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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1678 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Eriberto Di Parte_1
Blasio, presso il cui studio in Benevento, via Toma, 8, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data
12/03/2024, notifica da parte dell' di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-002606953, CP_1 con cui gli è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 8.049,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria a fronte dell'atto di accertamento n. .1100.22/02/2023.0046272 del CP_1
22/02/2023, riferito all'anno 2021, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “- accertare e dichiarare la nullità CP_1 ordinanza – ingiunzione n. 01-002606953 per omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82, nonché delle norme previste dal c.p.c.; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione in contestazione per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata per carenza di motivazione;
- accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti,
1 dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
- in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge 689/81”; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa/irrituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la decadenza per violazione del termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81; la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- CP_1 ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-002606953, notificata il 12/03/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 8.049,00 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.22/02/2023.0046272 del 22/02/2023, per aver CP_1 violato, nella qualità di legale rapp.te della l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, Controparte_2 conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Occorre preliminarmente evidenziare la tempestività dell'opposizione, proposta entro il termine di 30 giorni fissato dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 CP_1 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce innanzitutto la mancata notifica del prodromico atto di accertamento e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n. 1921).
2 L' ha prodotto copia dell'atto di accertamento del 22/02/2023, con cui è stata contestata la CP_1 sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento (dicembre 2020, gennaio, febbraio e aprile 2021) – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'atto di contestazione è stato notificato il 21/03/2023, mediante raccomandata a.r. inviata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente e ivi regolarmente consegnata.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica e incontestata;
del resto, l'indirizzo corrisponde a quello indicato nell'atto introduttivo, dove è stata notificata anche l'ordinanza-ingiunzione attualmente impugnata.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere
"sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla
L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione - sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ., che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché (copia di) esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n.
20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo. Quanto, poi, alla Per_1 prova contraria che lo stesso destinatario dell'atto è tenuto a fornire ("se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), essa si correla, per l'appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell'atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell'atto (tra le tante, si veda Cass., sez. 3, 24 novembre 2004, n. 22133 e Cass., sez. lav., 3 luglio 2003, n. 10536, su fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunché o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente)”
(cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/07/2012, n. 13259).
Inoltre, l'art. 14, 4° comma della l. 689 richiama, per la forma della notificazione della contestazione della violazione, le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
e, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso. Ne discende che, da un lato, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende
3 contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 3 settembre 2019, n. 22058)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19512 del 18/09/2020).
Nella fattispecie, la notificazione dell'atto di accertamento è stata eseguita a mezzo posta ed è stata provata tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, che attesta la consegna presso l'indirizzo del ricorrente, il quale non ne ha contestato la correttezza.
Quanto alla corrispondenza fra atto e avviso di ricevimento, la stessa si ricava dall'identità del numero di raccomandata, riportato su entrambi.
Conseguentemente, la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata in data 21/03/2023.
Il ricorrente eccepisce, poi, la tardività della contestazione, in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81.
A tale proposito va ricordato, in punto di diritto, che l'art. 14, co. 2, della l. n. 689 del 1981 stabilisce che “(1) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. … (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito all'applicabilità del citato art. 14 alle sanzioni amministrative irrogate per violazione dell'art. 2, co.
1-bis, del d.l. 463/1983, si osserva che è lo stesso d.lgs. 8/2016, all'art. 6, a prevedere, in linea generale, che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”, tra le quali vi è appunto l'art. 14.
Solo successivamente è intervenuto il legislatore con l'introduzione dell'art. 23, co. 2, del d.l.
48/2023, a mente del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
L'espresso intervento normativo, con disposizione dichiaratamente derogatoria e con effetto rispetto agli omessi versamenti successivi al 1° gennaio 2023, conferma l'applicabilità, per il pregresso, della regola generale sancita dall'art. 14, l. 689/81. Applicabilità, peraltro, ritenuta dallo stesso nella CP_1 propria circolare n. 32 del 25/02/2022, richiamata da parte ricorrente, laddove si dà indicazione nel senso che “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”.
4 Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 si è espressa anche la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 7641/2025 del 22/03/2025, che ha enunciato, con riferimento a fattispecie anteriori alla depenalizzazione, il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Al riguardo, va infatti precisato che, per orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 14 citato, “nel riferirsi all'accertamento e non «al giorno in cui è stata commessa la violazione», va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui
è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. L'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico- giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Ciò posto, è conseguente il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n.
3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998)” (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
23608 del 06/11/2009; conformi Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014, Sez. II, 28-08-2017, n.
20437).
Ancora, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, e la giurisprudenza ivi richiamata;
conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29068 del 19/10/2023).
5 È, quindi, pacifico che il termine di novanta giorni decorre solo dal momento in cui è compiuta – oppure si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie –
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 16286 del 2018), spettando poi al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni.
Tornando al caso di specie, l' ha dedotto che il procedimento di irrogazione della sanzione per CP_1 omesso versamento sottosoglia delle ritenute previdenziali si concretizza nel controllo di un'enorme mole di dati informatici messi a disposizione da un altissimo numero di contribuenti nell'intero arco temporale annuale (oltre un milione di infrazioni all'anno), che in ragione della natura personale della sanzione l' è sempre tenuto a verificare, per ogni datore di lavoro, se all'interno della stessa CP_1 annualità non ci siano più soggetti responsabili, e che tra le operazioni di verifica vi è anche il controllo incrociato tra le inadempienze contributive e i versamenti non effettuati direttamente all' ma all'Agente della Riscossione, che li riversa all' con molto ritardo e in modo CP_1 CP_1 aggregato.
Ebbene, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo a quello di riferimento, ed è pertanto in quel momento che si realizza, in caso di omesso versamento, la violazione, ma la verifica in ordine alla sussistenza delle violazioni da contestare, tenuto conto dell'individuazione di una soglia annua (10.000 €) in base alla quale l'illecito ha natura amministrativa o penale, non può che essere effettuata su base annuale, e quindi a decorrere dal 16 gennaio dell'anno successivo (termine ultimo di scadenza dei versamenti per il mese di dicembre).
Tuttavia, le violazioni risultano da un mero raffronto fra quanto dichiarato nei modelli
DM10/UNIEMENS, tramite i quali l'impresa autodenuncia la debenza di un determinato importo a favore dell' , e i versamenti effettuati, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si CP_1 risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente.
Del resto, è lo stesso a esporre, nell'atto di accertamento, che le violazioni sono emerse “da CP_1 una verifica dei nostri archivi” effettuata in epoca non meglio precisata, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria.
Gli argomenti difensivi spesi dall' hanno un carattere eminentemente astratto, e sono privi di CP_1 specifici elementi idonei a giustificare la durata degli accertamenti nel caso concreto;
nella memoria dell'ente non vi è alcuna precisa indicazione della data di inizio e conclusione degli stessi.
Una ricostruzione tanto generica e indefinita, carente di specifiche allegazioni relative all'attività istruttoria svolta e alla sua durata, si contrappone all'esigenza di certezza giuridica, intesa come tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della situazione giuridica individuale di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, e non costituisce elemento di prova sufficiente a giustificare il superamento del termine di decadenza.
È sul punto condivisibile l'argomentazione della Corte d'Appello di Milano (sent. n. 930/2023 del 30/11/2023), la quale evidenzia che “la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo ed
6 esclusivamente nel caso in cui è volta a realizzare quell'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo, attività istruttoria che deve essere debitamente documentata … con le moderne dotazioni informatiche anche quantità rilevanti di dati possono essere velocemente processati ed ogni eventuale ritardo nell'elaborazione di tali dati non può andare a detrimento del contribuente;
diversamente ragionando, poiché non è previsto che il procedimento sanzionatorio debba comunque essere definito entro un termine, questo potrebbe essere procrastinato sine die solo sulla base di considerazioni di ordine organizzativo interno dell'Istituto”.
Ne discende che la contestazione effettuata per la prima volta con la notifica dell'atto di accertamento in data 21/03/2023, in relazione a violazioni commesse nel periodo dicembre 2020 – aprile 2021, è tardiva, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002606953 dell' di CP_1
Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Di Blasio.
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1678 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Eriberto Di Parte_1
Blasio, presso il cui studio in Benevento, via Toma, 8, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data
12/03/2024, notifica da parte dell' di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-002606953, CP_1 con cui gli è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 8.049,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria a fronte dell'atto di accertamento n. .1100.22/02/2023.0046272 del CP_1
22/02/2023, riferito all'anno 2021, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “- accertare e dichiarare la nullità CP_1 ordinanza – ingiunzione n. 01-002606953 per omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82, nonché delle norme previste dal c.p.c.; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione in contestazione per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata per carenza di motivazione;
- accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti,
1 dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
- in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge 689/81”; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa/irrituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la decadenza per violazione del termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81; la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- CP_1 ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-002606953, notificata il 12/03/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 8.049,00 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.22/02/2023.0046272 del 22/02/2023, per aver CP_1 violato, nella qualità di legale rapp.te della l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, Controparte_2 conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Occorre preliminarmente evidenziare la tempestività dell'opposizione, proposta entro il termine di 30 giorni fissato dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 CP_1 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce innanzitutto la mancata notifica del prodromico atto di accertamento e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n. 1921).
2 L' ha prodotto copia dell'atto di accertamento del 22/02/2023, con cui è stata contestata la CP_1 sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento (dicembre 2020, gennaio, febbraio e aprile 2021) – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'atto di contestazione è stato notificato il 21/03/2023, mediante raccomandata a.r. inviata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente e ivi regolarmente consegnata.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica e incontestata;
del resto, l'indirizzo corrisponde a quello indicato nell'atto introduttivo, dove è stata notificata anche l'ordinanza-ingiunzione attualmente impugnata.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere
"sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla
L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione - sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ., che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché (copia di) esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n.
20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo. Quanto, poi, alla Per_1 prova contraria che lo stesso destinatario dell'atto è tenuto a fornire ("se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), essa si correla, per l'appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell'atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell'atto (tra le tante, si veda Cass., sez. 3, 24 novembre 2004, n. 22133 e Cass., sez. lav., 3 luglio 2003, n. 10536, su fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunché o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente)”
(cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/07/2012, n. 13259).
Inoltre, l'art. 14, 4° comma della l. 689 richiama, per la forma della notificazione della contestazione della violazione, le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
e, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso. Ne discende che, da un lato, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende
3 contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 3 settembre 2019, n. 22058)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19512 del 18/09/2020).
Nella fattispecie, la notificazione dell'atto di accertamento è stata eseguita a mezzo posta ed è stata provata tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, che attesta la consegna presso l'indirizzo del ricorrente, il quale non ne ha contestato la correttezza.
Quanto alla corrispondenza fra atto e avviso di ricevimento, la stessa si ricava dall'identità del numero di raccomandata, riportato su entrambi.
Conseguentemente, la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata in data 21/03/2023.
Il ricorrente eccepisce, poi, la tardività della contestazione, in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81.
A tale proposito va ricordato, in punto di diritto, che l'art. 14, co. 2, della l. n. 689 del 1981 stabilisce che “(1) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. … (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito all'applicabilità del citato art. 14 alle sanzioni amministrative irrogate per violazione dell'art. 2, co.
1-bis, del d.l. 463/1983, si osserva che è lo stesso d.lgs. 8/2016, all'art. 6, a prevedere, in linea generale, che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”, tra le quali vi è appunto l'art. 14.
Solo successivamente è intervenuto il legislatore con l'introduzione dell'art. 23, co. 2, del d.l.
48/2023, a mente del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
L'espresso intervento normativo, con disposizione dichiaratamente derogatoria e con effetto rispetto agli omessi versamenti successivi al 1° gennaio 2023, conferma l'applicabilità, per il pregresso, della regola generale sancita dall'art. 14, l. 689/81. Applicabilità, peraltro, ritenuta dallo stesso nella CP_1 propria circolare n. 32 del 25/02/2022, richiamata da parte ricorrente, laddove si dà indicazione nel senso che “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”.
4 Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 si è espressa anche la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 7641/2025 del 22/03/2025, che ha enunciato, con riferimento a fattispecie anteriori alla depenalizzazione, il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Al riguardo, va infatti precisato che, per orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 14 citato, “nel riferirsi all'accertamento e non «al giorno in cui è stata commessa la violazione», va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui
è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. L'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico- giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Ciò posto, è conseguente il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n.
3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998)” (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
23608 del 06/11/2009; conformi Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014, Sez. II, 28-08-2017, n.
20437).
Ancora, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, e la giurisprudenza ivi richiamata;
conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29068 del 19/10/2023).
5 È, quindi, pacifico che il termine di novanta giorni decorre solo dal momento in cui è compiuta – oppure si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie –
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 16286 del 2018), spettando poi al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni.
Tornando al caso di specie, l' ha dedotto che il procedimento di irrogazione della sanzione per CP_1 omesso versamento sottosoglia delle ritenute previdenziali si concretizza nel controllo di un'enorme mole di dati informatici messi a disposizione da un altissimo numero di contribuenti nell'intero arco temporale annuale (oltre un milione di infrazioni all'anno), che in ragione della natura personale della sanzione l' è sempre tenuto a verificare, per ogni datore di lavoro, se all'interno della stessa CP_1 annualità non ci siano più soggetti responsabili, e che tra le operazioni di verifica vi è anche il controllo incrociato tra le inadempienze contributive e i versamenti non effettuati direttamente all' ma all'Agente della Riscossione, che li riversa all' con molto ritardo e in modo CP_1 CP_1 aggregato.
Ebbene, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo a quello di riferimento, ed è pertanto in quel momento che si realizza, in caso di omesso versamento, la violazione, ma la verifica in ordine alla sussistenza delle violazioni da contestare, tenuto conto dell'individuazione di una soglia annua (10.000 €) in base alla quale l'illecito ha natura amministrativa o penale, non può che essere effettuata su base annuale, e quindi a decorrere dal 16 gennaio dell'anno successivo (termine ultimo di scadenza dei versamenti per il mese di dicembre).
Tuttavia, le violazioni risultano da un mero raffronto fra quanto dichiarato nei modelli
DM10/UNIEMENS, tramite i quali l'impresa autodenuncia la debenza di un determinato importo a favore dell' , e i versamenti effettuati, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si CP_1 risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente.
Del resto, è lo stesso a esporre, nell'atto di accertamento, che le violazioni sono emerse “da CP_1 una verifica dei nostri archivi” effettuata in epoca non meglio precisata, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria.
Gli argomenti difensivi spesi dall' hanno un carattere eminentemente astratto, e sono privi di CP_1 specifici elementi idonei a giustificare la durata degli accertamenti nel caso concreto;
nella memoria dell'ente non vi è alcuna precisa indicazione della data di inizio e conclusione degli stessi.
Una ricostruzione tanto generica e indefinita, carente di specifiche allegazioni relative all'attività istruttoria svolta e alla sua durata, si contrappone all'esigenza di certezza giuridica, intesa come tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della situazione giuridica individuale di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, e non costituisce elemento di prova sufficiente a giustificare il superamento del termine di decadenza.
È sul punto condivisibile l'argomentazione della Corte d'Appello di Milano (sent. n. 930/2023 del 30/11/2023), la quale evidenzia che “la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo ed
6 esclusivamente nel caso in cui è volta a realizzare quell'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo, attività istruttoria che deve essere debitamente documentata … con le moderne dotazioni informatiche anche quantità rilevanti di dati possono essere velocemente processati ed ogni eventuale ritardo nell'elaborazione di tali dati non può andare a detrimento del contribuente;
diversamente ragionando, poiché non è previsto che il procedimento sanzionatorio debba comunque essere definito entro un termine, questo potrebbe essere procrastinato sine die solo sulla base di considerazioni di ordine organizzativo interno dell'Istituto”.
Ne discende che la contestazione effettuata per la prima volta con la notifica dell'atto di accertamento in data 21/03/2023, in relazione a violazioni commesse nel periodo dicembre 2020 – aprile 2021, è tardiva, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002606953 dell' di CP_1
Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Di Blasio.
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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