Sentenza breve 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/07/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2025, proposto da Eden Roc S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico p.t., Raffaele Marco Casola, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
a - del provvedimento n. 5937 (ordinanza n. 12) del 3.04.2025, notificato in data 7.04.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha ingiunto alla Società Eden Roc la demolizione di plurime opere abusive presso la struttura alberghiera denominata "Hotel Eden Roc" in Via Marconi n. 110, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001;
b - ove e per quanto occorra, della ingiunzione di demolizione n. 34/2017;
c - ove e per quanto occorra, ancora, del provvedimento prot. n. 2040/2022 di diniego di compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di ingiunzione di demolizione n. 34/2017;
d - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
La ricorrente è insorto avversa i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Non si è costituito il Comune resistente, pur ritualmente evocato in giudizio.
Nell’udienza camerale del 15.07.2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è improcedibile e perciò lo stesso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., attesa la successiva presentazione, in data 5.07.2025, di una SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 380/2001.
In proposito il Tribunale, seguendo un corrispondente orientamento espresso in giurisprudenza, ha più volte precisato che la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere o comunque di far venir meno l’interesse alla decisione (tra le tante cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, 28.12.2023, n. 3198/2023; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1619/2024 e n. 49/2022).
Infatti, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022).
Vi è più che la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28/11/2024, n. 02329).
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato, si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO