Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies -127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 424 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
. IVA n. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonio Germanò, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Tommaso
Campanella n. 38, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
, C.F. , residente in [...] , CP_1 C.F._1
Viale Grazie n. 25, elettivamente domiciliato per il primo grado di giudizio in Torino alla via
Vittorio Veneto n.7 presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Peluso e dall'Avv. stabilito
Francesco Peluso,
Parte appellata - contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 457/2022, depositata in data 14.10.2022 e non notificata
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate da parte appellante
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, emessa a definizione del giudizio civile n. 1403/2022 RG, con la quale il Giudice di primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il credito di euro 149,09 di cui alla cartella di pagamento n. 06220160002466434 notificata in data 23.05.2016 e richiamata nell'intimazione di pagamento n. 06220229001997774 notificata in data 13.07.2022, emessa per mancato
1
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento sopra indicata, di natura tributaria, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in violazione degli artt.
2 e 19 del d.lgs n. 546/92. Ha altresì impugnato la sentenza di primo grado per avere il
Giudice di Pace ritenuto prescritto il credito senza tenere conto della sospensione del termine di prescrizione disposa e più volte prorogata, sino al 31.12.2021, dalle disposizioni normative volte a fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento opposta e, in subordine, con rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellato nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito in CP_1
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte appellante nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adito con riferimento alla cartella di pagamento n. 06220160002466434, richiamata nell'intimazione di pagamento n. 06220229001997774, relativa al mancato pagamento di diritti annuali camera di commercio per l'anno 2013, dunque per un credito di natura tributaria.
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le
2 cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08;
17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento indicata e richiamata nel successivo atto di intimazione. Infatti, è lo stesso ricorrente che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto che successivamente all'intimazione di pagamento alcun atto è stato al medesimo notificato.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così
3 Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, parte appellata ha formulato opposizione avverso l'intimazione di pagamento in relazione alla sopra indicata cartella di pagamento relativa al mancato pagamento dei diritti camera di commercio, deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria, per l'inutile decorso del termine quinquennale, a far data dalla notifica della cartella.
Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione alla cartella di pagamento n. 06220160002466434, richiamata nell'intimazione di pagamento n.
06220229001997774 notificata in data 13.07.2022, la giurisdizione del giudice tributario.
5. Quanto alle spese di lite, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003). Nel caso di specie, tenuto conto della non uniformità della giurisprudenza, anche di legittimità, sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
4 1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 06220160002466434 notificata in data 23.05.2016 e richiamata nell'intimazione di pagamento n. 06220229001997774 notificata in data
13.07.2022, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente), ), innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 23 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
5