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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di UG, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 553/2024 R.G. promossa da
nato ad [...] il [...], residente a [...]
n.14, C.F. , CodiceFiscale_1
, con sede legale in UG, via dei Filosofi Parte_2
n.43, C.F. , in persona del Presidente del C.d.A. e suo legale P.IVA_1
rappresentante, C.F. Parte_3 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Silvia Casari del foro di Reggio Emilia e Michela
Rocchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rocchi in UG, piazza
Italia n.4, in forza di procura allegata al ricorso in appello;
-Appellanti=
nei confronti di
di UG, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2 pagina 1 di 8 Distrettuale dello Stato di UG, presso la cui sede in via degli Offici n.12 è
domiciliato ex lege;
-Appellata=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti come all'udienza del 27.3.2025, e cioè: “si riportano agli atti ed a tutto
quanto depositato telematicamente, anche in via istruttoria, ed insistono per
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando ed opponendosi alle
deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni di parte avversa”;
per l'appellata come alla memoria di costituzione e difesa in appello, e cioè: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado
impugnata da controparte. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del
presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 28.7.2021 e Parte_1 Parte_4
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.160/2021 – prot. n.15021,
emessa nei loro confronti il 24.6.2021 dall' , Controparte_2
chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca e/o la dichiarazione d'inefficacia del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Esponevano gli opponenti che: - la sanzione irrogata al in solido con Pt_1
pari ad €.5.037,20 incluse le spese di notifica, Parte_4
traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. PG00001/2018-
pagina 2 di 8 176-01 del 11.6. 2018 con il quale era stata contestata la violazione dell'art.18 comma 1,
terza parte, del D. Lgs. n.276/2003, come modificato dal D. Lgs. n.251/04 e dal D.Lgs.
n.8/2016, per aver svolto illecitamente attività di ricerca e selezione del personale a decorrere dal mese di gennaio del 2016; - il 10.10.16 il aveva Controparte_3
trasmesso a la comunicazione di ammissione a socio cooperatore ed il Parte_4
13.10.16 era stata inviata al Ministero la dichiarazione di apertura delle sedi secondarie,
ivi compresa quella di UG, via dei Filosofi (gestita da;
- il , Parte_4 CP_3
che in data 3.12.2015 era stato autorizzato dal Ministero del Lavoro all'esercizio provvisorio di attività di ricerca e selezione del personale e all'iscrizione all'albo delle
Agenzie del Lavoro, aveva poi chiesto l'autorizzazione definitiva a tempo indeterminato per lo svolgimento di tale attività e l' istanza era stata accolta con riserva da AL
(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) il 20.4.2018, in attesa degli accertamenti da parte degli ispettorati territoriali del lavoro delle sedi decentrate
Con interessate;
- l' di UG aveva quindi disposto un sopralluogo ed aveva elevato il verbale sopra citato cui aveva fatto seguito l'emanazione dell'O.I. opposta;
- il aveva costituito un'organizzazione comune per la disciplina / svolgimento di CP_3
determinate fasi delle imprese partecipanti a norma dell'art. 2602 cod. civile ed anche
AL aveva avallato il sistema operativo del , sicché le singole imprese CP_3
consorziate avrebbero potuto operare in virtù dell'autorizzazione conferita a CP_3
dal momento che la consorziata non poteva essere considerata un soggetto terzo
[...]
ma una sede distaccata del stesso;
sulla base di quanto esposto gli opponenti CP_3
chiedevano l'annullamento / revoca / declaratoria di inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Radicatosi il contraddittorio l' resisteva Controparte_2
all'opposizione sostenendo che le contestazioni mosse dagli opponenti fossero del tutto pagina 3 di 8 infondate e che, pertanto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata di cui trattasi fosse perfettamente legittima, di qui la richiesta di rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali effettuate, quindi il
Tribunale di UG, con sentenza n.806/2024 emessa il 20.5.2024, revocava la disposta
CP_ sospensione della provvisoria esecutività dell' rigettava il ricorso e, per l'effetto,
confermava l'ordinanza-ingiunzione impugnata, ponendo a carico dei ricorrenti le spese di lite della resistente.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_4
sostanzialmente per un unico motivo di gravame riguardante il rapporto
[...]
tra la consorziante e la consorziata, nel senso che la seconda – vale a dire
[...]
– non avrebbe svolto attività di ricerca e selezione del personale Parte_4
come soggetto autonomo ma quale sede secondaria del stesso, che godeva di CP_3
regolare autorizzazione ministeriale, onde l'errore del primo giudice sarebbe consistito nell'aver richiesto all'unità organizzativa secondaria del un'autonoma CP_3
autorizzazione; ovvia la conseguenza che, una volta emendato tale errore interpretativo,
l'Ordinanza-Ingiunzione opposta non poteva che essere revocata o dichiarata inefficace perché illegittima.
In conformità di quanto dedotto gli opponenti hanno chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta,
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza della tesi Controparte_5
sostenuta dagli opponenti ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
pagina 4 di 8 La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio, all'esito della discussione orale, l'ha trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4
non possa trovare accoglimento.
[...]
Risulta pacifico in causa che il sia stato autorizzato per l'attività di ricerca e CP_3
selezione del personale ed all'iscrizione all'apposito Albo, mentre la Parte_2
– nel cui oggetto sociale, sia detto per inciso, l'attività di selezione e
[...]
ricerca del personale non risulta contemplata – non ha mai ricevuto tale autorizzazione.
La tesi degli opponenti è che, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice,
l'autorizzazione concessa al sia estendibile alla società consorziata, nel senso CP_3
che la consorziata non opera quale “soggetto autonomo ma quale sede secondaria del
stesso e proprio in ragione di soggetto consorziato” (cfr. pag.5 del ricorso in CP_3
appello); a tale proposito è infatti d'uopo rilevare che il 10.10.2016 aveva CP_3
trasmesso a comunicazione di ammissione a socio cooperatore del Parte_4
ed in data 13.10.2016 era stata inviata al Ministero la comunicazione di CP_3
apertura di nuove sedi secondarie, tra le quali figurava quella di UG, via dei Filosofi
n.43/N (doc.4 del fascicolo di primo grado). A conferma dell'infondatezza della tesi
Con sostenuta dall' di UG deducono gli appellanti che nel novero delle 52 sedi secondarie aperte dal siano stati mossi dei rilievi solo in due casi (a UG CP_3
Con ed Ascoli Piceno) e che l'ordinanza emessa dall' di Ascoli Piceno sia stata poi annullata dal Tribunale di Ascoli con la sentenza n.707/2024, quindi UG rimane un
unicum nel panorama nazionale.
pagina 5 di 8 Osserva questa Corte che la tesi che la consorziata non sia un soggetto “giuridicamente distinto da non è condivisibile. CP_3
Il di cui si discute svolge attività esterna, è costituito come centro autonomo CP_3
di rapporti giuridici ed ha completa autonomia patrimoniale, a norma degli artt. 2612 e seguenti cod.civile.
Risulta quindi incontestato -ed incontestabile- che il sia un Controparte_3
soggetto completamente distinto dalla società appellante, visto che il primo ha un'autonomia patrimoniale ed una soggettività giuridica che prescinde da quella delle consorziate, onde risulta insostenibile la tesi che la cooperativa sociale Famigliamici non sia un soggetto distinto dal stesso. CP_3
Oltre a tale rilievo, peraltro in sé assorbente per respingere la tesi degli appellanti,
occorre osservare che il nostro ordinamento non detta una definizione generale di
, ma la disciplina del relativo contratto è data dall'art. 2602 cod. civile, CP_3
secondo cui il contratto di serve a creare un'associazione di imprenditori il cui CP_3
scopo è quello di creare un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Orbene, nel caso in esame le prestazioni di ricerca e selezione del personale effettuate nella sede secondaria di UG erano fatturate al cliente dal , ma la persona CP_3
che si occupava in concreto delle relative prestazioni – vale a dire Persona_1
– era una dipendente della sicché non era il
[...] Parte_2
a svolgere una fase dell'attività della ma il suo esatto contrario CP_3 Parte_2
(in proposito vedi il verbale unico di accertamento dell'11.6.2018).
In altri termini il avrebbe ben potuto espletare l'attività nella sede secondaria CP_3
di UG, ma non con il personale della consorziata priva dell'autorizzazione ministeriale: infatti o l'attività di ricerca e sviluppo del personale nella sede secondaria pagina 6 di 8 veniva svolta con persone dipendenti dal oppure occorreva un distinto CP_3
provvedimento abilitativo affinché la cooperativa – che, tra l'altro, non Parte_4
contemplava nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività in questione – potesse svolgerla coi propri mezzi e col proprio personale.
Del resto è proprio dall'Allegato 21 versato in atti dalla appellata -che contiene il
“Vademecum” del che si ricava che ogni consorziato, in Controparte_3
possesso dei requisiti di legge, possa ottenere, tramite il , l'autorizzazione CP_3
ministeriale all'esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo come sede secondaria del
; ora è ovvia la considerazione che se alla consorziata si estendesse CP_3
l'autorizzazione ministeriale del la cooperativa consorziata non avrebbe CP_3
nessun interesse ad ottenere una seconda autorizzazione ministeriale (per svolgere la stessa attività nella stessa sede secondaria).
A tutto ciò aggiungasi che i locali (anzi il locale) dove opera la cooperativa non è a norma e che in capo a sono assenti i requisiti concernenti il capitale Parte_4
versato e l'oggetto sociale (vedi il citato verbale unico di accertamento dell'11.6.2018),
quindi l'appellante non avrebbe i requisiti per ottenere autonoma autorizzazione, fermo restando che l'atto costitutivo della cooperativa esclude in maniera assoluta “la
possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o
riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente
autorizzate e/o iscritte in appositi albi”, onde l'attività svolta in favore del è CP_3
addirittura esclusa dall'atto costitutivo.
*****
Da quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto debba essere respinto.
Sussistono giustificati motivi, dati dalle oscillazioni giurisprudenziali in subiecta
materia, per compensare tra le parti il 50% delle spese di lite, che per il restante 50%
pagina 7 di 8 seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.1.100,00 ad €.5.200,00) e della sua limitata complessità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di UG, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , in persona del Presidente del
[...] Parte_2
C.d.A. e suo legale rappresentante, nei confronti dell' Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante, respinta ogni
[...]
diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n.806/2024, emessa dal
Tribunale civile di UG;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio, sostenute dall' , che nel totale (100%) liquida Controparte_5
in €.1.800,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- dichiara compensato il restante 50% delle spese di lite;
- condanna altresì gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in UG, lì 27 marzo 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di UG, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 553/2024 R.G. promossa da
nato ad [...] il [...], residente a [...]
n.14, C.F. , CodiceFiscale_1
, con sede legale in UG, via dei Filosofi Parte_2
n.43, C.F. , in persona del Presidente del C.d.A. e suo legale P.IVA_1
rappresentante, C.F. Parte_3 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Silvia Casari del foro di Reggio Emilia e Michela
Rocchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rocchi in UG, piazza
Italia n.4, in forza di procura allegata al ricorso in appello;
-Appellanti=
nei confronti di
di UG, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2 pagina 1 di 8 Distrettuale dello Stato di UG, presso la cui sede in via degli Offici n.12 è
domiciliato ex lege;
-Appellata=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti come all'udienza del 27.3.2025, e cioè: “si riportano agli atti ed a tutto
quanto depositato telematicamente, anche in via istruttoria, ed insistono per
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando ed opponendosi alle
deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni di parte avversa”;
per l'appellata come alla memoria di costituzione e difesa in appello, e cioè: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado
impugnata da controparte. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del
presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 28.7.2021 e Parte_1 Parte_4
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.160/2021 – prot. n.15021,
emessa nei loro confronti il 24.6.2021 dall' , Controparte_2
chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca e/o la dichiarazione d'inefficacia del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Esponevano gli opponenti che: - la sanzione irrogata al in solido con Pt_1
pari ad €.5.037,20 incluse le spese di notifica, Parte_4
traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. PG00001/2018-
pagina 2 di 8 176-01 del 11.6. 2018 con il quale era stata contestata la violazione dell'art.18 comma 1,
terza parte, del D. Lgs. n.276/2003, come modificato dal D. Lgs. n.251/04 e dal D.Lgs.
n.8/2016, per aver svolto illecitamente attività di ricerca e selezione del personale a decorrere dal mese di gennaio del 2016; - il 10.10.16 il aveva Controparte_3
trasmesso a la comunicazione di ammissione a socio cooperatore ed il Parte_4
13.10.16 era stata inviata al Ministero la dichiarazione di apertura delle sedi secondarie,
ivi compresa quella di UG, via dei Filosofi (gestita da;
- il , Parte_4 CP_3
che in data 3.12.2015 era stato autorizzato dal Ministero del Lavoro all'esercizio provvisorio di attività di ricerca e selezione del personale e all'iscrizione all'albo delle
Agenzie del Lavoro, aveva poi chiesto l'autorizzazione definitiva a tempo indeterminato per lo svolgimento di tale attività e l' istanza era stata accolta con riserva da AL
(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) il 20.4.2018, in attesa degli accertamenti da parte degli ispettorati territoriali del lavoro delle sedi decentrate
Con interessate;
- l' di UG aveva quindi disposto un sopralluogo ed aveva elevato il verbale sopra citato cui aveva fatto seguito l'emanazione dell'O.I. opposta;
- il aveva costituito un'organizzazione comune per la disciplina / svolgimento di CP_3
determinate fasi delle imprese partecipanti a norma dell'art. 2602 cod. civile ed anche
AL aveva avallato il sistema operativo del , sicché le singole imprese CP_3
consorziate avrebbero potuto operare in virtù dell'autorizzazione conferita a CP_3
dal momento che la consorziata non poteva essere considerata un soggetto terzo
[...]
ma una sede distaccata del stesso;
sulla base di quanto esposto gli opponenti CP_3
chiedevano l'annullamento / revoca / declaratoria di inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Radicatosi il contraddittorio l' resisteva Controparte_2
all'opposizione sostenendo che le contestazioni mosse dagli opponenti fossero del tutto pagina 3 di 8 infondate e che, pertanto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata di cui trattasi fosse perfettamente legittima, di qui la richiesta di rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali effettuate, quindi il
Tribunale di UG, con sentenza n.806/2024 emessa il 20.5.2024, revocava la disposta
CP_ sospensione della provvisoria esecutività dell' rigettava il ricorso e, per l'effetto,
confermava l'ordinanza-ingiunzione impugnata, ponendo a carico dei ricorrenti le spese di lite della resistente.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_4
sostanzialmente per un unico motivo di gravame riguardante il rapporto
[...]
tra la consorziante e la consorziata, nel senso che la seconda – vale a dire
[...]
– non avrebbe svolto attività di ricerca e selezione del personale Parte_4
come soggetto autonomo ma quale sede secondaria del stesso, che godeva di CP_3
regolare autorizzazione ministeriale, onde l'errore del primo giudice sarebbe consistito nell'aver richiesto all'unità organizzativa secondaria del un'autonoma CP_3
autorizzazione; ovvia la conseguenza che, una volta emendato tale errore interpretativo,
l'Ordinanza-Ingiunzione opposta non poteva che essere revocata o dichiarata inefficace perché illegittima.
In conformità di quanto dedotto gli opponenti hanno chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta,
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza della tesi Controparte_5
sostenuta dagli opponenti ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
pagina 4 di 8 La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio, all'esito della discussione orale, l'ha trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4
non possa trovare accoglimento.
[...]
Risulta pacifico in causa che il sia stato autorizzato per l'attività di ricerca e CP_3
selezione del personale ed all'iscrizione all'apposito Albo, mentre la Parte_2
– nel cui oggetto sociale, sia detto per inciso, l'attività di selezione e
[...]
ricerca del personale non risulta contemplata – non ha mai ricevuto tale autorizzazione.
La tesi degli opponenti è che, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice,
l'autorizzazione concessa al sia estendibile alla società consorziata, nel senso CP_3
che la consorziata non opera quale “soggetto autonomo ma quale sede secondaria del
stesso e proprio in ragione di soggetto consorziato” (cfr. pag.5 del ricorso in CP_3
appello); a tale proposito è infatti d'uopo rilevare che il 10.10.2016 aveva CP_3
trasmesso a comunicazione di ammissione a socio cooperatore del Parte_4
ed in data 13.10.2016 era stata inviata al Ministero la comunicazione di CP_3
apertura di nuove sedi secondarie, tra le quali figurava quella di UG, via dei Filosofi
n.43/N (doc.4 del fascicolo di primo grado). A conferma dell'infondatezza della tesi
Con sostenuta dall' di UG deducono gli appellanti che nel novero delle 52 sedi secondarie aperte dal siano stati mossi dei rilievi solo in due casi (a UG CP_3
Con ed Ascoli Piceno) e che l'ordinanza emessa dall' di Ascoli Piceno sia stata poi annullata dal Tribunale di Ascoli con la sentenza n.707/2024, quindi UG rimane un
unicum nel panorama nazionale.
pagina 5 di 8 Osserva questa Corte che la tesi che la consorziata non sia un soggetto “giuridicamente distinto da non è condivisibile. CP_3
Il di cui si discute svolge attività esterna, è costituito come centro autonomo CP_3
di rapporti giuridici ed ha completa autonomia patrimoniale, a norma degli artt. 2612 e seguenti cod.civile.
Risulta quindi incontestato -ed incontestabile- che il sia un Controparte_3
soggetto completamente distinto dalla società appellante, visto che il primo ha un'autonomia patrimoniale ed una soggettività giuridica che prescinde da quella delle consorziate, onde risulta insostenibile la tesi che la cooperativa sociale Famigliamici non sia un soggetto distinto dal stesso. CP_3
Oltre a tale rilievo, peraltro in sé assorbente per respingere la tesi degli appellanti,
occorre osservare che il nostro ordinamento non detta una definizione generale di
, ma la disciplina del relativo contratto è data dall'art. 2602 cod. civile, CP_3
secondo cui il contratto di serve a creare un'associazione di imprenditori il cui CP_3
scopo è quello di creare un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Orbene, nel caso in esame le prestazioni di ricerca e selezione del personale effettuate nella sede secondaria di UG erano fatturate al cliente dal , ma la persona CP_3
che si occupava in concreto delle relative prestazioni – vale a dire Persona_1
– era una dipendente della sicché non era il
[...] Parte_2
a svolgere una fase dell'attività della ma il suo esatto contrario CP_3 Parte_2
(in proposito vedi il verbale unico di accertamento dell'11.6.2018).
In altri termini il avrebbe ben potuto espletare l'attività nella sede secondaria CP_3
di UG, ma non con il personale della consorziata priva dell'autorizzazione ministeriale: infatti o l'attività di ricerca e sviluppo del personale nella sede secondaria pagina 6 di 8 veniva svolta con persone dipendenti dal oppure occorreva un distinto CP_3
provvedimento abilitativo affinché la cooperativa – che, tra l'altro, non Parte_4
contemplava nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività in questione – potesse svolgerla coi propri mezzi e col proprio personale.
Del resto è proprio dall'Allegato 21 versato in atti dalla appellata -che contiene il
“Vademecum” del che si ricava che ogni consorziato, in Controparte_3
possesso dei requisiti di legge, possa ottenere, tramite il , l'autorizzazione CP_3
ministeriale all'esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo come sede secondaria del
; ora è ovvia la considerazione che se alla consorziata si estendesse CP_3
l'autorizzazione ministeriale del la cooperativa consorziata non avrebbe CP_3
nessun interesse ad ottenere una seconda autorizzazione ministeriale (per svolgere la stessa attività nella stessa sede secondaria).
A tutto ciò aggiungasi che i locali (anzi il locale) dove opera la cooperativa non è a norma e che in capo a sono assenti i requisiti concernenti il capitale Parte_4
versato e l'oggetto sociale (vedi il citato verbale unico di accertamento dell'11.6.2018),
quindi l'appellante non avrebbe i requisiti per ottenere autonoma autorizzazione, fermo restando che l'atto costitutivo della cooperativa esclude in maniera assoluta “la
possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o
riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente
autorizzate e/o iscritte in appositi albi”, onde l'attività svolta in favore del è CP_3
addirittura esclusa dall'atto costitutivo.
*****
Da quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto debba essere respinto.
Sussistono giustificati motivi, dati dalle oscillazioni giurisprudenziali in subiecta
materia, per compensare tra le parti il 50% delle spese di lite, che per il restante 50%
pagina 7 di 8 seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.1.100,00 ad €.5.200,00) e della sua limitata complessità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di UG, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , in persona del Presidente del
[...] Parte_2
C.d.A. e suo legale rappresentante, nei confronti dell' Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante, respinta ogni
[...]
diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n.806/2024, emessa dal
Tribunale civile di UG;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio, sostenute dall' , che nel totale (100%) liquida Controparte_5
in €.1.800,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- dichiara compensato il restante 50% delle spese di lite;
- condanna altresì gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in UG, lì 27 marzo 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8