Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1465
Versione
23 gennaio 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall' art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603 , entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1957