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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN IA NG, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3570/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92020 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90045178 41 000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90045178 41 000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90045178 41 000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 291 2017 00152655 25 000 riguardante l'Imposta comunale sugli immobili per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e l'IMU per gli anni
2012 e 2013, con cui si era intimato il pagamento della somma di euro .8178,41con interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese.
Eccepiva il difetto di atti prodromici, la prescrizione del credito oltre che prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva SS IA depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria del 13 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nelle sue deduzioni, in particolare nel difetto di notifica dell'atto presupposto stante la mancata notifica della raccomandata informativa.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare deve accogliersi l'eccezione di prescrizione del credito.
Parte resistente ha dedotto di avere notificato la cartella prodromica all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione in data 1.12.2016 e sostiene che, a seguito della notifica della cartella esattoriale, decorra un termine di prescrizione decennale.
In realtà, soltanto il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948. 4, cod. civ., n. 4, "per tutto ciò' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 2941/2007, n. 26161/2006, n. 18110/2004).
Per i tributi diversi, soggetti a termine di prescrizione quinquennale, la notifica della cartella esattoriale non comporta automaticamente l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Il termine rimane quello proprio del tributo, salvo che intervenga un titolo definitivo. La cartella non trasforma questo termine in uno decennale solo perché è stata notificata. La prescrizione diventa decennale solo se esiste un titolo definitivo, cioè in ipotesi di sentenza passata in giudicato che accerta il debito
In tal caso il credito assume la natura di actio iudicati, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c.
Ciò premesso, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi effettuata oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella presupposta., in quanto eseguita in data
13.7.2023, a fronte di una notifica della cartella eseguita in data 1.12.2016.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, accogliersi l'impugnazione con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.
a. se dovute
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.100,00 oltre iva e c.p.a. se dovute.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN IA NG, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3570/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92020 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90045178 41 000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90045178 41 000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 00152655 25 000 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90045178 41 000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 291 2017 00152655 25 000 riguardante l'Imposta comunale sugli immobili per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e l'IMU per gli anni
2012 e 2013, con cui si era intimato il pagamento della somma di euro .8178,41con interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese.
Eccepiva il difetto di atti prodromici, la prescrizione del credito oltre che prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva SS IA depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria del 13 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nelle sue deduzioni, in particolare nel difetto di notifica dell'atto presupposto stante la mancata notifica della raccomandata informativa.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare deve accogliersi l'eccezione di prescrizione del credito.
Parte resistente ha dedotto di avere notificato la cartella prodromica all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione in data 1.12.2016 e sostiene che, a seguito della notifica della cartella esattoriale, decorra un termine di prescrizione decennale.
In realtà, soltanto il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948. 4, cod. civ., n. 4, "per tutto ciò' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 2941/2007, n. 26161/2006, n. 18110/2004).
Per i tributi diversi, soggetti a termine di prescrizione quinquennale, la notifica della cartella esattoriale non comporta automaticamente l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Il termine rimane quello proprio del tributo, salvo che intervenga un titolo definitivo. La cartella non trasforma questo termine in uno decennale solo perché è stata notificata. La prescrizione diventa decennale solo se esiste un titolo definitivo, cioè in ipotesi di sentenza passata in giudicato che accerta il debito
In tal caso il credito assume la natura di actio iudicati, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c.
Ciò premesso, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi effettuata oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella presupposta., in quanto eseguita in data
13.7.2023, a fronte di una notifica della cartella eseguita in data 1.12.2016.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, accogliersi l'impugnazione con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.
a. se dovute
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.100,00 oltre iva e c.p.a. se dovute.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore