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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Esposito Maria, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 27992 del Ruolo Generale A.C. dell'anno
2021, ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento vertente
TRA
(C.F: rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Felice Laudadio (C.F. e avv. Roberto De Masi (C.F. C.F._2
) con studio in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, in virtù di C.F._3
procura in atti
- attrice
E
c.f. , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n.81 – 80132, rapp.to e difeso dall'avv.
Graziella Mandato e dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano l'accoglimento delle rispettive pretese.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice si opponeva all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art 2 del R.D 14.4.1910, n.639, del Direttore
Generale
[...]
[..
[...] Controparte_2
prot.n. 12820/184/REG.ing del 7.10.2021
[...]
successivamente notificata, con la quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento entro 30 giorni in favore della della somma complessiva di euro Controparte_1
75.127,26, per ottenere la restituzione dei trattamenti economici erogati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 03.09.2002, come da atto introduttivo del giudizio le cui motivazioni si abbiano per richiamate e trascritte.
Si costituiva la la quale contestava integralmente le avverse difese Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto, insistendo per la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Come presupposto della pretesa restitutoria, la indicava la Controparte_1
pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 146/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della richiamata legge Campana nella parte in cui sostituiva il comma 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10/2001, nonché dell'art. 1 comma
1, della L.R. 25/2003 nella parte in cui aggiungeva il comma 4 al medesimo art. 58
della L.R. n. 10/2001. Inoltre, con Decisione n. 172/2019 la Corte dei Conti, preso atto dell'arresto della Corte Costituzionale e dell'insorgenza di crediti ex art 2041
c.c., aveva rilevato la necessità di dare esecuzione all'azione di recupero delle somme indebitamente erogate dalla P.A. per riequilibrare il bilancio del Consiglio Regionale.
Sulla base di tali premesse l'odierna attrice, richiamato il quadro normativo e contrattuale in materia di gestione e trattamento del personale comandato e/o distaccato in servizio presso le strutture organizzative regionali, proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento eccependo l'insussistenza e pretestuosità della richiesta formulata dalla P.A. di restituzione delle somme percepite a titolo di indebito arricchimento in mancanza, nella fattispecie, dei presupposti normativi per l'applicazione dell'indicato istituto. Del tutto infondato quindi, a parere dell'istante, il riferimento all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. non esperibile in presenza, come nel caso di specie, di un rapporto di lavoro regolarmente costituito, quanto sopra senza sottacere che l'eventuale restituzione di quanto
2 corrisposto avrebbe comportato un inammissibile arricchimento non dell'opponente ma della stessa P.A. che aveva beneficiato della sua prestazione lavorativa.
Precisava infatti di essere stata parte della Commissione dei Coordinatori
responsabili.
Riassunti brevemente i fatti di causa, occorre effettuare un passaggio sulla relativa normativa. Sul punto, viene in rilievo, in prima battuta, l'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001 ("Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001"), nella formulazione vigente alla data delle contestate erogazioni, secondo cui “
1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai
Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo
13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre
2007”.
Questa norma ha prodotto, pertanto, l'effetto di attribuire, tra l'altro, ai
Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi Consiliari (in cui può annoverarsi l'attore) l'indennità “di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma”.
Orbene l'art.16 della L.R. 4 luglio 1991 n.11, intitolato “Segreterie particolari”, prevede espressamente quanto segue: “per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli
Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari….”.
La predetta norma istituisce, pertanto, strutture organizzative, denominate
segreterie particolari, destinate a svolgere una diretta attività di supporto al
Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania nonché
agli assessori della medesima Giunta.
3 Il secondo comma della norma individua i criteri di scelta dei “Responsabili” di dette segreterie, prevedendo che “I responsabili delle segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta Regionale o del ”. Controparte_2
L'ultima comma, infine, prevede che “Ai responsabili delle segreterie è attribuita una indennita', limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a
quella prevista per i responsabili dei servizi”.
Emerge in maniera univoca, pertanto, che la predetta indennità viene
espressamente correlata allo svolgimento di un incarico di natura
sostanzialmente direttiva o dirigenziale, di coordinamento e direzione della
struttura amministrativa (Responsabile di segreteria particolare).
La ratio è facilmente evincibile dalla circostanza che a detta funzione potrebbe essere destinato anche qualche lavoratore che non goda di un trattamento retributivo correlato alla nuove mansioni assolte, di natura direttiva o dirigenziale ovvero che, accettando il nuovo incarico, perda quello precedentemente goduto in ragione delle analoghe mansioni svolte.
In breve la norma mira a ristabilire un equilibrio tra mansioni concretamente svolte e retribuzione, attribuendo un indennità espressamente correlata alla complessità
delle prime.
L'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001, nella formulazione sopra individuata, ha, quindi, la sola funzione di estendere la predetta indennità anche ai soggetti
("Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari”), chiamati a svolgere funzioni sostanzialmente analoghe a quelle assegnate ai Responsabili
delle Segreterie particolari a supporto degli organi della giunta regionale
(Presidente, Vice Presidente ed Assessori) Disposizioni di Finanza Regionale anno
2001"); anche in tal caso la ratio dell'attribuzione patrimoniale è perfettamente coerente con quella sopra individuata, ovvero ristabilire un equilibrio tra mansioni concretamente svolte e retribuzione, attribuendo un'indennità espressamente correlata alla complessità delle prime.
4 All'esito di tali considerazioni va affermata la non condivisibilità delle difese svolte dalla e non già solo in ragione del dato formale, rappresentato Controparte_1
dall'omesso coinvolgimento della norma in oggetto nella declaratoria di incostituzionalità.
Invero nella sentenza della Corte Costituzionale n.146 del 2019 si colgono i rilievi mossi dal giudice contabile alla normativa prefigurata come illegittima;
si legge che
“In relazione al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali 2015 e 2016, anche il Procuratore regionale della Corte dei conti aveva espresso forti perplessità sulla
competenza del legislatore regionale a dettare una simile disciplina. Slegata da ogni
riferimento concreto a parametri oggettivamente verificabili di attività e di
risultato, essa avrebbe finito per configurarsi come un'irragionevole forma di
aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati alle strutture politiche del
Consiglio regionale”; si legge, inoltre, che “la Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti per la sostiene che il finanziamento dei suddetti fondi – CP_1
che trova la fonte principale nelle disposizioni legislative regionali citate pioggia»… Il finanziamento ivi previsto, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio – contenuto nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui
rinvia la legge statale – secondo cui il parametro principale da assumere per la
ripartizione degli incentivi non deve essere quello della semplice presenza in
servizio, apprezzabile in termini di quantità, ma il valore aggiunto connesso al
lavoro svolto o la presenza di un elemento di innovazione rispetto agli standard
ordinari. In tal modo, le norme regionali in esame (di cui gli accordi sindacali
sottoscritti in sede decentrata rappresentano una mera applicazione), nel violare la
competenza esclusiva dello Stato nella specifica materia del trattamento accessorio
dei dipendenti pubblici, determinerebbero la lesione dei «beni-valori» della contabilità pubblica. Secondo la Sezione regionale di controllo, infatti, l'istituzione e
l'assegnazione di fondi aggiuntivi da parte della in tale materia, costituiti e CP_1
alimentati fuori dalle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale, che
5 demanda ai contratti collettivi nazionali di comparto), avrebbe riflessi negativi sugli
equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito, di cui lo
Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti ex artt. 81 e
97, primo comma, Cost.”.
Interessante è un passaggio motivazionale della sentenza della Corte Costituzionale, ove si legge che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti
regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o
distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in
servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività
di assistenza agli organi del Consiglio stesso”.
Tale passaggio rende evidente la totale estraneità della norma attributiva delle elargizioni in favore dell'attore rispetto alle censure in oggetto.
Si è già detto di come essa non attribuisca “elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi
dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso”, ma costituisca, piuttosto, espressione della necessità di riallineare la retribuzione corrisposta alle nuove mansioni, di natura sostanzialmente direttiva e/o dirigenziale, svolte in ragione dell'incarico conferito, a nulla rilevando che lo stesso sia stato conferito a soggetto “comandato”.
Peraltro la norma ha funzione di correttamente prevenire eventuali rivendicazioni di natura retributiva da parte dei titolari di tale incarico in ragione dello svolgimento di mansioni aventi di fatto natura direttiva e/o dirigenziale, laddove la retribuzione complessiva non fosse stata parametrata alle stesse.
Conclusivamente, si può affermare che:
a) l'art. 58 1° comma della L.R. n.10 del 2001 non è stato in alcun modo coinvolto nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.146 del 2019; neppure
6 sussistono i prefigurati profili di illegittimità costituzionale (che, in ogni caso,
imporrebbero una nuova pronunzia della Corte Costituzionale) proprio per la ontologica diversità della natura dell'attribuzione patrimoniale di cui alla predetta norma rispetto ai rilievi che hanno condotto alla censura delle norme di cui all'art. 58
2° e 4° comma L.R. n.10 del 2001; sul punto vanno, altresì, valorizzati e condivisi gli ulteriori argomenti difensivi svolti dall'opponente con le note depositate il 11 settembre 2024 (e non specificamente contraddette), secondo cui “come può ben evincersi dalle note prodotte dalla stessa in particolare la Determina n. CP_1
679/2015 (Allegato n. 5 depositato il 05/09/2024), il Consiglio Regionale disponeva,
secondo le prescrizioni normative di cui al D.L. 174/2012, recepito con L.R. 38/2012,
il budget per la spesa del personale dei Gruppi Consiliari Regionali. Tali somme
ritrovano la loro fonte nella norma nazionale e non in quella regionale censurata
dalla Consulta, come ampiamente e dettagliatamente descritto nella stessa istruttoria della Determina 679”;
b) la circostanza che tali attribuzioni siano state erogate attingendo ai fondi denominati fondi “Legge 20” e “Legge 25” appare, in primo luogo, non provata e specificamente contestata dall'opponente, sulla base dei puntuali rilievi contabili mossi con le note depositate l'11 settembre 2024, cui può farsi integrale rinvio;
in secondo luogo la circostanza appare, in ogni caso, non decisiva in difetto di un intervento caducatorio avente ad oggetto la norma attributiva del trattamento retributivo concretamente erogato;
c) l'affermazione secondo cui “la caducazione del secondo comma del citato art. 58
(come sostituito dall'articolo 2 2, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20) di fatto travolge anche il primo comma, costituente la base giuridica per le erogazioni degli emolumenti ivi previsti”, appare apodittica, immotivata e contrastante con quanto sopra evidenziato;
d) lo stesso parere del 30.12.2019, emesso dalla Consulta di Garanzia Statutaria della dà piena conferma delle conclusioni appena rassegnate. Controparte_1
7 Conclusivamente, l'opposizione proposta da va accolta, con Parte_1
caducazione dell'ingiunzione prot. Prot.12820/130/Reg.Ing. del 07.10.2021, notificata all'opponente in data 12.10.2021; conseguentemente va accertata l'inesistenza dei crediti restitutori ivi azionati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano Controparte_1
come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore dell'ingiunzione fiscale, dell'apprezzabile e complessa attività difensiva svolta dall'opponente, tale da giustificare la liquidazione di compensi parametrati ai medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'ingiunzione prot.n. 12820/184/REG. del 7.10.2021 di € 75.127,26;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore spese Controparte_1
che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese esenti documentate (quali contributo unificato), rimborso forfettario per spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge,
con attribuzione in favore dei procuratori costituiti prof. avv. Felice Laudadio e avv. Roberto De Masi, dichiaratisi antistatari;
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 09/04/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Esposito Maria, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 27992 del Ruolo Generale A.C. dell'anno
2021, ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento vertente
TRA
(C.F: rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Felice Laudadio (C.F. e avv. Roberto De Masi (C.F. C.F._2
) con studio in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, in virtù di C.F._3
procura in atti
- attrice
E
c.f. , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n.81 – 80132, rapp.to e difeso dall'avv.
Graziella Mandato e dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano l'accoglimento delle rispettive pretese.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice si opponeva all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art 2 del R.D 14.4.1910, n.639, del Direttore
Generale
[...]
[..
[...] Controparte_2
prot.n. 12820/184/REG.ing del 7.10.2021
[...]
successivamente notificata, con la quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento entro 30 giorni in favore della della somma complessiva di euro Controparte_1
75.127,26, per ottenere la restituzione dei trattamenti economici erogati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 03.09.2002, come da atto introduttivo del giudizio le cui motivazioni si abbiano per richiamate e trascritte.
Si costituiva la la quale contestava integralmente le avverse difese Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto, insistendo per la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Come presupposto della pretesa restitutoria, la indicava la Controparte_1
pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 146/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della richiamata legge Campana nella parte in cui sostituiva il comma 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10/2001, nonché dell'art. 1 comma
1, della L.R. 25/2003 nella parte in cui aggiungeva il comma 4 al medesimo art. 58
della L.R. n. 10/2001. Inoltre, con Decisione n. 172/2019 la Corte dei Conti, preso atto dell'arresto della Corte Costituzionale e dell'insorgenza di crediti ex art 2041
c.c., aveva rilevato la necessità di dare esecuzione all'azione di recupero delle somme indebitamente erogate dalla P.A. per riequilibrare il bilancio del Consiglio Regionale.
Sulla base di tali premesse l'odierna attrice, richiamato il quadro normativo e contrattuale in materia di gestione e trattamento del personale comandato e/o distaccato in servizio presso le strutture organizzative regionali, proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento eccependo l'insussistenza e pretestuosità della richiesta formulata dalla P.A. di restituzione delle somme percepite a titolo di indebito arricchimento in mancanza, nella fattispecie, dei presupposti normativi per l'applicazione dell'indicato istituto. Del tutto infondato quindi, a parere dell'istante, il riferimento all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. non esperibile in presenza, come nel caso di specie, di un rapporto di lavoro regolarmente costituito, quanto sopra senza sottacere che l'eventuale restituzione di quanto
2 corrisposto avrebbe comportato un inammissibile arricchimento non dell'opponente ma della stessa P.A. che aveva beneficiato della sua prestazione lavorativa.
Precisava infatti di essere stata parte della Commissione dei Coordinatori
responsabili.
Riassunti brevemente i fatti di causa, occorre effettuare un passaggio sulla relativa normativa. Sul punto, viene in rilievo, in prima battuta, l'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001 ("Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001"), nella formulazione vigente alla data delle contestate erogazioni, secondo cui “
1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai
Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo
13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre
2007”.
Questa norma ha prodotto, pertanto, l'effetto di attribuire, tra l'altro, ai
Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi Consiliari (in cui può annoverarsi l'attore) l'indennità “di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma”.
Orbene l'art.16 della L.R. 4 luglio 1991 n.11, intitolato “Segreterie particolari”, prevede espressamente quanto segue: “per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli
Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari….”.
La predetta norma istituisce, pertanto, strutture organizzative, denominate
segreterie particolari, destinate a svolgere una diretta attività di supporto al
Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania nonché
agli assessori della medesima Giunta.
3 Il secondo comma della norma individua i criteri di scelta dei “Responsabili” di dette segreterie, prevedendo che “I responsabili delle segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta Regionale o del ”. Controparte_2
L'ultima comma, infine, prevede che “Ai responsabili delle segreterie è attribuita una indennita', limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a
quella prevista per i responsabili dei servizi”.
Emerge in maniera univoca, pertanto, che la predetta indennità viene
espressamente correlata allo svolgimento di un incarico di natura
sostanzialmente direttiva o dirigenziale, di coordinamento e direzione della
struttura amministrativa (Responsabile di segreteria particolare).
La ratio è facilmente evincibile dalla circostanza che a detta funzione potrebbe essere destinato anche qualche lavoratore che non goda di un trattamento retributivo correlato alla nuove mansioni assolte, di natura direttiva o dirigenziale ovvero che, accettando il nuovo incarico, perda quello precedentemente goduto in ragione delle analoghe mansioni svolte.
In breve la norma mira a ristabilire un equilibrio tra mansioni concretamente svolte e retribuzione, attribuendo un indennità espressamente correlata alla complessità
delle prime.
L'art.58 1° comma L.R. n.10 del 2001, nella formulazione sopra individuata, ha, quindi, la sola funzione di estendere la predetta indennità anche ai soggetti
("Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari”), chiamati a svolgere funzioni sostanzialmente analoghe a quelle assegnate ai Responsabili
delle Segreterie particolari a supporto degli organi della giunta regionale
(Presidente, Vice Presidente ed Assessori) Disposizioni di Finanza Regionale anno
2001"); anche in tal caso la ratio dell'attribuzione patrimoniale è perfettamente coerente con quella sopra individuata, ovvero ristabilire un equilibrio tra mansioni concretamente svolte e retribuzione, attribuendo un'indennità espressamente correlata alla complessità delle prime.
4 All'esito di tali considerazioni va affermata la non condivisibilità delle difese svolte dalla e non già solo in ragione del dato formale, rappresentato Controparte_1
dall'omesso coinvolgimento della norma in oggetto nella declaratoria di incostituzionalità.
Invero nella sentenza della Corte Costituzionale n.146 del 2019 si colgono i rilievi mossi dal giudice contabile alla normativa prefigurata come illegittima;
si legge che
“In relazione al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali 2015 e 2016, anche il Procuratore regionale della Corte dei conti aveva espresso forti perplessità sulla
competenza del legislatore regionale a dettare una simile disciplina. Slegata da ogni
riferimento concreto a parametri oggettivamente verificabili di attività e di
risultato, essa avrebbe finito per configurarsi come un'irragionevole forma di
aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati alle strutture politiche del
Consiglio regionale”; si legge, inoltre, che “la Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti per la sostiene che il finanziamento dei suddetti fondi – CP_1
che trova la fonte principale nelle disposizioni legislative regionali citate pioggia»… Il finanziamento ivi previsto, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio – contenuto nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui
rinvia la legge statale – secondo cui il parametro principale da assumere per la
ripartizione degli incentivi non deve essere quello della semplice presenza in
servizio, apprezzabile in termini di quantità, ma il valore aggiunto connesso al
lavoro svolto o la presenza di un elemento di innovazione rispetto agli standard
ordinari. In tal modo, le norme regionali in esame (di cui gli accordi sindacali
sottoscritti in sede decentrata rappresentano una mera applicazione), nel violare la
competenza esclusiva dello Stato nella specifica materia del trattamento accessorio
dei dipendenti pubblici, determinerebbero la lesione dei «beni-valori» della contabilità pubblica. Secondo la Sezione regionale di controllo, infatti, l'istituzione e
l'assegnazione di fondi aggiuntivi da parte della in tale materia, costituiti e CP_1
alimentati fuori dalle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale, che
5 demanda ai contratti collettivi nazionali di comparto), avrebbe riflessi negativi sugli
equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito, di cui lo
Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti ex artt. 81 e
97, primo comma, Cost.”.
Interessante è un passaggio motivazionale della sentenza della Corte Costituzionale, ove si legge che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti
regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o
distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in
servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività
di assistenza agli organi del Consiglio stesso”.
Tale passaggio rende evidente la totale estraneità della norma attributiva delle elargizioni in favore dell'attore rispetto alle censure in oggetto.
Si è già detto di come essa non attribuisca “elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi
dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso”, ma costituisca, piuttosto, espressione della necessità di riallineare la retribuzione corrisposta alle nuove mansioni, di natura sostanzialmente direttiva e/o dirigenziale, svolte in ragione dell'incarico conferito, a nulla rilevando che lo stesso sia stato conferito a soggetto “comandato”.
Peraltro la norma ha funzione di correttamente prevenire eventuali rivendicazioni di natura retributiva da parte dei titolari di tale incarico in ragione dello svolgimento di mansioni aventi di fatto natura direttiva e/o dirigenziale, laddove la retribuzione complessiva non fosse stata parametrata alle stesse.
Conclusivamente, si può affermare che:
a) l'art. 58 1° comma della L.R. n.10 del 2001 non è stato in alcun modo coinvolto nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.146 del 2019; neppure
6 sussistono i prefigurati profili di illegittimità costituzionale (che, in ogni caso,
imporrebbero una nuova pronunzia della Corte Costituzionale) proprio per la ontologica diversità della natura dell'attribuzione patrimoniale di cui alla predetta norma rispetto ai rilievi che hanno condotto alla censura delle norme di cui all'art. 58
2° e 4° comma L.R. n.10 del 2001; sul punto vanno, altresì, valorizzati e condivisi gli ulteriori argomenti difensivi svolti dall'opponente con le note depositate il 11 settembre 2024 (e non specificamente contraddette), secondo cui “come può ben evincersi dalle note prodotte dalla stessa in particolare la Determina n. CP_1
679/2015 (Allegato n. 5 depositato il 05/09/2024), il Consiglio Regionale disponeva,
secondo le prescrizioni normative di cui al D.L. 174/2012, recepito con L.R. 38/2012,
il budget per la spesa del personale dei Gruppi Consiliari Regionali. Tali somme
ritrovano la loro fonte nella norma nazionale e non in quella regionale censurata
dalla Consulta, come ampiamente e dettagliatamente descritto nella stessa istruttoria della Determina 679”;
b) la circostanza che tali attribuzioni siano state erogate attingendo ai fondi denominati fondi “Legge 20” e “Legge 25” appare, in primo luogo, non provata e specificamente contestata dall'opponente, sulla base dei puntuali rilievi contabili mossi con le note depositate l'11 settembre 2024, cui può farsi integrale rinvio;
in secondo luogo la circostanza appare, in ogni caso, non decisiva in difetto di un intervento caducatorio avente ad oggetto la norma attributiva del trattamento retributivo concretamente erogato;
c) l'affermazione secondo cui “la caducazione del secondo comma del citato art. 58
(come sostituito dall'articolo 2 2, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20) di fatto travolge anche il primo comma, costituente la base giuridica per le erogazioni degli emolumenti ivi previsti”, appare apodittica, immotivata e contrastante con quanto sopra evidenziato;
d) lo stesso parere del 30.12.2019, emesso dalla Consulta di Garanzia Statutaria della dà piena conferma delle conclusioni appena rassegnate. Controparte_1
7 Conclusivamente, l'opposizione proposta da va accolta, con Parte_1
caducazione dell'ingiunzione prot. Prot.12820/130/Reg.Ing. del 07.10.2021, notificata all'opponente in data 12.10.2021; conseguentemente va accertata l'inesistenza dei crediti restitutori ivi azionati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano Controparte_1
come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore dell'ingiunzione fiscale, dell'apprezzabile e complessa attività difensiva svolta dall'opponente, tale da giustificare la liquidazione di compensi parametrati ai medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'ingiunzione prot.n. 12820/184/REG. del 7.10.2021 di € 75.127,26;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore spese Controparte_1
che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese esenti documentate (quali contributo unificato), rimborso forfettario per spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge,
con attribuzione in favore dei procuratori costituiti prof. avv. Felice Laudadio e avv. Roberto De Masi, dichiaratisi antistatari;
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 09/04/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
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