Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/12/2024, n. 32846
CASS
Ordinanza 16 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/12/2024, n. 32846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32846
    Data del deposito : 16 dicembre 2024

    Testo completo