Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14956/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.CIVES MAURIZIO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
CASSANO ROSA giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione intimazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 9.12.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento relativamente ad avviso di addebito notificatogli in precedenza. In particolare eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e la intervenuta prescrizione;
chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'intimazione.
Non si costituiva la . Parte_2
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve in via preliminare rilevarsi che il ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'avviso di addebito presupposto.
Ne deriva che deve ritenersi inammissibile la richiesta di dichiarare non dovute le somme di cui all'intimazione per la prescrizione asseritamente maturata prima della notifica dell'avviso di addebito.
Occorre ricordare che la materia dell'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è disciplinata dal D.Lgs. n. 46/99, che all'art. 24 comma 5, dispone che: "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento".
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 46/99.
La Cassazione ha stabilito che il quinto comma dell'art. 24 cit. prevede il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente (cfr.Cass.
n. 21863/04). Quanto alla natura di tale termine, deve ritenersi che lo stesso sia perentorio, poichè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Né può diversamente ritenersi solo perché non è espressamente prevista la natura perentoria del termine. La giurisprudenza di legittimità ha infatti sancito che sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr. Cass. n. 5074/97,
Cass. n. 177/98).
Alla perentorietà del termine in esame non è neppure di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale. L'ordinamento non ignora titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impostore. A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui all'art. 21 della l.n.546/92. Non è senza significato che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie.
Si aggiunga che il termine previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 46 del
1999, non avrebbe ragion d'essere se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo.
Il termine in esame è quello accordato dal legislatore per proporre l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, e quindi per l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione diretto all'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva. Tale funzione è esplicitata dal successivo comma 6, il quale dispone che: "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seg. c.p.c.", mentre i precedenti commi 3 e 4 prevedono la diversa ipotesi in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio sia stato impugnato, prima dell'iscrizione a ruolo, davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
Il termine in questione, dunque, non riguarda il procedimento di esecuzione, per il quale la legge (art. 29, comma 2) dispone espressamente che: "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", e quindi nei termini e con le modalità previsti dall'art. 615 c.p.c. (per le controversie relative all'esistenza ed alla validità del titolo esecutivo, nonchè alla pignorabilità dei beni) e art. 617 c.p.c. (per le controversie relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ed alla regolarità dei singoli atti di esecuzione) (cfr. Cass. n. 4506/07). Anche di recente la Corte di cassazione ha ribadito che: “ allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che
l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)” (cfr. Cass. n.6713/22).
Ne deriva che non avendo impugnato il ricorrente nei termini l'avviso di addebito presupposto, è preclusa in questa sede la valutazione relativa ala merito della pretesa e/o a fatti estintivi del credito verificatisi prima della notifica degli avvisi stessi.
Nella specie, la resistente ha dimostrato che il ricorrente ha ricevuto la notifica dell'avviso in data 28.12.2011; pacifica è poi la circostanza che non lo abbia impugnato.
Infondata è anche la eccepita prescrizione che si sarebbe maturata nel periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito.
L' infatti, in disparte l'applicabilità o meno al caso di specie del termine CP_1 decennale di prescrizione ai sensi della normativa di cui all'art. l.n.247/12, ha dimostrato di aver notificato più atti interruttivi (cfr. documentazione allegata fasc. res.) nel periodo settembre 2016 - novembre 2022; alcuna prescrizione è dunque maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
Resta assorbita ogni altra questione, in quanto va ribadito che i vizi denunciati relativi al merito dell'iscrizione a ruolo non sono più opponibili attesa la mancata impugnazione dell'avviso di addebito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
nulla nei confronti della attesa la contumacia. CP_2
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA
[...]
, nei confronti , così Pt_1 Controparte_3 provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della che liquida in complessivi Controparte_4
€500,00.
Bari,08/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi