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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/05/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3064 /2016 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA CERANIA 3 98123 MESSINA ITALIA C.F._1
presso lo studio dell'Avv. DAMIRI GIUSEPPA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. CF CP_1
- resistente – contumace
OGGETTO: opposizione al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 48000006222733,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2016, parte ricorrente proponeva l'opposizione al Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 48000006222733, in quanto bracciante agricola fino al 2011, e ha presentato domanda di pensione ritenendo di aver maturato il diritto. Successivamente, dedicandosi alla cura di una piccola mandria di bovini su terreni del Comune di Tortorici, ha continuato l'attività agricola in maniera saltuaria e senza finalità di lucro. Gli ispettori dell' , nel verbale contestato, CP_1
hanno qualificato la IG.ra come coltivatrice diretta, richiedendo l'iscrizione nei relativi Pt_1
elenchi e il recupero delle prestazioni di disoccupazione agricola percepite dal 2005 al 2008.
Non si costituiva l' che restava assente per tutto il giudizio CP_1
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente viene dichiarata la contumacia dell' . CP_1 La mancata comparizione dell' in giudizio costituisce un elemento di rafforzamento delle CP_1
argomentazioni della ricorrente.
La contumacia, infatti, implica l'assenza di contestazioni dirette alle affermazioni e alle prove presentate dalla IG.ra , rendendo le sue dichiarazioni e documentazioni ancor più credibili e Pt_1
sostanziali. La giurisprudenza conferma che la contumacia della parte resistente può incidere sulla valutazione della prova e sulla formazione del convincimento del giudice, favorendo la parte comparsa
(cfr. Cass. civ. n. 23045/2018; n. 11639/2020).
In relazione al caso di spese e ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 1047/1957 e degli artt. 2 e 3 della L. n.
9/1963, per essere considerata coltivatrice diretta, l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza, impiegando almeno un terzo della forza lavoro richiesta per la conduzione dell'azienda agricola e producendo un reddito IGnificativo. Nel caso in esame, la IG.ra si dedica Pt_1
all'allevamento brado di 15 capi di bestiame senza l'ausilio di personale e senza trarre reddito, concludendo la vendita sporadica di alcuni vitelli. La gestione di tale mandria non può essere considerata come attività abituale e prevalente, né produce un reddito sufficiente per qualificarla come coltivatrice diretta.
Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. n. 11369/2020), il verbale ispettivo, pur notificato unitamente a preannunci di sanzioni pecuniarie, non è autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale se non per la parte contributiva. La componente sanzionatoria può essere impugnata solo in sede amministrativa (art. 17 D.lgs. n. 124/04). Pertanto, il verbale emesso nel caso in esame, che include sia accertamenti contributivi che sanz L'attività svolta dalla IG.ra è stata dimostrata tramite Pt_1
numerose documentazioni, tra cui:
1. di Stalla**: certifica il numero effettivo dei capi di bestiame posseduti. CP_2
2. **Autorizzazione al Pascolo**: conferma l'utilizzo di terreni comunali per l'allevamento.
3. **Certificazione di Allevamento allo Stato Brado**: evidenzia la natura saltuaria e non lucrativa dell'attività.
4. **Storico Rapporti di Lavoro Subordinato**: attesta che la IG.ra ha svolto attività di Pt_1
bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate e per le quali è stata versata la relativa contribuzione. La valutazione delle prove e la mancata contestazione da parte dell' portano a concludere che non CP_1
sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per qualificare la IG.ra come coltivatrice diretta. Pt_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Giudice:
1. Dichiara nullo il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 48000006222733 per le motivazioni esposte.
2. Annulla tutti i provvedimenti dell' conseguenti a tale verbale. CP_1
3. Riconosce che la IG.ra non soddisfa i requisiti di legge per la figura del coltivatore diretto Pt_1
e, di conseguenza, non può essere iscritta nel relativo elenco.
4. Revoca la richiesta di restituzione dell'indebito presentata dall' . CP_1
Condanna l' soccombente al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il il 31/10/2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' . CP_1
- Dichiara nullo il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 48000006222733 per le motivazioni esposte.
- Annulla tutti i provvedimenti dell' conseguenti a tale verbale. CP_1
- Riconosce che la IG.ra non soddisfa i requisiti di legge per la figura del coltivatore diretto e, Pt_1
di conseguenza, non può essere iscritta nel relativo elenco.
- Revoca la richiesta di restituzione dell'indebito presentata dall' . CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente che liquida Euro 337,50 CP_1
per la fase di studio, - Euro 212,50 per la fase introduttiva, Euro 250,00 per la fase istruttoria, Euro
312,50 per la fase decisionale oltre spese generali, iva e cpa a favore del procuratore di parte ricorrente con relativa distrazione. Così deciso in Patti24/05/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo