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23 ottobre 2005
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3 settembre 2015
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Art. 10. Attuazione 1. Con decreto del Ministro ((dello sviluppo economico)) , di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6.
Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6. ((25)) 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101 .
------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6. ((25)) 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101 .
------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 1
, 30 settembre 2021, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Premessa. 2. Composizione dell'elenco degli esperti. 3. Nomina dell'esperto. 4. Caso particolare del gruppo di imprese. 5. Requisito soggettivo per la richiesta dell'esperto. 6.Indipendenza, poteri e doveri dell'esperto. 7. Applicazione all'esperto delle norme in tema di segreto professionale. 8. Attività e funzioni dell'esperto. 8.1. Mancanza di presupposti per il risanamento. 8.2. Trattative con esito negativo. 8.3. Trattative con esito positivo. 8.4. Controllo sulla gestione dell'impresa in pendenza di trattative. 8.5. Concessione e revoca delle misure protettive e cautelari. 9 Conclusione dell'incarico. 10. Compenso …
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- Codice del Consumo·
- art. 11 d.lgs. n. 206/2005·
- art. 22 l. 689/1981