Articolo 739 del Codice di procedura penale
Articolo 738Articolo 731
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24 ottobre 1989
Art. 739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non puo' essere estradato ne' sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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