Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 1577 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2020
promossa da,
Parte 1
con avv. Piero Bennasciutti giusto mandato in atti
- Attore -
CONTRO
Controparte 1
con avv. Alessandra Paoletti giusto mandato in atti,
-Convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2051 cc o 2043 cc
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter cpc depositate dalle parti il 27 marzo 2024
Attore: "...per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, esposte nella narrativa dell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge,
☐ in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
[...] nella causazione del sinistro ai sensi dell'art 2051 c.c. e, quindi, condannare quest'ultima a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore nella misura indicata nella premessa dell'atto di citazione, o in quella che risulterà in corso di causa all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
[...] nella causazione del fatto dannoso occorso all'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c e quindi condannarla a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore nella misura indicata nella premessa dell'atto di citazione, o in quella che risulterà in corso di causa all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite. in via istruttoria, come indicato nella memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c., si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze non ammesse con ordinanza del
28/04/2021:
3) "Vero che prima che il sig. Parte_1 entrasse nell'avvallamento e cadesse l'unica anomalia che ha visto nell'asfalto erano una riga costituita da piccole crepe, in corrispondenza della quale l'asfalto era pari";
4) "Vero che l'avvallamento in cui è entrato il sig. Parte_1 si trovava a circa 20/30 cm sulla destra della riga costituita da piccole crepe ed alcune decine di metri dopo l'inizio di quest'ultima";
5) "Vero che prima ed in corrispondenza dell'avvallamento in cui è entrato il sig. [...] Parte 1 l'asfalto era integro, senza crepe e buchi";
6) "Vero che prima ed in corrispondenza dell'avvallamento in cui è entrato il sig. [...]
l'asfalto aveva lo stesso colore";Parte 1
7) "Vero che Lei ha individuato l'avvallamento solo quando ha visto sbandare il motociclo condotto dal sig. Parte 1 Parte 1 non era specificamente 8) "Vero che l'avvallamento in cui è entrato il sig. segnalato"; Parte 1 si trovava nel punto in cui11) "Vero che l'avvallamento in cui è entrato il sig. nelle foto prodotte quali documenti 10 e 21 da questa difesa, che si mostra al teste, si vede la riparazione effettuata alcuni giorni dopo nel manto stradale";
12) “Vero che le fotografie prodotte quali documenti da 14a a 141 allegati all'atto di citazione, che
Parte 1 ed i danni riportati asi mostrano al teste, hanno ad oggetto la moto del sig. seguito del sinistro avvenuto in data 19.05.2018";
Parte 1 era posizionato all'inizio 13) "Vero che l'avvallamento in cui è entrato il sig.
della curva a sinistra";
Parte 1 viaggiava ad una velocità inferire 14) "Vero che al momento della caduta il sig.
a 50 km/h"; Parte 1 costringe il pilota ad una posizione 15) "Vero che il motociclo condotto dal sig.
di guida bassa e con il corpo proteso in avanti”;
16) "Vero che dal 19.05.2018 il sig. Parte 1 ha smesso di andare in moto"
Parte 1 faceva un giro in moto17) "Vero che prima dell'incidente del 19.05.2018 il sig. tutti i sabati";
Convenuta: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, reiecta ogni contraria istanza, eccezione e produzione,
In via principale respingere integralmente le domande dell'attore poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici nei confronti dell'Ente convenuto, liquidare i danni nei limiti del giusto e del dovuto, delle effettive responsabilità dei coinvolti, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., ravvisandosi un concorso colposo determinante dell'attore nella produzione dell'evento, tale da escludere o limitare fortemente ogni responsabilità della stessa Controparte_1
, e di quanto rigorosamente provato e documentato come riferibile all'evento per cui è causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Controparte 1Il sig. Parte 1 ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in data 19/05/2018, alle ore 17.20 circa,
allorquando, nel percorrere la SR 65 proveniente dal passo della Raticosa con direzione Bologna alla guida del motociclo mod.Yamaha Tg. AD26435, giunto all'altezza del Km 59 II di tale strada, in località Firenzuola, cadeva a terra per la presenza di un avvallamento al centro della carreggiata
"che si sviluppava lungo la sede stradale" provocandosi lesioni personali, danni al motociclo condotto ed ulteriori danni patrimoniali per i mancati ricavi avendo dovuto interrompere la propria attività lavorativa per oltre un mese.
,Il sig. Parte 1 ha imputato la responsabilità dell'evento alla Controparte_1 quale proprietaria della strada in cui si è verificato il sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto il dissesto stradale de quo non era segnalato e, per le sue caratteristiche e per la sua collocazione, rivestiva la forma dell'insidia improvvisa, non prevedibile né evitabile. La Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha declinato la propria responsabilità assumendo che il Parte 2 avrebbe tenuto una condotta di guida negligente ed imprudente, certo non adeguata alla strada percorsa ove era presente segnaletica che indicava la presenza di strada deformata nonché il rispetto del limite di velocità di 50Km/h.
La convenuta ha altresì evidenziato che il fatto si sarebbe verificato alle ore 17.20 del 19/05/2018,
quindi in presenza di luce diurna e di tempo sereno e con condizioni metereologiche che assicuravano una perfetta visibilità dello stato dei luoghi e della segnaletica stradale de dissesto.
In ogni caso, la Controparte_1 ha invocato il concorso di colpa preminente nella causazione dell'evento da parte del danneggiato per non avere prestato maggiore attenzione allo stato dell'asfalto ed ha contestato la quantificazione dei danni operata dal Parte 1
La causa, previa concessione dei termini ex art. 183 cpc VI comma, è stata istruita con ammissione di prove testimoniali nonché di ctu medico legale sull'attore e tecnica per valutare i danni subiti dal mezzo di sua proprietà. La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In diritto
Controparte_1La responsabilità imputata dal Parte 1 alla ha senz'altro natura extracontrattuale e si fonda, non sul generale principio del neminem laedere, ma sull'obbligo di custodia e di manutenzione ex art. 2051 c.c. il quale pone la presunzione di responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali per la quale occorre verificare in concreto se, per le caratteristiche del bene stesso e tutte le altre circostanze del caso, si possa su di esso esercitare o meno la custodia (in tal senso, ex multis, Cass.civ. sez.VI
20.02.2019 n.4963, Cass. civ. sez.III 22.03.2016 n.5622, Cass.civ. sez.VI 11.11.2015 n.23090,
Cass.civ. sez.II 23 sez.VI 19.06.2015 n.12821, Cass.civ. sez. III 8.05.2015 n.9323, Cass.civ. sez.VI
19.03.2013 n.6811, Cass.civ. sez. III 18.07.2011 n.15720, Cass.civ. sez.III 13.07.2011 n.15389,
Cass. civ. sez.III 15.10.2010 n.21329, sez.III 7.04.2009 n.8377, Cass.civ. sez.III 23.01.2009 n.1691
ed altre) salvo la prova della imprevedibilità, non evitabilità e non preventiva segnalabilità dell'evento dannoso (vedi ex multis 23919/2013).
Prima di compiere tale indagine ed in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., si osserva come sia onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 17.01.2020 n.
858, Cass. civ. sez. III 28.02.2019 n.5808, Cass. civ. sez.VI 7.01.2016 n.56, Cass. civ. sez.VI
28.09.2015 n.19121, Cass. civ. sez.VI 11.03.2011 n. 5910, Cass. civ. sez. III 23.01.2009 n.1680, Cass. civ. sez. III 9.10.2008 n.24881 ed altre), nonché che il danno non sia l'effetto del dinamismo intrinseco della cosa. In tal caso occorre verificare che, al modo di essere della cosa, non si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato in quanto, trattandosi di cosa di per sé inerte,
è necessaria un'indagine ulteriore sulla maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, sul grado di attenzione richiesto e su ogni altra circostanza idonea a stabilire quale fosse l'eventuale potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare la responsabilità del custode (Cass. n.ro 2660/13).
La Suprema Corte, difatti, ha specificato che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione
(buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)"
(Cass. Civ. sent. n. 6306/13).
Si osserva altresì che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
-
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (in tal senso vedasi Cass. 17443/2019;
Cass. Civ. ord. 9315/19 ed in senso conforme ord. n. 2480/18).
La responsabilità
In via preliminare deve darsi per pacifica, in quanto provata documentalmente (vedi doc. 2 parte convenuta), la sussistenza del rapporto di custodia tra la Citta Metropolitana CP 1 ed il tratto di strada in cui si è assunta la verificazione del sinistro occorso al sig. Parte_1 in data 19/05/2018 e cioè la SR 65 (cd. passo della Raticosa). Occorre, quindi, verificare se nella fattispecie de qua vi siano elementi sufficienti, anche presuntivi, per far ritenere provati: il sinistro, le circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si è verificato, la presenza anomala di una buca non segnalata sulla sede stradale.
Occorre evidenziare che risulta dimostrata per tabulas (doc. 9 attoreo) nonché non contestato l'arrivo sul luogo del sinistro, per come indicato in citazione, di un'autombulanza e di una pattuglia di Carabinieri.
Tuttavia, in assenza in atti di un verbale dell'autorità giunta sul posto, gli elementi di cui sopra sono individuabili e accertabili, principalmente dalle dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa attorea (doc.ti 12 e 13 attorei) per come confermate all'udienza del 13 ottobre 2021 ove, sotto giuramento, sono stati escussi i sig.ri Tes 1 e Tes 2 nonché dal Verbale di Pronto Soccorso
(doc. 2 attoreo).
In particolare, dal Verbale di Pronto soccorso viene ad evidenza che il sig. Parte 1 è giunto al
Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mugello - Borgo San Lorenzo (FI) alle ore 18.51 del 19.05.2018 per il tramite di 'autombulanza medicalizzata' (vedi doc. 2 attoreo) e che abbia dichiarato al medico dello stesso "...alle 17.20 caduta da moto in seguito ad avvallamento della strada" (vedi
ANAMNESI punto E).
In ordine al valore probatorio di tale atto, si ricorda che il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del pronto soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In particolare, la Suprema Corte, ha affermato che le dichiarazioni rese dal danneggiato nell'immediatezza del sinistro entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente "sulla base del rilievo che esso è caratterizzato oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice", per poi precisare che "il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese", aggiungendo che in mancanza di proposizione di querela di falso in danno del medico certificatore, non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate e che il loro contenuto sia quello verbalizzato (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28-7-2020). La dichiarazione resa dal Parte 1 ai medici del Pronto Soccorso trova riscontro nella dinamica descritta dalla difesa attorea nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi i quali, indifferenti, hanno descritto in modo preciso e dettagliato lo svolgimento dei fatti, confermando luogo ed ora del sinistro al quale hanno personalmente assistito, e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare.
Dalle risultanze fotografiche in atti (non contestate specificatamente dalla Controparte 1 ) e testimoniali risulta, poi, accertata la presenza del dissesto sulla sede stradale e, nello specifico, di un profondo avvallamento, poco prima dell'ingresso della curva al KM 59 II della SR65 che porta da
CP 1 a Bologna attraverso il passo della Raticosa in località Firenzuola.
Testimone 3 ha dichiarato "Cap. 2Con riferimento alle modalità della caduta il teste sig.
Confermo di aver visto il sig. Parte 1 cadere. L'asfalto era rovinato cioè era crepato, ho visto il sig. Parte 1 non gestire il suo mezzo in quanto la ruota è andata a finire in un avvallamento cretosi per la criticità dell'asfalto stesso.". Dello stesso tenore la testimonianza resa dal sig. Tes 4 il quale ha precisato "Cap. 2 Ho visto il sig. Parte 1 cadere. La strada è crepata, ho visto Pt 1 entrare in un dislivello dell'asfalto,
perdere il controllo della moto e cadere.".
Ambedue i testi riconoscono la documentazione fotografica mostratagli, dalla quale emerge, tra l'altro, l'estensione delle crettature dell'asfalto lungo tutta la parte centrale della carreggiata di percorrenza dell'attore, la presenza e la profondità della buca e/o avvallamento, l'uniformità di colore tra la buca e le crettature nonché l'asfalto circostante.
Ebbene tali conferme portano lo scrivente Giudice a rendere credibile, né risulta provato il contrario, sia la verificazione sia le modalità del sinistro nel luogo indicato in citazione nonché le caratteristiche dell'avvallamento tali da renderlo pericoloso e non immediatamente e tempestivamente percepibile dal motociclista anche per le caratteristiche del veicolo.
Deve difatti evidenziarsi che proprio per sua conformazione l'avvallamento è una depressione del terreno di più difficile individuazione per chi conduce un motoveicolo poiché non è sporgente come può essere una cunetta.
Pertanto, come nella fattispecie, laddove risulti provata la presenza di un improvviso abbassamento del manto stradale di colore uniforme all'asfalto ed alle crettature ivi presenti, secondo la comune esperienza, appare evidente che l'avvallamento avrebbe potuto essere distinguibile eventualmente solo in prossimità dello stesso.
Ad abundantiam, per come accertato dal Ctu in corso di causa, la tipologia dei danni subiti dal mezzo in questione è riconducibile alla dinamica esposta dalla difesa attorea: pertanto, secondo un ragionamento di regolarità causale che si basa anche su presunzioni, deve ritenersi provato il nesso causale tra il danneggiamento della moto e la presenza della disconnessione rilevata sulla strada.
Ebbene, mentre il sig. Parte 2 ha provato che l'incidente è avvenuto a causa della buca, la [...]
CP 1 non ha dimostrato che la condotta del conducente della moto fosse stata così
abnorme ed eccezionale e/o imprudente da integrare il caso fortuito (Cass. civ. n° 2480/18; Cass.
21972/2023).
Non sono condivisibili, le osservazioni della Controparte_1 secondo cui nella specie il sinistro è stato frutto di disattenzione riconducibile in via esclusiva alla condotta del danneggiato, costituente quel caso fortuito che esime parte convenuta da qualsivoglia responsabilità in quanto la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della condotta di quest'ultima da parte del custode non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso, che difatti viene meno in presenza solo di un caso fortuito “ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito". (cfr. Cass. Cassazione n. 4035/2021). In
-
altre parole, l'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal medesimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è ancora espressa la Cassazione, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016 cfr "La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”).
(vedi doc. 2) non è idonea ad esentare daLa relazione tecnica depositata dalla Controparte_1 colpa l'Ente convenuto inconferente a tal fine la presenza di segnaletica su entrambi i sensi di marcia volta ad indicare il limite di velocità di 50 km/h e il segnale di pericolo 'strada deformata estesa' posto a poco meno di un km dal luogo del sinistro direzione Bologna.
Tale relazione appare altresì poco obiettiva dal momento che, nell'affermare che 'il fondo stradale risulta essere asfaltato', nulla riferisce in merito alle crettature sullo stesso presenti e ben rappresentate dalla documentazione fotografica in atti sia da quella prodotta dalla stessa convenuta sia dalla foto 9 attorea ove è individuabile il tratto stradale interessato dal sinistro con sullo sfondo la presenza di Carabinieri, dell'autombulanza e della moto del sig. Parte_1
A parere dello scrivente Giudice, peraltro, l'ente proprietario della strada dissestata non può andare esente da responsabilità per aver posizionato un cartello generico di pericolo prima a circa 500 m dal punto di caduta (anche se con la dicitura Esteso), in quanto inidoneo a consentire alla vittima di individuare con esattezza il punto dell'avvallamento.
Invero, pur a fronte della presenza di segnaletica, il motociclista che transitasse nel tratto successivo non poteva ragionevolmente ritenere di incontrare una buca tanto profonda al centro della carreggiata di percorrenza che non fosse adeguatamente e specificamente segnalata.
Proprio la tipologia dell'avvallamento di cui si tratta imponeva all'amministrazione di segnalare in modo specifico quel pericolo sino al momento in cui non fosse stata in grado di procedere alla riparazione, apponendo segnalazioni in prossimità della buca e imponendo una velocità massima specifica, molto inferiore ai limiti consentiti di 50 Km/h nel tratto così gravemente danneggiato.
Cosa che nella circostanza non è avvenuta, stante la sola presenza di segnali di pericolo generici e di limite di velocità di 50 km/h per come ammesso, con valore confessorio, dalla difesa convenuta.
Nè la sola circostanza della conoscenza da parte del sig. Parte 1 della strada, per averla percorsa in altre circostanze (vedi deposizioni in tal senso dei testi), risulta in alcun modo sufficiente ad integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la rottura del manto stradale e la caduta dell'attore, non costituendo il percorrere la strada con una moto un comportamento tanto anomalo da risultare imprevedibile e da assorbire interamente il nesso causale, divenendo esso stesso causa esclusiva del danno e recidendo ogni legame con il difetto manutentivo della strada. La strada infatti, nel momento in cui si è verificata la caduta, non solo non presentava alcuna segnalazione puntuale dell'avvallamento pericoloso ivi esistente ma non era stata neanche messa in sicurezza, pur dovendosi ritenere che fosse in cattive condizioni d'uso ormai da tempo altrimenti non si spiegherebbe la presenza dei cartelli di strada deformata al km 58+500 e
58+800 in direzione Bologna come affermato dalla stessa difesa della Controparte_1
Ebbene, se per conformazione particolare di quel tratto di strada, curvilineo ed in pendenza,
l'asfalto era suscettibile di facili rovinii tanto da dover essere apposti i cartelli di strada dissestata allora la Controparte_1 quale custode, avrebbe dovuto dimostrare una precisa attenzione al
,
suo controllo e manutenzione per evitare l'aggravamento dello stato dei luoghi. Tale prova non solo non è stata fornita ma è stata sconfessata dalla presenza prima dell'avvallamento e poi, a distanza di qualche giorno dall'incidente, del riempimento della buca con asfalto a freddo (vedi testimonianza del sig. Tes_5 "Adr La settimana successiva quando sono risalito a fare un giro ho visto che sul dissesto era stato messo dell'asfalto a freddo") cosa che non sarebbe stata necessaria se l'avvallamento non fosse esistito e/o se non fosse stato di ampiezza tale da creare effettivamente un pericolo per gli utenti della strada.
Peraltro, la circostanza di tale intervento riparatore non è mai stata specificatamente e tempestivamente contestata dalla difesa della convenuta.
Né la testimonianza resa dal sig. Testimone_6 all'udienza del 19 luglio 2023 può essere
..Testi positivamente valorizzata (cfr. Confermo che alla data in cui ho scattato le fotografie allegate alla mia relazione l'avvallamento sulla strada era presente") stanti le differenti tempistiche tra la data dell'incidente (19 maggio 2018), la data in cui è stato posto l'asfalto a freddo nell'avvallamento (testimonianza Tes_5 “Adr La settimana successiva quando sono risalito a fare un giro ho visto che sul dissesto era stato messo dell'asfalto a freddo") e la data in cui lo stesso in qualità di tecnico di parte convenuta ha scattato le foto (5 luglio 2018) per predisporre la sua relazione dopo aver fatto un accesso sul luogo del sinistro.
Né la foto allegata alla perizia del tecnico, ritraente lo stato dei luoghi nel punto in cui si è verificato il sinistro, consente di apprezzare quanto dal medesimo testimoniato stante la scarsa definizione dell'immagine.
SR55 DELLA FUTA KM 59+200 CIRCA
05.07.2018
In conclusione, non sussistono elementi sufficienti che inducano a ritenere configurabile una condotta colposa dell'attore che, per la sua eccezionalità e imprevedibilità, si ponga in termini di causa esclusiva dell'accaduto.
Per richiamare la giurisprudenza di legittimità, difatti, l'ente “...deve sempre rispettare i suoi obblighi di manutenzione quale "custode (...) Affinché vi sia responsabilità del danneggiato, inoltre, ci deve essere un comportamento colposo imprudente" (Cass. 21972/2023) che nella fattispecie non è stato dimostrato.
Né il comportamento dell'attore appare integrare una concausa del danno tale da legittimare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione del risarcimento del danno.
L'istruttoria, difatti, ha consentito di dimostrare che il sig. Parte 1 tenesse un'andatura moderata in considerazione dell'assenza di segni di scarrocciamento sull'asfalto, del mancato impatto della moto con il guard reil e dei danni comunque modesti riscontrati sulla moto (vedi documentazione fotografica attorea doc. 14).
Deve poi considerarsi la peculiarità del punto in cui si è verificata la caduta, cioè a ridosso di una curva a sx in strada leggermente in pendenza laddove il conducente del moto-ciclo è, notoriamente, più impegnato a prestare attenzione alla correttezza della manovra ed all'eventuale presenza di veicoli provenienti dalla carreggiata opposta al proprio senso di marcia piuttosto che ad ispezionare il piano stradale, con conseguente inevitabilità dell'evento e considerata anche la pericolosità insita in un 'eventuale, repentino spostamento necessario ad evitare la buca e le cattive condizioni del manto stradale così come evidenziate dalle foto.
All'attore spetta quindi l'integrale risarcimento del danno patito.
Il danno.
Non rientrando la fattispecie in esame nei danni da circolazione stradale cui è limitata l'applicazione dell'art. 139 legge sulle assicurazioni, successivamente richiamata limitatamente alla responsabilità medica, la liquidazione dei danni alla persona subiti dal sig. Parte_1 va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 26972/08 secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell'integrità (cd. danno biologico) e procedere alla eventuale personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa.
Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attore ha riportato un “...un trauma contusivo-distorsivo multiplo. A seguito degli accertamenti effettuati fu posta diagnosi iniziale di “contusioni multiple e ematoma regione sacrale con trauma cranico commotivo", e furono concessi 10 gg di prognosi. Successivamente, il Periziando si affidò
a vari Sanitari al domicilio, per l'insorgere di sintomatologia anche alla spalla destra e al ginocchio destro, e al MMG, con un prolungamento di malattia fino al 25.07.2018 compreso, sottoponendosi anche ad accertamenti (RM spalla destra e ginocchio destro) che mostrarono lesione completa del sovraspinato (in esiti di pregressa riparazione della spalla, con involuzione atrofica del ventre muscolare del sovraspinato stesso) alla spalla destra e sospetta lesione del LCA al ginocchio destro, reperti che furono confermati da specialista ortopedico di fiducia.”. Il dott. Per 1 poi, ha accertato in nesso causale tra il danno alla persona lamentato e la dinamica del sinistro e che "Allo stato attuale vi sono sono postumi a carattere permanente a carico di spalla destra, ginocchio destro e schiena, identificati in esiti anatomici con conseguente sindrome algo- disfunzionale: lesione completa del sovraspinato con involuzione atrofica del ventre muscolare del sovraspinato stesso alla spalla destra, in pregressa riparazione dello stesso;
lesione per lo meno parziale del LCA al ginocchio destro, cefalea residua in sindrome post-trauma cranico commotivo;
lieve scollamento dei tessuti molli in esiti di ematoma riassorbitosi a livello sacrale." Per i quali ha riconosciuto "...IT per complessivi 70 (settanta) gg, di cui 2 (due) gg sono da valutare in IT al
100%, 18 (diciotto) gg in IT al 75%, 20 (venti) gg in IT al 50% ed i restanti 30 (trenta) gg in IT al
25%; vi è inoltre una IP nella misura del 12% (dodici per cento)".
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della
Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u., 11.11.08, 26972, 26973,
26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003
(Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale
(cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore va liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell'anno 2024, assunte quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito. Le tabelle di Milano determinano, invero, il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva". Va tuttavia rilevato che il "compenso” aggiuntivo per danno morale non è però dovuto in automatico, trattandosi di danno che va accertato caso per caso. Più precisamente, accanto all'iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti. Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell'incremento indicato per liquidare complessivamente il danno non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, anche su base presuntiva, quel danno morale non potrà essere, in ogni caso, aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta). Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico e con esclusione della seconda voce (in tal senso Cass. 25164/20).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza soggettiva, consistente in una degenerazione patologiche (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte chi ne sia involontario protagonista che è dato riscontrare, nel caso specifico, per l'iter medico sostenuto per accertare definitivamente i danni riportati nel sinistro.
Alla luce delle conclusioni del ctu, tenuto conto degli importi di cui alla tabella del Tribunale di
Milano, considerato che la liquidazione del danno biologico, quale componente del danno non patrimoniale, considera già la compromissione dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi aspetti statico e dinamico relazionali medi, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dal sig. Parte_1 nei seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico
€ 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+28%)
€ 798,52
Punto danno non patrimoniale
€ 3.650,39
Punto base I.T.T.
€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 18
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 25.325,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 32.415,00
Invalidità temporanea totale
€ 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 1.552,50
Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25%
€ 862,50
Totale danno biologico temporaneo
€ 3.795,00
Totale generale:
€ 36.210,00
Non si ritiene di riconoscere alcun incremento liquidatorio dovuto alla cd. "personalizzazione del danno" in quanto mai specificatamente allegata e dedotta in atti introduttivi.
Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale per spese mediche per come ritenute congrue dal CTU
e quantificate in € 737,15.
Sono infine da riconoscersi i danni riportati dalla moto del sig. Parte 1 in € 2.200,00 iva compresa (duemiladuecento00) come da Accordo Conservativo raggiunto tra le parti in sede di ctu tecnica (vedi ctu perito Per 2
All'attore spetta altresì sulle predette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione
n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dalla data dell'occorso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent.
26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004). Non si ritiene di riconoscere il richiesto danno patrimoniale per il mancato ricavo asseritamente imputabile alla sospensione dell'attività esercitata dal Parte 1 nei giorni di invalidità temporanea totale del tutto insufficiente la documentazione prodotta ed in assenza di ulteriori elementi probatori.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite
Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u. e di c.t.p. attoreo, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, e s.m., per tutte le fasi del giudizio in relazione agli importi riconosciuti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta Controparte_1
[...] .
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa;
2. condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento, in favore del sig. [...]
Parte 1 , della complessiva somma di € 36.210,00, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di € 737,15 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche e di € 2.200,00 per i danni al mezzo oltre interessi da calcolarsi come in motivazione;
a pagare a favore del sig. [...] 3. condanna la convenuta Controparte 1
Parte 1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre agli accessori di legge ed oltre spese generali nonché oltre a spese vive (contributo unificato, notifica, bolli e spese di ctp);
Controparte_1 le spese delle 4. pone definitivamente a carico della convenuta esperite c.t.u. per come già liquidate.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone