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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI ConIGliere
Dott. Pasquale LANDOLFI ConIGliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 971/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Peretti, con studio in Banchette Parte_1
(TO) Via Tafano n. 1/A ed elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale in virtù di procura depositata in primo Email_1 grado.
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianfranco Bertone, con studio ad Controparte_1
Ivrea, Via Palestro 30 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale giusta procura posta in calce alla comparsa di Email_2 costituzione in appello
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 15 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria argomentazione, istanza e deduzione disattesa, riformare la Sentenza impugnata, pronunciata dal Tribunale di Ivrea, n. 640/2022, pubblicata in data 31 maggio 2022, annullandola o revocandola e per l'effetto rigettare ogni condanna contro l'odierno appellante e riformare integralmente la stessa, ove respinge le domande dispiegate da nei confronti di e condanna parte attrice al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a come per legge ed euro 277,00 per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti e Per l'effetto voglia riformare la sentenza come segue: in revoca della sentenza n. 640/2022 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 31.05.2022 nel proc. civ. RG n. 4502/2018, repertorio n. 862/2022 del 31.05.2022, notificata il 13.06.2022 ove la medesima prevede: "respinge le domande dispiegate da nei confronti Parte_1 di ": Controparte_1
Voglia cosi disporre: "accoglie le domande dispiegate da nei confronti di Parte_1
"e, Controparte_1 ove la medesima prevede: "condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.p.a cme per legge ed euro 277,00 per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti”. Voglia cosi disporre: "condanna la IG.ra al pagamento e rimborso ove già Controparte_1 versate - delle spese legali di primo grado e delle spese legali di secondo grado, oltre al contributo unificato di primo e secondo grado e le spese vive di notifica degli atti."
In subordine voglia revocare parzialmente la sentenza ove prevede: "condanna parte attrice al pagamento in favore di … di euro 277,00 per contributo unificato, marca Controparte_1
e spese vive documentate in atti" trattandosi di anticipazioni non sostenute dalla convenuta”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia I'Ilma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie e previo il rigetto di ogni eccezione, domanda e\o istanza avversaria, cosi statuire
- IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO
Confermarsi in toto le statuizioni di 1° grado dichiarando, ex art 348 bis cpc.
I'INAMMISSIBILITA' dell'appello proposto da per le ragioni di cui alla Parte_1 narrativa. Con vittoria di compensi. rimborso forfetario 15%, IVA e CPA del grado.
- SEMPRE NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte in ogni caso CONFERMARE integralmente (fatta salva la correzione dell'errore materiale del capo di sentenza relativo alla condanna dell'attore al Pt_1 rimborso delle anticipazioni del grado) la statuizione del Tribunale di Ivrea qui avversata, ritenuta l'impugnazione destituita di qualsiasi fondamento giuridico (e di fatto).
Con vittoria di compensi, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA del grado.
- IN VIA DI SUBORDINE
Dato atto dell'avvenuto riconoscimento per tabulas (pag. 13 atto di citazione in appello) che i conferimenti di somme effettuate dal IG. sono stati "effettuati in vista della Parte_1 costituzione di un futuro comune" nell'adempimento di una incontestata "obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. ", respingersi in toto l'interposto appello, con integrale conferma della sentenza di 1° grado.
Con vittoria di compensi, anticipazioni, rimborso forfetario 15% e accessori di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il IGnor , ha chiesto al Tribunale di Ivrea di dichiarare l'arricchimento senza Parte_1 causa della IGnora con condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore Controparte_1 di un indennizzo ex art. 2041 c.c. pari al valore del mobilio e delle opere di ristrutturazione realizzate in un appartamento acquistato dalla . CP
Più specificamente ha riferito il di aver intrattenuto dall'anno 2008, una relazione Pt_1 sentimentale con la convenuta sfociata nel 2011 in una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà della madre della IGnora e ciò sino alla fine del 2016 quando CP la coppia si è trasferita presso un altro immobile sito nel Comune di NO CA (TO), che allo scopo era stato acquistato dalla mediante ricorso ad un mutuo bancario CP contratto a fine 2014.
Per effettuare l'acquisto di arredi, l'attivazione delle utenze ed opere di ristrutturazione dell'appartamento di cui si è detto, il ha ottenuto un prestito di euro 25mila dall'Istituto Pt_1 bancario Intesa San Paolo obbligandosi a rimborsarlo mediante corresponsione di n. 120 ratei mensili (di cui la prima dell'importo di euro 413,22 per l'importo di euro 413,22 e le successive di euro 295,73) a far data dal 1 dicembre 2015, per un ammontare complessivo di euro
35.605,09.
La convenuta ha contestato la fondatezza delle domande.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale, testimoniale e per interpello, quindi decisa con sentenza n. 640/22 depositata il 31.05.2022, con la quale la domanda attrice
è stata respinta ed il IGnor condannato alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso tale sentenza, notificata in data 13.06.2022, il IGnor ha interposto Parte_1 appello, con atto notificato in data 12.07.2022, prospettando quattro motivi di censura.
Con il primo motivo l'appellante denuncia erronea valutazione dei presupposti in fatto. Omessa valutazione delle prove documentali.
Con il secondo, l'erronea applicazione dei principi in diritto riconducibili alle “obbligazioni naturali”.
Con il terzo lamenta che sia stata erroneamente esclusa l'applicabilità dell'art. 2041 c.c..
Con il quarto motivo, censura l'erroneità della sentenza impugnata per la condanna alle spese per anticipazioni, in quanto le stesse sono state sostenute esclusivamente dallo stesso Pt_1
e quindi è erroneo gravarlo di un onere di rifusione in favore della IGnora per Controparte_1 spese che questa non ha sostenuto.
Parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc. Nel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata, fatta salva la modifica del capo della sentenza relativo alla condanna dell'attore al Pt_1 rimborso delle anticipazioni del primo grado, che la sentenza indica in euro 277,00 mentre le spese sostenute dalla stessa ammontano alla minor somma di euro 78,00 (per Controparte_1 la notificazione dei relativi atti di intimazione ai testimoni).
All'udienza del 15.05.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
*** *** ***
In limine litis va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dall'indicata disposizione (cfr. Cass.15.4.2019 n.10422). Venendo al merito dell'appello, i primi tre motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Tutti sono infondati.
Occorre rilevare che le premesse fattuali della presente causa risultano riferite dal IGnor
nell'atto a propria firma del 1 agosto 2017 (doc. 7 del fascicolo di parte Parte_1 attrice), nei termini che seguono:
“1) Il IG. ha versato in data 07.10.2015 la somma di euro 25.000,00 su conto corrente Pt_1 cointestato con la IG.ra ; 2) Detta somma proviene da finanziamento acceso Controparte_1 al fine di ammobiliare e ristrutturare l'immobile di proprietà della IG.ra , Parte_2 immobile destinato alla convivenza more uxorio e successivamente alla vita coniugale del
IG. e della IG.ra ; Pt_1 CP
3) Il prestito è quindi stato fruito integralmente ed esclusivamente dalla IGnora CP
e destinato all'acquisto di beni ed alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà
[...] della IG.ra , madre della IGnora . Pt_2 CP
4) Oltre alla somma di euro 25.000,00 il IG. ha altresì versato di tasca propria la Pt_1 somma di euro 2.028,00 sempre per beni lasciati presso l'immobile della IG.ra Per_1
Le IG.re e risultano pertanto beneficiarie esclusive dei beni acquistati dal Pt_2 CP IG. e delle opere eseguite a spese dello stesso per l'ammontare complessivo di € Pt_1
27.228,00, oltre ad interessi da calcolarsi dal di del fatto sino all'effettivo soddisfo e alle spese di lite”.
Il IGnor , nell'atto di citazione introduttivo del giudizio in Tribunale, ha Parte_1 modificato parzialmente la propria ricostruzione, sostenendo che, nel 2011, si trasferiva presso l'abitazione della IGnora di proprietà della di lei madre IGnora , sita CP Parte_2 ad Ivrea (TO) Via Kenned n. 79 sino a quando, nel corso del 2015, lui e la IGnora CP
, decidevano di trasferirsi presso altro immobile di proprietà di quest'ultima, sito in
[...]
NO CA (TO) Via C. Prelle n. 11 che lui, con il ricavato di un finanziamento di euro
25mila, provvedeva a ristrutturare.
Nella prima ricostruzione il IGnor afferma quindi che il prestito di euro Parte_1
25mila fu destinato all'acquisto di beni ed alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà della IG.ra (madre della ) ad Ivrea in via Kennedy n. 79 mentre nell'atto di citazione, Pt_2 CP con il quale evoca in giudizio la sola e non la madre, sostiene che tale somma Controparte_1 fu utilizzata per lo stesso scopo ma nell'immobile di Via C. Prelle n. 11 precisando che nel mese di gennaio del 2017 la relazione sentimentale che intratteneva con la si CP interrompeva bruscamente e ciò avveniva dopo meno di 30 giorni di convivenza presso l'immobile NO CA, Via C. Prelle n.11, dove quindi le parti si erano trasferite lasciando l'appartamento ad Ivrea in via Kennedi n. 79, solo alla fine del 2016.
A fronte delle riferite ricostruzioni fornite dallo stesso IGnor , in parte come detto non Pt_1 coincidenti tra loro, e sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il Tribunale ha quindi contestualizzato l'apporto di denaro presupposto alla domanda avanzata dal di Pt_1 condanna della IGnora “al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.”, nei Controparte_1 termini che seguono:
“Si da atto che le parti hanno concordemente affermato che, a far data dal 2011, la convivenza è stata intrattenuta presso l'immobile della madre di , , sito in Controparte_1 Parte_2
Ivrea (TO), Viale Kennedy, 79. si è trasferito e ha cominciato a dimorare Persona_2 stabilmente, pur senza modificare il proprio indirizzo di residenza anagrafica. Tale ultima circostanza ha trovato particolare riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria i quali hanno confermato (…). Ancora è assolutamente pacifica la circostanza che, al fine di consolidare il loro progetto di vita comune, le parti abbiano deciso di comune accordo di trasferirsi presso il Comune di NO CA (TO) nell'immobile nel frattempo acquistato da parte convenuta. Invero è comprovato per tabulas che CP
abbia concluso in data 10 gennaio 2014 contratto di compravendita per l'acquisto di
[...] un immobile in Via Prelle, 11 (cfr. contratto di compravendita, prodotto sub 1 da parte convenuta) e che, contestualmente, abbia acceso contratto di mutuo ipotecario con l'Istituto San Paolo spa per l'importo di euro 140 mila (cfr. contratto di mutuo, prodotto sub 2 da parte convenuta). E' altresì incontestato che, sempre nella prospettiva di un futuro insieme, Pt_1
ha acceso presso Intesa San Paolo s.p.a. un finanziamento per la complessiva somma
[...] di euro 25mila. Al riguardo, oltre a non essere oggetto di alcuna forma di contestazione, è documentalmente provata la circostanza che, in data 7 ottobre 2015, la somma erogata dall'istituto di credito sia stata girocontata dall'odierno attore sul c/c n. 1000/8332, cointestato con (cfr. pag. 2 estratto conto prodotto sub 3 da parte attrice). E' Controparte_1 infine, incontroverso che la convivenza insediatasi presso il nuovo immobile abbia avuto breve durata (…) e sia cessata nel gennaio del 2017 con la rottura della loro relazione.
Da tale premessa fattuale il Giudice di prime cure ha dedotto che “la prestazione eseguita da parte attrice debba essere qualificata alla stregua di un'obbligazione naturale, ai sensi dell'art. 2034 c.c., compiuta nel contesto di una convivenza more uxorio e, come tale, per nulla priva di una sottostante causa giustificatrice” così tra l'altro argomentando il proprio convincimento: “è limpidamente emersa una pregressa volontà degli odierni contendenti di addivenire alla realizzazione di un progetto di vita comune, sostanziatosi nella scelta di proseguire il rapporto di convivenza avviatosi anni prima, presso una nuova destinazione abitativa. Tale scelta, intrapresa ragionevolmente da entrambe le parti di comune accordo, ha comportato la decisione di procedere ad una divisione interna degli incombenti tra le parti.
La presente considerazione, in particolare, muove da una valutazione complessiva degli elementi temporali che hanno denotato l'acquisto dell'immobile e lo svolgimento delle opere di ristrutturazione eseguite presso lo stesso. Al riguardo, si osservi come tanto la stipulazione del contratto di compravendita e del contestuale mutuo ipotecario da parte della CP
(risalenti entrambi al mese di gennaio 2014), quanto la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del (datato ottobre 2015) risalgano entro il contesto della Pt_1 convivenza tra le parti (…) Pertanto è dato riscontrare come tra gli odierni contendenti sia sorta la necessità di far fronte alle eIGenze di vita della coppia, tipica di qualsivoglia rapporto familiare, ben prima delle vicende che hanno riguardato nello specifico l'immobile di NO
CA (TO) e che, nella prima fase della relazione, i bisogni dei conviventi siano stati fronteggiati dalla , seppur in via mediata, attraverso il contributo offerto dalla di lei CP madre”.
La Corte ritiene che la sentenza impugnata contenga una motivazione articolata e corretta, sia in fatto che in diritto, complessivamente considerate le risultanze istruttorie e le allegazioni fornite dalle parti.
Vale evidenziare, in ordine alla valutazione delle prove, aspetto questo censurato dall'appellante, che non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia di efficacia delle prove, le quali sono tutte soggette alla libera valutazione del giudice di merito per essere poste a fondamento della sua pronuncia che ha quale unico requisito quello dell'immunità da vizi logici. Tra le prove deve ricomprendersi anche quella per presunzioni (ex art. 2727 c.c.) che, laddove richiamata, costituisce pertanto prova 'completa' alla quale il giudice di merito può legittimamente far ricorso.
Ciò posto deve ritenersi correttamente affermato dalla sentenza in parola - non emergendo dagli atti elementi per considerare che tra le parti vi fosse un'intesa circa l'obbligo di restituzione delle somme e circa il quantum debeatur della stessa - che l'importo delle operazioni effettuate dal nel corso degli anni della convivenza, debba ricondursi Pt_1 all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto non esorbitante dalle eIGenze familiari e rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui alla medesima disposizione.
Sebbene, infatti, tra i conviventi more uxorio non vi siano doveri giuridicamente coercibili, tra le obbligazioni naturali rientrano certamente le prestazioni effettuate in favore del convivente stabile in quanto tali unioni sono dal nostro ordinamento ritenute meritevoli di tutela quali formazioni sociali che assumono rilevanza ex art. 2 della Costituzione, caratterizzate da doveri di natura morale e sociale che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro.
E' proprio l'aver stipulato da parte del IGnor nel 2015 un contratto di Parte_1 finanziamento per contribuire al progetto di vita comune con la IGnora , che denota CP la consapevolezza da parte di quest'ultimo di voler adempiere ad un obbligo morale verso una persona che ha indubbiamente rivestito un ruolo importante nella sua vita, con la quale ha condiviso un pluriennale percorso di vita, continuando a condividerlo sino a gennaio del 2017, data in cui il rapporto sentimentale e di convivenza si è interrotto.
Ciò è peraltro da ritenere coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può senz'altro configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale, allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cfr. Cassazione n. 18721 del 1 luglio 2021).
Vale osservare infine che l'entità delle somme di cui si discute in causa - che solo in parte risulta documentato che siano state spese per opere eseguite nell'appartamento di NO CA (TO) Via C. Prelle n. 11 dall'appellante - appare sicuramente adeguato e proporzionato alla realizzazione del progetto di vita comune della coppia, alla durata complessiva della loro convivenza, iniziata nel 2011 e terminata a gennaio del 2017, al fatto che dal 2011 sino alla fine del 2016, tale convivenza si è svolta usufruendo di un alloggio messo a disposizione gratuitamente dalla madre della IGnora ed alla movimentazione CP dei conti correnti documentati in atti. Tantopiù considerato che l'attore non ha dimostrato ex art. 2041 che rispetto ai parametri delineati, il versamento delle somme spese a favore del comune progetto di vita con la , costituiscano un esborso privo di causa, ossia non CP giustificato dal mero adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza.
La sussistenza dell'adempimento di una obbligazione naturale esclude, pertanto,
l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sul quale fonda la domanda originaria del che ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro ma in Pt_1 assenza di una giusta causa. Il quarto motivo d'appello segnala l'errore contenuto nella parte dispositiva della sentenza gravata laddove condanna il IGnor a rifondere alla IGnora , Parte_1 Controparte_1
“euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)”.
Il rilievo è fondato.
La convenuta non ha infatti pagato le spese di iscrizione a ruolo della causa (contributo unificato e marca da euro 27,00 oltre a quelle di notifica dell'atto introduttivo) e non ha quindi diritto al rimborso delle stesse.
Ne consegue che deve essere annullata la condanna a carico del IGnor a Parte_1 rimborsare parte convenuta di “euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)”.
Conclusivamente al rigetto dei primi tre motivi d'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado anche nella condanna del IGnor al pagamento delle spese Parte_1 processuali, nella misura indicata in sentenza ed all'accoglimento del quarto motivo d'appello, discende l'annullamento dell'ulteriore condanna del IGnor al pagamento di Parte_1
“euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)” che il Giudice di primo grado ha affermato.
Al rigetto assolutamente prevalente dell'appello proposto, consegue la condanna di parte appellante in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a 26.000,00, ai valori medi, temendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 1.134,00=, introduttiva € 921,00=, decisionale € 1.911,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 640/22, pubblicata in data 31 maggio 2022,
- Accoglie il quarto motivo d'appello e dichiara non dovuta dal IGnor Parte_1 la somma di “euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)”;
- Respinge i primi tre motivi d'appello e conferma integralmente, nel resto, la sentenza impugnata;
- Condanna il IGnor , a rifondere alla IGnora , le spese Parte_1 Controparte_1 del gravame che liquida, come esposto in motivazione, in complessivi € 3.966,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
ConIGlio tenutasi in data 06 novembre 2024.
Il ConIGliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI ConIGliere
Dott. Pasquale LANDOLFI ConIGliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 971/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Peretti, con studio in Banchette Parte_1
(TO) Via Tafano n. 1/A ed elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale in virtù di procura depositata in primo Email_1 grado.
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianfranco Bertone, con studio ad Controparte_1
Ivrea, Via Palestro 30 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale giusta procura posta in calce alla comparsa di Email_2 costituzione in appello
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 15 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria argomentazione, istanza e deduzione disattesa, riformare la Sentenza impugnata, pronunciata dal Tribunale di Ivrea, n. 640/2022, pubblicata in data 31 maggio 2022, annullandola o revocandola e per l'effetto rigettare ogni condanna contro l'odierno appellante e riformare integralmente la stessa, ove respinge le domande dispiegate da nei confronti di e condanna parte attrice al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a come per legge ed euro 277,00 per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti e Per l'effetto voglia riformare la sentenza come segue: in revoca della sentenza n. 640/2022 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 31.05.2022 nel proc. civ. RG n. 4502/2018, repertorio n. 862/2022 del 31.05.2022, notificata il 13.06.2022 ove la medesima prevede: "respinge le domande dispiegate da nei confronti Parte_1 di ": Controparte_1
Voglia cosi disporre: "accoglie le domande dispiegate da nei confronti di Parte_1
"e, Controparte_1 ove la medesima prevede: "condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.p.a cme per legge ed euro 277,00 per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti”. Voglia cosi disporre: "condanna la IG.ra al pagamento e rimborso ove già Controparte_1 versate - delle spese legali di primo grado e delle spese legali di secondo grado, oltre al contributo unificato di primo e secondo grado e le spese vive di notifica degli atti."
In subordine voglia revocare parzialmente la sentenza ove prevede: "condanna parte attrice al pagamento in favore di … di euro 277,00 per contributo unificato, marca Controparte_1
e spese vive documentate in atti" trattandosi di anticipazioni non sostenute dalla convenuta”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia I'Ilma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie e previo il rigetto di ogni eccezione, domanda e\o istanza avversaria, cosi statuire
- IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO
Confermarsi in toto le statuizioni di 1° grado dichiarando, ex art 348 bis cpc.
I'INAMMISSIBILITA' dell'appello proposto da per le ragioni di cui alla Parte_1 narrativa. Con vittoria di compensi. rimborso forfetario 15%, IVA e CPA del grado.
- SEMPRE NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte in ogni caso CONFERMARE integralmente (fatta salva la correzione dell'errore materiale del capo di sentenza relativo alla condanna dell'attore al Pt_1 rimborso delle anticipazioni del grado) la statuizione del Tribunale di Ivrea qui avversata, ritenuta l'impugnazione destituita di qualsiasi fondamento giuridico (e di fatto).
Con vittoria di compensi, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA del grado.
- IN VIA DI SUBORDINE
Dato atto dell'avvenuto riconoscimento per tabulas (pag. 13 atto di citazione in appello) che i conferimenti di somme effettuate dal IG. sono stati "effettuati in vista della Parte_1 costituzione di un futuro comune" nell'adempimento di una incontestata "obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. ", respingersi in toto l'interposto appello, con integrale conferma della sentenza di 1° grado.
Con vittoria di compensi, anticipazioni, rimborso forfetario 15% e accessori di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il IGnor , ha chiesto al Tribunale di Ivrea di dichiarare l'arricchimento senza Parte_1 causa della IGnora con condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore Controparte_1 di un indennizzo ex art. 2041 c.c. pari al valore del mobilio e delle opere di ristrutturazione realizzate in un appartamento acquistato dalla . CP
Più specificamente ha riferito il di aver intrattenuto dall'anno 2008, una relazione Pt_1 sentimentale con la convenuta sfociata nel 2011 in una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà della madre della IGnora e ciò sino alla fine del 2016 quando CP la coppia si è trasferita presso un altro immobile sito nel Comune di NO CA (TO), che allo scopo era stato acquistato dalla mediante ricorso ad un mutuo bancario CP contratto a fine 2014.
Per effettuare l'acquisto di arredi, l'attivazione delle utenze ed opere di ristrutturazione dell'appartamento di cui si è detto, il ha ottenuto un prestito di euro 25mila dall'Istituto Pt_1 bancario Intesa San Paolo obbligandosi a rimborsarlo mediante corresponsione di n. 120 ratei mensili (di cui la prima dell'importo di euro 413,22 per l'importo di euro 413,22 e le successive di euro 295,73) a far data dal 1 dicembre 2015, per un ammontare complessivo di euro
35.605,09.
La convenuta ha contestato la fondatezza delle domande.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale, testimoniale e per interpello, quindi decisa con sentenza n. 640/22 depositata il 31.05.2022, con la quale la domanda attrice
è stata respinta ed il IGnor condannato alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso tale sentenza, notificata in data 13.06.2022, il IGnor ha interposto Parte_1 appello, con atto notificato in data 12.07.2022, prospettando quattro motivi di censura.
Con il primo motivo l'appellante denuncia erronea valutazione dei presupposti in fatto. Omessa valutazione delle prove documentali.
Con il secondo, l'erronea applicazione dei principi in diritto riconducibili alle “obbligazioni naturali”.
Con il terzo lamenta che sia stata erroneamente esclusa l'applicabilità dell'art. 2041 c.c..
Con il quarto motivo, censura l'erroneità della sentenza impugnata per la condanna alle spese per anticipazioni, in quanto le stesse sono state sostenute esclusivamente dallo stesso Pt_1
e quindi è erroneo gravarlo di un onere di rifusione in favore della IGnora per Controparte_1 spese che questa non ha sostenuto.
Parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc. Nel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata, fatta salva la modifica del capo della sentenza relativo alla condanna dell'attore al Pt_1 rimborso delle anticipazioni del primo grado, che la sentenza indica in euro 277,00 mentre le spese sostenute dalla stessa ammontano alla minor somma di euro 78,00 (per Controparte_1 la notificazione dei relativi atti di intimazione ai testimoni).
All'udienza del 15.05.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
*** *** ***
In limine litis va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dall'indicata disposizione (cfr. Cass.15.4.2019 n.10422). Venendo al merito dell'appello, i primi tre motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Tutti sono infondati.
Occorre rilevare che le premesse fattuali della presente causa risultano riferite dal IGnor
nell'atto a propria firma del 1 agosto 2017 (doc. 7 del fascicolo di parte Parte_1 attrice), nei termini che seguono:
“1) Il IG. ha versato in data 07.10.2015 la somma di euro 25.000,00 su conto corrente Pt_1 cointestato con la IG.ra ; 2) Detta somma proviene da finanziamento acceso Controparte_1 al fine di ammobiliare e ristrutturare l'immobile di proprietà della IG.ra , Parte_2 immobile destinato alla convivenza more uxorio e successivamente alla vita coniugale del
IG. e della IG.ra ; Pt_1 CP
3) Il prestito è quindi stato fruito integralmente ed esclusivamente dalla IGnora CP
e destinato all'acquisto di beni ed alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà
[...] della IG.ra , madre della IGnora . Pt_2 CP
4) Oltre alla somma di euro 25.000,00 il IG. ha altresì versato di tasca propria la Pt_1 somma di euro 2.028,00 sempre per beni lasciati presso l'immobile della IG.ra Per_1
Le IG.re e risultano pertanto beneficiarie esclusive dei beni acquistati dal Pt_2 CP IG. e delle opere eseguite a spese dello stesso per l'ammontare complessivo di € Pt_1
27.228,00, oltre ad interessi da calcolarsi dal di del fatto sino all'effettivo soddisfo e alle spese di lite”.
Il IGnor , nell'atto di citazione introduttivo del giudizio in Tribunale, ha Parte_1 modificato parzialmente la propria ricostruzione, sostenendo che, nel 2011, si trasferiva presso l'abitazione della IGnora di proprietà della di lei madre IGnora , sita CP Parte_2 ad Ivrea (TO) Via Kenned n. 79 sino a quando, nel corso del 2015, lui e la IGnora CP
, decidevano di trasferirsi presso altro immobile di proprietà di quest'ultima, sito in
[...]
NO CA (TO) Via C. Prelle n. 11 che lui, con il ricavato di un finanziamento di euro
25mila, provvedeva a ristrutturare.
Nella prima ricostruzione il IGnor afferma quindi che il prestito di euro Parte_1
25mila fu destinato all'acquisto di beni ed alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà della IG.ra (madre della ) ad Ivrea in via Kennedy n. 79 mentre nell'atto di citazione, Pt_2 CP con il quale evoca in giudizio la sola e non la madre, sostiene che tale somma Controparte_1 fu utilizzata per lo stesso scopo ma nell'immobile di Via C. Prelle n. 11 precisando che nel mese di gennaio del 2017 la relazione sentimentale che intratteneva con la si CP interrompeva bruscamente e ciò avveniva dopo meno di 30 giorni di convivenza presso l'immobile NO CA, Via C. Prelle n.11, dove quindi le parti si erano trasferite lasciando l'appartamento ad Ivrea in via Kennedi n. 79, solo alla fine del 2016.
A fronte delle riferite ricostruzioni fornite dallo stesso IGnor , in parte come detto non Pt_1 coincidenti tra loro, e sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il Tribunale ha quindi contestualizzato l'apporto di denaro presupposto alla domanda avanzata dal di Pt_1 condanna della IGnora “al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.”, nei Controparte_1 termini che seguono:
“Si da atto che le parti hanno concordemente affermato che, a far data dal 2011, la convivenza è stata intrattenuta presso l'immobile della madre di , , sito in Controparte_1 Parte_2
Ivrea (TO), Viale Kennedy, 79. si è trasferito e ha cominciato a dimorare Persona_2 stabilmente, pur senza modificare il proprio indirizzo di residenza anagrafica. Tale ultima circostanza ha trovato particolare riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria i quali hanno confermato (…). Ancora è assolutamente pacifica la circostanza che, al fine di consolidare il loro progetto di vita comune, le parti abbiano deciso di comune accordo di trasferirsi presso il Comune di NO CA (TO) nell'immobile nel frattempo acquistato da parte convenuta. Invero è comprovato per tabulas che CP
abbia concluso in data 10 gennaio 2014 contratto di compravendita per l'acquisto di
[...] un immobile in Via Prelle, 11 (cfr. contratto di compravendita, prodotto sub 1 da parte convenuta) e che, contestualmente, abbia acceso contratto di mutuo ipotecario con l'Istituto San Paolo spa per l'importo di euro 140 mila (cfr. contratto di mutuo, prodotto sub 2 da parte convenuta). E' altresì incontestato che, sempre nella prospettiva di un futuro insieme, Pt_1
ha acceso presso Intesa San Paolo s.p.a. un finanziamento per la complessiva somma
[...] di euro 25mila. Al riguardo, oltre a non essere oggetto di alcuna forma di contestazione, è documentalmente provata la circostanza che, in data 7 ottobre 2015, la somma erogata dall'istituto di credito sia stata girocontata dall'odierno attore sul c/c n. 1000/8332, cointestato con (cfr. pag. 2 estratto conto prodotto sub 3 da parte attrice). E' Controparte_1 infine, incontroverso che la convivenza insediatasi presso il nuovo immobile abbia avuto breve durata (…) e sia cessata nel gennaio del 2017 con la rottura della loro relazione.
Da tale premessa fattuale il Giudice di prime cure ha dedotto che “la prestazione eseguita da parte attrice debba essere qualificata alla stregua di un'obbligazione naturale, ai sensi dell'art. 2034 c.c., compiuta nel contesto di una convivenza more uxorio e, come tale, per nulla priva di una sottostante causa giustificatrice” così tra l'altro argomentando il proprio convincimento: “è limpidamente emersa una pregressa volontà degli odierni contendenti di addivenire alla realizzazione di un progetto di vita comune, sostanziatosi nella scelta di proseguire il rapporto di convivenza avviatosi anni prima, presso una nuova destinazione abitativa. Tale scelta, intrapresa ragionevolmente da entrambe le parti di comune accordo, ha comportato la decisione di procedere ad una divisione interna degli incombenti tra le parti.
La presente considerazione, in particolare, muove da una valutazione complessiva degli elementi temporali che hanno denotato l'acquisto dell'immobile e lo svolgimento delle opere di ristrutturazione eseguite presso lo stesso. Al riguardo, si osservi come tanto la stipulazione del contratto di compravendita e del contestuale mutuo ipotecario da parte della CP
(risalenti entrambi al mese di gennaio 2014), quanto la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del (datato ottobre 2015) risalgano entro il contesto della Pt_1 convivenza tra le parti (…) Pertanto è dato riscontrare come tra gli odierni contendenti sia sorta la necessità di far fronte alle eIGenze di vita della coppia, tipica di qualsivoglia rapporto familiare, ben prima delle vicende che hanno riguardato nello specifico l'immobile di NO
CA (TO) e che, nella prima fase della relazione, i bisogni dei conviventi siano stati fronteggiati dalla , seppur in via mediata, attraverso il contributo offerto dalla di lei CP madre”.
La Corte ritiene che la sentenza impugnata contenga una motivazione articolata e corretta, sia in fatto che in diritto, complessivamente considerate le risultanze istruttorie e le allegazioni fornite dalle parti.
Vale evidenziare, in ordine alla valutazione delle prove, aspetto questo censurato dall'appellante, che non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia di efficacia delle prove, le quali sono tutte soggette alla libera valutazione del giudice di merito per essere poste a fondamento della sua pronuncia che ha quale unico requisito quello dell'immunità da vizi logici. Tra le prove deve ricomprendersi anche quella per presunzioni (ex art. 2727 c.c.) che, laddove richiamata, costituisce pertanto prova 'completa' alla quale il giudice di merito può legittimamente far ricorso.
Ciò posto deve ritenersi correttamente affermato dalla sentenza in parola - non emergendo dagli atti elementi per considerare che tra le parti vi fosse un'intesa circa l'obbligo di restituzione delle somme e circa il quantum debeatur della stessa - che l'importo delle operazioni effettuate dal nel corso degli anni della convivenza, debba ricondursi Pt_1 all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto non esorbitante dalle eIGenze familiari e rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui alla medesima disposizione.
Sebbene, infatti, tra i conviventi more uxorio non vi siano doveri giuridicamente coercibili, tra le obbligazioni naturali rientrano certamente le prestazioni effettuate in favore del convivente stabile in quanto tali unioni sono dal nostro ordinamento ritenute meritevoli di tutela quali formazioni sociali che assumono rilevanza ex art. 2 della Costituzione, caratterizzate da doveri di natura morale e sociale che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro.
E' proprio l'aver stipulato da parte del IGnor nel 2015 un contratto di Parte_1 finanziamento per contribuire al progetto di vita comune con la IGnora , che denota CP la consapevolezza da parte di quest'ultimo di voler adempiere ad un obbligo morale verso una persona che ha indubbiamente rivestito un ruolo importante nella sua vita, con la quale ha condiviso un pluriennale percorso di vita, continuando a condividerlo sino a gennaio del 2017, data in cui il rapporto sentimentale e di convivenza si è interrotto.
Ciò è peraltro da ritenere coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può senz'altro configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale, allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cfr. Cassazione n. 18721 del 1 luglio 2021).
Vale osservare infine che l'entità delle somme di cui si discute in causa - che solo in parte risulta documentato che siano state spese per opere eseguite nell'appartamento di NO CA (TO) Via C. Prelle n. 11 dall'appellante - appare sicuramente adeguato e proporzionato alla realizzazione del progetto di vita comune della coppia, alla durata complessiva della loro convivenza, iniziata nel 2011 e terminata a gennaio del 2017, al fatto che dal 2011 sino alla fine del 2016, tale convivenza si è svolta usufruendo di un alloggio messo a disposizione gratuitamente dalla madre della IGnora ed alla movimentazione CP dei conti correnti documentati in atti. Tantopiù considerato che l'attore non ha dimostrato ex art. 2041 che rispetto ai parametri delineati, il versamento delle somme spese a favore del comune progetto di vita con la , costituiscano un esborso privo di causa, ossia non CP giustificato dal mero adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza.
La sussistenza dell'adempimento di una obbligazione naturale esclude, pertanto,
l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sul quale fonda la domanda originaria del che ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro ma in Pt_1 assenza di una giusta causa. Il quarto motivo d'appello segnala l'errore contenuto nella parte dispositiva della sentenza gravata laddove condanna il IGnor a rifondere alla IGnora , Parte_1 Controparte_1
“euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)”.
Il rilievo è fondato.
La convenuta non ha infatti pagato le spese di iscrizione a ruolo della causa (contributo unificato e marca da euro 27,00 oltre a quelle di notifica dell'atto introduttivo) e non ha quindi diritto al rimborso delle stesse.
Ne consegue che deve essere annullata la condanna a carico del IGnor a Parte_1 rimborsare parte convenuta di “euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)”.
Conclusivamente al rigetto dei primi tre motivi d'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado anche nella condanna del IGnor al pagamento delle spese Parte_1 processuali, nella misura indicata in sentenza ed all'accoglimento del quarto motivo d'appello, discende l'annullamento dell'ulteriore condanna del IGnor al pagamento di Parte_1
“euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)” che il Giudice di primo grado ha affermato.
Al rigetto assolutamente prevalente dell'appello proposto, consegue la condanna di parte appellante in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a 26.000,00, ai valori medi, temendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 1.134,00=, introduttiva € 921,00=, decisionale € 1.911,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 640/22, pubblicata in data 31 maggio 2022,
- Accoglie il quarto motivo d'appello e dichiara non dovuta dal IGnor Parte_1 la somma di “euro 277,00 (per contributo unificato, marca e spese vive documentate in atti)”;
- Respinge i primi tre motivi d'appello e conferma integralmente, nel resto, la sentenza impugnata;
- Condanna il IGnor , a rifondere alla IGnora , le spese Parte_1 Controparte_1 del gravame che liquida, come esposto in motivazione, in complessivi € 3.966,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
ConIGlio tenutasi in data 06 novembre 2024.
Il ConIGliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso