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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 21/01/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 2869/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , c.f. , in p.l.r.p.t. l'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Ferrieri in sostituzione dell'Avv. RIZZUTI GAETANO nel mandato;
per parte convenuta , c.f. l'Avv. Angelo Controparte_1 C.F._1
Canino in sostituzione dell'Avv. SORRENTINO CARLA.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
L'odierna attrice in riassunzione ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa da al fine di contestare il diritto del creditore a procedere Controparte_1 all'esecuzione forzata per il recupero di un credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 1167/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza diventato definitivo e passato in giudicato a seguito dell'estinzione della relativa procedura di opposizione a decreto ingiuntivo avviata dalla Pt_1
Ed infatti, tale procedura, iscritta al RG n 4668/2016 del Tribunale di Cosenza- nella quale la proponeva i medesimi motivi di opposizione riproposti con l'odierno giudizio e Pt_1
successivamente con l'opposizione a precetto di cui si dirà più avanti- è stata interrotta all'udienza del 15.03.2018 a causa della dichiarazione di fallimento dell'Ing. – che nella specie Pt_2
1 figurava quale convenuto-opposto, unitamente al Sig. , poiché creditore solidale Controparte_1
della somma portata dal decreto ingiuntivo 1167/2016 – ma non è stata riassunta dalla nel Pt_1
successivo termine di 6 mesi previsto ex lege.
Sulla base di tale titolo esecutivo giudiziale con atto di precetto del 28.07.2022 veniva intimato dal
Sig. alla debitrice il pagamento della somma di euro 20.378,95 a titolo di CP_1 Pt_1
competenze professionali.
Avverso tale atto di precetto la proponeva opposizione richiedendo la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del precetto. Il predetto giudizio di opposizione veniva iscritto a ruolo RGN
3145/2022.
Con provvedimento del 24.11.2022 il Tribunale rigettava rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto formulata dalla attesa l'infondatezza dei motivi posti a Pt_1
sostegno della predetta istanza.
Veniva quindi notificato ad impulso del Creditore un primo pignoramento presso terzi CP_1 iscritto al NRGEM 1390/2022 e, stante la iniziale dichiarazione negativa dell'ASP di Cosenza un secondo pignoramento iscritto al NRGEM 1723/23.
La formulava per entrambi le procedure opposizione ex art. 615 e 617 cpc formulando Pt_1
richiesta di sospensiva, basata sulla carenza di legittimazione del e sulla validità del titolo CP_1
esecutivo. Le due procedure esecutive venivano riunite ed in data 11.5.2023 il Tribunale di Cosenza nella persona della Giudice dott.ssa Rombolà, rigettava la richiesta di sospensiva formulata dalla
Pt_1
Seguiva quindi in data 17.11.2023 in favore del creditore ordinanza di assegnazione delle CP_1
somme pignorate.
In data 27.2.24 nel giudizio di opposizione a precetto RGN 3145/2022 veniva pronunciata sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Cosenza che, nel rigettare le pretese della ha ritenuto il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1167/ 2016 passato in giudicato valido titolo a mezzo del quale procedere ad esecuzione forzata.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Nel giudizio di opposizione a precetto (come del resto anche in quello di opposizione a decreto ingiuntivo) sono stati infatti formulati da parte della gli stessi motivi riproposti nell'odierno Pt_1
giudizio, e, su di essi è intervenuta sentenza n. 466/2024 del 27.2.2024 pronunciata nel giudizio
RGN 3145/2022 del Tribunale di Cosenza passata in giudicato, che ha definitivamente rigettato le tesi della Parte_1
Ed invero, con la sentenza appena citata il Tribunale ha ritenuto che “In difetto di appello avverso
l'ordinanza di estinzione del processo emessa dal Tribunale di Cosenza in data 13 settembre 2019
2 nel termine di mesi sei dalla pronuncia, il decreto ingiuntivo, estinto il giudizio di opposizione, è passato in giudicato e costituisce, pertanto, valido titolo a mezzo del quale procedere ad esecuzione”. La predetta sentenza ha statuito anche che: “Le altre doglianze (estinzione della pretesa creditoria, carenza di legittimazione attiva dell'opposto) sono, invece, inammissibili trattandosi di questioni anteriori alla formazione del titolo che avrebbero dovuto essere fatte valere, nella specie, con il giudizio di opposizione all'ingiunzione”.
Avverso tale sentenza regolarmente notificata alla non è stato proposto appello ed è Parte_1
passata in giudicato.
Ciò posto, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 26285 del
17.10.2019, qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito
(mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire.
In particolare la Cassazione ha chiarito: “Qualora siano contemporaneamente pendenti
l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato”).
Alla stregua di quanto risulta dagli atti, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione preesecutiva e quelle dell'opposizione all'esecuzione sono coincidenti, quanto ai motivi sopra indicati, sicchè, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, è preclusa a questo giudicante la delibazione della domanda attorea che deve ritenersi inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita:
3 dichiara inammissibile la domanda attorea;
condanna parte attrice in riassunzione alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Carla Sorrentino, dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 21/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
4
Chiamata la causa iscritta al N. 2869/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , c.f. , in p.l.r.p.t. l'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Ferrieri in sostituzione dell'Avv. RIZZUTI GAETANO nel mandato;
per parte convenuta , c.f. l'Avv. Angelo Controparte_1 C.F._1
Canino in sostituzione dell'Avv. SORRENTINO CARLA.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
L'odierna attrice in riassunzione ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa da al fine di contestare il diritto del creditore a procedere Controparte_1 all'esecuzione forzata per il recupero di un credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 1167/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza diventato definitivo e passato in giudicato a seguito dell'estinzione della relativa procedura di opposizione a decreto ingiuntivo avviata dalla Pt_1
Ed infatti, tale procedura, iscritta al RG n 4668/2016 del Tribunale di Cosenza- nella quale la proponeva i medesimi motivi di opposizione riproposti con l'odierno giudizio e Pt_1
successivamente con l'opposizione a precetto di cui si dirà più avanti- è stata interrotta all'udienza del 15.03.2018 a causa della dichiarazione di fallimento dell'Ing. – che nella specie Pt_2
1 figurava quale convenuto-opposto, unitamente al Sig. , poiché creditore solidale Controparte_1
della somma portata dal decreto ingiuntivo 1167/2016 – ma non è stata riassunta dalla nel Pt_1
successivo termine di 6 mesi previsto ex lege.
Sulla base di tale titolo esecutivo giudiziale con atto di precetto del 28.07.2022 veniva intimato dal
Sig. alla debitrice il pagamento della somma di euro 20.378,95 a titolo di CP_1 Pt_1
competenze professionali.
Avverso tale atto di precetto la proponeva opposizione richiedendo la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del precetto. Il predetto giudizio di opposizione veniva iscritto a ruolo RGN
3145/2022.
Con provvedimento del 24.11.2022 il Tribunale rigettava rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto formulata dalla attesa l'infondatezza dei motivi posti a Pt_1
sostegno della predetta istanza.
Veniva quindi notificato ad impulso del Creditore un primo pignoramento presso terzi CP_1 iscritto al NRGEM 1390/2022 e, stante la iniziale dichiarazione negativa dell'ASP di Cosenza un secondo pignoramento iscritto al NRGEM 1723/23.
La formulava per entrambi le procedure opposizione ex art. 615 e 617 cpc formulando Pt_1
richiesta di sospensiva, basata sulla carenza di legittimazione del e sulla validità del titolo CP_1
esecutivo. Le due procedure esecutive venivano riunite ed in data 11.5.2023 il Tribunale di Cosenza nella persona della Giudice dott.ssa Rombolà, rigettava la richiesta di sospensiva formulata dalla
Pt_1
Seguiva quindi in data 17.11.2023 in favore del creditore ordinanza di assegnazione delle CP_1
somme pignorate.
In data 27.2.24 nel giudizio di opposizione a precetto RGN 3145/2022 veniva pronunciata sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Cosenza che, nel rigettare le pretese della ha ritenuto il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1167/ 2016 passato in giudicato valido titolo a mezzo del quale procedere ad esecuzione forzata.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Nel giudizio di opposizione a precetto (come del resto anche in quello di opposizione a decreto ingiuntivo) sono stati infatti formulati da parte della gli stessi motivi riproposti nell'odierno Pt_1
giudizio, e, su di essi è intervenuta sentenza n. 466/2024 del 27.2.2024 pronunciata nel giudizio
RGN 3145/2022 del Tribunale di Cosenza passata in giudicato, che ha definitivamente rigettato le tesi della Parte_1
Ed invero, con la sentenza appena citata il Tribunale ha ritenuto che “In difetto di appello avverso
l'ordinanza di estinzione del processo emessa dal Tribunale di Cosenza in data 13 settembre 2019
2 nel termine di mesi sei dalla pronuncia, il decreto ingiuntivo, estinto il giudizio di opposizione, è passato in giudicato e costituisce, pertanto, valido titolo a mezzo del quale procedere ad esecuzione”. La predetta sentenza ha statuito anche che: “Le altre doglianze (estinzione della pretesa creditoria, carenza di legittimazione attiva dell'opposto) sono, invece, inammissibili trattandosi di questioni anteriori alla formazione del titolo che avrebbero dovuto essere fatte valere, nella specie, con il giudizio di opposizione all'ingiunzione”.
Avverso tale sentenza regolarmente notificata alla non è stato proposto appello ed è Parte_1
passata in giudicato.
Ciò posto, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 26285 del
17.10.2019, qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito
(mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire.
In particolare la Cassazione ha chiarito: “Qualora siano contemporaneamente pendenti
l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato”).
Alla stregua di quanto risulta dagli atti, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione preesecutiva e quelle dell'opposizione all'esecuzione sono coincidenti, quanto ai motivi sopra indicati, sicchè, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, è preclusa a questo giudicante la delibazione della domanda attorea che deve ritenersi inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita:
3 dichiara inammissibile la domanda attorea;
condanna parte attrice in riassunzione alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Carla Sorrentino, dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 21/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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