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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Massimo Fabiani del Foro di Verona Parte_1
e dall'avv. Massimiliano Ratti del Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, e Email_1
in forza di procura alle lite in atti;
Email_2
APPELLANTE in riassunzione contro
, rappresentato e difeso dal prof. Controparte_1 avv. Francesco Macario ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec
, in forza di procura alle lite in atti;
Email_3
APPELLATA in riassunzione
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell' udienza dell' 1.4.2025, ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
Prof. avv. Massimo Fabiani
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti, con compensazione delle spese di lite”. prof. avv. Francesco Macario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, a seguito di Parte_1 rimessione ad opera della Corte di Cassazione, ha evocato ai sensi dell'art. 392 c.p.c., innanzi a questa Co Corte, chiedendo che, in applicazione dei principi di diritto e delle Parte_2
statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 430/2024 in data 8.1.2024, venissero riesaminati i motivi di appello già formulati avverso l'ordinanza ex art. 702 quater cpc del 17.3.2016 del Tribunale di Milano, con condanna della convenuta al pagamento all'avv.to dell'importo complessivo di Pt_1
Euro 1.760.000, oltre spese generali 15%, oneri e accessori di legge, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Co Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Parte_2
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, è così sintetizzata nella pronuncia rescindente.
“1. Con ricorso ex art. 702-bis, cod. proc. civ., depositato in data 08/04/2015, gli avvocati
, Eugenio Grippo e Antonio Auricchio, quali concreditori solidali, hanno chiesto la Parte_1
condanna in solido di (società controllante di diritto francese) e di Controparte_2 [...]
(d'ora in poi, “ ”, società controllata) al pagamento di euro Controparte_1 Pt_2
pagina 2 di 6 1.760.000, per l'attività di assistenza e consulenza legale svolta dai ricorrenti in relazione alla domanda di concordato preventivo proposta (per quanto adesso rileva) da Controparte_3
(d'ora in poi, “ ), in data 21/11/2013, nella quale svolgeva il ruolo di Controparte_3 Pt_2
assuntore (delle obbligazioni concordatarie), omologata dal Tribunale della Spezia, con decreto del
17/07/2013, con la precisazione che il concordato non aveva avuto esecuzione in quanto il decreto di omologazione era stato revocato dalla Corte d'appello di Genova in data 09/01/2014, con conseguente dichiarazione di fallimento di Controparte_3
2. il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17/03/2016, ha rigettato la domanda sul rilievo che la revoca del concordato preventivo aveva fatto venire meno le obbligazioni sorte in capo all'assuntore nell'ambito della procedura concordataria;
3. la Corte d'appello di Milano, riuniti i gravami proposti dai tre avvocati, ne ha respinto
l'appello e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado, in forza di queste ragioni:
(a) il Tribunale di Milano ha respinto la domanda degli appellanti ritenendo che la revoca del concordato preventivo proposto da avesse fatto venire meno gli obblighi Controparte_3 dell'assuntore. Nell'atto di appello i tre professionisti sostengono, per la prima volta, che la causa petendi della loro domanda consisteva nel mandato professionale (e, quindi, nel contratto d'opera) che essi avevano ricevuto da , connesso alla procura alle liti conferita, unitamente a Pt_2 [...]
nell'àmbito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. CP_3
In realtà, la complessiva interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio, il cui significato letterale non è chiaro, consente di affermare che l'originario fondamento della pretesa dedotta in giudizio fosse l'accollo del debito da parte di , in qualità di assuntore della procedura Pt_2
concordataria, non già il rapporto professionale intercorso tra la stessa società e i tre avvocati;
(b) pertanto, la domanda formulata nell'atto di appello è una domanda nuova in quanto fondata su una diversa causa petendi;
(c) in ogni caso, l'appello deve essere respinto “in entrambe le ipotesi” in quanto è condivisibile la decisione del primo giudice secondo cui, in conseguenza della revoca del concordato preventivo, viene meno l'obbligo gravante su in qualità di assuntore;
Pt_2
(d) quand'anche la domanda di pagamento dei compensi possa considerarsi fondata sul mandato conferito da ai tre professionisti, del pari essa sarebbe da disattendere in quanto gli appellanti, Pt_2 ai quali spetta la prova dell'esistenza e del contenuto del mandato professionale, non hanno assolto al relativo onere, non essendo a tal fine sufficiente la procura alle liti ad essi rilasciata da (nella Pt_2
persona del dott. ), a margine del ricorso proposto da al Tribunale Persona_1 Controparte_3 della Spezia il 21/11/2012, per l'ammissione al concordato preventivo.
pagina 3 di 6 Ed infatti la procura alle liti deve ricondursi alla partecipazione all'atto da parte di Pt_2 nell'esclusiva veste di assuntore del concordato, in posizione distinta rispetto alle socie illimitatamente responsabili di . Controparte_3
L'avv.to contro la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3108/2018 depositata Pt_1
in data 25.6.2018, ha proposto ricorso per cassazione formulando cinque motivi, ai quali
[...]
ha resistito con controricorso. Controparte_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 430 dell' 8.1.2024, ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbito il quinto motivo ed ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
In particolare la Cassazione ha evidenziato che la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto che l'originaria domanda si fondasse sulla qualifica di quale assuntore del concordato preventivo di Pt_2
e che, quindi, fosse domanda nuova, per novità della causa petendi, e come tale Controparte_3
inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello, la domanda basata sull'esistenza di un mandato professionale conferito dalla società ai tre avvocati. La Suprema Corte ha, invece, ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio, sia nella narrativa dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, sia nelle conclusioni, riconduceva al mandato ricevuto da il titolo posto dai Pt_2
professionisti a fondamento della domanda di pagamento dei compensi per l'attività defensionale svolta. La Corte ha sottolineato che, al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.
Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, la Corte milanese – nella parte in cui ha sostenuto che il rilascio da parte di della procura alle liti all'avvocato si sarebbe esaurito Pt_2 Pt_1
in un rapporto meramente processuale, connesso alla rappresentanza nel procedimento di ammissione del concordato, disgiunto da un sottostante rapporto di mandato – non si è attenuta al principio di diritto sopra enunciato. Inoltre, ai fini della verifica dell'esistenza del rapporto di patrocinio, e cioè di un mandato professionale tra l'avvocato ed il cliente , sotteso al rapporto processuale Pt_1 Pt_2
derivante dal conferimento della procura alle liti -che investe il difensore del potere di rappresentanza pagina 4 di 6 in giudizio della parte- la Suprema Corte ha stabilito che occorre dirimere la questione -il cui scrutinio
è riservato al giudice del rinvio- se, in assenza di tale rapporto contrattuale tra avvocato e cliente, il legale rappresentante di nel suo ruolo di assuntore, avrebbe o meno avuto necessità di rilasciare Pt_2 all'avvocato la procura alle liti a margine della domanda di concordato e di firmare la relativa Pt_1 domanda, considerato anche che quest'ultima e le connesse attività processuali coinvolgevano primariamente la società proponente e non l'assuntore del concordato Pt_2
All'udienza del 29.10.2024 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio all' 1.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive.
Le parti hanno, quindi, dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite e hanno chiesto alla Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 1.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto, che fa venir meno l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, e non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. 16891/2021; Cass. 4167 del 19.2.2020; Cass. 10553 del 7.5.2009).
pagina 5 di 6 In particolare, si è affermato che tale situazione si verifica allorquando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 21757 del 29.7.2021).
Applicando i predetti principi al caso di specie, la Corte rileva che, nel caso che ci occupa, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in modo conforme, dando atto dell'intervenuto accordo transattivo, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Pertanto nulla osta alla pronuncia concordemente richiesta e pure all'integrale compensazione delle spese di lite, come parimenti richiesto congiuntamente dalle parti, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'intervenuto accordo transattivo a definizione dello stesso.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuto accordo transattivo tra le parti;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Giovanna Ferrero
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Massimo Fabiani del Foro di Verona Parte_1
e dall'avv. Massimiliano Ratti del Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, e Email_1
in forza di procura alle lite in atti;
Email_2
APPELLANTE in riassunzione contro
, rappresentato e difeso dal prof. Controparte_1 avv. Francesco Macario ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec
, in forza di procura alle lite in atti;
Email_3
APPELLATA in riassunzione
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell' udienza dell' 1.4.2025, ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
Prof. avv. Massimo Fabiani
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti, con compensazione delle spese di lite”. prof. avv. Francesco Macario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, a seguito di Parte_1 rimessione ad opera della Corte di Cassazione, ha evocato ai sensi dell'art. 392 c.p.c., innanzi a questa Co Corte, chiedendo che, in applicazione dei principi di diritto e delle Parte_2
statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 430/2024 in data 8.1.2024, venissero riesaminati i motivi di appello già formulati avverso l'ordinanza ex art. 702 quater cpc del 17.3.2016 del Tribunale di Milano, con condanna della convenuta al pagamento all'avv.to dell'importo complessivo di Pt_1
Euro 1.760.000, oltre spese generali 15%, oneri e accessori di legge, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Co Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Parte_2
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, è così sintetizzata nella pronuncia rescindente.
“1. Con ricorso ex art. 702-bis, cod. proc. civ., depositato in data 08/04/2015, gli avvocati
, Eugenio Grippo e Antonio Auricchio, quali concreditori solidali, hanno chiesto la Parte_1
condanna in solido di (società controllante di diritto francese) e di Controparte_2 [...]
(d'ora in poi, “ ”, società controllata) al pagamento di euro Controparte_1 Pt_2
pagina 2 di 6 1.760.000, per l'attività di assistenza e consulenza legale svolta dai ricorrenti in relazione alla domanda di concordato preventivo proposta (per quanto adesso rileva) da Controparte_3
(d'ora in poi, “ ), in data 21/11/2013, nella quale svolgeva il ruolo di Controparte_3 Pt_2
assuntore (delle obbligazioni concordatarie), omologata dal Tribunale della Spezia, con decreto del
17/07/2013, con la precisazione che il concordato non aveva avuto esecuzione in quanto il decreto di omologazione era stato revocato dalla Corte d'appello di Genova in data 09/01/2014, con conseguente dichiarazione di fallimento di Controparte_3
2. il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17/03/2016, ha rigettato la domanda sul rilievo che la revoca del concordato preventivo aveva fatto venire meno le obbligazioni sorte in capo all'assuntore nell'ambito della procedura concordataria;
3. la Corte d'appello di Milano, riuniti i gravami proposti dai tre avvocati, ne ha respinto
l'appello e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado, in forza di queste ragioni:
(a) il Tribunale di Milano ha respinto la domanda degli appellanti ritenendo che la revoca del concordato preventivo proposto da avesse fatto venire meno gli obblighi Controparte_3 dell'assuntore. Nell'atto di appello i tre professionisti sostengono, per la prima volta, che la causa petendi della loro domanda consisteva nel mandato professionale (e, quindi, nel contratto d'opera) che essi avevano ricevuto da , connesso alla procura alle liti conferita, unitamente a Pt_2 [...]
nell'àmbito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. CP_3
In realtà, la complessiva interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio, il cui significato letterale non è chiaro, consente di affermare che l'originario fondamento della pretesa dedotta in giudizio fosse l'accollo del debito da parte di , in qualità di assuntore della procedura Pt_2
concordataria, non già il rapporto professionale intercorso tra la stessa società e i tre avvocati;
(b) pertanto, la domanda formulata nell'atto di appello è una domanda nuova in quanto fondata su una diversa causa petendi;
(c) in ogni caso, l'appello deve essere respinto “in entrambe le ipotesi” in quanto è condivisibile la decisione del primo giudice secondo cui, in conseguenza della revoca del concordato preventivo, viene meno l'obbligo gravante su in qualità di assuntore;
Pt_2
(d) quand'anche la domanda di pagamento dei compensi possa considerarsi fondata sul mandato conferito da ai tre professionisti, del pari essa sarebbe da disattendere in quanto gli appellanti, Pt_2 ai quali spetta la prova dell'esistenza e del contenuto del mandato professionale, non hanno assolto al relativo onere, non essendo a tal fine sufficiente la procura alle liti ad essi rilasciata da (nella Pt_2
persona del dott. ), a margine del ricorso proposto da al Tribunale Persona_1 Controparte_3 della Spezia il 21/11/2012, per l'ammissione al concordato preventivo.
pagina 3 di 6 Ed infatti la procura alle liti deve ricondursi alla partecipazione all'atto da parte di Pt_2 nell'esclusiva veste di assuntore del concordato, in posizione distinta rispetto alle socie illimitatamente responsabili di . Controparte_3
L'avv.to contro la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3108/2018 depositata Pt_1
in data 25.6.2018, ha proposto ricorso per cassazione formulando cinque motivi, ai quali
[...]
ha resistito con controricorso. Controparte_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 430 dell' 8.1.2024, ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbito il quinto motivo ed ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
In particolare la Cassazione ha evidenziato che la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto che l'originaria domanda si fondasse sulla qualifica di quale assuntore del concordato preventivo di Pt_2
e che, quindi, fosse domanda nuova, per novità della causa petendi, e come tale Controparte_3
inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello, la domanda basata sull'esistenza di un mandato professionale conferito dalla società ai tre avvocati. La Suprema Corte ha, invece, ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio, sia nella narrativa dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, sia nelle conclusioni, riconduceva al mandato ricevuto da il titolo posto dai Pt_2
professionisti a fondamento della domanda di pagamento dei compensi per l'attività defensionale svolta. La Corte ha sottolineato che, al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.
Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, la Corte milanese – nella parte in cui ha sostenuto che il rilascio da parte di della procura alle liti all'avvocato si sarebbe esaurito Pt_2 Pt_1
in un rapporto meramente processuale, connesso alla rappresentanza nel procedimento di ammissione del concordato, disgiunto da un sottostante rapporto di mandato – non si è attenuta al principio di diritto sopra enunciato. Inoltre, ai fini della verifica dell'esistenza del rapporto di patrocinio, e cioè di un mandato professionale tra l'avvocato ed il cliente , sotteso al rapporto processuale Pt_1 Pt_2
derivante dal conferimento della procura alle liti -che investe il difensore del potere di rappresentanza pagina 4 di 6 in giudizio della parte- la Suprema Corte ha stabilito che occorre dirimere la questione -il cui scrutinio
è riservato al giudice del rinvio- se, in assenza di tale rapporto contrattuale tra avvocato e cliente, il legale rappresentante di nel suo ruolo di assuntore, avrebbe o meno avuto necessità di rilasciare Pt_2 all'avvocato la procura alle liti a margine della domanda di concordato e di firmare la relativa Pt_1 domanda, considerato anche che quest'ultima e le connesse attività processuali coinvolgevano primariamente la società proponente e non l'assuntore del concordato Pt_2
All'udienza del 29.10.2024 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio all' 1.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive.
Le parti hanno, quindi, dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite e hanno chiesto alla Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 1.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto, che fa venir meno l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, e non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. 16891/2021; Cass. 4167 del 19.2.2020; Cass. 10553 del 7.5.2009).
pagina 5 di 6 In particolare, si è affermato che tale situazione si verifica allorquando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 21757 del 29.7.2021).
Applicando i predetti principi al caso di specie, la Corte rileva che, nel caso che ci occupa, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in modo conforme, dando atto dell'intervenuto accordo transattivo, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Pertanto nulla osta alla pronuncia concordemente richiesta e pure all'integrale compensazione delle spese di lite, come parimenti richiesto congiuntamente dalle parti, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'intervenuto accordo transattivo a definizione dello stesso.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuto accordo transattivo tra le parti;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Giovanna Ferrero
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