Art. 1. Articolo unico.
E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall' art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603 , entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.
E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall' art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603 , entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.