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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2024, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1083/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 1083/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di regresso ex artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) D. Lgs. n.
209/2005
e vertente
TRA
quale Impresa Designata per la gestione e la liquidazione Parte_1
[... dei sinistri a carico del “ per Organizzazione_1
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù Org_2
della procura in atti, dall'Avv. Katy Rovini ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, Controparte_1
dall'Avv. Luigi Carbone ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
1 , residente come in atti;
Per_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che quale impresa designata alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva ai sensi dell'art. 292, co. 1, d.lgs. n. 205/2009 la condanna di e di , in solido tra loro, al pagamento della somma di € Controparte_1 Per_1
15.200,00 oltre gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, con vittoria delle spese, dei diritti e dell'onorario del giudizio.
La società attrice premetteva che nella sua summenzionata qualità aveva assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 26.08.2006, tra il ciclomotore di proprietà di
, con a bordo in qualità di trasportata, la signora ed CP_2 Controparte_3
il veicolo Fiat tg. BK568GG, privo di copertura assicurativa, di proprietà di
[...]
e condotto da . L'attrice precisava che per tale sinistro CP_1 Per_1 CP_2
e la provvedano ad inoltrare all'odierna attrice,
[...] Controparte_4
rispettivamente, la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro de quo e di rimborso di quanto pagato al terzo trasportato.
Le inoltre, precisava che aveva convenuto Parte_1 CP_2
innanzi il Giudice di Pace di Ottaviano, la stessa quale impresa Parte_1
designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché gli odierni convenuti per sentili condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti e che tale giudizio veniva abbandonato.
Infine, parte attrice deduceva che, stante la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo Fiat, tg BK568GG, la stessa aveva provveduto a pagare €
6.500,00 in favore del danneggiato ed € 8.700,00 in favore della CP_2 [...]
che aveva risarcito la trasportata per una CP_4 Controparte_3
2 complessiva somma di € 15.200,00.
Si costituiva in giudizio tardivamente che, resistendo con le Controparte_1
argomentazioni specificate in atti, eccepiva in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di aver venduto l'autovettura Fiat prima dell'occorso sinistro. Egli eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto dell'attrice, CP_ nonché il mancato presupposto della responsabilità del conducente della nella causazione del sinistro, concludendo per il rigetto della domanda così come proposta nei propri confronti, oltre che perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio, invece, il convenuto , benché ritualmente Per_1 citato: pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 10.09.2019.
Rigettate da questo Tribunale in diversa composizione le istanze di ammissione dei mezzi istruttori proposte dalle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.02.2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Ciò posto, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto, in considerazione del fatto che emerge dall'ispezione al P.R.A., prodotta in atti, la qualità di proprietario di
[...]
del suindicato veicolo Fiat tg. BK568GG nel periodo in cui si è verificato CP_1
il dedotto sinistro.
Ora, la dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata prodotta dal convenuto , peraltro, non apposta a tergo del certificato di Controparte_1
proprietà del veicolo Fiat tg. BK568GG (non allegato alla stessa dichiarazione), non prova che la dichiarata compravendita sia effettivamente avvenuta e che l'autovettura de qua, alla data del sinistro, non fosse nella disponibilità dello stesso
[...]
. CP_1
Ed invero, l'autentica predetta non estende i suoi effetti anche al contenuto della dichiarazione stessa, non fornendo prova della sua veridicità, ma solo del fatto che
3 tale dichiarazione è stata resa.
La sola prova, quindi, della proprietà del veicolo è data, nel caso di specie, dalla visura al P.R.A., che dimostra che la vettura al momento del sinistro era di proprietà del convenuto costituito.
A ciò si aggiunga che , così come emerge dalla corrispondenza a Controparte_1
mezzo pec prodotta da parte attrice in allegato alla prima memoria ex art. 183, 6 co c.p.c., aveva, in un primo momento, eccepito di aver consegnato in conto vendita la
Fiat tg. BK568GG ad un rivenditore di autovetture, (di cui è presente CP_6
nella produzione di parte convenuta la dichiarazione di accettazione del veicolo di causa).
Orbene, il non aver menzionato la vendita, che dalla dichiarazione unilaterale sarebbe dovuta essere avvenuta in data 30.04.2006, fa presumere che il convenuto non CP_1 abbia mai trasferito l'autovettura de qua al presunto acquirente indicato nella detta dichiarazione: difatti solamente in data 23.11.2006 (data successiva all'occorso sinistro) provvedeva a far annotare al P.R.A. la perdita di Controparte_1
possesso (si veda il certificato P.R.A. in atti).
Inoltre, la consegna dell'autovettura in conto vendita non determina il passaggio di proprietà e, pertanto, la responsabilità in caso di sinistro è sempre del proprietario del veicolo: Peraltro, nel caso di specie, la dichiarazione del rivenditore di auto è riprodotta su un prestampato e la firma non è autenticata.
Ora, la Cassazione ha più volte affermato il principio di diritto secondo il quale il
P.R.A. rappresenta un mezzo di pubblicità volto segnatamente a dirimere conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa e le cui risultanze sono superabili con qualunque mezzo probatorio, inclusa la testimonianza.
Ed ancora, “la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul
4 certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente.” (Cass. Civ., Sez.II, Ord. n.
20436/2018).
Orbene, nel caso di specie, , versando in atti la sola dichiarazione Controparte_1
unilaterale (il cui valore probatorio è quello sopra indicato, ossia di semplice dichiarazione di parte), non ha “superato” la presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella titolarità dello stesso alienante.
Ed infatti, la dichiarazione non è controfirmata dall'acquirente, la stessa non è in calce al certificato di proprietà, né quest'ultimo risulta allegato alla detta dichiarazione.
Pertanto, la presunzione di proprietà derivante dalle risultanze del P.R.A. non risulta superata dalla scarna documentazione prodotta da parte convenuta.
Infondata è altresì la, peraltro, generica eccezione di carenza di legittimazione del procuratore speciale di parte attrice, meglio indicato in atti, alla luce della procura speciale prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.
Sempre preliminarmente va rilevato che il convenuto costituito è decaduto dal proporre l'eccezione di prescrizione essendosi costituito tardivamente e, pertanto, la detta eccezione è inammissibile.
Tanto premesso, si osserva che la natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta, nella fattispecie in esame, dal Controparte_7 testualmente denominata “azione di regresso” ( a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione) rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal nei confronti dei responsabili del Org_1
sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Ora, avendo carattere solidaristico, l'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, risponde all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro, cui non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero
5 del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione de qua, pertanto, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (in tal senso Cass.
Civ. SS.UU. nr. 21514/2022).
In ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1).
Di conseguenza, nel caso di un sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo),
l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante.
Infatti, l'obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo.
Pertanto, nel caso di sinistro cagionato da un veicolo non assicurato, che viene in rilievo nel presente giudizio, sia il proprietario che il conducente hanno violato il suddetto obbligo.
Quindi, l'obbligazione nei confronti dell'assicurazione grava su entrambi poiché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata (in tal senso Cass. Civ. Sez VI-3, Ord. n. 40592/2021).
Poi, “l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Organizzazione_1
, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare
[...]
6 una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma
2, c.p.c.”. (Cass. Civ., SS.UU. Sent. n. 21514/2022).
Infine, l'impresa designata, come espressamente disposto dall'art. 292, co 1, D.lgs. n.
209/2005, ha “azione di regresso” nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero di quanto indennizzato anche se il risarcimento sia avvenuto in via di transazione.
Ora, essendo questi i principi applicabili al caso di specie, si deve ritenere fondata la domanda attorea in quanto risultano provati tutti i presupposti.
Ed invero, è incontestata la circostanza che il veicolo Fiat tg. BK568GG circolasse sprovvisto di assicurazione e provata ne è la responsabilità dei convenuti.
Parte attrice, poi, ha prodotto le quietanze di pagamento, in via transattiva, per gli importi dedotti nell'atto di citazione, sottoscritte anche dal danneggiato CP_2
(risarcito dall'attuale parte attrice della somma di € 6.500,00 per i danni
[...] subiti), e dall'assicurazione quest'ultima nella qualità di Controparte_4 assicurazione che ha risarcito la terza trasportata, , della somma di € Controparte_3
8.700,00 per le lesioni subite a seguito del sinistro de quo.
Risulta, poi, provata la responsabilità nella causazione del sinistro dedotto in giudizio del conducente (e quindi del proprietario quale responsabile civile) dell'autovettura
Fiat tg. BK568GG.
Ed invero, dai rilievi effettuati e dalle dichiarazioni assunte dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro, emerge che la suddetta responsabilità è in capo al conducente della Fiat tg. BK568GG: “il conducente del veicolo A” (ossia la Fiat tg. BK568GG),
“nell'accingersi ad effettuare la manovra di parcheggio, non ravvedeva il sopraggiungere del veicolo B (con tale lettera gli Agenti hanno identificato il motociclo), proveniente (come anzidetto) dal senso opposto di marcia. In tale modo si posizionava obliquamente e praticamente tagliava la strada al veicolo B che inevitabilmente impattava frontalmente contro la parte anteriore sinistra del veicolo
A” ( si veda il verbale dell'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro).
7 Dal verbale, inoltre, si evince che il proprietario dell'autovettura Fiat tg. BK568GG ed il conducente della stessa sono gli odierni convenuti;
tra le dichiarazioni di
[...]
, infatti, si legge: “verso le ore 14:35 di oggi, alla guida della suddetta Fiat Per_1
Marea tg BK568GG, di proprietà di un mio amico”.
Di contro, parte convenuta costituita ha eccepito genericamente la mancanza del
CP_ presupposto della responsabilità del conducente della senza dedurre circostanze e fatti a sostegno della propria eccezione.
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea va accolta, come da dispositivo.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e co. 3
c.p.c. avanzata da parte attrice, non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta del convenuto costituito sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente
(come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.) (Tribunale di Busto Arsizio,
12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
Dunque, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce (Tribunale di Catanzaro, sez. II,
21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, sussistono altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
8 Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate nella circostanza che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna e , Controparte_1 Per_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 15.200,00, oltre gli interessi legali su tale somma dal 06.02.2019 (data dell'instaurazione del presente giudizio)
sino al soddisfo, in favore di nella qualità di Impresa Designata Parte_1
per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada” per la in persona del suo procuratore speciale;
Org_2
b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., formulata da parte attrice nei confronti del convenuto costituito;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti in causa.
Così deciso in Nola il 07.06.2024.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 1083/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di regresso ex artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) D. Lgs. n.
209/2005
e vertente
TRA
quale Impresa Designata per la gestione e la liquidazione Parte_1
[... dei sinistri a carico del “ per Organizzazione_1
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù Org_2
della procura in atti, dall'Avv. Katy Rovini ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, Controparte_1
dall'Avv. Luigi Carbone ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
1 , residente come in atti;
Per_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che quale impresa designata alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva ai sensi dell'art. 292, co. 1, d.lgs. n. 205/2009 la condanna di e di , in solido tra loro, al pagamento della somma di € Controparte_1 Per_1
15.200,00 oltre gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, con vittoria delle spese, dei diritti e dell'onorario del giudizio.
La società attrice premetteva che nella sua summenzionata qualità aveva assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 26.08.2006, tra il ciclomotore di proprietà di
, con a bordo in qualità di trasportata, la signora ed CP_2 Controparte_3
il veicolo Fiat tg. BK568GG, privo di copertura assicurativa, di proprietà di
[...]
e condotto da . L'attrice precisava che per tale sinistro CP_1 Per_1 CP_2
e la provvedano ad inoltrare all'odierna attrice,
[...] Controparte_4
rispettivamente, la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro de quo e di rimborso di quanto pagato al terzo trasportato.
Le inoltre, precisava che aveva convenuto Parte_1 CP_2
innanzi il Giudice di Pace di Ottaviano, la stessa quale impresa Parte_1
designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché gli odierni convenuti per sentili condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti e che tale giudizio veniva abbandonato.
Infine, parte attrice deduceva che, stante la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo Fiat, tg BK568GG, la stessa aveva provveduto a pagare €
6.500,00 in favore del danneggiato ed € 8.700,00 in favore della CP_2 [...]
che aveva risarcito la trasportata per una CP_4 Controparte_3
2 complessiva somma di € 15.200,00.
Si costituiva in giudizio tardivamente che, resistendo con le Controparte_1
argomentazioni specificate in atti, eccepiva in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di aver venduto l'autovettura Fiat prima dell'occorso sinistro. Egli eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto dell'attrice, CP_ nonché il mancato presupposto della responsabilità del conducente della nella causazione del sinistro, concludendo per il rigetto della domanda così come proposta nei propri confronti, oltre che perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio, invece, il convenuto , benché ritualmente Per_1 citato: pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 10.09.2019.
Rigettate da questo Tribunale in diversa composizione le istanze di ammissione dei mezzi istruttori proposte dalle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.02.2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Ciò posto, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto, in considerazione del fatto che emerge dall'ispezione al P.R.A., prodotta in atti, la qualità di proprietario di
[...]
del suindicato veicolo Fiat tg. BK568GG nel periodo in cui si è verificato CP_1
il dedotto sinistro.
Ora, la dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata prodotta dal convenuto , peraltro, non apposta a tergo del certificato di Controparte_1
proprietà del veicolo Fiat tg. BK568GG (non allegato alla stessa dichiarazione), non prova che la dichiarata compravendita sia effettivamente avvenuta e che l'autovettura de qua, alla data del sinistro, non fosse nella disponibilità dello stesso
[...]
. CP_1
Ed invero, l'autentica predetta non estende i suoi effetti anche al contenuto della dichiarazione stessa, non fornendo prova della sua veridicità, ma solo del fatto che
3 tale dichiarazione è stata resa.
La sola prova, quindi, della proprietà del veicolo è data, nel caso di specie, dalla visura al P.R.A., che dimostra che la vettura al momento del sinistro era di proprietà del convenuto costituito.
A ciò si aggiunga che , così come emerge dalla corrispondenza a Controparte_1
mezzo pec prodotta da parte attrice in allegato alla prima memoria ex art. 183, 6 co c.p.c., aveva, in un primo momento, eccepito di aver consegnato in conto vendita la
Fiat tg. BK568GG ad un rivenditore di autovetture, (di cui è presente CP_6
nella produzione di parte convenuta la dichiarazione di accettazione del veicolo di causa).
Orbene, il non aver menzionato la vendita, che dalla dichiarazione unilaterale sarebbe dovuta essere avvenuta in data 30.04.2006, fa presumere che il convenuto non CP_1 abbia mai trasferito l'autovettura de qua al presunto acquirente indicato nella detta dichiarazione: difatti solamente in data 23.11.2006 (data successiva all'occorso sinistro) provvedeva a far annotare al P.R.A. la perdita di Controparte_1
possesso (si veda il certificato P.R.A. in atti).
Inoltre, la consegna dell'autovettura in conto vendita non determina il passaggio di proprietà e, pertanto, la responsabilità in caso di sinistro è sempre del proprietario del veicolo: Peraltro, nel caso di specie, la dichiarazione del rivenditore di auto è riprodotta su un prestampato e la firma non è autenticata.
Ora, la Cassazione ha più volte affermato il principio di diritto secondo il quale il
P.R.A. rappresenta un mezzo di pubblicità volto segnatamente a dirimere conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa e le cui risultanze sono superabili con qualunque mezzo probatorio, inclusa la testimonianza.
Ed ancora, “la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul
4 certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente.” (Cass. Civ., Sez.II, Ord. n.
20436/2018).
Orbene, nel caso di specie, , versando in atti la sola dichiarazione Controparte_1
unilaterale (il cui valore probatorio è quello sopra indicato, ossia di semplice dichiarazione di parte), non ha “superato” la presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella titolarità dello stesso alienante.
Ed infatti, la dichiarazione non è controfirmata dall'acquirente, la stessa non è in calce al certificato di proprietà, né quest'ultimo risulta allegato alla detta dichiarazione.
Pertanto, la presunzione di proprietà derivante dalle risultanze del P.R.A. non risulta superata dalla scarna documentazione prodotta da parte convenuta.
Infondata è altresì la, peraltro, generica eccezione di carenza di legittimazione del procuratore speciale di parte attrice, meglio indicato in atti, alla luce della procura speciale prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.
Sempre preliminarmente va rilevato che il convenuto costituito è decaduto dal proporre l'eccezione di prescrizione essendosi costituito tardivamente e, pertanto, la detta eccezione è inammissibile.
Tanto premesso, si osserva che la natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta, nella fattispecie in esame, dal Controparte_7 testualmente denominata “azione di regresso” ( a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione) rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal nei confronti dei responsabili del Org_1
sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Ora, avendo carattere solidaristico, l'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, risponde all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro, cui non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero
5 del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione de qua, pertanto, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (in tal senso Cass.
Civ. SS.UU. nr. 21514/2022).
In ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1).
Di conseguenza, nel caso di un sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo),
l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante.
Infatti, l'obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo.
Pertanto, nel caso di sinistro cagionato da un veicolo non assicurato, che viene in rilievo nel presente giudizio, sia il proprietario che il conducente hanno violato il suddetto obbligo.
Quindi, l'obbligazione nei confronti dell'assicurazione grava su entrambi poiché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata (in tal senso Cass. Civ. Sez VI-3, Ord. n. 40592/2021).
Poi, “l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Organizzazione_1
, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare
[...]
6 una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma
2, c.p.c.”. (Cass. Civ., SS.UU. Sent. n. 21514/2022).
Infine, l'impresa designata, come espressamente disposto dall'art. 292, co 1, D.lgs. n.
209/2005, ha “azione di regresso” nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero di quanto indennizzato anche se il risarcimento sia avvenuto in via di transazione.
Ora, essendo questi i principi applicabili al caso di specie, si deve ritenere fondata la domanda attorea in quanto risultano provati tutti i presupposti.
Ed invero, è incontestata la circostanza che il veicolo Fiat tg. BK568GG circolasse sprovvisto di assicurazione e provata ne è la responsabilità dei convenuti.
Parte attrice, poi, ha prodotto le quietanze di pagamento, in via transattiva, per gli importi dedotti nell'atto di citazione, sottoscritte anche dal danneggiato CP_2
(risarcito dall'attuale parte attrice della somma di € 6.500,00 per i danni
[...] subiti), e dall'assicurazione quest'ultima nella qualità di Controparte_4 assicurazione che ha risarcito la terza trasportata, , della somma di € Controparte_3
8.700,00 per le lesioni subite a seguito del sinistro de quo.
Risulta, poi, provata la responsabilità nella causazione del sinistro dedotto in giudizio del conducente (e quindi del proprietario quale responsabile civile) dell'autovettura
Fiat tg. BK568GG.
Ed invero, dai rilievi effettuati e dalle dichiarazioni assunte dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro, emerge che la suddetta responsabilità è in capo al conducente della Fiat tg. BK568GG: “il conducente del veicolo A” (ossia la Fiat tg. BK568GG),
“nell'accingersi ad effettuare la manovra di parcheggio, non ravvedeva il sopraggiungere del veicolo B (con tale lettera gli Agenti hanno identificato il motociclo), proveniente (come anzidetto) dal senso opposto di marcia. In tale modo si posizionava obliquamente e praticamente tagliava la strada al veicolo B che inevitabilmente impattava frontalmente contro la parte anteriore sinistra del veicolo
A” ( si veda il verbale dell'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro).
7 Dal verbale, inoltre, si evince che il proprietario dell'autovettura Fiat tg. BK568GG ed il conducente della stessa sono gli odierni convenuti;
tra le dichiarazioni di
[...]
, infatti, si legge: “verso le ore 14:35 di oggi, alla guida della suddetta Fiat Per_1
Marea tg BK568GG, di proprietà di un mio amico”.
Di contro, parte convenuta costituita ha eccepito genericamente la mancanza del
CP_ presupposto della responsabilità del conducente della senza dedurre circostanze e fatti a sostegno della propria eccezione.
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea va accolta, come da dispositivo.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e co. 3
c.p.c. avanzata da parte attrice, non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta del convenuto costituito sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente
(come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.) (Tribunale di Busto Arsizio,
12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
Dunque, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce (Tribunale di Catanzaro, sez. II,
21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, sussistono altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
8 Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate nella circostanza che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna e , Controparte_1 Per_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 15.200,00, oltre gli interessi legali su tale somma dal 06.02.2019 (data dell'instaurazione del presente giudizio)
sino al soddisfo, in favore di nella qualità di Impresa Designata Parte_1
per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada” per la in persona del suo procuratore speciale;
Org_2
b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., formulata da parte attrice nei confronti del convenuto costituito;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti in causa.
Così deciso in Nola il 07.06.2024.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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