Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1968/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Salvatore Chiaravalle ( , presso il cui studio, sito a Nola, alla via anfiteatro Laterizio, n. C.F._1
216, elegge domicilio;
OPPONENTE E
, nato a [...] il [...] e residente a [...], (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Luca Marchi (c.f. ) del Foro di Firenze ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosa Di Grazia (c.f. ) in C.F._4
Via Campostrino 77 a Cesa (CE) come da come da procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO NONCHÉ
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_2 [...]
) ed elettivamente domiciliato in San Bartolomeo In Galdo (BN) al Vico C.F._5
De Nigris, 101 presso lo studio del sottoscritto Avv. Giuseppe Cilenti (codice fiscale
) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_6
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), CP_3 CodiceFiscale_7 residente in [...], alla via Tortora, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Domenico De Liguori (cod. fisc.
[...]
) e Francesco Battipaglia (cod. fisc. ), C.F._8 C.F._9 elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Sarno (SA) alla Via Nunziante n. 24/D;
N.R.G. 1968/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
( ); C.F._10
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2019 del 16/2/2019, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 7801,27, Controparte_1 oltre interessi e spese per l'attività dallo stesso svolta nell'ambito del procedimento giurisdizionale avanti al TAR del Lazio per ottenere l'immatricolazione al primo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università “Federico II” di Napoli per l'a.a. 1996/97. Parte opponente eccepisce la prescrizione presuntiva del credito, essendo decorsi 10 anni dalla perenzione del ricorso;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato rilasciato il parere di congruità solo nei confronti di . Controparte_2
Chiedeva poi la chiamata in causa degli obbligati in solido, Controparte_2 [...]
e . Parte_2 CP_3
In data 19/2/2020, si costituiva che eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 chiamata in causa, trattandosi di obbligazione solidale, ammissibile solo se il chiamante avesse formulato autonoma domanda di regresso;
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, non potendo il debitore aver pagato un debito di cui non conosceva l'esatta quantificazione, essendo l'ammontare comunicato con la lettera del 28/03/2017; in subordine deferiva il giuramento decisorio per accertare l'estinzione del debito ex art. 2960 c.c. Nel merito eccepiva l'irrilevanza della mancata comunicazione del procedimento relativo al parere di congruità. In data 1/7/2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi. In data 16/11/2020 si costituiva , il quale eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità della chiamata in causa, non sussistendo la solidarietà, avendo lo stesso conferito distinta procura speciale per proporre autonoma azione, non rilevando che l'Avvocato abbia deciso di proporre un unico ricorso e la prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. Nel merito eccepiva di aver provveduto al pagamento. In data 2/12/2020, si costituiva che eccepiva preliminarmente CP_3
N.R.G. 1968/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 l'inammissibilità della chiamata in causa non avendo il chiamante formulato domanda di regresso e l'intervenuta prescrizione. In data 9/12/2020 il Giudice rigettava la domanda di provvisoria esecuzione. Istruita la causa, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Parte_2 regolarmente citato e non costituito. Con riguardo alla chiamata dei terzi va rilevato come l'opponente abbia proposto nei loro confronti domanda di manleva chiedendo di condannare i terzi chiamati a manlevare, pro-quota, il dott. per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare, in qualità Parte_1 di debitore solidale, in favore della parte opposta. Ebbene l'actio in manleva si distingue nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Ora, nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa, tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991). Pertanto, nel caso di specie va riqualificata la domanda di manleva in domanda di regresso, essendo pacifico il presupposto della solidarietà tra i condebitori. Con riguardo all'eccezione di prescrizione, occorre in primo luogo valutare se l'opponente abbia eccepito la prescrizione presuntiva triennale o quella ordinaria decennale. Nell'atto di opposizione l'opponente ha dapprima eccepito la prescrizione presuntiva e poi quella decennale, eccezioni tra di loro incompatibili, come già affermato dal giudice nel verbale dell'1/7/2020.
Con note scritte depositate il 29.6.2020, per l'udienza dell'1/7/2020 l'opponente si opponeva all'ammissione del giuramento decisorio attesa l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale. Con note scritte depositate il 3.12.2020 precisava che la prescrizione eccepita con l'atto di opposizione era quella presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., che contemplava il termine di 3 anni per l'esercizio del diritto ad ottenere il compenso. Deve ritenersi pertanto che l'eccezione di prescrizione presuntiva era stata abbandonata con le note del 29/6/2020 e non poteva essere successivamente riproposta. Va dunque valutata l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal momento in cui la prestazione del professionista può ritenersi completata, cioè, nel caso di specie, dal momento della dichiarazione di perenzione del procedimento amministrativo con conseguente esigibilità dell'intero compenso da tale data. Nel caso di specie il ricorso è stato dichiarato perento con DD n. 11740 del 25/11/2019 e la prescrizione è stata interrotta con raccomandate a/r del 28/3/2017
N.R.G. 1968/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 ricevute il 31/3/2017 da e da .ed il 3/4/2017 da Parte_1 CP_3
e . Controparte_2 Parte_2
L'eccezione di prescrizione ordinaria va pertanto disattesa.
2. Sul merito. L'opposizione è infondata e va rigettata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie il creditore opposto ha provato lo svolgimento dell'attività per la quale ha richiesto il compenso, come risulta dalla documentazione depositata: risulta provato il conferimento dell'incarico al legale da parte di Parte_1 [...]
, e per essere assistiti in un CP_2 CP_3 Parte_2 procedimento giurisdizionale avanti al TAR del Lazio per ottenere l'immatricolazione al primo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università “Federico II” di Napoli per l'a.a. 1996/97; l'Avv. redigeva il ricorso introduttivo che CP_1 veniva ritualmente notificato e depositato presso la segreteria del TAR unitamente
N.R.G. 1968/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 all'istanza di fissazione di udienza ed ai documenti;
il ricorso assumeva il numero di ruolo 15564/96; si costituiva in giudizio l' ; alla Camera Controparte_4 di Consiglio del 11/12/96 il TAR del Lazio con ordinanza n. 1261/96 concedeva l'immatricolazione con riserva che consentiva ai ricorrenti di poter subito immatricolarsi, sia pure con riserva, e di frequentare il corso prescelto;
il ricorso è rimasto però pendente in attesa che gli interessati comunicassero se avevano usufruito della sanatoria (L. n. 264/1999); ricevuto l'avviso di perenzione ed in mancanza di informazione da parte degli interessati e verificato successivamente a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che i ricorrenti avevano ottenuto la sanatoria, il ricorso è stato dichiarato perento con D.D. n. 11740 del 25/11/2009. Risulta altresì richiesto ed ottenuto il parere di congruità all'Ordine degli Avvocati di Firenze, per un importo totale di € 10875,66 (cui vanno aggiunti € 76.00 per la tassazione della notula da parte dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Parte opposta non ha invece provato alcun fatto impeditivo e/o estintivo, né ciò hanno fatto i terzi chiamati. Pertanto, il credito complessivo dell'Avv. ammonta ad € 10.951,66, Controparte_1 dal quale devono essere detratti gli acconti ricevuti dai clienti pari ad € 3.150,39. Il credito residuo dell'Avv. nei confronti di quale CP_1 Parte_1 condebitore in solido con gli altri ricorrenti, ammonta ad € 7.801,27, somma richiesta con il decreto ingiuntivo. Né alcun rilievo ha l'eccezione sollevata dall'opponente circa il vizio del parere espresso dal COA di Firenze in quanto adottato senza il rispetto delle regole dettate dalla L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed in particolare per mancata comunicazione all'interessato (ovvero il cliente) dell'avvio del procedimento e quindi la mancata partecipazione al medesimo, non essendo stato impugnato tale atto e tenuto conto altresì che, una volta proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine, ogni questione sulla procedura seguita dal
COA viene superata, spettando al giudice ordinario disattendere o meno il parere di congruità, dal momento che è evidente che l'opposizione al decreto ingiuntivo consente al debitore-cliente di avere ampia tutela in sede giurisdizionale e quindi la sua (eventuale) mancata partecipazione al procedimento di opinamento della parcella risulta del tutto irrilevante ed assorbita dall'opposizione stessa. Va accolta, trattandosi di debitori solidali, la domanda di regresso proposta da con conseguente obbligo di rimborso delle somme versate Parte_1 dall' e spettanti agli altri condebitori pro quota. Parte_1
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1968/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , Parte_1 Controparte_2 CP_3
N.R.G. 1968/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 , , ogni contraria istanza Parte_2 Controparte_1 disattesa così provvede:
1. rigetta, e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 283/2019 del 16/2/2019, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna , E Controparte_2 CP_3 Parte_2
, a rimborsare ad pro quota, quanto dallo
[...] Parte_1 stesso sarà versato in forza del decreto ingiuntivo:
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 145,00 per spese ed €
[...]
3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. condanna , E Controparte_2 CP_3 Parte_2
, al pagamento, in favore di , delle spese di
[...] Parte_1 giudizio, nella misura di 1/3 ciascuno che si liquidano complessivamente in € 145,00 per spese ed € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
Così deciso in Nocera Inferiore, il 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1968/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6