Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosangela Musillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna, non costituiti in giudizio, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto Cat. A.12/Rig. nr. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Ravenna in data 28 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è entrato in Italia in data 02 ottobre 2023 con visto rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a Rabat per tirocinio della durata di 180 giorni. In pari data ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno.
Con provvedimento datato 28 gennaio 2025, la Questura di Ravenna ha disposto l’archiviazione dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio.
La motivazione del provvedimento reca le seguenti argomentazioni:
- lo straniero è stato autorizzato a soggiornare in Italia per svolgere un singolo tirocinio formativo, motivo per cui ha ottenuto il prescritto visto di ingresso di durata limitata, ossia fino al 1 aprile 2024;
- al cittadino straniero, che ha presentato istanza presso lo sportello di Poste italiane, è stato dato appuntamento per i rilievi fotosegnaletici in data 24 maggio 2024, data in cui il visto era già scaduto;
- essendo il visto scaduto, durante l'istruzione della pratica, non prorogabile ed il relativo permesso non rinnovabile, non è stato possibile procedere alla stampa del titolo di soggiorno;
- una delle condizioni necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno è proprio la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 bis e comma 4 bis, d.lgs. n. 286 del 1998.
In data 20 gennaio 2025, il ricorrente, fermato per un controllo dal comando dei Vigili di Morciano di AG, il ricorrente è stato indagato per il reato di cui all'art. 10 bis , d.lgs. n. 286/98 (ingresso o soggiorno illegittimo sul territorio).
Avverso il provvedimento di archiviazione il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la condotta dell’Amministrazione sarebbe illegittima la stessa non avendo tempestivamente concluso il procedimento amministrativo di rilascio del permesso e avendo fissato l’appuntamento per il c.d. “foto segnalamento” in una data successiva alla scadenza del visto;
2. inoltre, illegittimamente la P.a., in occasione dell’appuntamento per i rilievi foto segnaletici avrebbe ritirato la ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno privando così il ricorrente dell'unico documento attestante la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale nelle more del procedimento;
3. il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto ai rilievi foto segnaletici e la pratica avrebbe dovuto essere conclusa poiché la conversione del titolo di soggiorno è sempre possibile, anche in momento successivo alla scadenza del permesso di soggiorno.
Parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti asserendo di essere stato ingiustamente accusato del reato di cui all'art. 10 bis, d.lgs. n. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), a causa dell'illegittimo ritiro - in data 24 maggio 2024, in occasione della presentazione presso gli uffici per i rilievi fotosegnaletici - della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del Commissariato di Faenza, quale unico documento attestante la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale, esponendolo ingiustamente a conseguenze penali. Parte ricorrente ha lamentato, in particolare, il pregiudizio economico correlato all’impossibilità di sottoscrivere un contratto di soggiorno e percepire denaro da quando ha subito il ritiro della ricevuta, oltre al pregiudizio non economico correlato all’asserito stress psicologico, alla lesione della dignità personale e della reputazione, nonché alla compromissione del percorso di integrazione sociale.
Con ordinanza n. 503/25, depositata in data 15 maggio 2025, l’intestato Tar ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’Amministrazione resistente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per la decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Dall’esame degli atti e della documentazione prodotta in giudizio dalle parti emerge l’irragionevolezza e l’illegittimità dell’attività amministrativa censurata dall’odierno ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, dopo aver fatto regolare ingresso in Italia in data 02 ottobre 2023 in forza del visto di ingresso per tirocinio, ha, tempestivamente (in data 06 ottobre 2023, ossia appena quattro giorni dopo il suo ingresso nel territorio), provveduto a richiedere il permesso di soggiorno.
Inoltre, in data 25 novembre 2024, lo straniero ha presentato domanda di conversione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Rimini, ottenendo altresì il relativo nulla osta, ma ricevendo dalla Prefettura di Rimini, in data 31 marzo 2025, la notifica dell’avvio del procedimento di revoca dell’istanza P-RN/L/N/2024/105390 di rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno.
La Questura, quindi, in modo del tutto illegittimo, ha indicato allo straniero, come data per effettuare il foto - segnalamento il 24 maggio 2024, successivamente alla scadenza temporale del visto.
Il superamento del termine di efficacia del visto, pertanto, è conseguenza dell’operato dell’Amministrazione, la quale non avrebbe né potuto, né dovuto rifiutare il rilascio del permesso esclusivamente sulla scorta di tale circostanza.
In accoglimento in parte qua del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a., da parte dell’Amministrazione di procedere alla conclusione del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, con valutazione ed effetto ora per allora, come se, quindi, i termini di validità del visto fossero stati correttamente rispettati, rilasciando il permesso di soggiorno richiesto in caso di mancanza di altri elementi ostativi diversi dalla scadenza del visto di ingresso.
La Questura, quindi, sempre ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., dovrà informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Rimini sia della presente sentenza, sia, successivamente, del sopra menzionato provvedimento conclusivo del procedimento, affinchè lo Sportello ne tenga conto nell’ambito del ricordato procedimento relativo alla revoca del nulla osta, al fine della successiva eventuale conversione del permesso di soggiorno.
Per quanto concerne, invece, la domanda risarcitoria, il ricorrente si è limitato a lamentare che, essendo stato fermato per un controllo dal Comando dei Vigili di Morciano in AG nel gennaio 2025 e trovato privo della ricevuta illegittimamente ritirata, è stato denunciato per il reato di cui all’art. 10 bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Tale condotta, secondo parte ricorrente, avrebbe determinato un'ingiustificata compressione dei suoi diritti, esponendolo a conseguenze penali per una situazione di irregolarità formale creata dalla stessa Amministrazione in violazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge.
Sul piano del danno conseguenza, ha lamentato il pregiudizio economico correlato all’impossibilità di sottoscrivere un contratto di soggiorno e percepire denaro da quando ha subito il ritiro della ricevuta, oltre al pregiudizio non economico correlato all’asserito stress psicologico, alla lesione della dignità personale e della reputazione, nonché alla compromissione del percorso di integrazione sociale.
Al riguardo, d’altronde, la domanda risulta essere generica e non fondata su elementi sufficientemente concreti idonei a dimostrare i danni conseguenza subiti.
Pertanto, il ricorso, in parte qua , deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto,
1. annulla il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione di procedere come indicato in parte motiva;
2. respinge la domanda di risarcimento del danno;
3. spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.