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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2024, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima sezione civile
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Paola
Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile instaurata ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc iscritta al n. 4747/2023 del Ruolo
Generale tra rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti, dall'avv. Claudio Parte_1
Calvello e dall'avv. Marco Martinoia, elettivamente domiciliato presso il loro studio
- Attore -
e , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta dall'avv. Nicola Bettiato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- Convenuto -
OGGETTO: opposizione a precetto - soccombenza virtuale
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.2.2024 le parti hanno così concluso: per il sig. “L'avv. Bettiato insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del CP_1
contendere a spese compensate. Rappresenta che il convenuto si è astenuto dallo svolgimento di attività esecutiva nelle more della decisione sull'errore materiale”. per il sig. : “L'avv. Martinoia si associa alla richiesta di cessazione della materia del Pt_1
contendere, rimettendosi sulla richiesta di compensazione delle spese. Rileva che a suo avviso l'errore materiale era di facile percezione”. pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in fatto che:
- con atto di citazione del 03.08.2023 il sig. ha proposto opposizione avverso il precetto Pt_1 notificato in data 19.07.2023, con il quale il sig. ha intimato il pagamento di € 10.406,29 CP_1
(di cui € 9.052,00 a titolo di capitale, oltre a interessi e spese legali) in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1716/2023 emesso dal Giudice di Pace di Padova e notificato in uno con l'atto di precetto. Il sig. ha sostenuto l'assenza del diritto di procedere Pt_1 all'esecuzione forzata in capo all'opposto, ritenendo pacifico che il Giudice di Pace intendesse non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (avendo interlineato le locuzioni
“e 642 cpc” e “autorizza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso ed”) e precisando di aver presentato a tale Giudice istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto (nella parte in cui intimava al debitore di pagare “immediatamente” la somma ingiunta). Sostiene inoltre che l'ingiunzione di pagamento richiesta dal sig. sia totalmente CP_1
priva dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo sia stato emesso da un
Giudice territorialmente incompetente. Ha contestato infine l'irregolarità formale del titolo esecutivo. Ciò premesso, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, nel merito, la dichiarazione di infondatezza del diritto del di procedere ad esecuzione CP_1
forzata, con declaratoria di nullità e improduttività di effetti giuridici del precetto;
- costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere in ragione della intervenuta correzione materiale del decreto ingiuntivo da parte del
Giudice di Pace, con provvedimento emesso nelle more della costituzione in giudizio, che ha stabilito doversi “espungere la dicitura “di pagare immediatamente” nel provvedimento
(predisposto e prestampato da parte ricorrente) posta al terzo rigo a partire dalla dicitura
“INGIUNGE” per non essere stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n.
1716/2023 iscritto con n. 2772/23 R.G.”. Con ciò chiarendo che il provvedimento dovesse ritenersi non provvisoriamente esecutivo. Il prendendo atto del fatto che la controparte CP_1
non ha formulato domande in relazione alle spese di lite, ha chiesto la compensazione delle stesse, asserendo che il precetto era stato legittimamente notificato, in quanto il decreto pagina 2 di 4 ingiuntivo in quel momento risultava regolarmente munito della provvisoria esecutività. Rileva peraltro che, appresa la volontà del di chiedere la correzione dell'errore materiale del Pt_1
provvedimento, si era astenuto dall'intraprendere azioni esecutive in forza del precetto notificato, lasciando scadere il termine di cui all'articolo 481 c.p.c. e non procedendo alla rinnovazione della notifica del precetto scaduto;
- in data 16.11.2023 il sig. ha, a sua volta, depositato nota con cui ha chiesto di Pt_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere allegando l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo n. 1716/2023 con la quale il Giudice di Pace confermava la non esecutività dell'ingiunzione.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva come la invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009).
Ciò considerato, nel caso di specie, data l'intervenuta correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la rinuncia all'atto di precetto da parte del sig. non CP_1
vi sono dubbi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale, con prosecuzione della causa solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, sulle quali il giudice deciderà previa valutazione della fondatezza o meno della originaria domanda (cfr. tra le molte Cass. n. 17334 del 2005).
Nel caso di specie ritiene il Giudice che vi siano i presupposti per la compensazione delle spese, considerando che il precetto era stato legittimamente notificato dal sig. in quanto il CP_1
decreto ingiuntivo risultava emesso provvisoriamente esecutivo dal Giudice di Pace, stante la locuzione, espunta solo a seguito di correzione di errore materiale, di pagare immediatamente al pagina 3 di 4 creditore la somma ingiunta. Inoltre, il sig. appresa successivamente la volontà di CP_1
controparte di chiedere la correzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Padova n.
1716/2023, si è astenuto dall'intraprendere azioni esecutive in forza del precetto notificato, confermando, dopo la correzione dell'errore materiale da parte del Giudice di Pace, la rinuncia a valersi dell'atto di precetto. Va inoltre osservato che gli ulteriori motivi di opposizione non avrebbero potuto trovare nella presente sede accoglimento, in quanto volti a contestare il decreto ingiuntivo in ordine a circostanze che devono essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo e che non di opposizione a precetto (esistenza dei presupposti di cui all'art 642 cpc;
competenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo). Deve infatti trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ogni vizio di formazione del provvedimento giurisdizionale deve essere fatto valere con i mezzi impugnatori del giudizio nell'ambito del quale è stato emesso, non potendo il giudice dell'esecuzione essere chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti avanti al giudice della cognizione
(Cass. n. 29786/2017).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere stante la rinuncia di parte opposta al precetto;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Padova, 4.3.2024
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima sezione civile
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Paola
Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile instaurata ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc iscritta al n. 4747/2023 del Ruolo
Generale tra rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti, dall'avv. Claudio Parte_1
Calvello e dall'avv. Marco Martinoia, elettivamente domiciliato presso il loro studio
- Attore -
e , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta dall'avv. Nicola Bettiato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- Convenuto -
OGGETTO: opposizione a precetto - soccombenza virtuale
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.2.2024 le parti hanno così concluso: per il sig. “L'avv. Bettiato insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del CP_1
contendere a spese compensate. Rappresenta che il convenuto si è astenuto dallo svolgimento di attività esecutiva nelle more della decisione sull'errore materiale”. per il sig. : “L'avv. Martinoia si associa alla richiesta di cessazione della materia del Pt_1
contendere, rimettendosi sulla richiesta di compensazione delle spese. Rileva che a suo avviso l'errore materiale era di facile percezione”. pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in fatto che:
- con atto di citazione del 03.08.2023 il sig. ha proposto opposizione avverso il precetto Pt_1 notificato in data 19.07.2023, con il quale il sig. ha intimato il pagamento di € 10.406,29 CP_1
(di cui € 9.052,00 a titolo di capitale, oltre a interessi e spese legali) in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1716/2023 emesso dal Giudice di Pace di Padova e notificato in uno con l'atto di precetto. Il sig. ha sostenuto l'assenza del diritto di procedere Pt_1 all'esecuzione forzata in capo all'opposto, ritenendo pacifico che il Giudice di Pace intendesse non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (avendo interlineato le locuzioni
“e 642 cpc” e “autorizza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso ed”) e precisando di aver presentato a tale Giudice istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto (nella parte in cui intimava al debitore di pagare “immediatamente” la somma ingiunta). Sostiene inoltre che l'ingiunzione di pagamento richiesta dal sig. sia totalmente CP_1
priva dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo sia stato emesso da un
Giudice territorialmente incompetente. Ha contestato infine l'irregolarità formale del titolo esecutivo. Ciò premesso, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, nel merito, la dichiarazione di infondatezza del diritto del di procedere ad esecuzione CP_1
forzata, con declaratoria di nullità e improduttività di effetti giuridici del precetto;
- costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere in ragione della intervenuta correzione materiale del decreto ingiuntivo da parte del
Giudice di Pace, con provvedimento emesso nelle more della costituzione in giudizio, che ha stabilito doversi “espungere la dicitura “di pagare immediatamente” nel provvedimento
(predisposto e prestampato da parte ricorrente) posta al terzo rigo a partire dalla dicitura
“INGIUNGE” per non essere stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n.
1716/2023 iscritto con n. 2772/23 R.G.”. Con ciò chiarendo che il provvedimento dovesse ritenersi non provvisoriamente esecutivo. Il prendendo atto del fatto che la controparte CP_1
non ha formulato domande in relazione alle spese di lite, ha chiesto la compensazione delle stesse, asserendo che il precetto era stato legittimamente notificato, in quanto il decreto pagina 2 di 4 ingiuntivo in quel momento risultava regolarmente munito della provvisoria esecutività. Rileva peraltro che, appresa la volontà del di chiedere la correzione dell'errore materiale del Pt_1
provvedimento, si era astenuto dall'intraprendere azioni esecutive in forza del precetto notificato, lasciando scadere il termine di cui all'articolo 481 c.p.c. e non procedendo alla rinnovazione della notifica del precetto scaduto;
- in data 16.11.2023 il sig. ha, a sua volta, depositato nota con cui ha chiesto di Pt_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere allegando l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo n. 1716/2023 con la quale il Giudice di Pace confermava la non esecutività dell'ingiunzione.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva come la invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009).
Ciò considerato, nel caso di specie, data l'intervenuta correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la rinuncia all'atto di precetto da parte del sig. non CP_1
vi sono dubbi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale, con prosecuzione della causa solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, sulle quali il giudice deciderà previa valutazione della fondatezza o meno della originaria domanda (cfr. tra le molte Cass. n. 17334 del 2005).
Nel caso di specie ritiene il Giudice che vi siano i presupposti per la compensazione delle spese, considerando che il precetto era stato legittimamente notificato dal sig. in quanto il CP_1
decreto ingiuntivo risultava emesso provvisoriamente esecutivo dal Giudice di Pace, stante la locuzione, espunta solo a seguito di correzione di errore materiale, di pagare immediatamente al pagina 3 di 4 creditore la somma ingiunta. Inoltre, il sig. appresa successivamente la volontà di CP_1
controparte di chiedere la correzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Padova n.
1716/2023, si è astenuto dall'intraprendere azioni esecutive in forza del precetto notificato, confermando, dopo la correzione dell'errore materiale da parte del Giudice di Pace, la rinuncia a valersi dell'atto di precetto. Va inoltre osservato che gli ulteriori motivi di opposizione non avrebbero potuto trovare nella presente sede accoglimento, in quanto volti a contestare il decreto ingiuntivo in ordine a circostanze che devono essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo e che non di opposizione a precetto (esistenza dei presupposti di cui all'art 642 cpc;
competenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo). Deve infatti trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ogni vizio di formazione del provvedimento giurisdizionale deve essere fatto valere con i mezzi impugnatori del giudizio nell'ambito del quale è stato emesso, non potendo il giudice dell'esecuzione essere chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti avanti al giudice della cognizione
(Cass. n. 29786/2017).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere stante la rinuncia di parte opposta al precetto;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Padova, 4.3.2024
Il Giudice
Paola Rossi
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