Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, da una successiva autorizzazione, salvo che il giudice di appello non abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (principio affermato in relazione ad una vicenda processuale in cui risultava documentato, in sede di legittimità, il furto del plico postale con il quale era stato trasmesso il fascicolo di parte di secondo grado, ciò che non consentiva di verificare la presenza, in quegli atti, dell'autorizzazione del giudice delegato. La S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, osservato che, pur ammettendo, per l'impossibilità di una verifica del fascicolo di appello, che l'autorizzazione relativa al giudizio di cassazione - ritualmente in atti - fosse stata l'unica concessa dal G.D., si sarebbe, comunque, verificato un effetto sanante dell'attività processuale del curatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO EN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CONDOLEO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FA HI & GI SpA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. T. D'AQUINO 116, presso l'avvocato ADRIANO CASTELLANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO FOGLIA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2985/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, l'Avvocato Castellano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 febbraio 1992 CO RO proponeva domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della s.p.a. HI & GI, per l'importo di lire 100.000.000, in forza di vaglia cambiario, con scadenza 30 novembre 1979, che la fallita società aveva emesso in data 22 gennaio 1974 all'ordine di tali VA VI e LO RA LF, che l'avevano girato al ricorrente.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 aprile 1994 ammetteva CO RO al passivo fallimentare per l'importo richiesto. Su gravame del fallimento, che, per quanto qui ancora interessa, eccepiva la prescrizione dell'azione cambiaria, la Corte di appello di Milano riteneva fondata l'eccezione, osservando che dalla scadenza del vaglia cambiario alla domanda di insinuazione al passivo erano trascorsi oltre undici (rectius dodici) anni, senza che fossero intervenuti idonei atti interruttivi, tali non potendo considerarsi le azioni giudiziarie promosse
contro
RO IA e VA VI, rispettivamente avallante e girante del vaglia cambiario, tenuto conto che la disciplina dettata dall'art. 95 del r.d. 14 dicembre 1933, in deroga alla disposizione di carattere generale in materia di obbligazioni solidali (art. 1310 cod. civ.), statuisce che in materia cambiaria l'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo. Per quanto concerneva l'azione causale, che non risultava prospettata in primo grado, la Corte di merito osservava che la stessa era palesemente infondata poiché tra la fallita società ed il RO non vi erano stati rapporti diretti, con la conseguenza che il titolo di credito non poteva essere utilizzato come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.. Pertanto, riformando sul punto la decisione di primo grado, la
Corte di appello rigettava l'istanza di ammissione al passivo. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione CO RO. Il fallimento della s.p.a. HI & GI resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente fallimento ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale di cui all'art. 365 cod. proc. civ., tale non potendo considerarsi, secondo il suo assunto, il generico mandato apposto a margine del ricorso. La questione, per la sua rilevabilità d'ufficio, deve essere esaminata per prima, indipendentemente dalla ammissibilità del controricorso, negata dal ricorrente.
L'eccezione è infondata. La procura speciale rilasciata a margine, come nella specie, o in calce al ricorso costituisce un corpus inscindibile con l'atto cui inerisce (Cass. 15 febbraio 1990, n. 1041) e non ha bisogno di riferimento alle parti ed alla sentenza impugnata (Cass. 9 maggio 1986, n. 3090; Cass. 27 maggio 1987, n. 4752; Cass. 18 gennaio 1988, n. 328; Cass. 17 marzo 1995, n. 3111;
Cass. 27 giugno 1995, n. 7245; Cass. s.u. 27 ottobre 1995, n. 11178;
Cass. 1 aprile 1997, n. 2842). Secondo un contrario orientamento, in mancanza di indicazioni "specializzanti" nel testo della procura, il solo fatto che la stessa sia stata rilasciata a margine del ricorso non è significativo dell'intento della parte di promuovere uno specifico giudizio di legittimità, poiché a tal fine sarebbe necessaria la prova che la procura sia stata rilasciata quando il ricorso era già stato steso. La conclusione non può essere condivisa poiché la procura al difensore apposta a margine del ricorso per cassazione, sia pure con espressioni generiche, che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 cod. civ.) di cui è espressione l'art. 159 cod. proc. civ. per gli atti processuali.
2. L'eccezione di inammissibilità del controricorso, per nullità della notifica, perché eseguita dall'ufficiale giudiziario di Milano, asseritamente indicato come incompetente, è infondata poiché la notificazione è stata eseguita di persona nel comune di Milano e perciò nel rispetto del criterio di competenza dettato dall'art.106, primo comma, del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio, perché proposto dal fallimento senza l'autorizzazione del giudice delegato e ciò malgrado una erronea menzione dell'autorizzazione nella intestazione della sentenza impugnata.
Il motivo è infondato. Il furto, documentato in questa sede ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., del plico postale col quale veniva trasmesso il fascicolo di parte del resistente nel giudizio di secondo grado, non consente di verificare se il giudice delegato al fallimento avesse o meno autorizzato l'appello.
Peraltro, nessun cenno alla mancanza di autorizzazione si rinviene negli atti difensivi dell'odierno ricorrente relativi al giudizio di appello. Ciò che conta, tuttavia, è il rilievo che il fallimento è stato ritualmente autorizzato a resistere in questa sede, a seguito di istanza con la quale il curatore, richiamando peraltro le precedenti autorizzazioni, espone le vicende dei vari gradi del giudizio. Orbene, è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale, o a resistere all'altrui azione, attiene alla capacità processuale del curatore, per cui la mancanza si risolve nel difetto di legittimazione ad processum, cui consegue la sanabilità con efficacia retroattiva, quando la parte che non era legittimamente rappresentata dimostri la volontà di considerare legittimo l'iter processuale precedente: il solo limite è quello, derivante dall'art.182, 2 comma cod. civ., delle preclusioni e decadenze, non meramente processuali, nel frattempo verificatesi e dell'avvenuto rilievo dell'irregolarità da parte del giudice di merito (Cass. 30 gennaio 1989, n. 553; Cass. 23 ottobre 1992, n. 11572; Cass. 17 marzo 1993, n. 3189). In particolare, come ricorda la citata sentenza n. 553\1989, la giurisprudenza, soprattutto in relazione alla capacità processuale degli enti pubblici, ha elaborato i seguenti principi in tema di efficacia sanante dell'autorizzazione tardivamente data:
"A) il difetto di capacità processuale può essere sanato con efficacia retroattiva anche sui precorsi gradi di giudizio (Cass.8 luglio 1983, n. 4604); B) la sanatoria è impedita dall'avveramento di decadenze non meramente processuali ma di carattere sostanziale (diritti quesiti) (Cass. 26 ottobre 1983 n. 6315); C) conseguentemente, l'autorizzazione può intervenire dopo che sia scaduto il termine per proporre impugnazione, anche per la prima volta nel corso del giudizio stesso, purché la produzione avvenga prima dell'inizio della discussione, sanando così le irregolarità verificatesi nelle precedenti fasi di merito, data la fondamentale unità del rapporto processuale;
le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 21 novembre 1983 n. 6919, orientandosi per l'interpretazione meno formalistica dell'art. 182 cod. proc. civ., hanno dato definitiva sanzione all'efficacia sanante ex tunc dell'autorizzazione tardiva, nel senso che, in qualsiasi stato e grado del giudizio l'autorizzazione intervenga, essa regolarizza il rapporto sanando retroattivamente le eventuali irregolarità dei precedenti gradi di giudizio;
D) la sanatoria è impedita dal rilievo dell'irregolarità da parte del giudice di merito, purché sul punto la statuizione non sia frutto di una valutazione riduttiva e comunque contrastante con la giurisprudenza citata (v. Cass. n. 6315\83)". Questi principi sono stati applicati dalla giurisprudenza di questa Corte anche alla materia concorsuale, cosicché si è individuata nella autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale, o a resistere all'altrui azione, una condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore (Cass. 25 luglio 1961, n. 1808; Cass. 18 settembre 1970, n. 1559; Cass. 22 ottobre 1974, n. 3016; Cass. 4604\83 cit.; Cass. 553\89 cit.;
Cass. 11572\92 cit.; Cass. 3189\93 cit.), cui consegue la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc.
Tale orientamento viene confermato dalla Corte poiché costituisce coerente svolgimento della premessa secondo cui il curatore, pur nel contesto di un regime di autorizzazioni, ha per legge una generale investitura ad agire, anche in giudizio, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (artt. 31 e 43 legge fall.). Il fatto che nel regime autorizzativo si esprima il potere di direzione e di vigilanza che compete al giudice delegato non esclude che l'autorizzazione attenga alla tutela di una sfera di interessi cui è estranea la controparte processuale del curatore, per la quale assume rilievo solo in virtù dell'interesse ed esperire una valida attività processuale, idonea a vincolare il fallimento. L'autorizzazione tardiva, con funzione di ratifica dell'operato processuale del curatore, soddisfa la tutela degli interessi operanti nell'ambito della procedura concorsuale, così come soddisfa l'interesse delle altre parti processuali ad esplicare un'attività processuale vincolante anche per il fallimento (Cass. 553\1989 cit.).
Nella specie, pertanto, ammesso, per l'impossibilità di una verifica del fascicolo di parte relativo al giudizio di appello, che l'autorizzazione in atti sia stata l'unica concessa dal giudice delegato e sia, quindi, mancata una autorizzazione specifica per l'appello, si sarebbe verificato, comunque, un effetto sanante della attività processuale del curatore. Infatti, nessuna preclusione si è verificata ed il difetto di autorizzazione non è stato rilevato dalla Corte di merito. Il che esonera da una valutazione della possibilità di disporre una ricostituzione degli atti.
4. Con il secondo complesso motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello aveva accolto l'eccezione di prescrizione per avere erroneamente omesso di considerare che l'azione causale era stata introdotta già nel giudizio di primo grado;
che il vaglia cambiario sul quale fondava le proprie pretese era stato emesso, oltre che dalla fallita società, da RO IA e da MO GI;
che aveva interrotto la prescrizione nei confronti del "coemittente" IA con citazione del 25 gennaio 1986; che, in ogni caso, il credito era stato oggetto di riconoscimento nella procedura di concordato preventivo alla quale era stata ammessa la s.p.a. HI & GI.
Il motivo è inammissibile. Per ciò che concerne la pretesa rituale proposizione in primo grado dell'azione causale, la Corte di appello ha fondato la sua decisione non solo sul rilievo della novità in appello della domanda, ma anche sul rilievo, non oggetto di impugnazione in questa sede, della inesistenza di un rapporto cambiario diretto tra il RO e la società fallita, con la conseguente impossibilità di utilizzare il titolo di credito come promessa di pagamento (v. ex pluribus Cass. 12 aprile 1994, n. 3417). L'esistenza, in relazione alla prospettata azione causale, di una seconda ratio decidendi, non impugnata, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, della doglianza avverso la ritenuta novità della domanda, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso sul punto non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che il capo della decisione resterebbe pur sempre fondato su di essa (cfr. ex pluribus, da ultimo, Cass. 18 aprile 1998, n. 3951). Lo stesso deve dirsi per l'asserita interruzione della prescrizione dell'azione causale con atti diretti nei confronti di coobbligati.
Per ciò che concerne l'asserito riconoscimento del credito nella procedura di concordato preventivo, alla quale era stata ammessa la società HI & GI, si tratta di questione nuova, mai proposta in sede di merito, che esige un accertamento di fatto e che, pertanto, non può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate, quanto agli onorari, in lire 6.000.000= e quanto alle spese in lire 84.500.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 6/2/1999.