come concordato tra le parti il ricavato dalla vendita, al netto della definizione del debito nei confronti dell'Istituto di credito, è stato già ripartito tra i coniugi nella misura di un
50% ciascuno. Le parti hanno precisato che al fine di agevolare la vendita della casa familiare, prima della sottoscrizione del ricorso e di comune accordo, si erano già trasferiti entrambi presso le abitazioni dei rispettivi genitori: la sig.ra unitamente alla minore, a Fornacette – Pt_1
Calcinaia (PI), Via Anna Frank n. 36 ed il sig. San Frediano a Settimo – Cascina (PI), Via Pt_2
Macerata 113.
-I coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
6) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 21/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 238/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Parte_1 C.F._1
VARELA BEATRIZ
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RODRIGUEZ Parte_2 C.F._2
VARELA BEATRIZ
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), Via A. Battelli n.39 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 09/06/2019 a Montopoli in Val d'Arno (PI), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al n. 5 parte 2 serie Per_ A - anno 2019, dalla cui unione nasceva la figlia (nata il [...] in [...]-PI).
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto il 09/06/2019 a Montopoli in Val d'Arno (PI), iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al n. 5 parte 2 serie A
- anno 2019); Per_ 2) DISPONE l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sita in Fornacette – Calcinaia (PI), Via Anna Frank n. 36 (casa dei nonni materni) ove entrambe prederanno la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_1 Parte_2 on un preavviso di almeno 15 giorni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più
[...] importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. È onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori hanno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. MODALITA' E TEMPI DI
FREQUENTAZIONE. I genitori di comune accordo, e tenuto conto dei rispettivi Per_ orari/impegni lavorativi, hanno stabilito i tempi di permanenza e cura di presso ciascuno Per_ di essi come segue, a settimane alterne: - SETTIMANA 1 (quando trascorrerà il weekend con la madre): il sig. tiene la bambina con sé martedì, giovedì e venerdì (dalle ore Pt_2
17:30, quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre e fino alle ore 21:30 quando la riaccompagnerà nuovamente presso l'abitazione materna) ed il sabato mattina (dalle ore
9:30, quando la madre la porterà presso l'abitazione del padre e fino alle 12:30, quando la madre tornerà e prendere la minore presso l'abitazione del padre). Nessun pernottamento. - Per_ SETTIMANA 2 (quando trascorrerà il weekend con il padre): il sig. tiene la Pt_2 bambina con sé il martedì e il giovedì (dalle ore 17:30, quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre e fino alle ore 21:30 quando la riaccompagnerà nuovamente presso l'abitazione materna) e dal sabato alle 9:30, quando la madre la porterà presso l'abitazione del padre, fino alle 21:30 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. Un pernottamento. Nei periodi in cui la bambina non andrà a scuola
(chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc..) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra. indicate, terranno con sé la bambina dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle esigenze della minore. Durante le VACANZE ESTIVE (mese di agosto), ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorre con la figlia almeno due settimane non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il giorno 30 Aprile di ogni anno. I genitori devono fornire reciprocamente – con congruo preavviso, indicativamente di almeno 15 giorni - l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia nonché le date/orari di partenza e ritorno. I COMPLEANNI DI GAIA dovranno preferibilmente essere festeggiati dai genitori insieme. Laddove ciò non avvenisse, anche per i compleanni si seguirà la turnazione annuale alternativamente fra i genitori. I genitori hanno concordato altresì che, a prescindere degli accordi/turnazioni di visita a loro spettanti, possono trascorrere con la minore il giorno del proprio compleanno: il sig. l 21/06 e la sig.ra Pt_2
Per_ l 21/03). Per quanto concerne le FESTIVITÀ NATALIZIE, la piccola le Pt_1 trascorre metà con un genitore e metà con l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possa passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. I genitori sono altresì d'accordo che, sempre ad anni alterni, la bambina possa trascorrere la Vigilia (24/12) con un genitore ed il Natale (25/12) con l'altro. Relativamente alle FESTIVITÀ PASQUALI i genitori si organizzeranno in modo tale che la bambina possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua e la Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”. Nei periodi di vacanza che la minore trascorrerà con un genitore o con l'altro il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà la figlia presso di sé, mentre, invece, devono essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso, e, comunque rilevanti per la crescita della minore. Entrambi i genitori possono allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé la figlia per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore. Le parti si sono impegnate a garantire il diritto della figlia minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) PONE a carico del Sig. - a decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso Parte_2
– l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento Per_ ordinario della figlia la somma globale di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT, purché l'indice sia positivo. Il succitato importo deve essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra Parte_1 stessa – Iban: [...]- entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono SPESE ORDINARIE quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia: vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per l'ordinaria cura della persona). I genitori, consapevoli che sia necessaria l'introduzione graduale dei pernotti Per_ di presso il padre (vista e considerata la ancora tenera età della minore e tenuto conto che, allo stato attuale, la bambina si rifiuta di pernottare presso la casa paterna), si sono impegnati a rivedere il piano genitoriale di cui al punto 4) fra 24 mesi al fine di valutare (ed eventualmente concordare) il collocamento paritario della minore ed il mantenimento diretto Per_ da parte di ciascuno dei genitori nei tempi di permanenza di presso di sé.
4) DISPONE che le SPESE STRAORDINARIE sostenute nell'interesse della prole, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno sostenute nella misura del 50% in capo al Sig. e del 50% in capo alla sig.ra Pt_2 Pt_1
Le parti devono accordarsi in ordine alla scelta del medico professionista specialista e per le eventuali spese straordinarie laddove la singola spesa superi 150,00 euro. Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, i sigg. e hanno ritenuto opportuno Pt_2 Pt_1 dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie. .1) SPESE MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 2) SPESE
MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici. 3) SPESE SCOLASTICHE CHE
NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: mensa, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. 4) SPESE
SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: mensa e tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria. 5) SPESE
EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 6) SPESE EXTRASCOLASTICHE
CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Acquisto cellulare. Cambio di abbigliamento e calzature invernali. Ciascun genitore si è impegnato ad acquistare il set- mensa composto da piatto e posate da consegnare alla minore la mattina all'ingresso scolastico, in modo tale da evitare alla bambina di dover portare con sé un unico set nei trasferimenti tra la casa del padre e quella della madre e viceversa. Ciascun genitore deve acquistare, inoltre, gli indumenti e i beni necessari per la cura quotidiana della minore (ad es.
Spazzolino da denti) così da consentire alla bambina di sentirsi a casa propria in entrambe le abitazioni dei genitori e, contemporaneamente, da limitare la necessità di spostarsi con una valigia. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica/whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 7 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: - whatsapp 3483397453 / Email_1
-whatsapp 3471457823. Una volta effettuata la spesa, l'altro Email_2 genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 7 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail/whatsapp della documentazione attestante il pagamento. Per quanto riguarda eventuali spese relative al servizio di , le parti hanno convenuto che Parte_3 le stesse restino a carico del genitore che ne usufruirà in ordine ai rispettivi periodi di convivenza. I Sigg. e rimangono obbligati a corrispondere i Pt_1 Pt_2 sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere presso di loro e non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, come per legge. Per quanto riguarda l'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – attualmente di euro 233,50 mensili ma, da gennaio 2025, di circa euro 50,00 mensili -, per accordo tra le parti, è integralmente a favore della signora mentre le detrazioni IRPEF sono operate al 50% tra i Parte_1 coniugi. Le parti si sono impegnate a fornire la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta del predetto assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale. Le parti si sono autorizzate reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore. Le parti si sono date vicendevole autorizzazione per portare la bambina all'estero durante i rispettivi periodi permanenza e/o di vacanza.
5) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
-Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
-I coniugi hanno dichiarato che la casa coniugale posta in Pontedera, Via Pio la Torre n. 46, totalmente ammobiliata, è già stata venduta ad un prezzo di euro 165.000,00 con sottoscrizione del rogito notarile in data 07/11/2024. Come concordato tra le parti il ricavato dalla vendita, al netto della definizione del debito nei confronti dell'Istituto di credito, è stato già ripartito tra i coniugi nella misura di un
50% ciascuno. Le parti hanno precisato che al fine di agevolare la vendita della casa familiare, prima della sottoscrizione del ricorso e di comune accordo, si erano già trasferiti entrambi presso le abitazioni dei rispettivi genitori: la sig.ra unitamente alla minore, a Fornacette – Pt_1
Calcinaia (PI), Via Anna Frank n. 36 ed il sig. San Frediano a Settimo – Cascina (PI), Via Pt_2
Macerata 113.
-I coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
6) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 21/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori