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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7077/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
IL RA CE
ST RI CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7077/2025, vertente
TRA
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Sebastiani
E
CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Rocco De Bellis
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 e anno chiesto al Tribunale di Roma Parte_1 CP_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in
Roma in data 16 luglio 1990. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie
(classe 1993) e (classe 1997). Per_1 Per_2
Le parti hanno riferito di essersi separate nell'anno 2019 con sentenza n.
8952/2019, pubblicata il 29 aprile 2019 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 72837/2016, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 I coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
celebrato in data 16/07/1990 a Roma, trascritto nei Registri dello
Stato Civile con Atto n. 973 dell'anno 1990, parte 2, serie A01;
2. la casa coniugale sita in Roma in Via Marco Valerio Corvo n.
45, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata alla sig.ra
che ne sosterrà ogni onere e spesa ordinaria, Parte_1
mentre quelle straordinarie saranno ripartite tra i
ricorrrenti/comproprietari;
3. i Sig.ri e , odierni istanti, rinunciano CP_1 Pt_1
reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di contributo per il
loro mantenimento, essendo ciascuno autonomo ed
autosufficiente;
4. In considerazione delle condizioni di non autosufficienza
economica della figlia il sig. si Per_2 CP_1
2 impegna a versare quale assegno di mantenimento ordinario per
la detta la somma di € 350,00 mensile, direttamente sul conto
della sig.ra . Con adeguamento Istat come per legge. Pt_1
5. Tutte le spese straordinarie della figlia saranno Per_2
ripartite nella misura del 60% in capo al sig. del CP_1
40% della sig.ra . Si fa espresso rimando per Parte_1
le dette al Protocollo del Tribunale di Roma in essere.
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio e
con accordi a latere dello stesso hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto
dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7.Con compensazione di tutte le spese di divorzio.
Quanto alla domanda principale, rileva in proposito il Tribunale che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 16 luglio 1990, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora non economicamente autosufficiente.
Spese compensate come da domanda.
Per questi motivi
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 16 luglio 1990 tra , nata il 24 novembre Parte_1
1959 a Roma e nato il [...] a [...]; CP_1
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00973, Parte 2, Serie A01, Anno 1990;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il CE estensore
ST RI
Il Presidente
MA IE
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
IL RA CE
ST RI CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7077/2025, vertente
TRA
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Sebastiani
E
CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Rocco De Bellis
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 e anno chiesto al Tribunale di Roma Parte_1 CP_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in
Roma in data 16 luglio 1990. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie
(classe 1993) e (classe 1997). Per_1 Per_2
Le parti hanno riferito di essersi separate nell'anno 2019 con sentenza n.
8952/2019, pubblicata il 29 aprile 2019 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 72837/2016, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 I coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
celebrato in data 16/07/1990 a Roma, trascritto nei Registri dello
Stato Civile con Atto n. 973 dell'anno 1990, parte 2, serie A01;
2. la casa coniugale sita in Roma in Via Marco Valerio Corvo n.
45, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata alla sig.ra
che ne sosterrà ogni onere e spesa ordinaria, Parte_1
mentre quelle straordinarie saranno ripartite tra i
ricorrrenti/comproprietari;
3. i Sig.ri e , odierni istanti, rinunciano CP_1 Pt_1
reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di contributo per il
loro mantenimento, essendo ciascuno autonomo ed
autosufficiente;
4. In considerazione delle condizioni di non autosufficienza
economica della figlia il sig. si Per_2 CP_1
2 impegna a versare quale assegno di mantenimento ordinario per
la detta la somma di € 350,00 mensile, direttamente sul conto
della sig.ra . Con adeguamento Istat come per legge. Pt_1
5. Tutte le spese straordinarie della figlia saranno Per_2
ripartite nella misura del 60% in capo al sig. del CP_1
40% della sig.ra . Si fa espresso rimando per Parte_1
le dette al Protocollo del Tribunale di Roma in essere.
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio e
con accordi a latere dello stesso hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto
dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7.Con compensazione di tutte le spese di divorzio.
Quanto alla domanda principale, rileva in proposito il Tribunale che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 16 luglio 1990, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora non economicamente autosufficiente.
Spese compensate come da domanda.
Per questi motivi
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 16 luglio 1990 tra , nata il 24 novembre Parte_1
1959 a Roma e nato il [...] a [...]; CP_1
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00973, Parte 2, Serie A01, Anno 1990;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il CE estensore
ST RI
Il Presidente
MA IE
4