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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 25/09/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 570/2024 promossa da:
con sede legale in Sant'Angelo in Vado, via Raffaello Sanzio n. Parte_1
9, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Salvatore Olivieri e domiciliata presso la p.e.c. Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
con sede legale in Sant'Angelo in Vado, via XX Settembre n. 45, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Ruzziconi ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Urbino CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eventuale altra e contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale - dichiarare nullo e/o revocare il citato decreto ingiuntivo opposto, per motivi esposti in narrativa, perchè l'importo richiesto non è dovuto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito: Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
Condannare l'opponente ex art. 96 comma c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte il 13 novembre 2024,
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 178/2024 emesso dal Tribunale di Parte_1
Urbino il 6 settembre 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad €10.044,72, oltre spese di ingiunzione ed interessi, a favore di a titolo di compenso per alcuni lavori CP_1 eseguiti presso i cantieri della società opponente. ha riferito di non aver stipulato Parte_1 nessun contratto con la , la quale ha omesso la contabilità dettagliata contenente l'indicazione dei CP_1 lavori svolti e ha emesso ingiustificatamente la fattura poi posta a fondamento del ricorso monitorio. Pertanto, in conclusione, l'opponente ha domandato che il decreto ingiuntivo opposto sia dichiarato nullo o comunque revocato. Con comparsa di risposta depositata il 7 febbraio 2025 si è costituita in giudizio che CP_1 ha riferito di essere creditrice della società opponente per la somma portata dalla fattura del 22 maggio 2023, la cui richiesta di pagamento non è mai stata contestata. La società opposta ha eccepito la genericità dei motivi di opposizione, affermando che la debenza della somma si ricava dalle scritture contabili autenticate dal notaio, che fanno piena prova ai sensi dell'art. 2710 c.c.. ha quindi CP_1 domandato il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna di al pagamento di una diversa somma ritenuta di giustizia. Parte_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza dell'8 maggio 2025, con ordinanza emessa in pari data è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, è stata fissata udienza ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c. e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza del 25 settembre 2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
---
Prima di esaminare il merito delle questioni sollevate con gli scritti difensivi, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 163, c. 1, n. 3 e 4 c.p.c. ed ex art. 164, c. 4 c.p.c., sollevata dalla società opposta con la comparsa conclusionale depositata il 25 luglio 2025, sul presupposto che in tale atto difensivo sarebbe del tutto generica ed indeterminata la contestazione mossa alle ragioni creditizie avanzate nel corso del giudizio monitorio. L'eccezione è infondata per due ordini di ragioni. In primo luogo, dal punto di vista logico- giuridico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per un'inversione dei ruoli processuali: l'attore sostanziale, ossia colui che agisce in giudizio per ottenere la tutela di un suo diritto, assume il ruolo formale di convenuto opposto (avendo già proposto le sue domande con il ricorso monitorio ex artt. 633 e ss. c.p.c.), mentre parte opponente, nonostante risulti formalmente attore nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., deve ritenersi convenuto in senso sostanziale. Tale caratteristica morfologica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riverbera i suoi effetti anche in relazione all'atto introduttivo dello stesso: se l'attore opponente è in realtà convenuto rispetto alla pretesa già avanzata dal convenuto opposto in sede monitoria, deve concludersi che, nonostante l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assuma le forme di un atto di citazione, esso avrà contenuti e scopi per lo più riconducibili ad una comparsa di risposta. Tale conclusione, che trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 22528/2006), impone di ritenere che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non contenga alcuna domanda – beninteso, salvo il caso in cui l'opponente proponga una domanda riconvenzionale – e dunque non può ritenersi che tale atto introduttivo contenga gli elementi indicati dall'art. 163, c. 3, n. 3 e 4 c.p.c.. Sotto altro profilo, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio e successivamente con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., – che non ha negato di aver intrattenuto rapporti Parte_1 contrattuali con la società opposta sino al 2022 – ha contestato l'insussistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la che potesse giustificare l'emissione della fattura posta a fondamento del CP_1 ricorso monitorio, riferendo che tale fattura sarebbe del tutto ingiustificata, dal momento che sarebbe incomprensibile a quali lavori tale fattura si riferirebbe. In termini strettamente giuridici,
[...] ha in questo modo contestato in modo puntuale sia la sussistenza di un contratto intercorso Parte_1 fra le parti, sia l'esecuzione di lavori da parte della , di talché non si comprende in che modo CP_1
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe generico ed infondato. A ciò si aggiunga che appare difficile immaginare che la potesse proporre contestazioni Parte_1 maggiormente puntuali della pretesa avversaria, alla luce sia della fattura n. 29/2023 del 22 maggio 2023 (che si riferisce genericamente a lavori effettuati presso i “Vs/cantieri dal 2019 al 2023 come da estratto conto”), che del ricorso per decreto ingiuntivo avanzato dalla (che non menziona CP_1 specificamente i lavori, ma che, nella sua estrema sinteticità, si limita a menzionare la fattura posta a fondamento della pretesa monitoria). Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata. Nel merito, in punto di riparto dell'onere della prova dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della parte opposta, in qualità di attore sostanziale, provare gli elementi costitutivi della sua pretesa (principio questo espresso da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. 1892/2023). Nel caso di specie, alla luce della contestazione mossa da Parte_1
– che ha stragiudizialmente contestato l'emissione della fattura e, nel corso del giudizio, ha sempre negato di aver stipulato un contratto di subappalto o di qualsiasi altro tipo con in merito ai CP_1 presunti lavori di cui quest'ultima società, con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento – parte opposta avrebbe dovuto provare in primis il sorgere del rapporto obbligatorio, mediante la prova della stipula, anche in forma orale, del contratto. Tale prova, invece, non è stata in alcun modo fornita: da un lato, infatti, né la fattura (si veda Cass. 19944/2023), né le scritture contabili autenticate (si veda Cass. 9593/2004), poste a fondamento del ricorso monitorio e sufficienti all'emanazione del decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c., assumono forza di piena prova della sussistenza del credito in sede di giudizio nato con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; dall'altro lato, parte opponente, né con la memoria di costituzione in giudizio, né con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha avanzato istanze istruttorie indirizzate provare la conclusione di un contratto con la per l'esecuzione dei lavori Parte_1 di cui, con il ricorso monitorio, ha domandato il pagamento. Né tale prova può ricavarsi dalla circostanza per cui ha emesso in passato altre due CP_1 fatture, la n. 24/2022 e la n. 25/2022, che sono state correttamente saldate dalla dal Parte_1 momento che tali fatture riguardano lavori che parte opponente ha confermato essere stati effettivamente eseguiti in passato, prima che i rapporti fra le due società si interrompessero. In altri termini, che fra le parti in giudizio vi siano stati rapporti contrattuali in epoca antecedente al 2023, e dunque precedentemente all'emanazione della fattura n. 29/2023, non implica necessariamente che tali rapporti contrattuali siano proseguiti successivamente, in assenza di un'apposita prova in questo senso che avrebbe dovuto fornire. CP_1
In conclusione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con separato dispositivo, visti i parametri menzionati dal D.M. 55/2014 per le cause di valore intercorrente fra €5.201,00 ed €26.000,00 ed applicati i valori medi per tutte le fasi di giudizio, ad eccezione della fase di trattazione, per cui deve applicarsi il valore minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 178/2024 emesso dal Tribunale di Urbino in data 6 settembre 2024;
2. Condanna in favore di al pagamento delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €4.237,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Urbino, 25 settembre 2025
Il Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 570/2024 promossa da:
con sede legale in Sant'Angelo in Vado, via Raffaello Sanzio n. Parte_1
9, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Salvatore Olivieri e domiciliata presso la p.e.c. Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
con sede legale in Sant'Angelo in Vado, via XX Settembre n. 45, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Ruzziconi ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Urbino CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eventuale altra e contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale - dichiarare nullo e/o revocare il citato decreto ingiuntivo opposto, per motivi esposti in narrativa, perchè l'importo richiesto non è dovuto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito: Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
Condannare l'opponente ex art. 96 comma c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte il 13 novembre 2024,
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 178/2024 emesso dal Tribunale di Parte_1
Urbino il 6 settembre 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad €10.044,72, oltre spese di ingiunzione ed interessi, a favore di a titolo di compenso per alcuni lavori CP_1 eseguiti presso i cantieri della società opponente. ha riferito di non aver stipulato Parte_1 nessun contratto con la , la quale ha omesso la contabilità dettagliata contenente l'indicazione dei CP_1 lavori svolti e ha emesso ingiustificatamente la fattura poi posta a fondamento del ricorso monitorio. Pertanto, in conclusione, l'opponente ha domandato che il decreto ingiuntivo opposto sia dichiarato nullo o comunque revocato. Con comparsa di risposta depositata il 7 febbraio 2025 si è costituita in giudizio che CP_1 ha riferito di essere creditrice della società opponente per la somma portata dalla fattura del 22 maggio 2023, la cui richiesta di pagamento non è mai stata contestata. La società opposta ha eccepito la genericità dei motivi di opposizione, affermando che la debenza della somma si ricava dalle scritture contabili autenticate dal notaio, che fanno piena prova ai sensi dell'art. 2710 c.c.. ha quindi CP_1 domandato il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna di al pagamento di una diversa somma ritenuta di giustizia. Parte_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza dell'8 maggio 2025, con ordinanza emessa in pari data è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, è stata fissata udienza ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c. e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza del 25 settembre 2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
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Prima di esaminare il merito delle questioni sollevate con gli scritti difensivi, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 163, c. 1, n. 3 e 4 c.p.c. ed ex art. 164, c. 4 c.p.c., sollevata dalla società opposta con la comparsa conclusionale depositata il 25 luglio 2025, sul presupposto che in tale atto difensivo sarebbe del tutto generica ed indeterminata la contestazione mossa alle ragioni creditizie avanzate nel corso del giudizio monitorio. L'eccezione è infondata per due ordini di ragioni. In primo luogo, dal punto di vista logico- giuridico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per un'inversione dei ruoli processuali: l'attore sostanziale, ossia colui che agisce in giudizio per ottenere la tutela di un suo diritto, assume il ruolo formale di convenuto opposto (avendo già proposto le sue domande con il ricorso monitorio ex artt. 633 e ss. c.p.c.), mentre parte opponente, nonostante risulti formalmente attore nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., deve ritenersi convenuto in senso sostanziale. Tale caratteristica morfologica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riverbera i suoi effetti anche in relazione all'atto introduttivo dello stesso: se l'attore opponente è in realtà convenuto rispetto alla pretesa già avanzata dal convenuto opposto in sede monitoria, deve concludersi che, nonostante l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assuma le forme di un atto di citazione, esso avrà contenuti e scopi per lo più riconducibili ad una comparsa di risposta. Tale conclusione, che trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 22528/2006), impone di ritenere che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non contenga alcuna domanda – beninteso, salvo il caso in cui l'opponente proponga una domanda riconvenzionale – e dunque non può ritenersi che tale atto introduttivo contenga gli elementi indicati dall'art. 163, c. 3, n. 3 e 4 c.p.c.. Sotto altro profilo, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio e successivamente con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., – che non ha negato di aver intrattenuto rapporti Parte_1 contrattuali con la società opposta sino al 2022 – ha contestato l'insussistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la che potesse giustificare l'emissione della fattura posta a fondamento del CP_1 ricorso monitorio, riferendo che tale fattura sarebbe del tutto ingiustificata, dal momento che sarebbe incomprensibile a quali lavori tale fattura si riferirebbe. In termini strettamente giuridici,
[...] ha in questo modo contestato in modo puntuale sia la sussistenza di un contratto intercorso Parte_1 fra le parti, sia l'esecuzione di lavori da parte della , di talché non si comprende in che modo CP_1
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe generico ed infondato. A ciò si aggiunga che appare difficile immaginare che la potesse proporre contestazioni Parte_1 maggiormente puntuali della pretesa avversaria, alla luce sia della fattura n. 29/2023 del 22 maggio 2023 (che si riferisce genericamente a lavori effettuati presso i “Vs/cantieri dal 2019 al 2023 come da estratto conto”), che del ricorso per decreto ingiuntivo avanzato dalla (che non menziona CP_1 specificamente i lavori, ma che, nella sua estrema sinteticità, si limita a menzionare la fattura posta a fondamento della pretesa monitoria). Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata. Nel merito, in punto di riparto dell'onere della prova dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della parte opposta, in qualità di attore sostanziale, provare gli elementi costitutivi della sua pretesa (principio questo espresso da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. 1892/2023). Nel caso di specie, alla luce della contestazione mossa da Parte_1
– che ha stragiudizialmente contestato l'emissione della fattura e, nel corso del giudizio, ha sempre negato di aver stipulato un contratto di subappalto o di qualsiasi altro tipo con in merito ai CP_1 presunti lavori di cui quest'ultima società, con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento – parte opposta avrebbe dovuto provare in primis il sorgere del rapporto obbligatorio, mediante la prova della stipula, anche in forma orale, del contratto. Tale prova, invece, non è stata in alcun modo fornita: da un lato, infatti, né la fattura (si veda Cass. 19944/2023), né le scritture contabili autenticate (si veda Cass. 9593/2004), poste a fondamento del ricorso monitorio e sufficienti all'emanazione del decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c., assumono forza di piena prova della sussistenza del credito in sede di giudizio nato con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; dall'altro lato, parte opponente, né con la memoria di costituzione in giudizio, né con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha avanzato istanze istruttorie indirizzate provare la conclusione di un contratto con la per l'esecuzione dei lavori Parte_1 di cui, con il ricorso monitorio, ha domandato il pagamento. Né tale prova può ricavarsi dalla circostanza per cui ha emesso in passato altre due CP_1 fatture, la n. 24/2022 e la n. 25/2022, che sono state correttamente saldate dalla dal Parte_1 momento che tali fatture riguardano lavori che parte opponente ha confermato essere stati effettivamente eseguiti in passato, prima che i rapporti fra le due società si interrompessero. In altri termini, che fra le parti in giudizio vi siano stati rapporti contrattuali in epoca antecedente al 2023, e dunque precedentemente all'emanazione della fattura n. 29/2023, non implica necessariamente che tali rapporti contrattuali siano proseguiti successivamente, in assenza di un'apposita prova in questo senso che avrebbe dovuto fornire. CP_1
In conclusione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con separato dispositivo, visti i parametri menzionati dal D.M. 55/2014 per le cause di valore intercorrente fra €5.201,00 ed €26.000,00 ed applicati i valori medi per tutte le fasi di giudizio, ad eccezione della fase di trattazione, per cui deve applicarsi il valore minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 178/2024 emesso dal Tribunale di Urbino in data 6 settembre 2024;
2. Condanna in favore di al pagamento delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €4.237,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Urbino, 25 settembre 2025
Il Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa