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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3388 2021
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti , ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 3388/2021
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.06.1980, e (c.f. ) nata a Parte_2 C.F._2
RI (RC) il 02.08.1982, in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori (c.f. e Persona_1 C.F._3
(c.f. ) nate a Reggio Calabria il Parte_3 C.F._4
27.04.2012, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania A. Pedà, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, in persona del legale . Controparte_1 rappresentante pro- tempore , rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Lombardo, giusta procura in atti;
resistente
Conclusioni : delle parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto, I ricorrenti , con ricorso depositato in data 14/11/2021, hanno agito in giudizio per ivi sentir “accertare dichiarare e statuire il diritto del minore a ricevere a carico del l'erogazione del Controparte_2 trattamento riabilitativo e, per l'effetto, condannarsi la ASP di
[...]
a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per CP_1
l'esecuzione dei suddetti trattamenti, nei modi e nei tempi statuiti dalla pronuncia del Tribunale Civile di RI Sezione Lavoro e Previdenza dep. 24.03.2021; − Accertare dichiarare e statuire che l'ASP provveda al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia riabilitativa ABA, e per l'effetto condannare l'ASP al pagamento di quanto già versato dai genitori della minore a titolo di corrispettivo per la terapia riabilitativa per un importo pari € 70.981,00, oltre le fatture maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo;
− Accertare dichiarare e statuire che l'inadempimento dell'ASP ha cagionato un grave danno sia al minore in termini di perdita di chance, sia ai genitori in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché da ritardo;
per l'effetto, condannare l al Controparte_3 relativo risarcimento del danno per l'importo che risulterà in corso di causa, all'esito dell'espletanda ctu, ovvero per l'importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si costituiva in giudizio l'ASP, chiedendo la inammissibilità/improcedibilità della domanda.
2. In merito, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il diritto di ricevere cure tempestive, non ottenibili dal servizio sanitario nazionale, sorge quando si profilino motivi di urgenza, tali da esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili. La sussistenza di tali presupposti va verificata alla luce di quanto stabilito dalle sopra citate disposizioni, mentre la discrezionalità della pubblica amministrazione nella valutazione delle esigenze sanitarie di chi richieda una prestazione e delle proprie disponibilità finanziarie si arresta nel momento in cui l'istante chieda l'erogazione di cure tempestive, non ottenibili dal servizio pubblico, al fine di tutelare il diritto alla salute, insuscettibile di affievolimento. In particolare, la Corte di Cassazione, nel rimarcare la sussistenza della giurisdizione ordinaria per le controversie quali quelle promosse da un privato nei confronti di una per ottenere il rimborso delle spese terapeutiche CP_4 sostenute presso una struttura privata nazionale, ha più volte ribadito che il diritto alla salute è incomprimibile e insuscettibile di affievolimento (Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20577 del 06/09/2013; Sez. U, Sentenza n. 2923 del 27/02/2012; Cassazione sentenza n. 17541/11; Sentenza n. 24033/13). Conseguentemente, sebbene l'erogazione delle cure a carico del servizio sanitario nazionale non dipenda dalla scelta dell'interessato, l'amministrazione non può ledere il diritto all'assistenza, ove tale scelta determini una compromissione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito. Nel contempo, non può non tenersi conto dei condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo stato dispone per organizzare il servizio sanitario nazionale e della necessità di operare un contemperamento tra tale esigenza collettiva e la tutela individuale del diritto della salute, costituzionalmente garantito. In merito, in un recente pronunciato la Corte di Cassazione ha rimarcato che: “In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b) l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto del ricorrente all'erogazione gratuita della terapia Dikul, o R.I.C., basandosi sulle risultanze peritali, le quali avevano escluso sia la presenza di evidenze scientifiche atte a comprovare una maggiore efficacia oggettiva di tale Contr metodo riabilitativo rispetto ai trattamenti sia che tale metodo avesse in concreto apportato al ricorrente benefici apprezzabilmente migliori rispetto a quelli ottenibili dal S.S.N.) (Sez. L - , Ordinanza n. 9272 del 03/04/2019).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e distratte in favore del difensore antistatario, vengono liquidate visto il DM 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. Tale pronunciato si fonda su un principio già precedentemente affermato, secondo cui, anche in ipotesi di cure tempestive, non erogabili dal servizio pubblico, ove siano prospettati motivi di urgenza che potrebbero esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte del servizio sanitario nazionale, rappresenta un requisito imprescindibile l'evidenza scientifica dei benefici apportati alla salute dalla terapia richiesta (Cassazione civile - Sez. L - Sentenza n. 6775 /2018; Sez. L, Sentenza n. 7279 del 10/04/2015). Recentemente anche la giurisprudenza amministrativa, nel rilevare che la tutela del diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., può essere condizionata da esigenze di tutela delle finanze pubbliche (Consiglio di Stato sez. III 14 novembre 2017 n. 5251), ha tuttavia ribadito che: “Nell'attuazione del diritto ai trattamenti sanitari di cui all'art. 32 Cost. entra anche la considerazione delle esigenze relative all'equilibrio della finanza pubblica, le quali non devono avere un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all'inviolabile dignità della persona umana, ma tener conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone” (Consiglio di Stato sez. III 14 settembre 2017 n. 4347). Con specifico rifermento ai disturbi dello spettro autistico, la legge n.134 del 2015 ha stabilito che l'istituto superiore della sanità debba aggiornare “le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”. In particolare, l'art. 3 della legge n. 134 del 2015 testualmente recita: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di RE e di LZ …, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona….”. Inoltre, entro 120 giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al predetto articolo 3 comma 1, il Ministero CP_5 provvede, in applicazione degli stessi livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico. Orbene, l' ha provveduto ad Controparte_6 aggiornare le linee guida nel 2015. Inoltre, il DPCM del 12 gennaio 2017, nel definire i nuovi livelli essenziali di assistenza, all'art. 60 comma 1 ha previsto che: “ai sensi della legge numero 134 del 2015 il servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura del trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”. In conclusione, in virtù della richiamata normativa, può dirsi che il trattamento con metodologia ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei LEA per cui, in quanto tale, rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale eroga. Pertanto, l'A.S.P. è tenuta in astratto ad erogare a tutti gli assistiti il trattamento medesimo, purché sussistano in concreto le condizioni richiamate dal D.lgs. 502/1992. Nel merito, è incontestato che le minori e siano Per_1 Parte_3 affette da disturbo dello spettro autistico, diagnosticato all'età di tre anni e mezzo, come emerge dalla copiosa documentazione medica in atti. nell'ambito dell'indagine sommaria connessa alla natura del procedimento in esame, che, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali, sussistano sufficienti elementi per affermare l'esistenza delle condizioni per richiedere al Servizio Sanitario Nazionale la terapia in discussione. I ricorrenti hanno documentato, mediante il deposito delle fatture, tutte le spese sostenute per le terapie presso il centro Prometeo di allegando anche la necessità di intraprendere uno Controparte_1 sposatemelo dal luogo di residenza fino a , per tre volte alla Controparte_1 settimana, onde consentire alle figlie di svolgere la terapia;
nondimeno, hanno attestato, mediante autocertificazione, il possesso di un reddito familiare non elevato, tenendo soprattutto conto della circostanza che le figlie minori che necessitano di terapia cognitiva sono due. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini indicati e, di conseguenza, va affermato il diritto delle minori Per_1
e alla prestazione sanitaria richiesta nei modi e nei tempi Parte_3 statuiti dalla pronuncia del Tribunale Civile di RI Sezione Lavoro e Previdenza depositata il 24.03.2021.
Alla luce della materia trattata ed alla luce dell'accoglimento parziale del ricorso le spese e competenze di lite devono essere integralmente compensate .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto delle minori e a ricevere in via diretta, o mediante Persona_1 Parte_3 rimborso delle spese della terapia ricevuta da terzi;
- riconosce alle stesse minori il diritto al trattamento riabilitativo di tipo cognitivo-comportamentale secondo la metodologia ABA, per 30 ore settimanali ciascuna;
- Alla luce della materia trattata ed alla luce dell'accoglimento parziale della domanda le spese e competenze di lite devono essere integralmente compensate .
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 09/10/2025.
IL GIUDICE Dott. Enrico Rizzo