Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10989/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Marco Giacalone;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 02/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 ha chiesto che, Parte_1 accertato il suo diritto a percepire l'assegno assistenziale previsto dall'art. 43, L.R. 9/13 per il periodo dal 6 febbraio 2014 al 29 gennaio 2018, l' CP_1 Controparte_1
venga condannato al pagamento dell'assegno
[...] CP_1 assistenziale negato nel periodo di esclusione dal bacino, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. A sostegno della pretesa il ricorrente ha argomentato circa
1
Con la memoria di costituzione depositata il 28 dicembre 2024 l'
[...]
ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso, contestandone la fondatezza e, in ogni caso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati in data antecedente alla notifica dell'atto introduttivo (cfr. memoria).
Ciò detto, a questo giudice preme ribadire la personale adesione all'orientamento ripetutamente espresso da questo Tribunale (cfr. fra tutte Trib. Palermo, sez. lav., sentenza n. 1485/2019 pronunciata il 4 aprile 2019), confermato da altro componente di questa
Sezione anche successivamente al contrario pronunciamento della locale Corte d'Appello
(cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 473/2017 del 9 febbraio 2017 per il ragionamento svolto da questo stesso giudice in un caso analogo: “Pertanto, l'odierna controversia va decisa in conformità alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2596/2020 che, integralmente richiamate, si riportano qui di seguito: “- rilevato, in particolare, che la normativa succedutasi nel tempo e relativa alla creazione del prevedeva tra le condizioni per l'accesso Parte_2 quella di avere subito condanne penali, rivestendo la qualità di ex detenuto. Tuttavia, con l'art. 43, comma 2°, L.r. IA 15/05/2013 n°9, è stato stabilito che l'assegno di sostegno del reddito, previsto per i soggetti già inseriti nel bacino, dal primo comma della medesima norma di legge, non
è erogato “ nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone“. Tale disposizione è stata ulteriormente confermata dall'art. 68, comma 6, lettera c) della L. 7/05/2015 n°9, che ha sancito espressamente che la perdita dei benefici di cui al presente articolo si verifica automaticamente, nelle seguenti ipotesi: lett.c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie, all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone. Deve, quindi, ritenersi, alla luce di tali norme, che il predetto assegno non può essere erogato a coloro che abbiano commesso reati contro l'ordine pubblico, il patrimonio o le persone, dopo l'inserimento all'interno del bacino in oggetto, avvenuto nell'anno 2001, con l'avvio del progetto. E' intervenuto, però, l'art. 23 L.
9/05/2017 n° 8 che ha così statuito: Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 68 L. r. 7/05/2015 n° 9, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole “commesse successivamente alla data di entrata in vigore
2 della L.r. n° 9/2013”. Tale norma, che impedisce, ai fini della perdita automatica dei benefici, di tener conto delle azioni contrarie all'ordine pubblico, e/o al patrimonio e/o alle persone, commesse anteriormente all'entrata in vigore della L. n° 9/2013, non può ritenersi di interpretazione autentica, in assenza di elementi testuali che depongano in tal senso, ma ha carattere innovativo e quindi efficacia ex nunc. Infatti, come affermato dal Consiglio di Stato (Sez.VI, 3/03/2016 n° 882) la retroattività della legge, sebbene non costituzionalmente preclusa nelle materie diverse da quella penale, richiede, tuttavia, una esplicita previsione che renda chiara ed univoca la scelta del legislatore. Il principio di irretroattività, invero, sebbene non costituzionalizzato fuori dalla materia penale, rappresenta un principio generale dell'ordinamento, come si desume dall'art. 11 della
Preleggi che espressamente statuisce che la "legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"; trova un suo fondamento ulteriore nei principi di tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, la cui crescente importanza è confermata anche dalla giurisprudenza sovranazionale, tanto della Corte di giustizia quanto della Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo. In questo contesto è evidente che la scelta nel senso della retroattività, sebbene non astrattamente preclusa al legislatore, deve, tuttavia, essere esplicita e univoca. La retroattività della legge rappresenta, infatti, un'eccezione e, come tale, deve essere esplicita, dovendosi, in mancanza di una previsione univoca, optare per l'interpretazione che esclude la retroattività, in conformità ai richiamati principi generali dell'ordinamento giuridico. Il medesimo Consesso ha poi sottolineato
(Sez. IV, 27/04/2015 n° 2062), richiamando Corte Cost. 5/04/2012 n° 78, che "Nell'ordinamento vigente il divieto di retroattività della legge (art. 11 preleggi), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non assurge nel nostro ordinamento a principio di rango costituzionale salvo che in materia penale ex art. 25 cost.; pertanto, il legislatore può di regola emanare norme retroattive, anche d'interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Nella fattispecie in esame, la disposizione della legge regionale richiamata difetta di quei caratteri, prima enunciati, la cui presenza è indefettibilmente richiesta dalla citata giurisprudenza per affermarne la retroattività” (Trib. Palermo, sentenza n. 2596/2020 del 18 settembre 2020). In altre parole, se si condivide il carattere novativo della modifica legislativa intervenuta con la L.R. 8/2017, non può che ritenersi che, prima della sua entrata in vigore, ai fini dell'esclusione dal bacino dovesse considerarsi la commissione di reati a far data dal 2001 e non già dalla L.E. 9/2013. D'altro canto, secondo questo decidente la commissione di “azioni contrarie 3 all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone” non costituisce il presupposto di una sanzione
(cfr. sul punto la sentenza n. 800/2020 pronunciata dalla Cort d'Appello di Palermo il 28 ottobre
2020: “ritiene la Corte che in ragione degli effetti sanzionatori alla stessa ricollegati, la norma di cui al citato comma 2 dell'art. 43 della L.R. 9/2013 debba essere interpretata nel senso che essa dispone soltanto per l'avvenire così da colpire con l'esclusione dal “bacino” quei soli soggetti che, successivamente alla sua entrata in vigore, si siano macchiati delle condotte di cui alla citata disposizione”), bensì un requisito (negativo) per l'inserimento e la permanenza negli elenchi del cd. bacino emergenza Palermo (con tutti i benefici che ne conseguono), che legittimamente valorizza il merito e la buona condotta di ciascuno degli aspiranti.”).
Al contempo, però, questo stesso giudice ritiene opportuno adeguarsi all'insegnamento della Corte di Appello di Palermo, anche recentemente confermato con la sentenza n. 631/2021 dell'8 luglio 2021, il cui ragionamento viene di seguito riportato:
“Ritiene la Corte che il gravame proposto da sia fondato. Risulta incontroverso Parte_3 tra le parti che venne inserito nel c.d. “bacino emergenza Palermo” ai sensi Parte_3 dell'art.15 della L.R. n.24/2000 al fine di espletare attività lavorativa nell'ambito di progetti appositamente elaborati dal e finanziati dalla Regione IA. E' altrettanto Controparte_2 pacifico che a tale categoria di persone venne riconosciuto “un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative” giusto il disposto di cui all'art.2, comma 6, della L.R. n.4/2006.”
E' parimenti certo che con l'art. 52 della L.R. n.11/2010 venne posto a carico della Regione l'onere di promuovere “iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di
[...]
Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 Parte_2 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento” Dopo l'avvio di vari progetti, nel
2013 venne emanata la legge regionale n.9/13 il cui art. 43 stabiliva quanto segue: “Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale
1 febbraio 2006 n.4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo
(Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al
4 sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.
2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone.” Successivamente entrò in vigore la legge regionale n.5/2014 il cui art. 34 stabiliva che
“Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013
e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013. ….” Orbene, nel caso di specie è avvenuto che l' Controparte_1
ha disposto la decadenza del dal bacino dei destinatari di cui all'art. 43 comma 1
[...] Pt_3 della legge regionale n.9/13 in ragione di quanto disposto dal comma 2 della medesima norma.
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che in ragione degli effetti afflittivi alla stessa ricollegati, la noma di cui al citato comma 2 dell'art. 43 della L.R. 9/2013 debba essere interpretata nel senso di disporre soltanto per l'avvenire così da colpire con l'esclusione dal “bacino” quei soli soggetti che, successivamente alla sua entrata in vigore, si siano macchiati dei delitti di cui alla citata disposizione. In tale senso si è espresso da ultimo il legislatore regionale con la disposizione da ultimo approvata dalla Regione IA (art. 23 L.R. n. 8/2017). Non deve tacersi, infatti, che con l'art.68 della Legge regionale 7.5.2015 n.9 l'art. 43 della L.R. n.9/2013, fin qui richiamato, è stato abrogato, mentre con recentissima L.R.
9.5.2017 n.8 il legislatore siciliano è intervenuto stabilendo all'art. 23 che “alla lettera C) del comma 6 dell'art.68 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole “commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale n.9/2013”. Conseguentemente il novellato articolo 68 comma 6 lett. C) della L.R.
n.9/2015 al momento dell'emanazione della presente sentenza dispone che “La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: … c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al 5 patrimonio e/o alle persone commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.9/2013”. Ad ogni evidenza, dunque, sulla materia (l'art. 68 disciplina, giust'appunto, le
“misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PIP ) è Parte_2 intervenuto un provvedimento normativo chiarificatore che, allo stato, induce a ritenere che le condotte contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone poste in essere da soggetti inseriti negli elenchi del c.d. bacino emergenza Palermo sono rilevanti, ai fini della decadenza automatica, solo se commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.9/2013 e quindi successivamente al maggio 2013. Nel caso di specie trattasi di fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 43 Della L.R. n. 9/2013, sicchè deve escludersi il venir meno dei presupposti per l'inserimento nel “bacino” nonché dei corrispondenti benefici economici, i quali andranno per l'effetto ripristinati ex tunc a decorrere dalla data della illegittima esclusione fino al decretato reinserimento degli elenchi”). In considerazione dell'oggettiva incertezza normativa, infatti, questo giudice ritiene doveroso privilegiare i principi di certezza del diritto, prevedibilità delle decisioni giudiziali e, non ultimo, di economicità dell'intero sistema processuale.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto, condannandosi l'Amministrazione resistente alla corresponsione dell'assegno illegittimamente negato nel periodo di esclusione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, infatti, non coglie nel segno, visto che il ha dimostrato di aver interrotto il decorso del termine Parte_1 prescrizionale con le pec del 31 gennaio 2018, 29 marzo 2021 e 6 febbraio 2024 (cfr. documenti allegati alle note del 28 febbraio 2025).
La domanda risarcitoria, invece, va certamente respinta perché il ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello concretizzatosi nell'omessa percezione del suddetto assegno.
L'Amministrazione resistente, infine, in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. va inevitabilmente condannata al rimborso delle spese giudiziali avversarie, che si liquidano, però, come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi, visto l'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
6 accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di dell'assegno
[...] Parte_1
assistenziale e art. 43, L.R. 9/13 maturato tra il 6 febbraio 2014 al 29 gennaio 2018;
• rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria;
condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese giudiziali, che si
[...] Parte_1
liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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