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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2694/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, da
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Rho (MI), via PAte_1 C.F._1
F. Borromeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Davide Scazzoso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
(C.F. , (C.F. CP C.F._2 CP_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._3 CP_3 C.F._4
domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATI
OGGETTO: donazione
CONCLUSIONI pagina 1 di 37
Conclusioni per PAte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MI, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.7808/2024, resa inter partes dal Tribunale di MI, Sezione IV Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Federico Salmeri nell'ambito del giudizio R.G.n.11640/2021, pubblicata il 31.08.2024, notificata il 2 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione stipulato il 29.10.2013 a rogito del Notaio , Persona_1
rep. n. 540, racc. n. 323, con cui il signor ha donato la nuda proprietà delle PAte_1 partecipazioni al capitale di a favore della signora (per € Controparte_4 CP
166.441,736), nonché dei signori (per € 166.441,728), (per € CP_2 CP_3
166.441,728) e (per € 166.441,728) condannare di conseguenza la signora CP_5
e i signori , e a restituire all'avv. CP CP_2 CP_3 CP_5 PAte_1
la piena proprietà delle azioni di oggetto della donazione revocata, nonché delle Controparte_4
quote di capitale di VE s.agr. r.l., la cui nuda proprietà è derivata ai signori
e , e in conseguenza della scissione di CP CP_2 CP_3 CP_5 CP_4
avvenuta nel 2018 ordinare di conseguenza agli amMIistratori di e
[...] Controparte_4
VE s.agr. r.l., di provvedere alle necessarie iscrizioni a libro soci ed al registro delle imprese degli atti necessari per dare esecuzione alla revocazione della donazione del
29.10.2013 e quindi al trasferimento della piena proprietà di azioni e quote a favore dell'avv.
PAte_1
b) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine degli atti di liberalità e donazione compiuti dall'avv. a favore della PAte_1
signora (donazione di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel 2015), del CP
pagina 2 di 37 signor (donazione di € 75.000 nel 2000), della signora CP_2 CP_5
(donazione di € 150.000 nel 2012) e del signor (vendita dell'appartamento di CP_3
via Amadeo 24, MI, al prezzo di € 150.000, a fronte del valore di almeno € 350.000: ferma la disponibilità dell'avv. a restituire di conseguenza il prezzo di € 150.000 PAte_1
effettivamente versato dal figlio ). Con condanna alla restituzione all'avv. CP_3 Pt_1
dei beni donati o del valore equivalente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
[...]
dalla domanda al saldo;
c) in subordine dichiarare la nullità ex art. 782 c.c., per assenza della forma dell'atto pubblico, degli atti di liberalità e donazione compiuti dall'avv. a favore della signora PAte_1
(donazione di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel 2015), del signor CP
(donazione di € 75.000 nel 2000), nonché della signora CP_2 CP_5
(donazione di € 150.000 nel 2012). Con condanna al pagamento delle somme donate dall'avv.
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;
PAte_1
d) ammissione dei mezzi di prova per interpello testi ed interrogatorio formale dei convenuti così come dedotti in memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. del 09.12.2021 con i testi ivi indicati
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste circa l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in Primo Grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del menzionato appello.
Conclusioni per , : CP CP_2 CP_3
“voglia l'Ecc.ma Corte adita così decidere: a) in via preliMIare rigettare la domanda di sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
b) in via preliMIare, in rito, accertata la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'avvocato per violazione del combinato PAte_1
disposto di cui agli articoli 163, comma 3, n. 7 c.p.c. e 342 c.p.c.; c) sempre in via preliMIare, anche se subordinata, dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato per violazione dell'articolo 342 c.p.c.; d) ancora in via PAte_1
preliMIare ulteriormente subordinata dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la
pagina 3 di 37 inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato per violazione dell'articolo PAte_1
345 c.p.c.; e) nel merito rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dall'avvocato f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente PAte_1
giudizio da liquidarsi anche in ragione della inammissibilità e pretestuosità dell'appello proposto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 23.02.2021, l'avv. OL CI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di MI, l'ex coniuge e i figli e , CP CP_5 CP_2 CP_6
per ivi sentire accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. e dichiarare la revocazione per ingratitudine delle seguenti donazioni disposte in favore dei propri familiari:
- donazione per atto pubblico in data 29.10.2013, in favore della moglie e CP
dei figli , e della nuda proprietà delle azioni di cui CP_2 CP_3 CP_7
l'attore era titolare nella società , con riserva a quest'ultimo dell'usufrutto CP_4
vitalizio e, per l'effetto, anche acquisto automatico da parte dei convenuti nel 2018 delle quote di VE soc. agr. a r.l., società nata dalla scissione da;
CP_4
- intestazione simulata nel 1984 a di un appartamento, con posto auto, CP
sito in località Messelod, La NE (AO), acquistato mediante compensazione con i crediti dell'attore derivanti dalla sua attività professionale pluriennale a favore dei titolari del gruppo edilizio a cui faceva capo la società venditrice;
detto appartamento veniva poi, in data 31.1.1998, alienato a terzi al prezzo di 80.000.000 di lire, che veniva trattenuto da CP
- intestazione simulata nel 2002 a di un appartamento sito in MI, Via CP
D'Ovidio 1, pagato con denaro frutto dell'attività professionale dell'attore e successivamente alienato in data 2.7.2015 da al prezzo di 700.000,00 CP
euro, importo mai riversato al marito, vero proprietario dell'immobile;
- donazione in contanti di 75.000,00 euro in favore di per l'acquisto di un CP_8
appartamento in Roma, via Galileo Galilei, n. 35, del valore di circa 300.000,00 euro;
- donazione in favore di di 300.000,00 euro, elargiti per metà dall'attore e CP_7
per l'altra metà da PA.Im spa -costituita e gestita da OL CI- per l'acquisto di un pagina 4 di 37 appartamento in MI, via Stradivari 7, di cui la suddetta società aveva acquisito formalmente la nuda proprietà e l'usufrutto, appartamento in seguito CP_7
alienato a terzi da che ne aveva trattenuto integralmente il prezzo;
CP_7
- nel 2019 donazione in favore di che aveva acquistato dal padre al CP_6
prezzo di 150.000,00 euro un appartamento in MI, via Amedeo 24, del valore di almeno 350.000,00 euro, dopo avervi abitato per oltre 15 anni, senza corrispondere alcun canone.
L'attore chiedeva, inoltre, per effetto della revoca delle donazioni sopra elencate, la condanna dei convenuti alla restituzione in suo favore dei beni donati o del valore equivalente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
In subordine, chiedeva dichiararsi la nullità, ex art. 782 c.c., per assenza di atto pubblico, delle donazioni in favore della signora di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel CP
2015, del signor di € 75.000 nel 2000, nonché della signora di € CP_2 CP_5
150.000, con condanna al pagamento delle somme donate dall'avv. oltre PAte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva l'attore che, a partire dal 2003/2004, in seguito al suo coinvolgimento nel crack
PAmalat e per tutelare il suo patrimonio dalle possibili aggressioni dei creditori, aveva trasferito fiduciariamente all'allora coniuge le più rilevanti partecipazioni CP
azionarie di cui era titolare nelle società PA.Im spa, ed Edileco spa, nonché nelle CP_4
società da queste controllate, ossia e VE spa. Controparte_9
Successivamente, il 3.3.2014, in prossimità di un momento critico nella vicenda giudiziaria che lo stava interessando, l'avv.to concordava con MI IA srl l'istituzione del CP_7
Trust Diciotto e il conferimento al nuovo soggetto delle partecipazioni azionarie formalmente intestate alla moglie in PA.Im, Sesleria ed Edileco, con l'indicazione, quali beneficiari CP
del trust, dei tre figli e dei loro eventuali discendenti.
Precisava l'attore che il trasferimento fiduciario delle partecipazioni societarie e la successiva istituzione del Trust Diciotto non avevano comportato, tuttavia, alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà, come dimostrato dal fatto che dal 2004 al 2019 era sempre stato l'avv.to a curare di fatto l'amMIistrazione delle società, anche dopo l'istituzione del CP_7
trust e nonostante la noMIa del figlio quale amMIistratore delle stesse. CP_6
pagina 5 di 37 Sosteneva che i membri della famiglia erano consapevoli che il vero titolare e amMIistratore delle partecipazioni societarie restava l'avv. OL CI, al quale competeva ogni atto di disposizione sui beni posseduti.
Deduceva che nel 2019, in vista della definizione della vicenda giudiziaria relativa al crack
PAmalat, intendeva rientrare nel pieno possesso del suo patrimonio, ma i convenuti si rifiutavano di riconoscere per iscritto che le partecipazioni confluite nel Trust Diciotto, nonché
i beni loro intestati, erano di sua esclusiva proprietà.
Affermava che da quel momento, anche in seguito all'inasprirsi dei rapporti familiari dopo la separazione dei coniugi, i familiari convenuti avevano posto in essere una serie di iniziative volte ad escludere l'attore dalla gestione delle società da lui fino a quel momento finanziate e coordinate, nonché a demolirne ulteriormente l'immagine, già compromessa dalla lunga battaglia giudiziaria della vicenda PAmalat.
Infatti, proprio quando l'attore stava tentando di recuperare la sua posizione professionale, contando anche sull'apporto dei propri figli, nel 2019 decideva di abbandonare CP_8
lo studio associato del padre, mentre la sig.ra nel settembre del 2019, all'insaputa CP dell'attore, noMIava, quale nuovo trustee del Trust Diciotto, in sostituzione di MI
IA, che aveva rinunciato all'incarico, la società InMedia Trust s.p.a, ossia un soggetto di sua esclusiva fiducia. Nello stesso periodo si dimetteva da amMIistratore CP_6
unico delle società PA.Im spa, e CP_4 Controparte_9
Infine, i convenuti, nel febbraio 2020, autorizzavano un'operazione di ricapitalizzazione della società Interfield, costituita nel 1976 dall'avv. OL CI, per un importo pari a €
511.499,00, posto a carico del socio MIoritario PA.Im., allo scopo di ripianarne le perdite.
L'attore riteneva che tale delibera avesse recato un grave pregiudizio al suo personale patrimonio, in quanto la società PA.Im. era sostanzialmente di sua proprietà e la liquidità disponibile per il rifinanziamento di Interfield era il frutto della vendita, da lui portata a terMIe nel medesimo periodo, di due immobili di proprietà di PA.Im e Controparte_9
rispettivamente al prezzo di € 410.000,00 e di € 11.000.000,00.
La relativa delibera era stata presa, secondo l'attore, in aperto contrasto con altra precedente delibera, ignorata e mai eseguita dagli amMIistratori, in virtù della quale era stato deciso, per pagina 6 di 37 Interfield, di procedere alla richiesta di ammissione al concordato preventivo, piuttosto che alla sua ricapitalizzazione.
Nei mesi a seguire, secondo l'attore, la moglie e i figli, sfruttando le intestazioni fittiziamente e simulatamente fatte a loro nome dall'avv.to ma anche la noMIa del nuovo trustee da CP_7
parte della prof.ssa escludevano l'attore dalla gestione delle società da lui costituite e per CP
anni sempre gestite.
In particolare, nel corso del 2020, decideva di estromettere di fatto OL CP_6
CI da ogni attività di gestione delle società sopra dette, trasferendo altrove la sede legale delle stesse, in precedenza domiciliate presso lo studio legale del padre, nonché modificando i doMIi delle PEC ufficiali e sostituendo i libri sociali.
Riteneva l'attore che le azioni dei convenuti erano espressione di un profondo senso di avversione e ingratitudine nei suoi confronti, che consentiva l'accoglimento della sua domanda di revoca per ingratitudine delle donazioni fatte a favore di moglie e figli, sussistendo sia un gravissimo pregiudizio economico a suo carico, sia l'ingiuria grave.
Sotto il primo profilo, allegava sia la distrazione della somma di euro 511.499,00, tratta illecitamente dal patrimonio di e transitata da PA.Im e quindi versata a Interfield CP_9
per ripianare le perdite di quest'ultima società, sia l'esclusione dell'avv.to da ogni CP_7
attività di amMIistrazione, gestione e controllo delle società da lui fondate, sviluppare e sempre dirette, con conseguente sottrazione all'attore del suo intero patrimonio personale da parte dei suoi congiunti.
Pertanto, l'attore, privato della liquidità ricavata dalle citate vendite immobiliari del febbraio
2020, con cui contava di colmare i debiti del proprio studio legale, si era visto rifiutare l'accesso al credito da parte delle banche creditrici che lo avevano anche segnalato alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, sicchè egli, all'età di 78 anni, si vedeva costretto a faticose azioni giudiziarie per ottenere la restituzione di quanto in sua proprietà.
Sotto il profilo dell'ingiuria grave, l'attore rappresentava che il contegno tenuto dai donatari costituiva un'offesa alla dignità morale, umana e professionale del donante, in aperto contrasto non solo con qualsiasi legame affettivo di parentela, ma anche con quel senso di riconoscenza che si dovrebbe attendere dai donatari.
pagina 7 di 37 Con comparsa di risposta del 9.09.2021 si costituivano CP CP_7
e i quali sostenevano l'inesistenza delle donazioni, o CP_8 CP_6
comunque delle liberalità, invocate dall'attore e rappresentavano come quest'ultimo avesse in più occasioni fatto riferimento a pretesi trasferimenti fiduciari e/o simulati.
I convenuti eccepivano il valore confessorio delle ammissioni contenute in una serie di atti difensivi relativi ad altri giudizi promossi dall'avv.to OL CI contro di loro.
Sostenevano, in particolare, che, in detti atti, l'attore faceva riferimento unicamente a pretesi trasferimenti fiduciari e/o simulati, mai a donazioni e/o a liberalità, sicchè le contraddittorie affermazioni dell'attore, di per se stesse, destituivano di fondamento la domanda attorea di revocazione di atti privi di qualsiasi animus donandi.
In via preliMIare, i convenuti eccepivano la decadenza della domanda di revocazione per causa d'ingratitudine delle pretese donazioni, ai sensi dell'art. 802 c.c., che doveva essere proposta entro l'anno dal giorno in cui l'attore era venuto a conoscenza del fatto che ne consentiva la revocazione.
Nel merito, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, rilevava che l'attore, nulla aveva prodotto in riferimento alle pretese intestazioni simulate e/o alle pretese donazioni in favore dei convenuti, delle quali, non solo non era stata data la prova concreta dell'animus donandi, ma anzi erano stati forniti dallo stesso attore elementi univoci per escludere qualsiasi intento liberale.
Rilevavano che alla donazione del 2013 avente ad oggetto la nuda proprietà delle azioni in non era applicabile né l'invocata norma dell'art. 782 c.c., data la presenza di Controparte_4
testimoni alla redazione dell'atto, né l'art. 801 c.c., non sussistendo i presupposti del grave pregiudizio al patrimonio del donante e della grave ingiuria arrecata al donatario.
Osservavano, da un lato, che l'attore si era riservato l'usufrutto e con esso gli ampi diritti e poteri che ne derivavano, dall'altro che le iniziative dei familiari costituivano legittimo esercizio dei loro diritti di soci e che potevano essere, al più, inquadrati nell'ambito dell'esasperata conflittualità conseguente alla disgregazione del nucleo familiare dipendente dal divorzio dei genitori.
Osservavano, inoltre, con riferimento all'intestazione a dell'appartamento di CP
La NE (AO) e dell'appartamento in MI, via D'Ovidio 1, la contraddittorietà delle pagina 8 di 37 affermazioni dell'attore che, da un lato, qualificava tali negozi come “intestazioni simulate” e dall'altro attribuiva loro la natura sostanziale di donazioni, senza che ne fosse dimostrato l'intento liberale: senza animus donandi, nessuna donazione era configurabile;
pertanto non potevano trovare applicazioni gli artt. 801 e 782 c.c. riguardanti le donazioni.
Peraltro, osservavano i convenuti, anche in presenza di attribuzione patrimoniali senza corrispettivo al coniuge, la dottrina configura, in assenza di prova dello spirito liberale, non una donazione, ma un'attribuzione che trova la propria ragion d'essere sul piano causale nei rapporti familiari.
In ogni caso, proseguivano i convenuti, anche nell'ipotesi prospettata dall'attore di donazione di una somma di denaro per l'acquisto dell'immobile, la giurisprudenza ritiene configurabile una donazione indiretta dell'immobile, per la quale non è necessaria la forma solenne, con esclusione dunque dei profili di nullità ex adverso invocati.
I convenuti rilevavano, altresì, che, anche nel caso di donazioni indiretta, devono essere dimostrati sia l'intento liberale del donante, sia lo spostamento patrimoniale in favore del beneficiario che riceve, dunque, un arricchimento. Osservano che, nel caso di specie, difettava la prova di entrambi gli elementi, in quanto, con riferimento agli appartamenti di NE e di MI, non era stata fornita la dimostrazione che il pagamento del prezzo d'acquisto fosse avvenuto con denaro o altri mezzi forniti dall'avvocato né tanto meno che gli PAte_1
ipotetici negozi avessero uno scopo liberale.
In riferimento poi alle pretese donazioni in denaro effettuate in favore dei figli e CP_2 CP_7
rispettivamente di euro 75.000,00 e di euro 150.000,00, gli stessi negavano
[...]
espressamente di avere mai ricevuto tali somme dal padre ed evidenziavano che quest'ultimo non aveva fornito in merito alcuna prova e che appariva strano che un giurista come l'attore avesse potuto consegnare somme di denaro così ingenti per contanti e senza farsi rilasciare una ricevuta.
Con riguardo alla vendita al figlio dell'immobile di MI, via Amedeo 24, i CP_3
convenuti rilevavano che lo stesso attore, contraddicendosi, aveva affermato nell'atto di citazione che il ricavato gli era servito per pagare il risarcimento alla PAmalat S.p.a., in tal modo riconoscendo che non di donazione si era trattato. Sostenevano che il negozio non poteva neppure essere qualificato come negotium mixtum cum donazione, non avendo l'attore provato pagina 9 di 37 né la sproporzione tra le due prestazioni, né la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte del donante, necessaria per configurare l'animus donandi. Anche per tali negozi i convenuti affermavano l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 801 e 782 c.c.., sia perché difettava una donazione, sia perché il negozio misto si configura, in ogni caso, come donazione indiretta, per la quale non è necessaria la forma solenne.
Con sentenza n. 7808/2024, pubblicata il 31.08.2024, il Tribunale di MI:
- riteneva infondata l'eccezione preliMIare di decadenza sollevata dai convenuti relativamente alla domanda di revoca delle donazioni per ingratitudine proposta dall'attore, individuando il dies a quo alla data del 27.3.2020, quando è stato effettuato il versamento di euro 511.499,00 da PA.Im a Interfield srl, qualificato dall'attore come distrazione a suo danno;
- riteneva infondata nel merito la domanda la revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c, sotto il duplice profilo dell'assenza del grave pregiudizio al patrimonio dell'attore e dell'ingiuria grave;
- riteneva, infatti, profondamente improbabile che i convenuti avessero intenzionalmente adottato e condiviso la delibera assembleare del 24.2.2020 -in forza della quale PA.Im ha effettuato il versamento di € 511.499,00 a Interfield- al solo scopo di provocare un pregiudizio patrimoniale all'avv. Pt_1
- affermava, inoltre, quanto alla somma di euro 511.499,00, versata da PA.Im a favore di
Interfield, che la stessa risultava di provenienza dalla e non Controparte_9
appartenente al patrimonio personale dell'avv.to che quindi non aveva subito CP_7
alcun danno patrimoniale dall'operazione in contestazione;
- rilevava che non vi era prova di quanto asserito dall'attore, ossia di essere l'effettivo titolare del capitale delle società interessate e quindi il soggetto che aveva effettivamente venduto a , in data 26.02.2020, la palazzina di via Donizetti in MI, da CP0
cui sarebbe stata ricavata la liquidità in questione, in quanto, in realtà, proprietaria di detta palazzina risultava essere la società quindi l'eventuale danno Controparte_9
patrimoniale l'aveva subito quest'ultima –e non l'attore- rispetto al versamento di euro
€ 511.499,00 a Interfield;
pagina 10 di 37 - accertava che l'avv. era titolare di una modesta frazione del capitale di PA.Im CP_7
spa, pari all' l,19% , e che, al più, la lamentata distrazione di euro 511.499,00 era riferibile al medesimo nella limitata e modesta percentuale in cui lo stesso era socio di
PA.Im, per cui, a tutto concedere, non vi era comunque un grave CP1
pregiudizio;
- evidenziava che l'attore non aveva neppure allegato la sua attuale condizione reddituale, sicchè non poteva valutarsi la sussistenza del grave pregiudizio;
- escludeva la sussistenza dell'ingiuria, ai fini della revocazione delle donazioni, evidenziando che le vicende societarie più volte richiamate da parte attrice erano state espressione di un legittimo esercizio delle facoltà spettanti ai convenuti in quanto soci: gli stessi si erano limitati ad assumere le decisioni contestate dall'avv. che non Pt_1
aveva accettato di essere posto in MIoranza, senza che tuttavia tale circostanza potesse configurare un sentimento di avversione personale dei donatari nei confronti del congiunto, tale da giustificare la richiesta di revoca delle donazioni;
- riteneva infondata pure la domanda subordinata di nullità delle donazioni allegate dall'attore, rilevando che non vi era prova delle donazioni invocate da quest'ultimo a favore di moglie e figli;
- osservava che tutte le suddette disposizioni erano prive dello spirito di liberalità e, pertanto, non erano qualificabili come donazioni, essendo state effettuate allo scopo di preservare il patrimonio dell'attore dalle potenziali aggressioni conseguenti alla sua responsabilità nel crack PAmalat;
- riteneva che aveva giustificati motivi per non comparire a rendere CP
l'interrogatorio formale disposto dal Giudice, essendo stata MIacciata di morte dall'attore, come attestato dalla sentenza del Tribunale di MI, R.G. n. 6959/2021.
Avverso la suddetta sentenza l'avv. OL CI ha proposto appello, chiedendo, in via preliMIare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza, per il grave danno derivante dall'esorbitante liquidazione delle spese legali operata dal primo Giudice, che ha ritenuto di modificare il valore della causa da indeterMIabile allo scaglione compreso tra € 520.001,00 ed
€ 1.000.000,00.
pagina 11 di 37 Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP CP_8
che, in via preliMIare, hanno eccepito la nullità dell'atto di appello per la CP_6 mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. così come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Sempre in via preliMIare, gli appellati hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per la mancata specificità dei motivi di appello e per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza;
infine hanno eccepito la violazione dell'art. 345 c.p.c. relativo al divieto di ius novorum, in riferimento all'inammissibile produzione documentale operata dall'avv.to con l'atto di appello. Nel merito hanno chiesto il CP_7 rigetto dell'appello, in quanto infondato.
Alla prima udienza dell'11.03.2025, il Consigliere istruttore, sentite le parti e considerato che parte appellante ha insistito nella propria istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, si è riservato di riferire al collegio. La Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, rilevando che non sono state emesse nei confronti dell'appellante delle pronunce di condanna, eccetto quella di rifusione delle spese di lite in favore della controparte, condanna che, per legge, segue al rigetto delle domande attoree ed è esecutiva.
Indi, la Corte, per il prosieguo del giudizio, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato l'udienza del 27.05.2025, da tenersi con trattazione scritta, davanti al Consigliere Istruttore per la rimessione della causa in decisione, innanzi al Collegio, assegnando terMIi perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato, altresì, terMIe perentorio alle parti sino alla data stessa dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Le parti hanno depositato gli scritti nei terMIi indicati e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 04.06.2025 dal collegio dell'udienza del 27.05.2025.
pagina 12 di 37 MOTIVI DELLA DECISIONE
ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DAGLI APPELLATI
PreliMIarmente devono essere esaMIate le eccezioni in rito formulate dagli appellati.
Questi ultimi, in primo luogo, hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, cpc.
Detta eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, stabilito che l'atto di appello senza gli avvertimenti di cui sopra non è nullo, in quanto, in mancanza di un'espressa previsione di legge, non è possibile estendere al grado di appello lo specifico avvertimento, prescritto dal n.
7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. -ossia che la costituzione oltre i terMIi di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.- atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. Unite, sent. n. 9407/2013; Cass. ord. n. 7772/2022; Cass. n. 341/2016).
Sempre la Suprema Corte ha affermato che, in tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce anche del principio del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso ex art. 111 Cost., impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l'art. 342 c.p.c.) in ordine ai terMIi di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 c.p.c), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 c.p.c.
(Cass., Sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28676).
Inoltre, deve tenersi presente che il regime della sanatoria delle nullità per i vizi della cd. vocatio in ius, dettata dall'art. 164, comma 5, c.p.c. per la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si applica anche alla citazione in appello (Cass. Civ. sez. III, 23 gennaio 2018,
pagina 13 di 37 n. 1556). In proposito si è stabilito che, in caso di vizi della vocatio in ius, la costituzione dell'appellato sana retroattivamente tale vizio, facendo produrre gli effetti processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione (Cass. Sez I ordinanza n. 6254 del
02.03.2023; Cass civ. Sez II, sent. n. 486 del 10.01.2013).
Nel caso di specie gli appellati si sono costituiti esercitando pienamente il proprio diritto di difesa per cui, anche sotto tale profilo, il difetto dell'avvertimento nella citazione è comunque superato.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello deve, pertanto, essere rigettata.
PAte appellata ha, altresì, eccepito la mancata specificità dei motivi di appello e dunque la conseguente inammissibilità dello stesso.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado devono articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado” (sent. 27199/2017). In proposito la
Suprema Corte ha osservato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. civ. n. 36481/2022)”.
Applicando al caso di specie i principi sopra illustrati, la Corte osserva che, sebbene l'atto di appello manifesti una certa caoticità nell'esposizione dei motivi, tuttavia deve ritenersi che lo stesso individui sufficientemente le parti della decisione di primo grado censurate e le ragioni che sorreggono l'impugnazione a confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale.
pagina 14 di 37 Infine, gli appellati hanno eccepito la novità dei documenti prodotti sub 2, 3, 4, 5 dall'appellante. In proposito rilevano che gli stessi documenti sono stati oggetto delle istanze di rimessione in terMIi depositate dall'appellante in data 22 novembre 2023. Riferiscono gli appellati che tali istanze sono state rigettate dal Tribunale di MI con ordinanza del 9.2.2024
e che, pertanto, sarebbe pacifico che i documenti suddetti non potrebbero oggi essere nuovamente riprodotti, in spregio all'art. 345 c.p.c..
Come noto, quest'ultima disposizione stabilisce che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
I documenti in esame sono i seguenti:
- il doc. 2) è il verbale di udienza del 26.04.2024 nel procedimento penale, dinanzi al Tribunale di MI, a carico di per il reato di appropriazione indebita, e riporta la CP
deposizione del teste dott. ; Tes_1
- il doc. 3) è l'atto di appello promosso dall'appellante avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e risulta redatto in data 28.06.2024;
- il doc. 4) è la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Lombardo che ha dichiarato nullità del matrimonio dell'avv.to OL CI con la prof.ssa in data 28.09.2023, Persona_2
pubblicata il 27.10.2023;
-il doc. 5) è la notifica in data 15.07.2024 del decreto in appello emesso dal Tribunale
Interdiocesano Ligure di Appello in data 28.06.2024 di conferma della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Lombardo.
Ritiene la Corte, in ordine alla produzione di detti documenti nuovi, che, considerando la data di formazione degli stessi -per tutti successiva alla scadenza dei terMIi assegnati alle parti ex art. 183 cpc, intervenuta nel dicembre 2021- la produzione in sè deve ritenersi ammissibile, fatta salva la valutazione della rilevanza dei singoli documenti nel prosieguo. Deve, infatti, ritenersi che, in tema di giudizio di appello, l'art. 345, c.p.c., non preclude la produzione di documenti che si siano formati successivamente alla scadenza dei terMIi per le produzioni in primo grado e che pertanto la parte non poteva produrre tempestivamente in primo grado (Cass.
Civ., n. 12574 del 10.5.2019).
pagina 15 di 37 MOTIVI DI APPELLO ATTINENTI AL MERITO DELLA DECISIONE IMPUGNATA
Venendo ai motivi di appello, deve rilevarsi che l'appellante, quasi al terMIe del suo atto introduttivo, all'esito un'esposizione non articolata in motivi numerati di impugnazione ed un po' caotica, riassumendo quanto esposto nelle pagine precedenti, afferma di censurare la sentenza impugnata sotto i seguenti profili (p. 53 atto di appello):
A) il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione alcuna il grave pregiudizio subito dall'Avv. in conseguenza dei comportamenti dei convenuti;
CP_7
B) non avrebbe riconosciuto il proposito occulto di questi ultimi di spogliare il donante dei beni acquistati dal medesimo nel corso di una vita di lavoro;
C) non avrebbe valutato come lesivi i comportamenti dei convenuti in una chiave sociale, etica e spirituale, né avrebbe tenuto conto dell'ambiente, dell'istruzione, del temperamento, dell'educazione delle parti, delle modalità soggettive ed oggettive e delle circostanze di tempo e luogo in cui i comportamenti dei convenuti si sono manifestati;
D) avrebbe violato la ratio dell'art. 115 cpc nel momento in cui ha mal valutato la perizia di parte, datata 1.07.2021, redatta dal dott. di Persona_3 CP2
E) avrebbe violato la ratio dell'art. 232 cpc nel momento in cui, invece di trarre valutazioni circa la mancata comparizione della convenuta Prof. a rendere interrogatorio formale, CP
avrebbe sostanzialmente giustificato detta mancata comparizione.
La struttura dell'atto di appello è poco organica e non consente di individuare agevolmente i singoli motivi di impugnazione, esposti nell'ambito di una trattazione più ampia suddivisa in paragrafi, che tuttavia non è chiaro se corrispondano a singoli motivi di impugnazione;
i medesimi argomenti vengono, tra l'altro, riproposti in diversi punti dell'atto.
Seguendo l'ordine di esposizione degli argomenti che si rinviene nell'atto di appello, può rilevarsi che l'appellante svolge le seguenti considerazioni.
Sostiene che il primo Giudice, nell'esaMIare la domanda attorea di revocazione della donazione, non abbia tenuto in debito conto gli aspetti morali della vicenda, “fossilizzandosi” esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali, in violazione della ratio dell'art. 801
c.c..
Asserisce di aver ampiamente documentato gli atti di liberalità di cui è causa;
invoca l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., per mancata specifica contestazione degli stessi da parte pagina 16 di 37 degli appellati, i quali, peraltro, non avrebbero neppure dimostrato la diversa provenienza delle loro sostanze patrimoniali, correlandole alle loro effettive capacità reddituali.
Sostiene che gli appellati hanno cercato di privarlo di tutti i suoi beni, senza preoccuparsi del suo stato di salute e delle sue difficoltà economiche.
Afferma che la decisione del Giudice di primo grado appare condizionata dall'esito delle vicende giudiziarie dell'appellante e dall'immagine stereotipata del professionista di successo, nonché da considerazioni di carattere personale del giudicante, che ha omesso di considerare la fase di declino della vita personale e professionale dell'avv.to che oggi versa anche in CP_7
precarie condizioni di salute.
Evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli ha effettivamente donato alcuni beni a moglie e figli, mentre altri li ha solamente intestati agli stessi fiduciariamente, continuando a gestirli lui in via esclusiva. I suoi familiari avrebbero effettuato un colpo di mano, estromettendolo da tutte le attività patrimoniali, privandolo di tutti i proventi e impossessandosi del suo patrimonio.
Lamenta, inoltre, che il Giudice non ha tratto le dovute conclusioni dalla mancata comparizione di e di a rendere l'interrogatorio formale, nonostante l'assenza CP CP_7
di concrete situazioni di pericolo e di reali giustificazioni per le stesse.
Censura la sentenza nella parte in cui, violando la ratio dell'art. 801 c.c., afferma l'insussistenza del grave pregiudizio al patrimonio dell'appellante e sostiene che sia “altamente improbabile” che gli appellati abbiano adottato la delibera del 24.02.2020 “al solo scopo di provocare un pregiudizio patrimoniale all'avv. . CP_7
Sostiene di essere il vero titolare de facto della PA.Im spa e delle altre società menzionate in atti, come accertato dalla perizia dell' 1.07.2021 redatta dal dott. e non Persona_3
adeguatamente valutata dal Tribunale, sebbene mai contestata da controparte. Evidenzia che detta perizia fornisce riscontri documentali in ordine a finanziamenti dell'appellante in favore di PA.Im s.p.a. e delle altre società , e VE, pari ad almeno € CP_4 CP_9
5.801.366,79. La circostanza sarebbe stata anche confermata in sede testimoniale dallo stesso dott. nella sua deposizione dinanzi al Tribunale di MI, nel giudizio penale per Tes_1
appropriazione indebita contro e relativo alla vicenda CP_6 CP
Interfield.
pagina 17 di 37 Lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato che la somma di € 511.499,00 –pervenuta a Interfield tramite PA.MI e proveniente da era di CP_9
esclusiva titolarità della società e che l'attore, pertanto, sarebbe carente di Controparte_9
legittimazione attiva, non potendo egli lamentare di aver subito personalmente alcun pregiudizio patrimoniale. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che il patrimonio dell'appellante non avrebbe subito un grave pregiudizio ai fini dell'art. 801 c.c., data la modesta entità della sua partecipazione societaria, pari all' 1,19% in PA.Min, e l'impossibilità di riferire allo stesso la somma di € 511.499,00 per intero. La perizia di parte sopra citata, infatti, secondo l'appellante, dimostrerebbe che OL CI ha finanziato le società in discussione con importi considerevoli, per cui le sostanze delle stesse sarebbero indiscutibilmente di sua provenienza e non potrebbe, dunque, farsi riferimento, nella valutazione del pregiudizio economico subito, solo alla sua formale modesta partecipazione in dette società.
Ribadisce di aver subito, da parte dei familiari appellati, almeno due atti di appropriazione indebita in danno delle sue società.
In particolare, il primo sarebbe stato il versamento alla Interfield della somma di € 511.499,00, proveniente da e transitata tramite PA.Im, a titolo di copertura delle perdite di CP_9
Interfield; per tale vicenda, riferisce l'appellante, sta scontando la misura della CP_6
messa alla prova per il reato di infedeltà patrimoniale.
La seconda appropriazione indebita sarebbe costituita, invece, secondo l'appellante, dalla distrazione della somma di € 520.000,00 da a per ovviare al CP_9 CP
sequestro della somma precedente. Per questa vicenda sarebbero stati rinviati a giudizio e avanti al Tribunale penale di MI. CP_6 CP
Si duole l'appellante per avere il Tribunale sostenuto che l'avv. OL CI non ha nemmeno fornito quale parametro di raffronto alcuna dimostrazione circa la propria attuale condizione reddituale. Afferma, per contro, di avere prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi dall'anno
2000 al 2012 e di essere stato privato di ogni sua sostanza ed anche della possibilità di ottenere la distribuzione del denaro ricavato dalle vendite immobiliari del 2020, che gli avrebbe consentito di ripianare le perdite del suo studio professionale e di evitare il discredito derivante dalla segnalazione del suo nome alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
pagina 18 di 37 Censura, altresì, la sentenza laddove il Giudice di prime cure afferma che gli appellati, nelle vicende societarie innanzi richiamate, avrebbero semplicemente esercitato i loro diritti di soci, limitandosi ad assumere le decisioni contestate dall'appellante, il quale non avrebbe accettato di essere messo in MIoranza. Afferma l'appellante, al riguardo, che gli appellati hanno posto in essere vere e proprie violazioni di legge, da cui sono scaturiti i procedimenti penali sopra richiamati, e che proprio la circostanza di aver posto in MIoranza lo stesso appellante evidenzia l'animus dei beneficiati di prevaricare i suoi diritti.
Lamenta poi l'erroneità della decisione laddove ritiene che le disposizioni in favore di e CP_2
non sono state provate. Sostiene di avere in proposito elencato i bonifici CP_7
effettuati in favore dei suddetti appellati.
Si duole dell'avere il Tribunale ritenuto prive dello spirito di liberalità tutte le disposizioni oggetto di causa, in quanto riconducibili al periodo in cui l'appellante era coinvolto nel crack
PAmalat, intendendo tutti gli atti dispositivi compiuti dall'appellante come volti a preservare il suo patrimonio dal rischio di pretese risarcitorie. Osserva che tra le donazioni dedotte ci sono atti che risalgono al 1998 e al 2000, periodo antecedente al crack PAmalat.
Sostiene che i convenuti conoscevano la sua difficile situazione economica e lo hanno deliberatamente danneggiato.
Lamenta che il Tribunale, erroneamente, non ha riconosciuto il proposito degli appellati di spogliare il donante dei suoi beni ed evidenzia che la gravità dell'ingiuria, ai fini della revoca delle donazioni, va rapportato all'ambiente, all'educazione, all'istruzione e al temperamento delle parti.
I motivi esposti, che possono essere congiuntamente esaMIati, in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Con il proprio atto di citazione avanti al Tribunale di MI, l'avv.to OL CI ha chiesto, in via principale, la revocazione per ingratitudine delle seguenti donazioni:
A) donazione per atto pubblico in data 29.10.2013, in favore della moglie e CP
dei figli , e della nuda proprietà delle azioni di cui CP_2 CP_3 CP_7
l'attore era titolare nella società , con riserva a quest'ultimo dell'usufrutto CP_4
pagina 19 di 37 vitalizio e, per l'effetto, anche acquisto automatico nel 2018, da parte dei convenuti, delle quote della società VE, nata in [...] anno dalla scissione di;
CP_4
B) intestazione simulata nel 1984 a di un appartamento, con posto auto, CP
sito in località Messelod, La NE (AO), acquistato mediante compensazione con i crediti dell'attore derivanti dalla sua attività professionale pluriennale a favore dei titolari del gruppo edilizio a cui faceva capo la società venditrice;
detto appartamento veniva poi, in data 31.1.1998, alienato a terzi al prezzo di 80.000.000 di lire, che veniva trattenuto da CP
C) intestazione simulata nel 2002 a di un appartamento sito in MI, Via CP
D'Ovidio 1, pagato con denaro frutto dell'attività professionale dell'attore e successivamente alienato in data 2.7.2015 da al prezzo di 700.000,00 CP
euro, importo mai riversato al marito, vero proprietario dell'immobile;
D) donazione in contanti di 75.000,00 euro in favore del figlio per l'acquisto CP_8
di un appartamento in Roma, via Galileo Galilei, n. 35, cointestato con la moglie, del valore di circa 300.000,00 euro;
E) donazione in favore di di 300.000,00 euro, elargiti per metà dall'attore e CP_7
per l'altra metà da PA.Im spa -costituita e gestita da OL CI- per l'acquisto di un appartamento in MI, via Stradivari 7, di cui PA.MI aveva acquisito formalmente la nuda proprietà e l'usufrutto, appartamento in seguito alienato a terzi da CP_7
che ne aveva trattenuto integralmente il prezzo;
CP_7
F) nel 2019 donazione in favore di che aveva acquistato dal padre al CP_6
prezzo di 150.000,00 euro un appartamento in MI, via Amedeo 24, del valore di almeno 350.000,00 euro, dopo avervi abitato per oltre 15 anni, senza corrispondere alcun canone.
In subordine, l'attore chiedeva l'accertamento della nullità delle suddette donazioni –escluse quella del 29.10.2013 e quella a favore di per difetto di forma. Controparte_6
Le donazioni sopra elencate sub b), c), d) ed e) erano inquadrate dall'attore come aventi ad oggetto direttamente le somme di denaro sopra indicate, come si desume anche dalla richiesta di restituzione dei relativi importi: lire 80 milioni e 700.000 euro per euro CP
75.000 per il figlio ed euro 150.000 per la figlia CP_2 CP_5
pagina 20 di 37 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che invoca a suo favore l'applicazione dell'art. 115 cpc, i convenuti, costituendosi in giudizio, contestavano sin da subito di aver ricevuto dall'attore le donazioni o liberalità dal medesimo indicate in citazione, rilevando, peraltro, come l'avv.to OL CI, in più occasioni, anche in altri giudizi instaurati contro i convenuti, aveva fatto riferimento a pretesi trasferimenti fiduciari e/o simulati e mai a inesistenti donazioni o comunque liberalità; evidenziavano i convenuti che non vi era prova di un animus donandi alla base degli atti dispositivi allegati dall'attore, escluso per stessa ammissione di quest'ultimo.
Tenuto conto della contestazione sollevata dai convenuti, si procede ad esaMIare singolarmente ciascun atto dispositivo indicato dall'attore.
A) DONAZIONE IN DATA 29.10.2013 A Controparte_13
DELL'ATTORE IN
[...] CP_4
Si tratta dell'unico atto dispositivo, tra quelli allegati dall'attore, che riveste la forma dell'atto pubblico di donazione.
Per inquadrare detto atto occorre ripercorre le allegazioni attoree.
In atto di citazione, l'avv.to OL CI riferiva che, sin dagli anni '80, aveva avvertito l'esigenza di tutelare il suo patrimonio personale dai rischi provenienti dalla sua attività professionale, svolta ad alti livelli.
Il primo campanello d'allarme in tal senso era stato, per l'attore, lo scandalo BNL-
ATALANTA, vicenda che lo aveva preoccupato essendo lo stesso, allora, un consigliere di amMIistrazione di BNL.
Successivamente, a partire dal 2003/2004, l'attore riferiva di essere stato coinvolto nel noto crack PAmalat, vicenda giudiziaria protrattasi per ben sedici anni, che aveva comportato l'emissione a suo carico, in data 27.9.2004, di un sequestro conservativo di euro 6.989.000,00 e poi in data 7/3-22/7/2014 la conferma in via definitiva della sua condanna in sede penale;
l'autentica “via crucis” attraversata dall'avv.to come dallo stesso definita, era CP_7
terMIata solo nel 2019, con la stipulazione di una transazione con PAmalat.
L'attore, in atto di citazione, deduceva che, nell'intento di proteggere il suo patrimonio dalle azioni giudiziarie ed esecutive dei creditori relativi alla vicenda PAmalat, in data 3.3.2014
pagina 21 di 37 aveva intestato simulatamente e fiduciariamente alla moglie le partecipazioni CP
societarie di cui lo stesso era titolare in PA.Min, ed Edileco. CP_4
Per le medesime ragioni, in data 3.3.2014 –pochi giorni prima dell'udienza del 7.3.2014 avanti alla Corte di Cassazione, che avrebbe confermato la sua condanna definitiva in sede penale-
l'avv.to OL CI riferiva che aveva istituito il Trust Diciotto, nel quale aveva conferito – tramite la moglie, che ne risultava formalmente intestataria dal 3.3.2014- le sue partecipazioni societarie in PA.Min, ed Edileco, indicando quali beneficiari i tre figli e i loro CP_4
discendenti.
La narrazione fin qua esposta in atto di citazione la si ritrova identica anche negli altri atti introduttivi prodotti dallo stesso attore sub docc. 49, 50, 51, relativi ad altri giudizi promossi dal medesimo contro i convenuti. Si tratta, in particolare, dell'atto di citazione avanti al
Tribunale di MI del 2.7.2020 relativo all'impugnazione della delibera di PA.Min del
7.4.2020 (doc. 49); del ricorso del 6.7.2020 per la noMIa di un arbitro unico per l'impugnazione della delibera assembleare di PA.Min del 7.4.2020 (doc. 50) e del ricorso datato 6.7.2020 per la noMIa di un arbitro unico per l'impugnazione della delibera del
7.4.2020 di (doc. 51). CP_4
Nei tre atti difensivi prodotti dallo stesso attore sub docc. 49, 50, 51 col suo atto di citazione,
l'allegazione delle vicende sopra riassunte relative alla messa in protezione -dalle possibili azioni dei creditori PAmalat- delle partecipazioni societarie dell'avv.to OL CI, prosegue narrando che “nella medesima ottica” lo stesso aveva compiuto altri atti dispositivi, tra cui la donazione in data 29.10.2013 a moglie e figli della nuda proprietà delle quote di , CP_4
estesa poi, in automatico, nel 2018 a quelle della società VE, nata per scissione da
. CP_4
Proseguiva l'avv.to in detti atti difensivi, affermando che “Il trasferimento fiduciario CP_7
delle partecipazioni societarie e la successiva istituzione del Trust Diciotto – oltre che, ovviamente, la donazione ai figli della mera nuda proprietà di azioni e quote [sottolineatura aggiunta] – non comportavano tuttavia alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà, come dimostrato anche dal fatto che dal 2004 al 2019 era sempre l'avv. – grazie anche Pt_1
a strutture e persone del suo studio – a curare di fatto l'amMIistrazione delle società PA.Im
(in cui nel corso del 2014 era incorporata Edileco) e , nonché delle società controllate CP_4
pagina 22 di 37 da queste, quali in particolare (di seguito: v. visura Controparte_9 CP_9
camerale storica di doc. 7) e – a seguito della scissione del 2017 di Controparte_9
– VE. Così come a gestire i rapporti i beni e oprattutto gli immobili di CP_4
proprietà di dette società. E questo anche dopo che amMIistratore delle società era stato designato il figlio […] A tutti i membri della famiglia è quindi sempre CP_3 Pt_1
stato perfettamente chiaro che, al di là delle intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso
l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. Tanto che era sempre quest'ultimo a dare ogni PAte_1
disposizione occorrente per l'amMIistrazione delle società e dei beni posseduti, a cui gli altri familiari si attenevano scrupolosamente”.
Le medesimo allegazioni si rinvengono nella comparsa di costituzione di OL CI nel giudizio di divorzio promosso dalla moglie;
di detta comparsa di costituzione l'ordinanza presidenziale in data 19.7.2021 del Tribunale di MI (doc. 6 conv.) riporta il seguente stralcio: “Fin dagli inizi dell'anno 2014 l'avv decise che le più rilevanti partecipazioni CP_7
azionarie di cui era titolare – frutto pressoché esclusivo dei guadagni ottenuti dal professionista nel corso della sua carriera – dovessero essere trasferite simulatamente e fiduciariamente alla moglie ovviamente con il consenso di quest'ultima. CP
Sempre l'avv nei primi mesi del 2014, in prossimità di un altro momento critico della CP_7
vicenda giudiziale che lo stava interessando, concordava con MI IA s.r.l.
l'istituzione del Trust Diciotto ed il conferimento al nuovo soggetto delle partecipazioni azionarie (formalmente) intestate alla moglie in PA.Im, Sesleria ed Edileco, con l'indicazione quali beneficiari del trust dei tre figli e dei loro eventuali discendenti ed eredi (v. atto istitutivo del Trust Diciotto 3.3.2014, doc. 3). La signora si prestava quindi a dichiararsi CP
Disponente di tale trust e conferiva al Fondo in Trust i beni apparentemente propri, di cui invece era solo intestataria fiduciaria del marito, ponendo così in essere una simulazione
(interposizione fittizia di persona). Con la medesima ottica l'avv. compiva altresì Pt_1
ulteriori atti di disposizione anche a favore dei figli. In data 29.10.2013 l'avv. Pt_1
trasferiva mediante un atto formale di donazione ai figli , e – oltre che CP_2 CP_3 CP_5 alla moglie – la mera nuda proprietà delle azioni di cui era titolare in CP
pagina 23 di 37 , conservandosi l'usufrutto vitalizio e quindi l'esercizio e i benefici derivanti da tale CP_4
partecipazione [sottolineatura aggiunta]; […] Il trasferimento fiduciario delle partecipazioni societarie e la successiva istituzione del Trust Diciotto – oltre che, ovviamente, la donazione ai figli della mera nuda proprietà di azioni e quote – non comportavano tuttavia alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà, come dimostrato anche dal fatto che dal 2004 al
2019 era sempre l'avv. – grazie anche a strutture e persone del suo studio. A tutti i Pt_1
membri della famiglia è quindi sempre stato perfettamente chiaro che, al di là delle Pt_1
intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. Pt_1
[...]
Nell'atto di citazione che ha promosso il presente giudizio, l'avv.to OL CI -nel paragrafo B) dedicato ai suoi guadagni e alla tutela del suo patrimonio- richiamata l'intestazione fiduciaria delle quote delle sue società alla moglie avvenuta il 4.3.2004 e l'istituzione del Trust Diciotto del 3.3.2014 –omesso ogni riferimento, in tale paragrafo, alla donazione della nuda proprietà delle quote di a moglie e figli del 29.10.2013- è CP_4
comunque giunto a conclusioni del tutto analoghe, affermando che il trasferimento fiduciario delle partecipazioni e l'istituzione successiva del trust “non comportavano tuttavia alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà”, “come dimostrato anche dal fatto che dal 2004 al
2019 era sempre l'avv. – grazie anche a strutture e persone del suo studio – a curare di Pt_1
fatto l'amMIistrazione delle società PA.Im (in cui nel corso del 2014 era incorporata
Edileco) e , nonché delle società controllate da queste, quali in particolare CP_4 [...]
[…] VE soc. agr. a r.l. (di seguito: VE) […] A tutti i membri Controparte_9
della famiglia è quindi sempre stato perfettamente chiaro che, al di là delle intestazioni Pt_1 fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie
e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. OL Sciumé…”.
Coerentemente a tali premesse, l'avv.to OL CI, nel paragrafo D) del suo atto di citazione nel presente giudizio (p. 7 citazione), dedicato “ai primi segni di crescente avversione dei familiari nei suoi confronti”, riferiva che nel 2019, volgendo al terMIe la vicenda pagina 24 di 37 PAmalat, aveva chiesto a moglie e figli di riconoscere formalmente e per iscritto che le azioni e le quote delle società partecipate dal Trust Diciotto e dai vari membri della famiglia, così come i beni intestati a dette società, erano, in realtà, di sua proprietà. Proseguiva l'attore riferendo che i convenuti non avevano acconsentito a formalizzare detto riconoscimento e anzi, da lì in avanti, avevano iniziato a porre in essere una serie di atti finalizzati ad estromettere l'avv.to
OL CI dalle società di cui era il vero proprietario.
Dunque, sia nel presente giudizio, sia nel giudizio di divorzio dalla moglie e nei tre giudizi sopra citati avviati dall'appellante nel 2020 contro i suoi familiari, le allegazioni dell'avv.to convergono nel senso che le quote delle società .In, , Edileco, CP_7 Pt_3 CP_4
VE, sarebbero, in realtà, di sua proprietà, al di là dell'intestazione CP_9
formale delle stesse alla moglie, ai figli e al Trust Diciotto, posta in essere al fine di mettere al riparo il suo patrimonio dalle possibile azioni esecutive dei creditori PAmalat. Nei tre giudizi avviati nel 2020 e nel giudizio di divorzio, come si è visto, vi era un riferimento espresso dell'attore, tra le instestazioni fiduciarie, anche alla donazione della nuda proprietà delle quote di del 29.10.2013. CP_4
Significativo, del resto, nel senso dell'intestazione solo fiduciaria ai familiari delle quote sociali delle sue varie società, compresa, è che l'attore, nell'atto di citazione del presente CP_4
giudizio, afferma di aver chiesto nel 2019 a moglie e figli di riconoscere per iscritto di essere il reale proprietario di dette partecipazioni: non solo di quelle conferite nel Trust Diciotto, ma anche di quelle partecipate dai vari membri della famiglia e quindi anche delle quote di Sesleria intestate, come nuda proprietà, a moglie e figli.
L'avv.to del resto, come si è visto, precisa sia nell'atto introduttivo di primo grado, sia CP_7 nell'atto di appello che “a tutti i membri della famiglia è quindi sempre stato Pt_1
perfettamente chiaro che, al di là delle intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. . Tale situazione, prosegue quest'ultimo, non era PAte_1
stata mai messa in dubbio dai suoi familiari dal 2004 al 2019, allorquando invece i convenuti avevano iniziato a porre in essere degli atti contrari alle indicazioni dell'appellante.
pagina 25 di 37 Chiarito, pertanto, che, per stessa allegazione dell'attore, l'intestazione delle quote ai familiari delle società sopra citate era meramente fiduciaria e che il reale proprietario era comunque l'avv.to OL CI, deve escludersi la possibilità di accogliere la domanda attorea di revoca della donazione delle quote di a moglie e figli, intervenuta in data 29.10.2013. CP_4
L'atto di donazione, infatti, presuppone che il donante operi un'attribuzione al donatario sorretta dall' animus donandi, ossia dall'intenzione di compiere la liberalità, per cui non basta un'attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, ma occorre che questa sia giustificata dalla coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti, con conseguente proprio impoverimento (Cass. 12325/1998; Cass. 2001/1996). La donazione, quindi, presuppone che il donante non abbia una contropartita per l'attribuzione ad altri di un bene. Al contempo la revocazione della donazione nei casi previsti dalla legge costituisce una deroga al principio di irrevocabilità dei contratti stabilito dall'art. 1372 c.c. stabilita dal legislatore in ragione della tutela di interessi ritenuti superiori a quelli meramente patrimoniale, tenuto conto della peculiarità della causa del contratto di donazione.
L'intestazione fiduciaria di un bene opera, invece, un'interposizione reale di persona, in cui l'interposto acquista la titolarità del bene trasferito, ma è tenuto ad osservare un certo comportamento precedentemente convenuto col fiduciante, in virtù del pactum fiduciae, ossia del rapporto obbligatorio instaurato tra fiduciante e fiduciario (Cass. n. 6811 del 14.3.2025;
Cass. SU n. 6459/2020). Spesso l'intestazione fiduciaria presuppone che l'intestatario del bene lo amMIistri secondo le indicazioni del fiduciante e lo ritrasmetta al medesimo o a terzi in conformità alle sue istruzioni.
Chiaramente si tratta di uno schema negoziale diverso dalla donazione.
Nel caso di specie, le stesse allegazioni attoree conducono a un negozio fiduciario, col quale l'avv.to OL CI, per salvarsi dalle azioni esecutive dei creditori PAmalat, ha inteso intestare fiduciariamente i propri beni a moglie e figli. Lo stesso riferisce, infatti, che gli intestatari formali delle quote sociali lo hanno sempre riconosciuto come vero doMIus delle società sino al 2019, attenendosi scupolosamente alle sue indicazioni, essendo perfettamenti consapevoli che “al di là delle intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie” era l'attore. Tuttavia, chiusa la vicenda del crack
PAmalat, nel momento in cui quest'ultimo intendeva tornare nella piena titolarità delle proprie pagina 26 di 37 società, i convenuti gli avrebbero opposto un rifiuto e avrebbero iniziato a gestire le società come cosa propria, sottraendole al “reale proprietario”.
Stando a tale prospettazione attorea, potrebbe configurarsi una violazione, da parte degli intestatari fiduciari, degli impegni assunti verso il fiduciante e dunque un inadempimento del pactum fiduciae.
L'avv. OL CI, tuttavia, non ha agito nel presente giudizio chiedendo l'accertamento dell'intestazione fiduciaria delle sue società ai convenuti e dell'inadempimento, da parte degli stessi, delle intese sottostanti a detta intestazione, ma ha chiesto una revoca per ingratitudine della donazione della nuda proprietà delle quote sociali di a moglie e figli che, CP_4
chiaramente, non è coerente con le sue stesse allegazioni. Detta domanda, pertanto, non può essere accolta con riferimento all'apparente donazione del 29.10.2013 della nuda proprietà delle quote di . CP_4
B) DONAZIONE ALLA MOGLIE RELATIVA ALL'APPARTAMENTO DI
MAGDALEINE
Con riferimento alla liberalità in oggetto, l'avv.to OL CI, in atto di citazione, deduceva che nel 1984 avrebbe “intestato simulatamente” alla moglie un appartamento con posto auto sito a NE (AO), acquistato mediante compensazione con suoi crediti professionali.
L'appartamento sarebbe stato poi rivenduto nel 1998 per la somma di 80.000.000 di lire, trattenuta dalla moglie.
Con riferimento alla presente liberalità, contestata da parte convenuta, l'attore non ha prodotto né l'atto di acquisto dell'appartamento in oggetto del 1984, né quello di rivendita del 1998. Ha dedotto dei capitoli di prova inammissibili sia per il riferimento all'intestazione simulata, sia perché di contenuto generico, sia perché riferiti alla dazione di importi che, nella prospettazione attorea, costituirebbero elementi costitutivi della donazione diretta di cui si chiede l'accertamento in causa, ai fini dell'accoglimento della relativa domanda di revoca ex art. 802
c.c., con conseguente violazione degli artt. 2721-2726 c.c..
Non vi è nessuna prova che l'appartamento era stato acquistato in realtà dall'attore e che era stato rivenduto per 80.000.000 di lire, né che il relativo prezzo sia stato incassato e trattenuto da
Nessuna documentazione bancaria supporta tali affermazioni. CP
pagina 27 di 37 La donazione in questione invocata dall'attore non risulta, pertanto, provata.
Per quanto concerne, poi, la mancata comparizione della prof.ssa all'udienza CP
fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitole, deve rilevarsi che la stessa aveva fatto pervenire in data 28.9.2022 certificazione medica attestante l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la partecipazione all'udienza, tenuto conto della condizione psicopatologica della signora descritta nella relazione medica prodotta, datata 23.9.2022. CP
Deve, peraltro, rilevarsi, con riferimento alla paura dalla stessa lamentata a comparire in udienza in relazione alle MIacce di morte provenienti dal marito, che, effettivamente, il
Tribunale di MI, VI sez. penale, con sentenza in data 17.4.2024, nel procedimento rgnr
6959/21, rg Trib. n. 3996/23, risulta aver condannato l'attore per dette MIacce alla consorte.
La mancata comparizione di all'udienza fissata per l'interrogatorio formale CP
appare, pertanto, giustificata, alla luce della documentazione medica prodotta e della condanna dell'attore per le MIacce di morte alla moglie, che quest'ultima aveva invocato come fondamento del suo stato psicologico di turbamento.
In ogni caso, l'art. 232 cpc stabilisce che, se la parte non si presenta, senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Detta disposizione, pertanto, consente al più di desumere elementi indiziari dal mancato interrogatorio, che tuttavia impone di valutare unitamente ad ogni altro elemento di prova
(Cass. 32846/2024; Cass. 41643/2021; Cass. 4837/2018).
Nel caso di specie, il vuoto probatorio riscontrabile in ordine alla prova della donazione in oggetto non consentirebbe, comunque, di ricavare, dalla mancata comparizione della prof.ssa all'interrogatorio formale, elementi sufficienti per accertare l'effettiva sussistenza della CP
donazione in oggetto.
C) DONAZIONE ALLA MOGLIE RELATIVA ALL'APPARTAMENTO DI
MILANO, VIA D'OVIDIO
In merito alla donazione in oggetto, l'attore in atto di citazione deduceva di aver acquistato nel
2002 dal cognato, un appartamento in MI, via D'Ovidio 1, “intestandolo Persona_4 simulatamente” alla moglie, malgrado il prezzo fosse stato pagato esclusivamente con denaro pagina 28 di 37 frutto della sua attività professionale. L'appartamento sarebbe poi stato rivenduto a terzi il
2.7.2015 al prezzo di euro 700.000,00, incassato e trattenuto dalla moglie.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc precisava che il prezzo di acquisto di complessivi euro
196.955,95, era stato versato ad mediante i seguenti movimenti: Persona_4
-2.11.2001: assegno bancario 276435900 di lit. 210.000.000 (pari a € 108.455,95), tratto sul c/c
5578 presso Banca Popolare di MI s.p.a. all'ordine di Persona_4
-16.2.2002: bonifico di € 40.000 da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a favore del signor
Persona_4
-21.5.2002: bonifico di € 28.500 da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a favore del signor
Persona_4
-25.10.2002: bonifico di € 20.000 da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a favore del signor
Persona_4
Di tali pagamenti si riservava di offrire prova in sede di memoria ex art. 183, n 2, cpc.
Con tale seconda memoria istruttoria, l'avv. OL CI depositava l'atto di acquisto in data
7.2.2002 dell'appartamento in oggetto, nonché il successivo atto di rivendita del 2.7.2015, nonché l'estratto conto bancario di un proprio conto e di un conto comune con la moglie, da cui avrebbero dovuto desumersi i pagamenti dal medesimo fatti a favore di (doc. 112 Persona_4
attore).
In merito a dette produzioni documentali può osservarsi quanto segue.
In primo luogo dall'esame dell'atto di acquisto del 7.2.2002 si evince una discordanza tra il prezzo ed i pagamenti allegati dall'attore e quanto risulta dal rogito.
Da quest'ultimo emerge che il prezzo pattuito era stato pari a 186.000,00 euro e non a
196.955,95, come indicato dall'attore. Inoltre la parte venditrice nell'atto del 7.2.2002 dava atto di aver già ricevuto acconti per euro 134.354,31 e dall'atto risulta che per il saldo di euro
51.645,69 era stata pattuita la scadenza del 29.10.2002.
L'avv.to OL CI nelle proprie memorie, invece, assume che euro 108.455,95 sarebbero stati versati prima del rogito ed euro 88.500,00 dopo lo stesso.
E' evidente, dunque, che i pagamenti dedotti dall'attore contrastano con le risultanze del rogito.
Inoltre dagli estratti conto prodotti dall'appellante sub doc. 112 non si ricava affatto che i pagamenti menzionati dall'avv.to OL CI abbiano avuto come destinatario Persona_4
pagina 29 di 37 dal momento che sono indicate delle uscite dal conto di cui si ignorano i destinatari;
né l'attore ha avanzato istanza ex art. 210 cpc per richiedere le contabili bancarie relative ai pagamenti invocati. Peraltro, uno dei due conti di cui sono stati prodotti alcuni estratti conto sub doc. 112 risulta cointestato tra l'appellante e la moglie.
Infine, deve rilevarsi che l'atto di vendita del 2.7.2015 dell'appartamento in questione reca il prezzo di euro 560.000,00 e non di 700.000,00 euro, come sostenuto in citazione dall'attore, il che denota una approsimazione delle tesi difensive attoree che non depone certo per la fondatezza delle stesse.
Al contempo, non vi è nessuna prova che tale prezzo di rivendita sia stato incassato e trattenuto dalla prof.ssa CP
In ordine alla prova testimoniale dedotta dall'attore possono richiamarsi le considerazioni sopra svolte in relazione all'altra presunta donazione a favore della moglie, con riferimento all'inammisibilità della prova per testi sia per il richiamo all'intestazione simulata, sia perché i pagamenti che si vorrebbero dimostrare costituiscono elementi costitutivi della donazione diretta della somma di denaro di cui si chiede l'accertamento e si tratta di importi considerevoli, con conseguente inammissibiltà della prova testimoniale ex art. 2721 e ss c.c..
Anche con riferimento alla mancata comparizione della prof.ssa CP all'interrogatorio formale possono richiamarsi le considerazioni svolte nel paragrafo precedente.
D) DONAZIONE DELLA SOMMA DI 75.000 EURO AL FIGLIO PIETRO
In atto di citazione l'avv.to OL CI ha sostenuto di aver donato al figlio la somma CP_2 in contanti di euro 75.000,00, servita per l'acquisto dell'immobile di Roma, via Galileo Galilei.
In comparsa di costituzione parte convenuta ha nettamente contestato di aver ricevuto la somma in oggetto.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc l'attore ha cambiato versione dei fatti: non si sarebbe trattato di una dazione di denaro in contanti e neppure della somma di euro 75.000. L'attore ha sostenuto, invece, di aver versato, a favore di figlio e nuora, la somma di 100.000.000 di lire, mediante un bonifico di lire 40 milioni in data 2.6.2000, un ulteriore bonifico di pari importo in data 27.6.2000 e infine un assegno di 20 milioni di lire in data 20.7.2000.
pagina 30 di 37 In sede di memoria istruttoria ha prodotto sub doc. 115 l'estratto conto bancario di un proprio conto da cui si dovrebbero ricavare i movimenti in questione.
Tuttavia, anche in questo caso, in assenza delle contabile relative alle uscite indicate dall'attore, non è possibile stabilire i destinatari delle stesse e parte appellante non ha avanzato istanza ex art. 210 cpc per ottenere la documentazione bancaria necessaria a tal fine.
Pertanto, se da un lato il radicale cambio delle allegazioni attoree in corso di causa, in ordine all'importo e alle modalità di erogazione dello stesso, desta perplessità in ordine alla credibilità delle tesi proposte, dall'altro la mancanza di prova circa l'effettivo incasso degli importi dedotti da parte di non consente di ritenere provata la donazione in discussione a favore CP_8
dello stesso.
Né può soccorrere sul punto una prova testimoniale, inammissibile ex art. 2721 e ss cpc, per le ragioni sopra esposte, dal momento che le considerevoli somme di cui si assume il pagamento costituirebbero elemento costitutivo della donazione diretta al figlio di cui l'attore chiede l'accertamento, al fine di ottenerne la revoca. ha d'altra parte regolarmente CP_8
risposto all'interrogatorio formale deferitogli negando i fatti capitolati.
E) DONAZIONE ALLA FIGLIA CAMILLA DELLA SOMMA DI 150.000 EURO,
SERVITA PER PAGARE PARTE DELL' DELL'APPARTAMENTO DI
MILANO, VIA STRADIVARI
Con riferimento alla vicenda in esame l'attore in citazione assume che la figlia CP_7
avrebbe ricevuto 150.000 euro dal padre e 150.000 da PA.MI –società comunque riconducibile al padre- per l'acquisto di un appartamento sito in MI, via Stradivari 7, di cui
PA.MI aveva acquistato formalmente la nuda proprietà e la figlia l'usufrutto. L'appartamento sarebbe stato poi rivenduto nel 2012, quando si è trasferita negli Stati Uniti, e il prezzo CP_5
di alienazione sarebbe stato trattenuto da quest'ultima.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc, l'attore ha allegato di aver effettuato in proposito i seguenti pagamenti:
- il 14.12.2004 € 45.000 a favore della venditrice a mezzo di bonifico CP4
bancario dal conto aperto presso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
pagina 31 di 37 - il 18.2.2005 € 30.000 a favore della venditrice a mezzo di bonifico CP4
bancario dal conto aperto presso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
- il 5.3.2005 € 50.000 a favore di PA.Im s.p.a., sempre a mezzo di bonifico dal conto di
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
- il 24.3.2005 € 20.000 ancora a favore della venditrice sempre a mezzo di CP4
bonifico bancario dal conto aperto presso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..
In realtà, nella seconda memoria ex art. 183 cpc, l'attore ha precisato di aver versato la somma complessiva di 95.000 euro alla moglie affinchè fosse trasferita ai signori CP
e quale parte del prezzo dell'appartamento di via Straduivari 7, CP4 CP5
a MI. In particolare, i tre bonifici bancari ordinati a Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. del
17.12.2004 (per € 45.000), del 18.2.2005 (per € 30.000) e del 30.3.2005 (per € 20.000), sarebbero stati effettuati dall'appellante alla moglie e non ai venditori dell'appartamento.
Gli estratti conto bancari prodotti dall'avv.to sub doc. 117 sono relativi a un conto CP_7
corrente cointestato tra il medesimo e la moglie e dagli stessi emergono due dei bonifici sopra menzionati, ma aventi come destinataria e non i venditori dell'appartamento. CP
In sostanza, anche in questo caso, non vi è alcuna prova che abbia beneficiato CP_7
di somme erogate dal padre, posto che l'unica prova documentale offerta è relativa al trasferimento di denaro mediante due bonifici, di euro 45.000 e di euro 30.000, dal conto comune dei coniugi al conto intestato alla sola moglie.
La signora ha giustificato la propria mancata comparizione all'udienza CP_7
destinata all'interrogatorio formale depositando in data 28.9.2023 certificazione medica da cui risultava che la stessa abita negli Stati Uniti, dove si prende cura dei suoi sette figli, di cui una malata di leucemia e bisognosa di assistenza.
In ordine alla mancata comparizione in oggetto e all'applicazione dell'art. 232 cpc possono richiamarsi le considerazioni sopra svolte per non potendosi ritenere che tale CP
fatto possa integrare la prova di una donazione rispetto alla quale il quadro probatorio appare ampiamente lacunoso.
PAimenti la prova testimoniale offerta sul punto appare inammissibile non solo ex art. 2721 e ss. c.c., avendo ad oggetto la prova della donazione di una consistente somma di denaro, ma anche per genericità dei capitoli di prova dedotti, che riguardano solo il trasferimento delle pagina 32 di 37 somme in oggetto dal marito alla moglie, senza che sia specificato se ed in quali circostanze e con quali modalità le stesse sono state eventualmente poi trasferite ai venditori dell'appartamento di via Stradivari (cfr capp. 8 e 9 memoria ex art. 183 n 2 cpc attore).
F) DONAZIONE A CONNESSA AL VALORE REALE CP6
DELL'APPARTAMENTO DI VIA AMADE0 N. 24, IN MILANO
In atto di citazione l'avv.to OL CI riferiva che il figlio aveva acquistato da lui CP_3
l'appartamento in oggetto nel 2019 per consentirgli di pagare il risarcimento a PAmalat. Il prezzo era stato di euro 150.000,00, sebbene il valore dell'appartamento sarebbe stato di almeno 350.000 euro.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, sembra potersi dedurre che, nel caso di specie, sarebbe stata integrato un negozio misto di vendita e donazione, che avrebbe deterMIato un arricchimento del figlio di 150.000 euro. CP_3
Come osservato dalla difesa dei convenuti, tuttavia, non vi è alcuna prova che l'appartamento in questione avesse un valore di almeno 350.000,00 euro, come sostenuto dall'attore.
Dall'atto di compravendita in questione emerge che l'immobile era pignorato e mancava la conformità degli impianti, elementi che, di regola, comportano la contrazione del valore di un appartamento.
Né vi è prova che le parti fossero consapevoli di un eventuale maggior valore dell'immobile rispetto al pattuito.
E' noto, infatti, il negotium mixtum cum donatione “è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito” (Cass. n. 7681/2019).
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'appellante.
La Corte osserva che, non avendo l'appellante fornito adeguata dimostrazione delle donazioni invocate e contestate dai convenuti, non vi è spazio per valutare la sussistenza o meno dei pagina 33 di 37 presupposti per l'eventuale revoca delle stesse per ingratitudine, né per accertarne la nullità per difetto di forma.
MOTIVO DI APPELLO RELATIVO ALL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO
DA PARTE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
In atto di appello l'avv.to rappresenta che è intervenuta nel frattempo, in data CP_7
28.09.2023, sentenza di annullamento del matrimonio concordatario tra l'appellante e la prof.ssa da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo. CP
Deduce che l'annullamento del matrimonio concordatario produce i propri effetti sin dall'origine della celebrazione del matrimonio stesso, travolgendo così tutto il vissuto della coppia, per cui il matrimonio è nullo ex tunc.
Invoca l'art. 785 cc che, al secondo comma, prescrive che: “L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione” e conclude sul punto affermando che la donazione della nuda proprietà di n. 47.570 azioni della società "SESLERIA S. P. A." effettuata in data 29 ottobre 2013 da parte dell'Avv. a favore della Prof. è da considerarsi CP_7 CP
nulla, con obbligo di restituzione al donante di quanto ricevuto dalla moglie. Trattandosi di un fatto sopravvenuto, sostiene che non operi, sotto tale profilo, il divieto posto dall'art. 345 cpc.
Sul punto gli appellati hanno rilevato che la sentenza di annullamento pronunciata dal
Tribunale Ecclesistico Interdiocesano Ligure, non essendo stata delibata, non produce effetti civile nel nostro ordinamento, in quanto non riconosciuta dall'autorità giudiziaria italiana.
Inoltre non si sarebbe in presenza di una donazione obnunziale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe un negozio formale caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, deterMIato, matrimonio (Cass. n. 15873/2006). Nel caso di specie l'avvocato e la professoressa si sono sposati in data 19 maggio PAte_1 CP
1969 e dunque sarebbe evidente che tutti gli atti dispositivi di cui si discute sono avvenuti successivamente al matrimonio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 785 c.c..
In ordine a detta domanda dell'appellante, la Corte osserva che la richiesta di restituzione da parte di di quanto ricevuto per donazione dal marito per effetto CP dell'annullamento del matrimonio ad opera del Tribunale Ecclesiastico è stata formulata per la pagina 34 di 37 prima volta dall'avv. OL CI con l'atto di appello. Pertanto, trattandosi di domanda nuova, la stessa è da ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c..
MOTIVO DI APPELLO RELATIVO ALLE SPESE DI LITE del PRIMO GRADO
In atto di appello l'avv.to lamenta che il Tribunale ha liquidato le spese di lite del CP_7 giudizio di primo grado in misura esorbitante applicando motu proprio lo scaglione tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00, anziché quello indeterMIabile indicato in citazione.
Così si legge nella sentenza impugnata: “Contrariamente a quanto indicato in calce all'atto di citazione, il valore della causa non è indeterMIabile, bensì quantificabile per una somma rientrante nello scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00 (si pensi al valore della distrazione della somma di € 511.499,00 e di tutte le altre disposizioni patrimoniali oggetto delle domande attoree)”.
Il Tribunale ha, quindi, liquidato le spese nell'importo di euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
La doglianza dell'appellante è priva di fondamento.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, “l'indeterMIabilità della causa va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in terMIi pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterMIato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria” (Cass. n. 12531/2023; Cass.
n. 1499/2018).
Sotto tale profilo, la dichiarazione della parte circa il valore indeterMIabile della causa è sempre sindacabile dal giudice e l'indeterMIabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in terMIi pecuniari, ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile (Cass. n. 10957/2024).
Il concetto di “valore indeterMIabile” è quindi distinto da quello di “valore indeterMIato” ma deterMIabile.
Nel caso di specie, pertanto, correttamente il primo giudice ha sindacato la dichiarazione della parte circa il valore indeterMIabile della controversia e, considerato il valore delle pagina 35 di 37 donazioni di cui l'attore chiedeva la revoca con restituzione dei beni e delle somme donate, appare corretta l'individuazione dello scaglione operata dal Tribunale ai fini della liquidazione delle spese di lite.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore della causa sopra individuato, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di MI n. 7808/2024, pubblicata in data 31/08/2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate in complessivi € 18.511,00, di cui euro 5.706,00 per fase di studio, euro 3.318,00 per fase introduttiva ed euro 9.487,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 4.6.2025
pagina 36 di 37 Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 37 di 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, da
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Rho (MI), via PAte_1 C.F._1
F. Borromeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Davide Scazzoso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
(C.F. , (C.F. CP C.F._2 CP_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._3 CP_3 C.F._4
domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATI
OGGETTO: donazione
CONCLUSIONI pagina 1 di 37
Conclusioni per PAte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MI, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.7808/2024, resa inter partes dal Tribunale di MI, Sezione IV Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Federico Salmeri nell'ambito del giudizio R.G.n.11640/2021, pubblicata il 31.08.2024, notificata il 2 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione stipulato il 29.10.2013 a rogito del Notaio , Persona_1
rep. n. 540, racc. n. 323, con cui il signor ha donato la nuda proprietà delle PAte_1 partecipazioni al capitale di a favore della signora (per € Controparte_4 CP
166.441,736), nonché dei signori (per € 166.441,728), (per € CP_2 CP_3
166.441,728) e (per € 166.441,728) condannare di conseguenza la signora CP_5
e i signori , e a restituire all'avv. CP CP_2 CP_3 CP_5 PAte_1
la piena proprietà delle azioni di oggetto della donazione revocata, nonché delle Controparte_4
quote di capitale di VE s.agr. r.l., la cui nuda proprietà è derivata ai signori
e , e in conseguenza della scissione di CP CP_2 CP_3 CP_5 CP_4
avvenuta nel 2018 ordinare di conseguenza agli amMIistratori di e
[...] Controparte_4
VE s.agr. r.l., di provvedere alle necessarie iscrizioni a libro soci ed al registro delle imprese degli atti necessari per dare esecuzione alla revocazione della donazione del
29.10.2013 e quindi al trasferimento della piena proprietà di azioni e quote a favore dell'avv.
PAte_1
b) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine degli atti di liberalità e donazione compiuti dall'avv. a favore della PAte_1
signora (donazione di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel 2015), del CP
pagina 2 di 37 signor (donazione di € 75.000 nel 2000), della signora CP_2 CP_5
(donazione di € 150.000 nel 2012) e del signor (vendita dell'appartamento di CP_3
via Amadeo 24, MI, al prezzo di € 150.000, a fronte del valore di almeno € 350.000: ferma la disponibilità dell'avv. a restituire di conseguenza il prezzo di € 150.000 PAte_1
effettivamente versato dal figlio ). Con condanna alla restituzione all'avv. CP_3 Pt_1
dei beni donati o del valore equivalente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
[...]
dalla domanda al saldo;
c) in subordine dichiarare la nullità ex art. 782 c.c., per assenza della forma dell'atto pubblico, degli atti di liberalità e donazione compiuti dall'avv. a favore della signora PAte_1
(donazione di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel 2015), del signor CP
(donazione di € 75.000 nel 2000), nonché della signora CP_2 CP_5
(donazione di € 150.000 nel 2012). Con condanna al pagamento delle somme donate dall'avv.
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;
PAte_1
d) ammissione dei mezzi di prova per interpello testi ed interrogatorio formale dei convenuti così come dedotti in memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. del 09.12.2021 con i testi ivi indicati
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste circa l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in Primo Grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del menzionato appello.
Conclusioni per , : CP CP_2 CP_3
“voglia l'Ecc.ma Corte adita così decidere: a) in via preliMIare rigettare la domanda di sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
b) in via preliMIare, in rito, accertata la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'avvocato per violazione del combinato PAte_1
disposto di cui agli articoli 163, comma 3, n. 7 c.p.c. e 342 c.p.c.; c) sempre in via preliMIare, anche se subordinata, dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato per violazione dell'articolo 342 c.p.c.; d) ancora in via PAte_1
preliMIare ulteriormente subordinata dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la
pagina 3 di 37 inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato per violazione dell'articolo PAte_1
345 c.p.c.; e) nel merito rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dall'avvocato f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente PAte_1
giudizio da liquidarsi anche in ragione della inammissibilità e pretestuosità dell'appello proposto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 23.02.2021, l'avv. OL CI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di MI, l'ex coniuge e i figli e , CP CP_5 CP_2 CP_6
per ivi sentire accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. e dichiarare la revocazione per ingratitudine delle seguenti donazioni disposte in favore dei propri familiari:
- donazione per atto pubblico in data 29.10.2013, in favore della moglie e CP
dei figli , e della nuda proprietà delle azioni di cui CP_2 CP_3 CP_7
l'attore era titolare nella società , con riserva a quest'ultimo dell'usufrutto CP_4
vitalizio e, per l'effetto, anche acquisto automatico da parte dei convenuti nel 2018 delle quote di VE soc. agr. a r.l., società nata dalla scissione da;
CP_4
- intestazione simulata nel 1984 a di un appartamento, con posto auto, CP
sito in località Messelod, La NE (AO), acquistato mediante compensazione con i crediti dell'attore derivanti dalla sua attività professionale pluriennale a favore dei titolari del gruppo edilizio a cui faceva capo la società venditrice;
detto appartamento veniva poi, in data 31.1.1998, alienato a terzi al prezzo di 80.000.000 di lire, che veniva trattenuto da CP
- intestazione simulata nel 2002 a di un appartamento sito in MI, Via CP
D'Ovidio 1, pagato con denaro frutto dell'attività professionale dell'attore e successivamente alienato in data 2.7.2015 da al prezzo di 700.000,00 CP
euro, importo mai riversato al marito, vero proprietario dell'immobile;
- donazione in contanti di 75.000,00 euro in favore di per l'acquisto di un CP_8
appartamento in Roma, via Galileo Galilei, n. 35, del valore di circa 300.000,00 euro;
- donazione in favore di di 300.000,00 euro, elargiti per metà dall'attore e CP_7
per l'altra metà da PA.Im spa -costituita e gestita da OL CI- per l'acquisto di un pagina 4 di 37 appartamento in MI, via Stradivari 7, di cui la suddetta società aveva acquisito formalmente la nuda proprietà e l'usufrutto, appartamento in seguito CP_7
alienato a terzi da che ne aveva trattenuto integralmente il prezzo;
CP_7
- nel 2019 donazione in favore di che aveva acquistato dal padre al CP_6
prezzo di 150.000,00 euro un appartamento in MI, via Amedeo 24, del valore di almeno 350.000,00 euro, dopo avervi abitato per oltre 15 anni, senza corrispondere alcun canone.
L'attore chiedeva, inoltre, per effetto della revoca delle donazioni sopra elencate, la condanna dei convenuti alla restituzione in suo favore dei beni donati o del valore equivalente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
In subordine, chiedeva dichiararsi la nullità, ex art. 782 c.c., per assenza di atto pubblico, delle donazioni in favore della signora di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel CP
2015, del signor di € 75.000 nel 2000, nonché della signora di € CP_2 CP_5
150.000, con condanna al pagamento delle somme donate dall'avv. oltre PAte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva l'attore che, a partire dal 2003/2004, in seguito al suo coinvolgimento nel crack
PAmalat e per tutelare il suo patrimonio dalle possibili aggressioni dei creditori, aveva trasferito fiduciariamente all'allora coniuge le più rilevanti partecipazioni CP
azionarie di cui era titolare nelle società PA.Im spa, ed Edileco spa, nonché nelle CP_4
società da queste controllate, ossia e VE spa. Controparte_9
Successivamente, il 3.3.2014, in prossimità di un momento critico nella vicenda giudiziaria che lo stava interessando, l'avv.to concordava con MI IA srl l'istituzione del CP_7
Trust Diciotto e il conferimento al nuovo soggetto delle partecipazioni azionarie formalmente intestate alla moglie in PA.Im, Sesleria ed Edileco, con l'indicazione, quali beneficiari CP
del trust, dei tre figli e dei loro eventuali discendenti.
Precisava l'attore che il trasferimento fiduciario delle partecipazioni societarie e la successiva istituzione del Trust Diciotto non avevano comportato, tuttavia, alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà, come dimostrato dal fatto che dal 2004 al 2019 era sempre stato l'avv.to a curare di fatto l'amMIistrazione delle società, anche dopo l'istituzione del CP_7
trust e nonostante la noMIa del figlio quale amMIistratore delle stesse. CP_6
pagina 5 di 37 Sosteneva che i membri della famiglia erano consapevoli che il vero titolare e amMIistratore delle partecipazioni societarie restava l'avv. OL CI, al quale competeva ogni atto di disposizione sui beni posseduti.
Deduceva che nel 2019, in vista della definizione della vicenda giudiziaria relativa al crack
PAmalat, intendeva rientrare nel pieno possesso del suo patrimonio, ma i convenuti si rifiutavano di riconoscere per iscritto che le partecipazioni confluite nel Trust Diciotto, nonché
i beni loro intestati, erano di sua esclusiva proprietà.
Affermava che da quel momento, anche in seguito all'inasprirsi dei rapporti familiari dopo la separazione dei coniugi, i familiari convenuti avevano posto in essere una serie di iniziative volte ad escludere l'attore dalla gestione delle società da lui fino a quel momento finanziate e coordinate, nonché a demolirne ulteriormente l'immagine, già compromessa dalla lunga battaglia giudiziaria della vicenda PAmalat.
Infatti, proprio quando l'attore stava tentando di recuperare la sua posizione professionale, contando anche sull'apporto dei propri figli, nel 2019 decideva di abbandonare CP_8
lo studio associato del padre, mentre la sig.ra nel settembre del 2019, all'insaputa CP dell'attore, noMIava, quale nuovo trustee del Trust Diciotto, in sostituzione di MI
IA, che aveva rinunciato all'incarico, la società InMedia Trust s.p.a, ossia un soggetto di sua esclusiva fiducia. Nello stesso periodo si dimetteva da amMIistratore CP_6
unico delle società PA.Im spa, e CP_4 Controparte_9
Infine, i convenuti, nel febbraio 2020, autorizzavano un'operazione di ricapitalizzazione della società Interfield, costituita nel 1976 dall'avv. OL CI, per un importo pari a €
511.499,00, posto a carico del socio MIoritario PA.Im., allo scopo di ripianarne le perdite.
L'attore riteneva che tale delibera avesse recato un grave pregiudizio al suo personale patrimonio, in quanto la società PA.Im. era sostanzialmente di sua proprietà e la liquidità disponibile per il rifinanziamento di Interfield era il frutto della vendita, da lui portata a terMIe nel medesimo periodo, di due immobili di proprietà di PA.Im e Controparte_9
rispettivamente al prezzo di € 410.000,00 e di € 11.000.000,00.
La relativa delibera era stata presa, secondo l'attore, in aperto contrasto con altra precedente delibera, ignorata e mai eseguita dagli amMIistratori, in virtù della quale era stato deciso, per pagina 6 di 37 Interfield, di procedere alla richiesta di ammissione al concordato preventivo, piuttosto che alla sua ricapitalizzazione.
Nei mesi a seguire, secondo l'attore, la moglie e i figli, sfruttando le intestazioni fittiziamente e simulatamente fatte a loro nome dall'avv.to ma anche la noMIa del nuovo trustee da CP_7
parte della prof.ssa escludevano l'attore dalla gestione delle società da lui costituite e per CP
anni sempre gestite.
In particolare, nel corso del 2020, decideva di estromettere di fatto OL CP_6
CI da ogni attività di gestione delle società sopra dette, trasferendo altrove la sede legale delle stesse, in precedenza domiciliate presso lo studio legale del padre, nonché modificando i doMIi delle PEC ufficiali e sostituendo i libri sociali.
Riteneva l'attore che le azioni dei convenuti erano espressione di un profondo senso di avversione e ingratitudine nei suoi confronti, che consentiva l'accoglimento della sua domanda di revoca per ingratitudine delle donazioni fatte a favore di moglie e figli, sussistendo sia un gravissimo pregiudizio economico a suo carico, sia l'ingiuria grave.
Sotto il primo profilo, allegava sia la distrazione della somma di euro 511.499,00, tratta illecitamente dal patrimonio di e transitata da PA.Im e quindi versata a Interfield CP_9
per ripianare le perdite di quest'ultima società, sia l'esclusione dell'avv.to da ogni CP_7
attività di amMIistrazione, gestione e controllo delle società da lui fondate, sviluppare e sempre dirette, con conseguente sottrazione all'attore del suo intero patrimonio personale da parte dei suoi congiunti.
Pertanto, l'attore, privato della liquidità ricavata dalle citate vendite immobiliari del febbraio
2020, con cui contava di colmare i debiti del proprio studio legale, si era visto rifiutare l'accesso al credito da parte delle banche creditrici che lo avevano anche segnalato alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, sicchè egli, all'età di 78 anni, si vedeva costretto a faticose azioni giudiziarie per ottenere la restituzione di quanto in sua proprietà.
Sotto il profilo dell'ingiuria grave, l'attore rappresentava che il contegno tenuto dai donatari costituiva un'offesa alla dignità morale, umana e professionale del donante, in aperto contrasto non solo con qualsiasi legame affettivo di parentela, ma anche con quel senso di riconoscenza che si dovrebbe attendere dai donatari.
pagina 7 di 37 Con comparsa di risposta del 9.09.2021 si costituivano CP CP_7
e i quali sostenevano l'inesistenza delle donazioni, o CP_8 CP_6
comunque delle liberalità, invocate dall'attore e rappresentavano come quest'ultimo avesse in più occasioni fatto riferimento a pretesi trasferimenti fiduciari e/o simulati.
I convenuti eccepivano il valore confessorio delle ammissioni contenute in una serie di atti difensivi relativi ad altri giudizi promossi dall'avv.to OL CI contro di loro.
Sostenevano, in particolare, che, in detti atti, l'attore faceva riferimento unicamente a pretesi trasferimenti fiduciari e/o simulati, mai a donazioni e/o a liberalità, sicchè le contraddittorie affermazioni dell'attore, di per se stesse, destituivano di fondamento la domanda attorea di revocazione di atti privi di qualsiasi animus donandi.
In via preliMIare, i convenuti eccepivano la decadenza della domanda di revocazione per causa d'ingratitudine delle pretese donazioni, ai sensi dell'art. 802 c.c., che doveva essere proposta entro l'anno dal giorno in cui l'attore era venuto a conoscenza del fatto che ne consentiva la revocazione.
Nel merito, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, rilevava che l'attore, nulla aveva prodotto in riferimento alle pretese intestazioni simulate e/o alle pretese donazioni in favore dei convenuti, delle quali, non solo non era stata data la prova concreta dell'animus donandi, ma anzi erano stati forniti dallo stesso attore elementi univoci per escludere qualsiasi intento liberale.
Rilevavano che alla donazione del 2013 avente ad oggetto la nuda proprietà delle azioni in non era applicabile né l'invocata norma dell'art. 782 c.c., data la presenza di Controparte_4
testimoni alla redazione dell'atto, né l'art. 801 c.c., non sussistendo i presupposti del grave pregiudizio al patrimonio del donante e della grave ingiuria arrecata al donatario.
Osservavano, da un lato, che l'attore si era riservato l'usufrutto e con esso gli ampi diritti e poteri che ne derivavano, dall'altro che le iniziative dei familiari costituivano legittimo esercizio dei loro diritti di soci e che potevano essere, al più, inquadrati nell'ambito dell'esasperata conflittualità conseguente alla disgregazione del nucleo familiare dipendente dal divorzio dei genitori.
Osservavano, inoltre, con riferimento all'intestazione a dell'appartamento di CP
La NE (AO) e dell'appartamento in MI, via D'Ovidio 1, la contraddittorietà delle pagina 8 di 37 affermazioni dell'attore che, da un lato, qualificava tali negozi come “intestazioni simulate” e dall'altro attribuiva loro la natura sostanziale di donazioni, senza che ne fosse dimostrato l'intento liberale: senza animus donandi, nessuna donazione era configurabile;
pertanto non potevano trovare applicazioni gli artt. 801 e 782 c.c. riguardanti le donazioni.
Peraltro, osservavano i convenuti, anche in presenza di attribuzione patrimoniali senza corrispettivo al coniuge, la dottrina configura, in assenza di prova dello spirito liberale, non una donazione, ma un'attribuzione che trova la propria ragion d'essere sul piano causale nei rapporti familiari.
In ogni caso, proseguivano i convenuti, anche nell'ipotesi prospettata dall'attore di donazione di una somma di denaro per l'acquisto dell'immobile, la giurisprudenza ritiene configurabile una donazione indiretta dell'immobile, per la quale non è necessaria la forma solenne, con esclusione dunque dei profili di nullità ex adverso invocati.
I convenuti rilevavano, altresì, che, anche nel caso di donazioni indiretta, devono essere dimostrati sia l'intento liberale del donante, sia lo spostamento patrimoniale in favore del beneficiario che riceve, dunque, un arricchimento. Osservano che, nel caso di specie, difettava la prova di entrambi gli elementi, in quanto, con riferimento agli appartamenti di NE e di MI, non era stata fornita la dimostrazione che il pagamento del prezzo d'acquisto fosse avvenuto con denaro o altri mezzi forniti dall'avvocato né tanto meno che gli PAte_1
ipotetici negozi avessero uno scopo liberale.
In riferimento poi alle pretese donazioni in denaro effettuate in favore dei figli e CP_2 CP_7
rispettivamente di euro 75.000,00 e di euro 150.000,00, gli stessi negavano
[...]
espressamente di avere mai ricevuto tali somme dal padre ed evidenziavano che quest'ultimo non aveva fornito in merito alcuna prova e che appariva strano che un giurista come l'attore avesse potuto consegnare somme di denaro così ingenti per contanti e senza farsi rilasciare una ricevuta.
Con riguardo alla vendita al figlio dell'immobile di MI, via Amedeo 24, i CP_3
convenuti rilevavano che lo stesso attore, contraddicendosi, aveva affermato nell'atto di citazione che il ricavato gli era servito per pagare il risarcimento alla PAmalat S.p.a., in tal modo riconoscendo che non di donazione si era trattato. Sostenevano che il negozio non poteva neppure essere qualificato come negotium mixtum cum donazione, non avendo l'attore provato pagina 9 di 37 né la sproporzione tra le due prestazioni, né la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte del donante, necessaria per configurare l'animus donandi. Anche per tali negozi i convenuti affermavano l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 801 e 782 c.c.., sia perché difettava una donazione, sia perché il negozio misto si configura, in ogni caso, come donazione indiretta, per la quale non è necessaria la forma solenne.
Con sentenza n. 7808/2024, pubblicata il 31.08.2024, il Tribunale di MI:
- riteneva infondata l'eccezione preliMIare di decadenza sollevata dai convenuti relativamente alla domanda di revoca delle donazioni per ingratitudine proposta dall'attore, individuando il dies a quo alla data del 27.3.2020, quando è stato effettuato il versamento di euro 511.499,00 da PA.Im a Interfield srl, qualificato dall'attore come distrazione a suo danno;
- riteneva infondata nel merito la domanda la revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c, sotto il duplice profilo dell'assenza del grave pregiudizio al patrimonio dell'attore e dell'ingiuria grave;
- riteneva, infatti, profondamente improbabile che i convenuti avessero intenzionalmente adottato e condiviso la delibera assembleare del 24.2.2020 -in forza della quale PA.Im ha effettuato il versamento di € 511.499,00 a Interfield- al solo scopo di provocare un pregiudizio patrimoniale all'avv. Pt_1
- affermava, inoltre, quanto alla somma di euro 511.499,00, versata da PA.Im a favore di
Interfield, che la stessa risultava di provenienza dalla e non Controparte_9
appartenente al patrimonio personale dell'avv.to che quindi non aveva subito CP_7
alcun danno patrimoniale dall'operazione in contestazione;
- rilevava che non vi era prova di quanto asserito dall'attore, ossia di essere l'effettivo titolare del capitale delle società interessate e quindi il soggetto che aveva effettivamente venduto a , in data 26.02.2020, la palazzina di via Donizetti in MI, da CP0
cui sarebbe stata ricavata la liquidità in questione, in quanto, in realtà, proprietaria di detta palazzina risultava essere la società quindi l'eventuale danno Controparte_9
patrimoniale l'aveva subito quest'ultima –e non l'attore- rispetto al versamento di euro
€ 511.499,00 a Interfield;
pagina 10 di 37 - accertava che l'avv. era titolare di una modesta frazione del capitale di PA.Im CP_7
spa, pari all' l,19% , e che, al più, la lamentata distrazione di euro 511.499,00 era riferibile al medesimo nella limitata e modesta percentuale in cui lo stesso era socio di
PA.Im, per cui, a tutto concedere, non vi era comunque un grave CP1
pregiudizio;
- evidenziava che l'attore non aveva neppure allegato la sua attuale condizione reddituale, sicchè non poteva valutarsi la sussistenza del grave pregiudizio;
- escludeva la sussistenza dell'ingiuria, ai fini della revocazione delle donazioni, evidenziando che le vicende societarie più volte richiamate da parte attrice erano state espressione di un legittimo esercizio delle facoltà spettanti ai convenuti in quanto soci: gli stessi si erano limitati ad assumere le decisioni contestate dall'avv. che non Pt_1
aveva accettato di essere posto in MIoranza, senza che tuttavia tale circostanza potesse configurare un sentimento di avversione personale dei donatari nei confronti del congiunto, tale da giustificare la richiesta di revoca delle donazioni;
- riteneva infondata pure la domanda subordinata di nullità delle donazioni allegate dall'attore, rilevando che non vi era prova delle donazioni invocate da quest'ultimo a favore di moglie e figli;
- osservava che tutte le suddette disposizioni erano prive dello spirito di liberalità e, pertanto, non erano qualificabili come donazioni, essendo state effettuate allo scopo di preservare il patrimonio dell'attore dalle potenziali aggressioni conseguenti alla sua responsabilità nel crack PAmalat;
- riteneva che aveva giustificati motivi per non comparire a rendere CP
l'interrogatorio formale disposto dal Giudice, essendo stata MIacciata di morte dall'attore, come attestato dalla sentenza del Tribunale di MI, R.G. n. 6959/2021.
Avverso la suddetta sentenza l'avv. OL CI ha proposto appello, chiedendo, in via preliMIare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza, per il grave danno derivante dall'esorbitante liquidazione delle spese legali operata dal primo Giudice, che ha ritenuto di modificare il valore della causa da indeterMIabile allo scaglione compreso tra € 520.001,00 ed
€ 1.000.000,00.
pagina 11 di 37 Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP CP_8
che, in via preliMIare, hanno eccepito la nullità dell'atto di appello per la CP_6 mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. così come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Sempre in via preliMIare, gli appellati hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per la mancata specificità dei motivi di appello e per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza;
infine hanno eccepito la violazione dell'art. 345 c.p.c. relativo al divieto di ius novorum, in riferimento all'inammissibile produzione documentale operata dall'avv.to con l'atto di appello. Nel merito hanno chiesto il CP_7 rigetto dell'appello, in quanto infondato.
Alla prima udienza dell'11.03.2025, il Consigliere istruttore, sentite le parti e considerato che parte appellante ha insistito nella propria istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, si è riservato di riferire al collegio. La Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, rilevando che non sono state emesse nei confronti dell'appellante delle pronunce di condanna, eccetto quella di rifusione delle spese di lite in favore della controparte, condanna che, per legge, segue al rigetto delle domande attoree ed è esecutiva.
Indi, la Corte, per il prosieguo del giudizio, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato l'udienza del 27.05.2025, da tenersi con trattazione scritta, davanti al Consigliere Istruttore per la rimessione della causa in decisione, innanzi al Collegio, assegnando terMIi perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato, altresì, terMIe perentorio alle parti sino alla data stessa dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Le parti hanno depositato gli scritti nei terMIi indicati e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 04.06.2025 dal collegio dell'udienza del 27.05.2025.
pagina 12 di 37 MOTIVI DELLA DECISIONE
ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DAGLI APPELLATI
PreliMIarmente devono essere esaMIate le eccezioni in rito formulate dagli appellati.
Questi ultimi, in primo luogo, hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, cpc.
Detta eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, stabilito che l'atto di appello senza gli avvertimenti di cui sopra non è nullo, in quanto, in mancanza di un'espressa previsione di legge, non è possibile estendere al grado di appello lo specifico avvertimento, prescritto dal n.
7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. -ossia che la costituzione oltre i terMIi di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.- atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. Unite, sent. n. 9407/2013; Cass. ord. n. 7772/2022; Cass. n. 341/2016).
Sempre la Suprema Corte ha affermato che, in tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce anche del principio del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso ex art. 111 Cost., impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l'art. 342 c.p.c.) in ordine ai terMIi di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 c.p.c), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 c.p.c.
(Cass., Sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28676).
Inoltre, deve tenersi presente che il regime della sanatoria delle nullità per i vizi della cd. vocatio in ius, dettata dall'art. 164, comma 5, c.p.c. per la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si applica anche alla citazione in appello (Cass. Civ. sez. III, 23 gennaio 2018,
pagina 13 di 37 n. 1556). In proposito si è stabilito che, in caso di vizi della vocatio in ius, la costituzione dell'appellato sana retroattivamente tale vizio, facendo produrre gli effetti processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione (Cass. Sez I ordinanza n. 6254 del
02.03.2023; Cass civ. Sez II, sent. n. 486 del 10.01.2013).
Nel caso di specie gli appellati si sono costituiti esercitando pienamente il proprio diritto di difesa per cui, anche sotto tale profilo, il difetto dell'avvertimento nella citazione è comunque superato.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello deve, pertanto, essere rigettata.
PAte appellata ha, altresì, eccepito la mancata specificità dei motivi di appello e dunque la conseguente inammissibilità dello stesso.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado devono articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado” (sent. 27199/2017). In proposito la
Suprema Corte ha osservato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. civ. n. 36481/2022)”.
Applicando al caso di specie i principi sopra illustrati, la Corte osserva che, sebbene l'atto di appello manifesti una certa caoticità nell'esposizione dei motivi, tuttavia deve ritenersi che lo stesso individui sufficientemente le parti della decisione di primo grado censurate e le ragioni che sorreggono l'impugnazione a confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale.
pagina 14 di 37 Infine, gli appellati hanno eccepito la novità dei documenti prodotti sub 2, 3, 4, 5 dall'appellante. In proposito rilevano che gli stessi documenti sono stati oggetto delle istanze di rimessione in terMIi depositate dall'appellante in data 22 novembre 2023. Riferiscono gli appellati che tali istanze sono state rigettate dal Tribunale di MI con ordinanza del 9.2.2024
e che, pertanto, sarebbe pacifico che i documenti suddetti non potrebbero oggi essere nuovamente riprodotti, in spregio all'art. 345 c.p.c..
Come noto, quest'ultima disposizione stabilisce che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
I documenti in esame sono i seguenti:
- il doc. 2) è il verbale di udienza del 26.04.2024 nel procedimento penale, dinanzi al Tribunale di MI, a carico di per il reato di appropriazione indebita, e riporta la CP
deposizione del teste dott. ; Tes_1
- il doc. 3) è l'atto di appello promosso dall'appellante avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e risulta redatto in data 28.06.2024;
- il doc. 4) è la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Lombardo che ha dichiarato nullità del matrimonio dell'avv.to OL CI con la prof.ssa in data 28.09.2023, Persona_2
pubblicata il 27.10.2023;
-il doc. 5) è la notifica in data 15.07.2024 del decreto in appello emesso dal Tribunale
Interdiocesano Ligure di Appello in data 28.06.2024 di conferma della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Lombardo.
Ritiene la Corte, in ordine alla produzione di detti documenti nuovi, che, considerando la data di formazione degli stessi -per tutti successiva alla scadenza dei terMIi assegnati alle parti ex art. 183 cpc, intervenuta nel dicembre 2021- la produzione in sè deve ritenersi ammissibile, fatta salva la valutazione della rilevanza dei singoli documenti nel prosieguo. Deve, infatti, ritenersi che, in tema di giudizio di appello, l'art. 345, c.p.c., non preclude la produzione di documenti che si siano formati successivamente alla scadenza dei terMIi per le produzioni in primo grado e che pertanto la parte non poteva produrre tempestivamente in primo grado (Cass.
Civ., n. 12574 del 10.5.2019).
pagina 15 di 37 MOTIVI DI APPELLO ATTINENTI AL MERITO DELLA DECISIONE IMPUGNATA
Venendo ai motivi di appello, deve rilevarsi che l'appellante, quasi al terMIe del suo atto introduttivo, all'esito un'esposizione non articolata in motivi numerati di impugnazione ed un po' caotica, riassumendo quanto esposto nelle pagine precedenti, afferma di censurare la sentenza impugnata sotto i seguenti profili (p. 53 atto di appello):
A) il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione alcuna il grave pregiudizio subito dall'Avv. in conseguenza dei comportamenti dei convenuti;
CP_7
B) non avrebbe riconosciuto il proposito occulto di questi ultimi di spogliare il donante dei beni acquistati dal medesimo nel corso di una vita di lavoro;
C) non avrebbe valutato come lesivi i comportamenti dei convenuti in una chiave sociale, etica e spirituale, né avrebbe tenuto conto dell'ambiente, dell'istruzione, del temperamento, dell'educazione delle parti, delle modalità soggettive ed oggettive e delle circostanze di tempo e luogo in cui i comportamenti dei convenuti si sono manifestati;
D) avrebbe violato la ratio dell'art. 115 cpc nel momento in cui ha mal valutato la perizia di parte, datata 1.07.2021, redatta dal dott. di Persona_3 CP2
E) avrebbe violato la ratio dell'art. 232 cpc nel momento in cui, invece di trarre valutazioni circa la mancata comparizione della convenuta Prof. a rendere interrogatorio formale, CP
avrebbe sostanzialmente giustificato detta mancata comparizione.
La struttura dell'atto di appello è poco organica e non consente di individuare agevolmente i singoli motivi di impugnazione, esposti nell'ambito di una trattazione più ampia suddivisa in paragrafi, che tuttavia non è chiaro se corrispondano a singoli motivi di impugnazione;
i medesimi argomenti vengono, tra l'altro, riproposti in diversi punti dell'atto.
Seguendo l'ordine di esposizione degli argomenti che si rinviene nell'atto di appello, può rilevarsi che l'appellante svolge le seguenti considerazioni.
Sostiene che il primo Giudice, nell'esaMIare la domanda attorea di revocazione della donazione, non abbia tenuto in debito conto gli aspetti morali della vicenda, “fossilizzandosi” esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali, in violazione della ratio dell'art. 801
c.c..
Asserisce di aver ampiamente documentato gli atti di liberalità di cui è causa;
invoca l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., per mancata specifica contestazione degli stessi da parte pagina 16 di 37 degli appellati, i quali, peraltro, non avrebbero neppure dimostrato la diversa provenienza delle loro sostanze patrimoniali, correlandole alle loro effettive capacità reddituali.
Sostiene che gli appellati hanno cercato di privarlo di tutti i suoi beni, senza preoccuparsi del suo stato di salute e delle sue difficoltà economiche.
Afferma che la decisione del Giudice di primo grado appare condizionata dall'esito delle vicende giudiziarie dell'appellante e dall'immagine stereotipata del professionista di successo, nonché da considerazioni di carattere personale del giudicante, che ha omesso di considerare la fase di declino della vita personale e professionale dell'avv.to che oggi versa anche in CP_7
precarie condizioni di salute.
Evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli ha effettivamente donato alcuni beni a moglie e figli, mentre altri li ha solamente intestati agli stessi fiduciariamente, continuando a gestirli lui in via esclusiva. I suoi familiari avrebbero effettuato un colpo di mano, estromettendolo da tutte le attività patrimoniali, privandolo di tutti i proventi e impossessandosi del suo patrimonio.
Lamenta, inoltre, che il Giudice non ha tratto le dovute conclusioni dalla mancata comparizione di e di a rendere l'interrogatorio formale, nonostante l'assenza CP CP_7
di concrete situazioni di pericolo e di reali giustificazioni per le stesse.
Censura la sentenza nella parte in cui, violando la ratio dell'art. 801 c.c., afferma l'insussistenza del grave pregiudizio al patrimonio dell'appellante e sostiene che sia “altamente improbabile” che gli appellati abbiano adottato la delibera del 24.02.2020 “al solo scopo di provocare un pregiudizio patrimoniale all'avv. . CP_7
Sostiene di essere il vero titolare de facto della PA.Im spa e delle altre società menzionate in atti, come accertato dalla perizia dell' 1.07.2021 redatta dal dott. e non Persona_3
adeguatamente valutata dal Tribunale, sebbene mai contestata da controparte. Evidenzia che detta perizia fornisce riscontri documentali in ordine a finanziamenti dell'appellante in favore di PA.Im s.p.a. e delle altre società , e VE, pari ad almeno € CP_4 CP_9
5.801.366,79. La circostanza sarebbe stata anche confermata in sede testimoniale dallo stesso dott. nella sua deposizione dinanzi al Tribunale di MI, nel giudizio penale per Tes_1
appropriazione indebita contro e relativo alla vicenda CP_6 CP
Interfield.
pagina 17 di 37 Lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato che la somma di € 511.499,00 –pervenuta a Interfield tramite PA.MI e proveniente da era di CP_9
esclusiva titolarità della società e che l'attore, pertanto, sarebbe carente di Controparte_9
legittimazione attiva, non potendo egli lamentare di aver subito personalmente alcun pregiudizio patrimoniale. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che il patrimonio dell'appellante non avrebbe subito un grave pregiudizio ai fini dell'art. 801 c.c., data la modesta entità della sua partecipazione societaria, pari all' 1,19% in PA.Min, e l'impossibilità di riferire allo stesso la somma di € 511.499,00 per intero. La perizia di parte sopra citata, infatti, secondo l'appellante, dimostrerebbe che OL CI ha finanziato le società in discussione con importi considerevoli, per cui le sostanze delle stesse sarebbero indiscutibilmente di sua provenienza e non potrebbe, dunque, farsi riferimento, nella valutazione del pregiudizio economico subito, solo alla sua formale modesta partecipazione in dette società.
Ribadisce di aver subito, da parte dei familiari appellati, almeno due atti di appropriazione indebita in danno delle sue società.
In particolare, il primo sarebbe stato il versamento alla Interfield della somma di € 511.499,00, proveniente da e transitata tramite PA.Im, a titolo di copertura delle perdite di CP_9
Interfield; per tale vicenda, riferisce l'appellante, sta scontando la misura della CP_6
messa alla prova per il reato di infedeltà patrimoniale.
La seconda appropriazione indebita sarebbe costituita, invece, secondo l'appellante, dalla distrazione della somma di € 520.000,00 da a per ovviare al CP_9 CP
sequestro della somma precedente. Per questa vicenda sarebbero stati rinviati a giudizio e avanti al Tribunale penale di MI. CP_6 CP
Si duole l'appellante per avere il Tribunale sostenuto che l'avv. OL CI non ha nemmeno fornito quale parametro di raffronto alcuna dimostrazione circa la propria attuale condizione reddituale. Afferma, per contro, di avere prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi dall'anno
2000 al 2012 e di essere stato privato di ogni sua sostanza ed anche della possibilità di ottenere la distribuzione del denaro ricavato dalle vendite immobiliari del 2020, che gli avrebbe consentito di ripianare le perdite del suo studio professionale e di evitare il discredito derivante dalla segnalazione del suo nome alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
pagina 18 di 37 Censura, altresì, la sentenza laddove il Giudice di prime cure afferma che gli appellati, nelle vicende societarie innanzi richiamate, avrebbero semplicemente esercitato i loro diritti di soci, limitandosi ad assumere le decisioni contestate dall'appellante, il quale non avrebbe accettato di essere messo in MIoranza. Afferma l'appellante, al riguardo, che gli appellati hanno posto in essere vere e proprie violazioni di legge, da cui sono scaturiti i procedimenti penali sopra richiamati, e che proprio la circostanza di aver posto in MIoranza lo stesso appellante evidenzia l'animus dei beneficiati di prevaricare i suoi diritti.
Lamenta poi l'erroneità della decisione laddove ritiene che le disposizioni in favore di e CP_2
non sono state provate. Sostiene di avere in proposito elencato i bonifici CP_7
effettuati in favore dei suddetti appellati.
Si duole dell'avere il Tribunale ritenuto prive dello spirito di liberalità tutte le disposizioni oggetto di causa, in quanto riconducibili al periodo in cui l'appellante era coinvolto nel crack
PAmalat, intendendo tutti gli atti dispositivi compiuti dall'appellante come volti a preservare il suo patrimonio dal rischio di pretese risarcitorie. Osserva che tra le donazioni dedotte ci sono atti che risalgono al 1998 e al 2000, periodo antecedente al crack PAmalat.
Sostiene che i convenuti conoscevano la sua difficile situazione economica e lo hanno deliberatamente danneggiato.
Lamenta che il Tribunale, erroneamente, non ha riconosciuto il proposito degli appellati di spogliare il donante dei suoi beni ed evidenzia che la gravità dell'ingiuria, ai fini della revoca delle donazioni, va rapportato all'ambiente, all'educazione, all'istruzione e al temperamento delle parti.
I motivi esposti, che possono essere congiuntamente esaMIati, in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Con il proprio atto di citazione avanti al Tribunale di MI, l'avv.to OL CI ha chiesto, in via principale, la revocazione per ingratitudine delle seguenti donazioni:
A) donazione per atto pubblico in data 29.10.2013, in favore della moglie e CP
dei figli , e della nuda proprietà delle azioni di cui CP_2 CP_3 CP_7
l'attore era titolare nella società , con riserva a quest'ultimo dell'usufrutto CP_4
pagina 19 di 37 vitalizio e, per l'effetto, anche acquisto automatico nel 2018, da parte dei convenuti, delle quote della società VE, nata in [...] anno dalla scissione di;
CP_4
B) intestazione simulata nel 1984 a di un appartamento, con posto auto, CP
sito in località Messelod, La NE (AO), acquistato mediante compensazione con i crediti dell'attore derivanti dalla sua attività professionale pluriennale a favore dei titolari del gruppo edilizio a cui faceva capo la società venditrice;
detto appartamento veniva poi, in data 31.1.1998, alienato a terzi al prezzo di 80.000.000 di lire, che veniva trattenuto da CP
C) intestazione simulata nel 2002 a di un appartamento sito in MI, Via CP
D'Ovidio 1, pagato con denaro frutto dell'attività professionale dell'attore e successivamente alienato in data 2.7.2015 da al prezzo di 700.000,00 CP
euro, importo mai riversato al marito, vero proprietario dell'immobile;
D) donazione in contanti di 75.000,00 euro in favore del figlio per l'acquisto CP_8
di un appartamento in Roma, via Galileo Galilei, n. 35, cointestato con la moglie, del valore di circa 300.000,00 euro;
E) donazione in favore di di 300.000,00 euro, elargiti per metà dall'attore e CP_7
per l'altra metà da PA.Im spa -costituita e gestita da OL CI- per l'acquisto di un appartamento in MI, via Stradivari 7, di cui PA.MI aveva acquisito formalmente la nuda proprietà e l'usufrutto, appartamento in seguito alienato a terzi da CP_7
che ne aveva trattenuto integralmente il prezzo;
CP_7
F) nel 2019 donazione in favore di che aveva acquistato dal padre al CP_6
prezzo di 150.000,00 euro un appartamento in MI, via Amedeo 24, del valore di almeno 350.000,00 euro, dopo avervi abitato per oltre 15 anni, senza corrispondere alcun canone.
In subordine, l'attore chiedeva l'accertamento della nullità delle suddette donazioni –escluse quella del 29.10.2013 e quella a favore di per difetto di forma. Controparte_6
Le donazioni sopra elencate sub b), c), d) ed e) erano inquadrate dall'attore come aventi ad oggetto direttamente le somme di denaro sopra indicate, come si desume anche dalla richiesta di restituzione dei relativi importi: lire 80 milioni e 700.000 euro per euro CP
75.000 per il figlio ed euro 150.000 per la figlia CP_2 CP_5
pagina 20 di 37 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che invoca a suo favore l'applicazione dell'art. 115 cpc, i convenuti, costituendosi in giudizio, contestavano sin da subito di aver ricevuto dall'attore le donazioni o liberalità dal medesimo indicate in citazione, rilevando, peraltro, come l'avv.to OL CI, in più occasioni, anche in altri giudizi instaurati contro i convenuti, aveva fatto riferimento a pretesi trasferimenti fiduciari e/o simulati e mai a inesistenti donazioni o comunque liberalità; evidenziavano i convenuti che non vi era prova di un animus donandi alla base degli atti dispositivi allegati dall'attore, escluso per stessa ammissione di quest'ultimo.
Tenuto conto della contestazione sollevata dai convenuti, si procede ad esaMIare singolarmente ciascun atto dispositivo indicato dall'attore.
A) DONAZIONE IN DATA 29.10.2013 A Controparte_13
DELL'ATTORE IN
[...] CP_4
Si tratta dell'unico atto dispositivo, tra quelli allegati dall'attore, che riveste la forma dell'atto pubblico di donazione.
Per inquadrare detto atto occorre ripercorre le allegazioni attoree.
In atto di citazione, l'avv.to OL CI riferiva che, sin dagli anni '80, aveva avvertito l'esigenza di tutelare il suo patrimonio personale dai rischi provenienti dalla sua attività professionale, svolta ad alti livelli.
Il primo campanello d'allarme in tal senso era stato, per l'attore, lo scandalo BNL-
ATALANTA, vicenda che lo aveva preoccupato essendo lo stesso, allora, un consigliere di amMIistrazione di BNL.
Successivamente, a partire dal 2003/2004, l'attore riferiva di essere stato coinvolto nel noto crack PAmalat, vicenda giudiziaria protrattasi per ben sedici anni, che aveva comportato l'emissione a suo carico, in data 27.9.2004, di un sequestro conservativo di euro 6.989.000,00 e poi in data 7/3-22/7/2014 la conferma in via definitiva della sua condanna in sede penale;
l'autentica “via crucis” attraversata dall'avv.to come dallo stesso definita, era CP_7
terMIata solo nel 2019, con la stipulazione di una transazione con PAmalat.
L'attore, in atto di citazione, deduceva che, nell'intento di proteggere il suo patrimonio dalle azioni giudiziarie ed esecutive dei creditori relativi alla vicenda PAmalat, in data 3.3.2014
pagina 21 di 37 aveva intestato simulatamente e fiduciariamente alla moglie le partecipazioni CP
societarie di cui lo stesso era titolare in PA.Min, ed Edileco. CP_4
Per le medesime ragioni, in data 3.3.2014 –pochi giorni prima dell'udienza del 7.3.2014 avanti alla Corte di Cassazione, che avrebbe confermato la sua condanna definitiva in sede penale-
l'avv.to OL CI riferiva che aveva istituito il Trust Diciotto, nel quale aveva conferito – tramite la moglie, che ne risultava formalmente intestataria dal 3.3.2014- le sue partecipazioni societarie in PA.Min, ed Edileco, indicando quali beneficiari i tre figli e i loro CP_4
discendenti.
La narrazione fin qua esposta in atto di citazione la si ritrova identica anche negli altri atti introduttivi prodotti dallo stesso attore sub docc. 49, 50, 51, relativi ad altri giudizi promossi dal medesimo contro i convenuti. Si tratta, in particolare, dell'atto di citazione avanti al
Tribunale di MI del 2.7.2020 relativo all'impugnazione della delibera di PA.Min del
7.4.2020 (doc. 49); del ricorso del 6.7.2020 per la noMIa di un arbitro unico per l'impugnazione della delibera assembleare di PA.Min del 7.4.2020 (doc. 50) e del ricorso datato 6.7.2020 per la noMIa di un arbitro unico per l'impugnazione della delibera del
7.4.2020 di (doc. 51). CP_4
Nei tre atti difensivi prodotti dallo stesso attore sub docc. 49, 50, 51 col suo atto di citazione,
l'allegazione delle vicende sopra riassunte relative alla messa in protezione -dalle possibili azioni dei creditori PAmalat- delle partecipazioni societarie dell'avv.to OL CI, prosegue narrando che “nella medesima ottica” lo stesso aveva compiuto altri atti dispositivi, tra cui la donazione in data 29.10.2013 a moglie e figli della nuda proprietà delle quote di , CP_4
estesa poi, in automatico, nel 2018 a quelle della società VE, nata per scissione da
. CP_4
Proseguiva l'avv.to in detti atti difensivi, affermando che “Il trasferimento fiduciario CP_7
delle partecipazioni societarie e la successiva istituzione del Trust Diciotto – oltre che, ovviamente, la donazione ai figli della mera nuda proprietà di azioni e quote [sottolineatura aggiunta] – non comportavano tuttavia alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà, come dimostrato anche dal fatto che dal 2004 al 2019 era sempre l'avv. – grazie anche Pt_1
a strutture e persone del suo studio – a curare di fatto l'amMIistrazione delle società PA.Im
(in cui nel corso del 2014 era incorporata Edileco) e , nonché delle società controllate CP_4
pagina 22 di 37 da queste, quali in particolare (di seguito: v. visura Controparte_9 CP_9
camerale storica di doc. 7) e – a seguito della scissione del 2017 di Controparte_9
– VE. Così come a gestire i rapporti i beni e oprattutto gli immobili di CP_4
proprietà di dette società. E questo anche dopo che amMIistratore delle società era stato designato il figlio […] A tutti i membri della famiglia è quindi sempre CP_3 Pt_1
stato perfettamente chiaro che, al di là delle intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso
l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. Tanto che era sempre quest'ultimo a dare ogni PAte_1
disposizione occorrente per l'amMIistrazione delle società e dei beni posseduti, a cui gli altri familiari si attenevano scrupolosamente”.
Le medesimo allegazioni si rinvengono nella comparsa di costituzione di OL CI nel giudizio di divorzio promosso dalla moglie;
di detta comparsa di costituzione l'ordinanza presidenziale in data 19.7.2021 del Tribunale di MI (doc. 6 conv.) riporta il seguente stralcio: “Fin dagli inizi dell'anno 2014 l'avv decise che le più rilevanti partecipazioni CP_7
azionarie di cui era titolare – frutto pressoché esclusivo dei guadagni ottenuti dal professionista nel corso della sua carriera – dovessero essere trasferite simulatamente e fiduciariamente alla moglie ovviamente con il consenso di quest'ultima. CP
Sempre l'avv nei primi mesi del 2014, in prossimità di un altro momento critico della CP_7
vicenda giudiziale che lo stava interessando, concordava con MI IA s.r.l.
l'istituzione del Trust Diciotto ed il conferimento al nuovo soggetto delle partecipazioni azionarie (formalmente) intestate alla moglie in PA.Im, Sesleria ed Edileco, con l'indicazione quali beneficiari del trust dei tre figli e dei loro eventuali discendenti ed eredi (v. atto istitutivo del Trust Diciotto 3.3.2014, doc. 3). La signora si prestava quindi a dichiararsi CP
Disponente di tale trust e conferiva al Fondo in Trust i beni apparentemente propri, di cui invece era solo intestataria fiduciaria del marito, ponendo così in essere una simulazione
(interposizione fittizia di persona). Con la medesima ottica l'avv. compiva altresì Pt_1
ulteriori atti di disposizione anche a favore dei figli. In data 29.10.2013 l'avv. Pt_1
trasferiva mediante un atto formale di donazione ai figli , e – oltre che CP_2 CP_3 CP_5 alla moglie – la mera nuda proprietà delle azioni di cui era titolare in CP
pagina 23 di 37 , conservandosi l'usufrutto vitalizio e quindi l'esercizio e i benefici derivanti da tale CP_4
partecipazione [sottolineatura aggiunta]; […] Il trasferimento fiduciario delle partecipazioni societarie e la successiva istituzione del Trust Diciotto – oltre che, ovviamente, la donazione ai figli della mera nuda proprietà di azioni e quote – non comportavano tuttavia alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà, come dimostrato anche dal fatto che dal 2004 al
2019 era sempre l'avv. – grazie anche a strutture e persone del suo studio. A tutti i Pt_1
membri della famiglia è quindi sempre stato perfettamente chiaro che, al di là delle Pt_1
intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. Pt_1
[...]
Nell'atto di citazione che ha promosso il presente giudizio, l'avv.to OL CI -nel paragrafo B) dedicato ai suoi guadagni e alla tutela del suo patrimonio- richiamata l'intestazione fiduciaria delle quote delle sue società alla moglie avvenuta il 4.3.2004 e l'istituzione del Trust Diciotto del 3.3.2014 –omesso ogni riferimento, in tale paragrafo, alla donazione della nuda proprietà delle quote di a moglie e figli del 29.10.2013- è CP_4
comunque giunto a conclusioni del tutto analoghe, affermando che il trasferimento fiduciario delle partecipazioni e l'istituzione successiva del trust “non comportavano tuttavia alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà”, “come dimostrato anche dal fatto che dal 2004 al
2019 era sempre l'avv. – grazie anche a strutture e persone del suo studio – a curare di Pt_1
fatto l'amMIistrazione delle società PA.Im (in cui nel corso del 2014 era incorporata
Edileco) e , nonché delle società controllate da queste, quali in particolare CP_4 [...]
[…] VE soc. agr. a r.l. (di seguito: VE) […] A tutti i membri Controparte_9
della famiglia è quindi sempre stato perfettamente chiaro che, al di là delle intestazioni Pt_1 fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie
e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. OL Sciumé…”.
Coerentemente a tali premesse, l'avv.to OL CI, nel paragrafo D) del suo atto di citazione nel presente giudizio (p. 7 citazione), dedicato “ai primi segni di crescente avversione dei familiari nei suoi confronti”, riferiva che nel 2019, volgendo al terMIe la vicenda pagina 24 di 37 PAmalat, aveva chiesto a moglie e figli di riconoscere formalmente e per iscritto che le azioni e le quote delle società partecipate dal Trust Diciotto e dai vari membri della famiglia, così come i beni intestati a dette società, erano, in realtà, di sua proprietà. Proseguiva l'attore riferendo che i convenuti non avevano acconsentito a formalizzare detto riconoscimento e anzi, da lì in avanti, avevano iniziato a porre in essere una serie di atti finalizzati ad estromettere l'avv.to
OL CI dalle società di cui era il vero proprietario.
Dunque, sia nel presente giudizio, sia nel giudizio di divorzio dalla moglie e nei tre giudizi sopra citati avviati dall'appellante nel 2020 contro i suoi familiari, le allegazioni dell'avv.to convergono nel senso che le quote delle società .In, , Edileco, CP_7 Pt_3 CP_4
VE, sarebbero, in realtà, di sua proprietà, al di là dell'intestazione CP_9
formale delle stesse alla moglie, ai figli e al Trust Diciotto, posta in essere al fine di mettere al riparo il suo patrimonio dalle possibile azioni esecutive dei creditori PAmalat. Nei tre giudizi avviati nel 2020 e nel giudizio di divorzio, come si è visto, vi era un riferimento espresso dell'attore, tra le instestazioni fiduciarie, anche alla donazione della nuda proprietà delle quote di del 29.10.2013. CP_4
Significativo, del resto, nel senso dell'intestazione solo fiduciaria ai familiari delle quote sociali delle sue varie società, compresa, è che l'attore, nell'atto di citazione del presente CP_4
giudizio, afferma di aver chiesto nel 2019 a moglie e figli di riconoscere per iscritto di essere il reale proprietario di dette partecipazioni: non solo di quelle conferite nel Trust Diciotto, ma anche di quelle partecipate dai vari membri della famiglia e quindi anche delle quote di Sesleria intestate, come nuda proprietà, a moglie e figli.
L'avv.to del resto, come si è visto, precisa sia nell'atto introduttivo di primo grado, sia CP_7 nell'atto di appello che “a tutti i membri della famiglia è quindi sempre stato Pt_1
perfettamente chiaro che, al di là delle intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie e quindi, indirettamente, dei beni appartenenti alle società – al di là dei benefici che ne derivavano per tutta la famiglia – era e continuava ad essere l'avv. . Tale situazione, prosegue quest'ultimo, non era PAte_1
stata mai messa in dubbio dai suoi familiari dal 2004 al 2019, allorquando invece i convenuti avevano iniziato a porre in essere degli atti contrari alle indicazioni dell'appellante.
pagina 25 di 37 Chiarito, pertanto, che, per stessa allegazione dell'attore, l'intestazione delle quote ai familiari delle società sopra citate era meramente fiduciaria e che il reale proprietario era comunque l'avv.to OL CI, deve escludersi la possibilità di accogliere la domanda attorea di revoca della donazione delle quote di a moglie e figli, intervenuta in data 29.10.2013. CP_4
L'atto di donazione, infatti, presuppone che il donante operi un'attribuzione al donatario sorretta dall' animus donandi, ossia dall'intenzione di compiere la liberalità, per cui non basta un'attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, ma occorre che questa sia giustificata dalla coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti, con conseguente proprio impoverimento (Cass. 12325/1998; Cass. 2001/1996). La donazione, quindi, presuppone che il donante non abbia una contropartita per l'attribuzione ad altri di un bene. Al contempo la revocazione della donazione nei casi previsti dalla legge costituisce una deroga al principio di irrevocabilità dei contratti stabilito dall'art. 1372 c.c. stabilita dal legislatore in ragione della tutela di interessi ritenuti superiori a quelli meramente patrimoniale, tenuto conto della peculiarità della causa del contratto di donazione.
L'intestazione fiduciaria di un bene opera, invece, un'interposizione reale di persona, in cui l'interposto acquista la titolarità del bene trasferito, ma è tenuto ad osservare un certo comportamento precedentemente convenuto col fiduciante, in virtù del pactum fiduciae, ossia del rapporto obbligatorio instaurato tra fiduciante e fiduciario (Cass. n. 6811 del 14.3.2025;
Cass. SU n. 6459/2020). Spesso l'intestazione fiduciaria presuppone che l'intestatario del bene lo amMIistri secondo le indicazioni del fiduciante e lo ritrasmetta al medesimo o a terzi in conformità alle sue istruzioni.
Chiaramente si tratta di uno schema negoziale diverso dalla donazione.
Nel caso di specie, le stesse allegazioni attoree conducono a un negozio fiduciario, col quale l'avv.to OL CI, per salvarsi dalle azioni esecutive dei creditori PAmalat, ha inteso intestare fiduciariamente i propri beni a moglie e figli. Lo stesso riferisce, infatti, che gli intestatari formali delle quote sociali lo hanno sempre riconosciuto come vero doMIus delle società sino al 2019, attenendosi scupolosamente alle sue indicazioni, essendo perfettamenti consapevoli che “al di là delle intestazioni fiduciarie e delle apparenze verso l'esterno, il vero titolare di tutte le partecipazioni societarie” era l'attore. Tuttavia, chiusa la vicenda del crack
PAmalat, nel momento in cui quest'ultimo intendeva tornare nella piena titolarità delle proprie pagina 26 di 37 società, i convenuti gli avrebbero opposto un rifiuto e avrebbero iniziato a gestire le società come cosa propria, sottraendole al “reale proprietario”.
Stando a tale prospettazione attorea, potrebbe configurarsi una violazione, da parte degli intestatari fiduciari, degli impegni assunti verso il fiduciante e dunque un inadempimento del pactum fiduciae.
L'avv. OL CI, tuttavia, non ha agito nel presente giudizio chiedendo l'accertamento dell'intestazione fiduciaria delle sue società ai convenuti e dell'inadempimento, da parte degli stessi, delle intese sottostanti a detta intestazione, ma ha chiesto una revoca per ingratitudine della donazione della nuda proprietà delle quote sociali di a moglie e figli che, CP_4
chiaramente, non è coerente con le sue stesse allegazioni. Detta domanda, pertanto, non può essere accolta con riferimento all'apparente donazione del 29.10.2013 della nuda proprietà delle quote di . CP_4
B) DONAZIONE ALLA MOGLIE RELATIVA ALL'APPARTAMENTO DI
MAGDALEINE
Con riferimento alla liberalità in oggetto, l'avv.to OL CI, in atto di citazione, deduceva che nel 1984 avrebbe “intestato simulatamente” alla moglie un appartamento con posto auto sito a NE (AO), acquistato mediante compensazione con suoi crediti professionali.
L'appartamento sarebbe stato poi rivenduto nel 1998 per la somma di 80.000.000 di lire, trattenuta dalla moglie.
Con riferimento alla presente liberalità, contestata da parte convenuta, l'attore non ha prodotto né l'atto di acquisto dell'appartamento in oggetto del 1984, né quello di rivendita del 1998. Ha dedotto dei capitoli di prova inammissibili sia per il riferimento all'intestazione simulata, sia perché di contenuto generico, sia perché riferiti alla dazione di importi che, nella prospettazione attorea, costituirebbero elementi costitutivi della donazione diretta di cui si chiede l'accertamento in causa, ai fini dell'accoglimento della relativa domanda di revoca ex art. 802
c.c., con conseguente violazione degli artt. 2721-2726 c.c..
Non vi è nessuna prova che l'appartamento era stato acquistato in realtà dall'attore e che era stato rivenduto per 80.000.000 di lire, né che il relativo prezzo sia stato incassato e trattenuto da
Nessuna documentazione bancaria supporta tali affermazioni. CP
pagina 27 di 37 La donazione in questione invocata dall'attore non risulta, pertanto, provata.
Per quanto concerne, poi, la mancata comparizione della prof.ssa all'udienza CP
fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitole, deve rilevarsi che la stessa aveva fatto pervenire in data 28.9.2022 certificazione medica attestante l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la partecipazione all'udienza, tenuto conto della condizione psicopatologica della signora descritta nella relazione medica prodotta, datata 23.9.2022. CP
Deve, peraltro, rilevarsi, con riferimento alla paura dalla stessa lamentata a comparire in udienza in relazione alle MIacce di morte provenienti dal marito, che, effettivamente, il
Tribunale di MI, VI sez. penale, con sentenza in data 17.4.2024, nel procedimento rgnr
6959/21, rg Trib. n. 3996/23, risulta aver condannato l'attore per dette MIacce alla consorte.
La mancata comparizione di all'udienza fissata per l'interrogatorio formale CP
appare, pertanto, giustificata, alla luce della documentazione medica prodotta e della condanna dell'attore per le MIacce di morte alla moglie, che quest'ultima aveva invocato come fondamento del suo stato psicologico di turbamento.
In ogni caso, l'art. 232 cpc stabilisce che, se la parte non si presenta, senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Detta disposizione, pertanto, consente al più di desumere elementi indiziari dal mancato interrogatorio, che tuttavia impone di valutare unitamente ad ogni altro elemento di prova
(Cass. 32846/2024; Cass. 41643/2021; Cass. 4837/2018).
Nel caso di specie, il vuoto probatorio riscontrabile in ordine alla prova della donazione in oggetto non consentirebbe, comunque, di ricavare, dalla mancata comparizione della prof.ssa all'interrogatorio formale, elementi sufficienti per accertare l'effettiva sussistenza della CP
donazione in oggetto.
C) DONAZIONE ALLA MOGLIE RELATIVA ALL'APPARTAMENTO DI
MILANO, VIA D'OVIDIO
In merito alla donazione in oggetto, l'attore in atto di citazione deduceva di aver acquistato nel
2002 dal cognato, un appartamento in MI, via D'Ovidio 1, “intestandolo Persona_4 simulatamente” alla moglie, malgrado il prezzo fosse stato pagato esclusivamente con denaro pagina 28 di 37 frutto della sua attività professionale. L'appartamento sarebbe poi stato rivenduto a terzi il
2.7.2015 al prezzo di euro 700.000,00, incassato e trattenuto dalla moglie.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc precisava che il prezzo di acquisto di complessivi euro
196.955,95, era stato versato ad mediante i seguenti movimenti: Persona_4
-2.11.2001: assegno bancario 276435900 di lit. 210.000.000 (pari a € 108.455,95), tratto sul c/c
5578 presso Banca Popolare di MI s.p.a. all'ordine di Persona_4
-16.2.2002: bonifico di € 40.000 da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a favore del signor
Persona_4
-21.5.2002: bonifico di € 28.500 da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a favore del signor
Persona_4
-25.10.2002: bonifico di € 20.000 da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a favore del signor
Persona_4
Di tali pagamenti si riservava di offrire prova in sede di memoria ex art. 183, n 2, cpc.
Con tale seconda memoria istruttoria, l'avv. OL CI depositava l'atto di acquisto in data
7.2.2002 dell'appartamento in oggetto, nonché il successivo atto di rivendita del 2.7.2015, nonché l'estratto conto bancario di un proprio conto e di un conto comune con la moglie, da cui avrebbero dovuto desumersi i pagamenti dal medesimo fatti a favore di (doc. 112 Persona_4
attore).
In merito a dette produzioni documentali può osservarsi quanto segue.
In primo luogo dall'esame dell'atto di acquisto del 7.2.2002 si evince una discordanza tra il prezzo ed i pagamenti allegati dall'attore e quanto risulta dal rogito.
Da quest'ultimo emerge che il prezzo pattuito era stato pari a 186.000,00 euro e non a
196.955,95, come indicato dall'attore. Inoltre la parte venditrice nell'atto del 7.2.2002 dava atto di aver già ricevuto acconti per euro 134.354,31 e dall'atto risulta che per il saldo di euro
51.645,69 era stata pattuita la scadenza del 29.10.2002.
L'avv.to OL CI nelle proprie memorie, invece, assume che euro 108.455,95 sarebbero stati versati prima del rogito ed euro 88.500,00 dopo lo stesso.
E' evidente, dunque, che i pagamenti dedotti dall'attore contrastano con le risultanze del rogito.
Inoltre dagli estratti conto prodotti dall'appellante sub doc. 112 non si ricava affatto che i pagamenti menzionati dall'avv.to OL CI abbiano avuto come destinatario Persona_4
pagina 29 di 37 dal momento che sono indicate delle uscite dal conto di cui si ignorano i destinatari;
né l'attore ha avanzato istanza ex art. 210 cpc per richiedere le contabili bancarie relative ai pagamenti invocati. Peraltro, uno dei due conti di cui sono stati prodotti alcuni estratti conto sub doc. 112 risulta cointestato tra l'appellante e la moglie.
Infine, deve rilevarsi che l'atto di vendita del 2.7.2015 dell'appartamento in questione reca il prezzo di euro 560.000,00 e non di 700.000,00 euro, come sostenuto in citazione dall'attore, il che denota una approsimazione delle tesi difensive attoree che non depone certo per la fondatezza delle stesse.
Al contempo, non vi è nessuna prova che tale prezzo di rivendita sia stato incassato e trattenuto dalla prof.ssa CP
In ordine alla prova testimoniale dedotta dall'attore possono richiamarsi le considerazioni sopra svolte in relazione all'altra presunta donazione a favore della moglie, con riferimento all'inammisibilità della prova per testi sia per il richiamo all'intestazione simulata, sia perché i pagamenti che si vorrebbero dimostrare costituiscono elementi costitutivi della donazione diretta della somma di denaro di cui si chiede l'accertamento e si tratta di importi considerevoli, con conseguente inammissibiltà della prova testimoniale ex art. 2721 e ss c.c..
Anche con riferimento alla mancata comparizione della prof.ssa CP all'interrogatorio formale possono richiamarsi le considerazioni svolte nel paragrafo precedente.
D) DONAZIONE DELLA SOMMA DI 75.000 EURO AL FIGLIO PIETRO
In atto di citazione l'avv.to OL CI ha sostenuto di aver donato al figlio la somma CP_2 in contanti di euro 75.000,00, servita per l'acquisto dell'immobile di Roma, via Galileo Galilei.
In comparsa di costituzione parte convenuta ha nettamente contestato di aver ricevuto la somma in oggetto.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc l'attore ha cambiato versione dei fatti: non si sarebbe trattato di una dazione di denaro in contanti e neppure della somma di euro 75.000. L'attore ha sostenuto, invece, di aver versato, a favore di figlio e nuora, la somma di 100.000.000 di lire, mediante un bonifico di lire 40 milioni in data 2.6.2000, un ulteriore bonifico di pari importo in data 27.6.2000 e infine un assegno di 20 milioni di lire in data 20.7.2000.
pagina 30 di 37 In sede di memoria istruttoria ha prodotto sub doc. 115 l'estratto conto bancario di un proprio conto da cui si dovrebbero ricavare i movimenti in questione.
Tuttavia, anche in questo caso, in assenza delle contabile relative alle uscite indicate dall'attore, non è possibile stabilire i destinatari delle stesse e parte appellante non ha avanzato istanza ex art. 210 cpc per ottenere la documentazione bancaria necessaria a tal fine.
Pertanto, se da un lato il radicale cambio delle allegazioni attoree in corso di causa, in ordine all'importo e alle modalità di erogazione dello stesso, desta perplessità in ordine alla credibilità delle tesi proposte, dall'altro la mancanza di prova circa l'effettivo incasso degli importi dedotti da parte di non consente di ritenere provata la donazione in discussione a favore CP_8
dello stesso.
Né può soccorrere sul punto una prova testimoniale, inammissibile ex art. 2721 e ss cpc, per le ragioni sopra esposte, dal momento che le considerevoli somme di cui si assume il pagamento costituirebbero elemento costitutivo della donazione diretta al figlio di cui l'attore chiede l'accertamento, al fine di ottenerne la revoca. ha d'altra parte regolarmente CP_8
risposto all'interrogatorio formale deferitogli negando i fatti capitolati.
E) DONAZIONE ALLA FIGLIA CAMILLA DELLA SOMMA DI 150.000 EURO,
SERVITA PER PAGARE PARTE DELL' DELL'APPARTAMENTO DI
MILANO, VIA STRADIVARI
Con riferimento alla vicenda in esame l'attore in citazione assume che la figlia CP_7
avrebbe ricevuto 150.000 euro dal padre e 150.000 da PA.MI –società comunque riconducibile al padre- per l'acquisto di un appartamento sito in MI, via Stradivari 7, di cui
PA.MI aveva acquistato formalmente la nuda proprietà e la figlia l'usufrutto. L'appartamento sarebbe stato poi rivenduto nel 2012, quando si è trasferita negli Stati Uniti, e il prezzo CP_5
di alienazione sarebbe stato trattenuto da quest'ultima.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc, l'attore ha allegato di aver effettuato in proposito i seguenti pagamenti:
- il 14.12.2004 € 45.000 a favore della venditrice a mezzo di bonifico CP4
bancario dal conto aperto presso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
pagina 31 di 37 - il 18.2.2005 € 30.000 a favore della venditrice a mezzo di bonifico CP4
bancario dal conto aperto presso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
- il 5.3.2005 € 50.000 a favore di PA.Im s.p.a., sempre a mezzo di bonifico dal conto di
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
- il 24.3.2005 € 20.000 ancora a favore della venditrice sempre a mezzo di CP4
bonifico bancario dal conto aperto presso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..
In realtà, nella seconda memoria ex art. 183 cpc, l'attore ha precisato di aver versato la somma complessiva di 95.000 euro alla moglie affinchè fosse trasferita ai signori CP
e quale parte del prezzo dell'appartamento di via Straduivari 7, CP4 CP5
a MI. In particolare, i tre bonifici bancari ordinati a Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. del
17.12.2004 (per € 45.000), del 18.2.2005 (per € 30.000) e del 30.3.2005 (per € 20.000), sarebbero stati effettuati dall'appellante alla moglie e non ai venditori dell'appartamento.
Gli estratti conto bancari prodotti dall'avv.to sub doc. 117 sono relativi a un conto CP_7
corrente cointestato tra il medesimo e la moglie e dagli stessi emergono due dei bonifici sopra menzionati, ma aventi come destinataria e non i venditori dell'appartamento. CP
In sostanza, anche in questo caso, non vi è alcuna prova che abbia beneficiato CP_7
di somme erogate dal padre, posto che l'unica prova documentale offerta è relativa al trasferimento di denaro mediante due bonifici, di euro 45.000 e di euro 30.000, dal conto comune dei coniugi al conto intestato alla sola moglie.
La signora ha giustificato la propria mancata comparizione all'udienza CP_7
destinata all'interrogatorio formale depositando in data 28.9.2023 certificazione medica da cui risultava che la stessa abita negli Stati Uniti, dove si prende cura dei suoi sette figli, di cui una malata di leucemia e bisognosa di assistenza.
In ordine alla mancata comparizione in oggetto e all'applicazione dell'art. 232 cpc possono richiamarsi le considerazioni sopra svolte per non potendosi ritenere che tale CP
fatto possa integrare la prova di una donazione rispetto alla quale il quadro probatorio appare ampiamente lacunoso.
PAimenti la prova testimoniale offerta sul punto appare inammissibile non solo ex art. 2721 e ss. c.c., avendo ad oggetto la prova della donazione di una consistente somma di denaro, ma anche per genericità dei capitoli di prova dedotti, che riguardano solo il trasferimento delle pagina 32 di 37 somme in oggetto dal marito alla moglie, senza che sia specificato se ed in quali circostanze e con quali modalità le stesse sono state eventualmente poi trasferite ai venditori dell'appartamento di via Stradivari (cfr capp. 8 e 9 memoria ex art. 183 n 2 cpc attore).
F) DONAZIONE A CONNESSA AL VALORE REALE CP6
DELL'APPARTAMENTO DI VIA AMADE0 N. 24, IN MILANO
In atto di citazione l'avv.to OL CI riferiva che il figlio aveva acquistato da lui CP_3
l'appartamento in oggetto nel 2019 per consentirgli di pagare il risarcimento a PAmalat. Il prezzo era stato di euro 150.000,00, sebbene il valore dell'appartamento sarebbe stato di almeno 350.000 euro.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, sembra potersi dedurre che, nel caso di specie, sarebbe stata integrato un negozio misto di vendita e donazione, che avrebbe deterMIato un arricchimento del figlio di 150.000 euro. CP_3
Come osservato dalla difesa dei convenuti, tuttavia, non vi è alcuna prova che l'appartamento in questione avesse un valore di almeno 350.000,00 euro, come sostenuto dall'attore.
Dall'atto di compravendita in questione emerge che l'immobile era pignorato e mancava la conformità degli impianti, elementi che, di regola, comportano la contrazione del valore di un appartamento.
Né vi è prova che le parti fossero consapevoli di un eventuale maggior valore dell'immobile rispetto al pattuito.
E' noto, infatti, il negotium mixtum cum donatione “è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito” (Cass. n. 7681/2019).
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'appellante.
La Corte osserva che, non avendo l'appellante fornito adeguata dimostrazione delle donazioni invocate e contestate dai convenuti, non vi è spazio per valutare la sussistenza o meno dei pagina 33 di 37 presupposti per l'eventuale revoca delle stesse per ingratitudine, né per accertarne la nullità per difetto di forma.
MOTIVO DI APPELLO RELATIVO ALL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO
DA PARTE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
In atto di appello l'avv.to rappresenta che è intervenuta nel frattempo, in data CP_7
28.09.2023, sentenza di annullamento del matrimonio concordatario tra l'appellante e la prof.ssa da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo. CP
Deduce che l'annullamento del matrimonio concordatario produce i propri effetti sin dall'origine della celebrazione del matrimonio stesso, travolgendo così tutto il vissuto della coppia, per cui il matrimonio è nullo ex tunc.
Invoca l'art. 785 cc che, al secondo comma, prescrive che: “L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione” e conclude sul punto affermando che la donazione della nuda proprietà di n. 47.570 azioni della società "SESLERIA S. P. A." effettuata in data 29 ottobre 2013 da parte dell'Avv. a favore della Prof. è da considerarsi CP_7 CP
nulla, con obbligo di restituzione al donante di quanto ricevuto dalla moglie. Trattandosi di un fatto sopravvenuto, sostiene che non operi, sotto tale profilo, il divieto posto dall'art. 345 cpc.
Sul punto gli appellati hanno rilevato che la sentenza di annullamento pronunciata dal
Tribunale Ecclesistico Interdiocesano Ligure, non essendo stata delibata, non produce effetti civile nel nostro ordinamento, in quanto non riconosciuta dall'autorità giudiziaria italiana.
Inoltre non si sarebbe in presenza di una donazione obnunziale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe un negozio formale caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, deterMIato, matrimonio (Cass. n. 15873/2006). Nel caso di specie l'avvocato e la professoressa si sono sposati in data 19 maggio PAte_1 CP
1969 e dunque sarebbe evidente che tutti gli atti dispositivi di cui si discute sono avvenuti successivamente al matrimonio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 785 c.c..
In ordine a detta domanda dell'appellante, la Corte osserva che la richiesta di restituzione da parte di di quanto ricevuto per donazione dal marito per effetto CP dell'annullamento del matrimonio ad opera del Tribunale Ecclesiastico è stata formulata per la pagina 34 di 37 prima volta dall'avv. OL CI con l'atto di appello. Pertanto, trattandosi di domanda nuova, la stessa è da ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c..
MOTIVO DI APPELLO RELATIVO ALLE SPESE DI LITE del PRIMO GRADO
In atto di appello l'avv.to lamenta che il Tribunale ha liquidato le spese di lite del CP_7 giudizio di primo grado in misura esorbitante applicando motu proprio lo scaglione tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00, anziché quello indeterMIabile indicato in citazione.
Così si legge nella sentenza impugnata: “Contrariamente a quanto indicato in calce all'atto di citazione, il valore della causa non è indeterMIabile, bensì quantificabile per una somma rientrante nello scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00 (si pensi al valore della distrazione della somma di € 511.499,00 e di tutte le altre disposizioni patrimoniali oggetto delle domande attoree)”.
Il Tribunale ha, quindi, liquidato le spese nell'importo di euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
La doglianza dell'appellante è priva di fondamento.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, “l'indeterMIabilità della causa va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in terMIi pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterMIato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria” (Cass. n. 12531/2023; Cass.
n. 1499/2018).
Sotto tale profilo, la dichiarazione della parte circa il valore indeterMIabile della causa è sempre sindacabile dal giudice e l'indeterMIabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in terMIi pecuniari, ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile (Cass. n. 10957/2024).
Il concetto di “valore indeterMIabile” è quindi distinto da quello di “valore indeterMIato” ma deterMIabile.
Nel caso di specie, pertanto, correttamente il primo giudice ha sindacato la dichiarazione della parte circa il valore indeterMIabile della controversia e, considerato il valore delle pagina 35 di 37 donazioni di cui l'attore chiedeva la revoca con restituzione dei beni e delle somme donate, appare corretta l'individuazione dello scaglione operata dal Tribunale ai fini della liquidazione delle spese di lite.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore della causa sopra individuato, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di MI n. 7808/2024, pubblicata in data 31/08/2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate in complessivi € 18.511,00, di cui euro 5.706,00 per fase di studio, euro 3.318,00 per fase introduttiva ed euro 9.487,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 4.6.2025
pagina 36 di 37 Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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