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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 881/2023 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – contratto di prestazione d'opera intellettuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi del geom. (C.F. , deceduto C.F._2 PE C.F._3
il 14.9.2022, elettivamente domiciliati presso l'Avv. AR TI che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), (C.F. _1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Patrizia
[...] C.F._7
Gugliermero che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 11.3.2025.
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 PER PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
Respinta ogni diversa istanza,
Dato atto che è passato in giudicato il capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino Sezione IV
Civile, 22 Giugno – 15 Luglio 2017 n. 1565, con il quale , _1 Controparte_2 CP_3
e sono stati condannati in solido a pagare in favore di la
[...] Controparte_4 PE
somma di € 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009.
Rigettarsi l'appello incidentale di , e _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con il quale hanno chiesto la condanna di al risarcimento dei danni a loro favore. PE
Dichiararsi in ogni caso inammissibili e comunque rigettarsi le domande nuove formulate da _1
, e nella loro tardiva comparsa di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
costituzione nel giudizio di rinvio.
Con il favore delle spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli della
C.T.U. esperita nel secondo grado di giudizio.
Per l'effetto dichiararsi tenuti e condannarsi , e _1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
alla pronta restituzione a favore di e , quali eredi di
[...] Parte_1 Parte_2
, della somma di € 81.593,30 corrisposta a seguito della sentenza della Corte d'Appello di PE
Torino Sezione IV Civile, 22 Giugno – 15 Luglio 2017 n. 1565 esecutiva, con gli interessi legali ed i maggiori danni ex art. 1224, 2° comma cod. civ., in misura non inferiore alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il saggio degli interessi legali, annualmente determinato, dalle date di dazione al saldo.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
Contrariis reiectis, Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Torino adita come giudice del rinvio, previa rideterminazione del titolo di responsabilità del geom. rigettare le domande ex adverso PE azionate, confermando la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1565/2017; respingere in ogni caso la richiesta di restituzione delle somme ex adverso indicate in quanto le stesse non risultano correttamente determinate e in ogni caso non sono integralmente ripetibili.
Rigettare tutte le altre domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto inammissibili e infondate.
Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio pagina 2 di 13 Con atto di citazione , , e hanno _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 723/2009 emesso dal Tribunale di Alessandria per l'importo di € 34.717,85 (oltre a interessi e spese del procedimento), a fronte del credito vantato dal geom. AR TI per compensi e oneri accessori, maturati per l'attività professionale svolta a loro favore.
Gli opponenti hanno allegato che le prestazioni indicate non erano state rese come richiesto e in, via riconvenzionale, hanno domandato il risarcimento del danno, quantificato in € 40.000,00, lamentando la grave negligenza e imperizia nello svolgimento dell'incarico affidato al geom. con numerose Per_1 lacune negli elaborati predisposti, ingenti ritardi e deficit attuativi nell'esecuzione delle opere, appaltata a impresa indicata dallo stesso geometra e già destinataria di rilevanti somme a titolo di acconto, nonché omissioni riferibili a prestazioni indicate nella parcella ma di fatto non espletate.
AR TI, costituendosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione, in quanto infondata, e di confermare il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 107/2015 pubblicata il 5.2.2015, ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione proposta, rilevando che: l'attività svolta dal professionista nell'interesse dei committenti era sostanzialmente coincidente con quella indicata nella parcella;
non poteva però essere riconosciuto il corrispettivo richiesto per l'attività di progettazione e direzione lavori, in quanto l'intervento di ristrutturazione che ne costituiva l'oggetto aveva comportato la necessità di effettuare opere in cemento armato di una certa consistenza;
la violazione del divieto, per l'esercente la professione di geometra, di espletare attività progettuale e di direzione dedicata ad opere di tal genere, comportava l'impossibilità di percepire il corrispettivo;
dovevano invece essere riconosciuti in favore del professionista, tenuto conto dell'art. 2231 c.c. e del fatto che l'incarico gli era stato conferito dagli opponenti, € 1.032,04 per spese sostenute e documentate e € 4.800,00 quale compenso adeguato all'attività utilmente prestata, oltre a € 2.726,71 per compenso delle attività professionali consentite al geometra ed effettivamente svolte;
doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale degli opponenti, per assenza di prova circa i fatti costitutivi.
Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di controparte della somma di € 8.558,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando tra le parti le spese di giudizio. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma nella parte PE
in cui non ha ritenuto sussistente l'intero credito del professionista oggetto del decreto ingiuntivo, dovendo l'opposizione essere rigettata.
pagina 3 di 13 , , e , costituendosi, hanno chiesto di _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rigettare l'appello e hanno proposto appello incidentale, censurando la sentenza per avere riconosciuto l'importo di € 4.800,00 quale compenso per la progettazione e direzione lavori e l'importo di €
2.726,71 per le perizie di stima e redazione del preliminare, nonché per non avere accolto la domanda riconvenzionale risarcitoria, chiedendone la riforma sotto tali profili.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n.1565/2017 pubblicata il 15.7.2017, ha parzialmente accolto l'appello principale e l'appello incidentale, rideterminando l'importo dovuto dai signori Pt_3
in favore del geom. in € 9.523,88 e accertando il diritto dei signori al
[...] Per_1 Parte_4
risarcimento del danno da parte del professionista per l'importo di € 32.000,00 (ragione creditoria spettante congiuntamente agli appellati) oltre a € 5.079,49 (ripartiti a favore di ciascuno di essi).
La Corte ha in particolare osservato che: il geom. sovrintendendo ai lavori anche nella fase in Per_1 cui l'appaltatore aveva realizzato strutture in cemento armato di non modesta entità, era incorso nel divieto stabilito dal r.d. n. 274/1929 e dal r.d. n. 2229/1939, che ponevano precisi limiti all'esercizio professionale dell'attività di geometra e riservavano ad ingegneri o architetti iscritti al relativo albo l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, la cui stabilità potesse interessare l'incolumità delle persone;
il rapporto contrattuale, avente ad oggetto le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori concernenti la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli appellati, rese dal geometra ed evidenziate al punto 4) della parcella 15.1.2009, era inficiato da nullità, dovendosi escludere la spettanza al professionista del compenso per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 2231 c.c.; la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellati era meritevole di accoglimento, avendo la c.t.u. sostanzialmente confermato gli assunti dei signori , ovvero l'estremo ritardo che aveva caratterizzato Parte_4
l'esecuzione dell'opera da parte dell'originario appaltatore, il quale ne aveva interrotto unilateralmente l'esecuzione abbandonando il cantiere, diversi mesi prima della diffida di adempimento trasmessa dai committenti nella prima decade di marzo 2007.
Ha quindi, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannato in solido i signori Pt_3
a pagare in favore di la somma di € 9.523,88 oltre interessi al saggio legale con
[...] PE
decorrenza dal 7.2.2009; condannato a pagare in favore dei signori la PE Parte_4 somma di € 32.000,00 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 21.9.2009; condannato lo stesso a pagare in aggiunta le somme di € 1.187,23 in favore di , di € 1.187,23 in Per_1 _1 favore di , di € 1.512,64 in favore di , di € 1.102,39 in favore di Controparte_2 Controparte_3
, oltre interessi al saggio legale dal 21.9.2009; ha condannato l'appellante a Controparte_4
rimborsare agli appellati i 4/5 delle spese di lite di primo e di secondo grado e ha posto le spese di c.t.u. per i 4/5 a carico dell'appellante e per 1/5 a carico degli appellati.
pagina 4 di 13 Il geom. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello. Per_1
, , e hanno resistito depositando _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
controricorso.
L'ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza 8487/2023 pubblicata il 24.3.2023, ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbito il quinto motivo e rigettato i primi tre motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di
Torino in diversa composizione.
I tre motivi rigettati riguardano profili della sentenza della Corte d'Appello concernenti il mancato riconoscimento dell'intero compenso richiesto dal geom. questione non più oggetto di domanda Per_1
in sede di giudizio di rinvio.
La Cassazione ha in particolare dichiarato inammissibile il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), con cui il ricorrente ha censurato che la Corte d'Appello abbia errato nel ritenere che al geom. spettassero Per_1
esclusivamente i compensi contemplati alle voci a) e d) di cui al punto 4) della parcella liquidata dal
Collegio dei geometri, escludendo la spettanza delle somme di cui alla voce b) della parcella medesima;
ha dichiarato infondato il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e degli artt. 1 e 3 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229), con cui il ricorrente ha lamentato che la sentenza, fondandosi sul presupposto della presenza di strutture in cemento armato non rientranti nella competenza professionale dei geometri, abbia erroneamente dichiarato la nullità parziale del contratto d'opera originariamente concluso tra il geom. e i Per_1
committenti; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.
1703 e 1719 cod. civ.), con cui il ricorrente ha denunciato il rigetto del motivo d'appello relativo alla richiesta di condanna dei committenti al pagamento della somma indicata nella parcella emessa nei suoi confronti dall'ing. per l'attività da quest'ultimo prestata con riferimento all'esecuzione delle CP_5
opere in cemento armato.
La Cassazione ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che:
-con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 101, 112, 115, 116,
342, 345 e 346 cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio pagina 5 di 13 che sono stati oggetto di discussione tra le parti), il ricorrente censura l'accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata dai quattro committenti in sede di appello incidentale, per i danni cagionati dal ricorrente nell'ambito delle attività di ristrutturazione del fabbricato;
la censura attacca la statuizione del giudice d'appello sotto più profili, sia sostanziali che processuali, fino a lamentare l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
-la Corte d'Appello ha sottolineato che la domanda risarcitoria è stata avanzata in relazione ai danni cagionati dal geom. nella sua qualità di direttore dei lavori e nell'ambito dell'attività edificatoria Per_1
e di ristrutturazione dell'immobile; e che l'omessa vigilanza sull'operato dell'appaltatore – sia per quel che concerne il quando che il quomodo – e la mancata informativa in proposito alla committenza, ha fatto sì che i corrispettivi versati da quest'ultima eccedessero, e non di poco, l'effettiva valorizzazione delle opere concretamente eseguite;
-la formulazione di una doglianza a tutto spettro impone alla Corte di valutare il titolo giuridico della responsabilità del geom. in qualità di direttore dei lavori, rilevandoPer_1
fatto valere nei confronti del professionista una responsabilità di tipo contrattuale>>, come si ricava <dalla sentenza impugnata che parla di danni correlabili causalmente non diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali incombevano sulla direzione lavori per vigilanza circa il>modus operandi e procedendi dell'impresa appaltatrice, con riferimento ai ritardi accumulati da quest'ultima nell'esecuzione dell'opera e rispetto alla tempistica programmata, oltre che a diversi deficit realizzativi” (pagina 19). Se ne trae conferma dalla stessa difesa dei committenti, i quali, nel controricorso (pagina 7), fanno notare che “la domanda di risarcimento nei confronti del geom. trovava fondamento nel fatto che quest'ultimo era stato negligente tanto nella fase Per_1 progettuale che in quella successiva”, anche “a fronte della realizzazione di strutture in cemento armato, che peraltro non poteva, né progettare, né dirigere”>>;
-va ribadito che per costante giurisprudenza di Cassazione <la progettazione e la direzione di opere da parte un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o architetti sono illegittime a nulla rilevando proposito che progetto redatto sia controfirmato vistato ingegnere ovvero esegua i calcoli cemento armato atteso il professionista competente deve essere altres titolare della trattandosi competenze inderogabilmente affidate dal committente al abilitato secondo proprio statuto sul quale gravano le relative responsabilit ne consegue qualora rapporto abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni affetto nullit contratto anche relativamente dei lavori affidata quando>pagina 6 di 13 richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri>>;
-<essendo stato il contratto d professionale comprendente l al geometra della direzione dei lavori dichiarato nullo dalla corte perch riferito anche ad opere riservate alla competenza degli ingegneri esso improduttivo di effetti. non configurabile pertanto responsabilit contrattuale del professionista nei confronti committente per negligenza nell obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo effetti possono sorgere.>La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni>>;
-1929 n. 274, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. La eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria, per inesatto adempimento da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa>>;
-per queste ragioni il motivo va accolto, <avendo la corte d errato nel riconoscere una responsabilit risarcitoria a carico del professionista per inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto nullo>>;
-l'accoglimento del quarto motivo determina l'assorbimento del quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.), con cui il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia applicato in modo arbitrario, e comunque erroneo, le norme civilistiche in materia di equità c.d. integrativa o sostitutiva, per la determinazione del danno.
Il presente giudizio di rinvio.
pagina 7 di 13 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 26.6.2023, e Parte_1 Parte_2
quali eredi di deceduto il 14.9.2022, hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte PE
d'Appello, chiedendo di dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte
d'Appello con cui le controparti sono state condannate a pagare in favore di la somma di PE
€ 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009; e, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, di rigettare l'appello incidentale con cui le controparti hanno chiesto la condanna del geom. al risarcimento dei danni;
hanno formulato le conclusioni Per_1
riportate in epigrafe, domandando la restituzione in favore dei riassumenti eredi di quanto corrisposto a seguito della sentenza poi cassata.
, , e , costituendosi in data 27.11.2023, _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
hanno eccepito che i ricorrenti in riassunzione non hanno provato di essere eredi di nel PE merito, si sono opposti alla domanda di rigetto dell'appello incidentale svolta dai ricorrenti, affermando che il giudice del rinvio può valutare la sussistenza della responsabilità extracontrattuale del geom.
concludendo per la condanna del medesimo a tale titolo;
si sono opposti altresì alla richiesta di Per_1
restituzione delle somme recuperate esecutivamente, eccependo che i conteggi non risultano corretti e che nell'importo complessivamente pagato sono comprese anche le spese legali per le procedure esecutive, che non sono ripetibili, così come le imposte di registro al cui pagamento il era Per_1
comunque tenuto considerata la sua parziale soccombenza. Hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
La decisione
I ricorrenti in riassunzione e hanno allegato e provato di essere Parte_1 Parte_2
unici eredi, in quanto unici figli, di deceduto in data 14.9.2022 intestato. PE
Hanno infatti prodotto, con l'atto di citazione in riassunzione: il certificato di morte di PE
(doc.2); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30.9.2022, da cui risulta che è PE
deceduto intestato lasciando quali eredi la moglie e i due figli e Controparte_6 Parte_1 Parte_2
(doc. 3); il verbale del 22.11.2022 di rinuncia all'eredità di da parte della moglie
[...] PE
, ove la stessa dichiara che il marito è deceduto nella data indicata senza lasciare Controparte_6 testamento e che la rinunciante non ha fatto atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità (doc.4).
A fronte delle specifiche allegazioni e delle produzioni documentali illustrate, la contestazione della parte convenuta circa l'assenza di prova della qualità di eredi è del tutto generica, non prendendo in esame i documenti prodotti, oltre che infondata.
pagina 8 di 13 La costituzione di parte convenuta in riassunzione solo in data 27.11.2023, a fronte dell'udienza fissata il 28.11.2023, non determina decadenze, trattandosi di giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di appello, nel quale ai sensi dell'art. 394 comma 2 c.p.c. le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata.
Per la stessa ragione, le parti non possono assumere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (art. 394 comma 3 c.p.c.).
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente in riassunzione e non contestato da controparte, è divenuto definitivo il capo della sentenza della Corte d'Appello che ha condannato , _1
, e , in solido tra loro, a pagare al geom. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
la somma di € 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009. Per_1
I motivi di ricorso per cassazione formulati da per il mancato riconoscimento del PE
maggiore importo richiesto sono stati rigettati dalla Cassazione, mentre i signori non Parte_4
hanno proposto ricorso incidentale ai fini di una riduzione.
Questo assorbe l'esame dei motivi di appello principale e incidentale non accolti dalla Corte d'Appello relativi al profilo in questione.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dai signori di condanna del Parte_4
geom. al risarcimento del danno (oggetto di motivo di appello incidentale in quanto PE
rigettata dal Tribunale), questa Corte, quale giudice del rinvio, deve applicare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
E in applicazione di tali principi di diritto, la domanda deve essere rigettata.
E' infondato l'argomento dei convenuti in riassunzione secondo cui la Cassazione si è pronunciata solo sulla responsabilità contrattuale del geometra, mentre il giudice del rinvio può configurare come extracontrattuale ex art. 1669 c.c. la responsabilità del progettista e direttore lavori in una differente valutazione dei fatti, condannando il professionista al risarcimento dei danni a tale titolo;
e la domanda formulata solo in questo giudizio di rinvio, di rideterminazione del titolo di responsabilità del geom.
è inammissibile in quanto nuova. PE
In ogni caso, la Cassazione si è pronunciata, in modo chiaro e inequivoco, sull'intera domanda risarcitoria così come formulata, qualificandola come domanda fondata su responsabilità contrattuale
(<i>pagina 9 di 13 contrattuale>>); e le allegazioni di fatto e di diritto prese in esame dalla Corte a sostegno della domanda sono le stesse invocate dai convenuti in riassunzione nel presente giudizio di rinvio.
La Cassazione ha statuito che:
-la domanda risarcitoria è stata avanzata in relazione ai danni cagionati dal geom. nella sua Per_1
qualità di direttore dei lavori e nell'ambito dell'attività edificatoria e di ristrutturazione dell'immobile;
l'omessa vigilanza sull'operato dell'appaltatore – sia per quel che concerne il quando che il quomodo –
e la mancata informativa in proposito alla committenza, ha fatto sì che i corrispettivi versati da quest'ultima eccedessero, e non di poco, l'effettiva valorizzazione delle opere concretamente eseguite;
-i committenti hanno fatto valere nei confronti del professionista una responsabilità di tipo contrattuale, come si ricava dalla sentenza impugnata e come confermato dalla difesa dei committenti;
-essendo nullo il contratto d'opera professionale, comprendente l'affidamento al geometra della direzione dei lavori, perché riferito anche ad opere riservate alla competenza degli ingegneri, esso è improduttivo di effetti;
non è pertanto configurabile responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni, che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere;
la nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni;
-la Corte d'Appello ha quindi errato nel riconoscere una responsabilità risarcitoria a carico del professionista per inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto nullo.
Deve conseguentemente essere esclusa la responsabilità risarcitoria in capo al geom. Per_1
Per le stesse ragioni è infondato anche l'ulteriore argomento svolto dai convenuti in riassunzione, secondo cui il contratto d'opera professionale concluso tra il geom. e i committenti è affetto da Per_1
nullità solo parziale e il ritardo nella programmata tempistica delle opere nonché i costi sostenuti dai singoli committenti per la decadenza dai benefici fiscali di prima casa, sono strettamente dipendenti da quella parte del contratto d'opera professionale non affetta da nullità, sicché le relative somme devono essere riconosciute per come sono state liquidate dalla Corte d'Appello in sentenza.
Come anche rilevato dalla Cassazione, la Corte d'Appello ha statuito la totale nullità del contratto d'opera professionale di progettazione e direzione lavori, escludendo la spettanza di alcun compenso per l'opera svolta ai sensi dell'art. 2231 c.c.; il danno qui lamentato da ritardo nella programmata tempistica delle opere e da costi sostenuti dai singoli committenti per la decadenza dai benefici fiscali di prima casa, costituisce conseguenza dell'inadempimento al contratto d'opera professionale di progettazione e direzione lavori, dichiarato totalmente nullo, e non è risarcibile sulla base dei principi di diritto indicati dalla Cassazione.
pagina 10 di 13 In conclusione, si pronuncia sentenza in cui viene atto che è passato in giudicato il capo della sentenza della Corte d'Appello n.1565/2017 che ha condannato , , _1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, a pagare al geom. la somma di € 9.523,88, oltre Controparte_4 PE
interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009; e viene rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dai signori . Parte_4
Le spese di lite e le restituzioni
Visto l'esito complessivo della causa, le spese processuali per tutti i gradi di giudizio vengono poste a carico dei signori e a favore di e nella misura dei 2/3, con Parte_4 Parte_1 Parte_2
compensazione della residua quota di 1/3 tra le parti.
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività effettivamente svolta, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale, pari a totali € 14.103,00 per compensi;
la quota dei
2/3 a carico della parte è pertanto di € 9.402,00; oltre al 15% rimborso forfettario Parte_4
spese, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 4.326,00 per fase istruttoria, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 14.317,00 per compensi;
la quota dei 2/3 è pertanto di € 9.544,67; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e
IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 3.402,00 per fase di studio, € 2.478,00 per fase introduttiva, € 1.775,00 per fase decisionale, per totali € 7.655,00 per compensi;
la quota dei 2/3 è pertanto di € 5.103,33, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria (non svolta), € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
la quota dei 2/3 è pertanto di € 6.660,67; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Le spese della c.t.u., come liquidate dalla Corte d'Appello di Torino nel precedente grado d'appello, vengono poste nella misura dei 2/3 a carico della parte e nella misura di 1/3 a carico Parte_4
della parte Per_1
Alla cassazione della sentenza della Corte d'Appello e alle diverse statuizioni oggetto della presente pronuncia, consegue il diritto di parte ricorrente in riassunzione di ottenere da controparte la pagina 11 di 13 restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza, pari a € 81.593,30; l'importo pagato è provato dai documenti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di parte ricorrente in riassunzione e deve essere restituito, risultando infondate le - peraltro generiche - contestazioni di parte convenuta ed essendo venuto meno il titolo in virtù del quale gli importi indicati sono stati pagati.
Sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo (Cass. civ. 6621/2023), non essendo provato il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. domandato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione, a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione con rinvio n. 8487/2023 pubblicata il 24.3.2023, proposto da e Parte_1
quali eredi di nei confronti di , , Parte_2 PE _1 Controparte_2
e , Controparte_3 Controparte_4
-dà atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1565/2017 che ha condannato , , e , in solido tra _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
loro, a pagare al geom. la somma di € 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con PE
decorrenza dal 7.2.2009;
-rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da , , _1 Controparte_2 Controparte_3
e , nei confronti del geom. Controparte_4 PE
-compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti nella misura di 1/3 e condanna , _1
, e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e in solido tra loro, a titolo di rimborso della restante quota dei 2/3 delle spese Parte_2
processuali, le seguenti somme:
-per il giudizio di primo grado € 9.402,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 9.544,67 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 5.103,33 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 6.660,67 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 12 di 13 -pone le spese della c.t.u., liquidate dalla Corte d'Appello di Torino nel precedente grado d'appello, nella misura dei 2/3 a carico di , , e , in _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
solido tra loro, e nella misura di 1/3 a carico di e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro.
-condanna , , e , in solido tra loro, a _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 restituire ad e in solido tra loro, la somma di € 81.593,30 ricevuta Parte_1 Parte_2
in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 881/2023 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – contratto di prestazione d'opera intellettuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi del geom. (C.F. , deceduto C.F._2 PE C.F._3
il 14.9.2022, elettivamente domiciliati presso l'Avv. AR TI che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), (C.F. _1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Patrizia
[...] C.F._7
Gugliermero che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 11.3.2025.
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 PER PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
Respinta ogni diversa istanza,
Dato atto che è passato in giudicato il capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino Sezione IV
Civile, 22 Giugno – 15 Luglio 2017 n. 1565, con il quale , _1 Controparte_2 CP_3
e sono stati condannati in solido a pagare in favore di la
[...] Controparte_4 PE
somma di € 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009.
Rigettarsi l'appello incidentale di , e _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con il quale hanno chiesto la condanna di al risarcimento dei danni a loro favore. PE
Dichiararsi in ogni caso inammissibili e comunque rigettarsi le domande nuove formulate da _1
, e nella loro tardiva comparsa di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
costituzione nel giudizio di rinvio.
Con il favore delle spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli della
C.T.U. esperita nel secondo grado di giudizio.
Per l'effetto dichiararsi tenuti e condannarsi , e _1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
alla pronta restituzione a favore di e , quali eredi di
[...] Parte_1 Parte_2
, della somma di € 81.593,30 corrisposta a seguito della sentenza della Corte d'Appello di PE
Torino Sezione IV Civile, 22 Giugno – 15 Luglio 2017 n. 1565 esecutiva, con gli interessi legali ed i maggiori danni ex art. 1224, 2° comma cod. civ., in misura non inferiore alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il saggio degli interessi legali, annualmente determinato, dalle date di dazione al saldo.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
Contrariis reiectis, Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Torino adita come giudice del rinvio, previa rideterminazione del titolo di responsabilità del geom. rigettare le domande ex adverso PE azionate, confermando la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1565/2017; respingere in ogni caso la richiesta di restituzione delle somme ex adverso indicate in quanto le stesse non risultano correttamente determinate e in ogni caso non sono integralmente ripetibili.
Rigettare tutte le altre domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto inammissibili e infondate.
Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio pagina 2 di 13 Con atto di citazione , , e hanno _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 723/2009 emesso dal Tribunale di Alessandria per l'importo di € 34.717,85 (oltre a interessi e spese del procedimento), a fronte del credito vantato dal geom. AR TI per compensi e oneri accessori, maturati per l'attività professionale svolta a loro favore.
Gli opponenti hanno allegato che le prestazioni indicate non erano state rese come richiesto e in, via riconvenzionale, hanno domandato il risarcimento del danno, quantificato in € 40.000,00, lamentando la grave negligenza e imperizia nello svolgimento dell'incarico affidato al geom. con numerose Per_1 lacune negli elaborati predisposti, ingenti ritardi e deficit attuativi nell'esecuzione delle opere, appaltata a impresa indicata dallo stesso geometra e già destinataria di rilevanti somme a titolo di acconto, nonché omissioni riferibili a prestazioni indicate nella parcella ma di fatto non espletate.
AR TI, costituendosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione, in quanto infondata, e di confermare il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 107/2015 pubblicata il 5.2.2015, ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione proposta, rilevando che: l'attività svolta dal professionista nell'interesse dei committenti era sostanzialmente coincidente con quella indicata nella parcella;
non poteva però essere riconosciuto il corrispettivo richiesto per l'attività di progettazione e direzione lavori, in quanto l'intervento di ristrutturazione che ne costituiva l'oggetto aveva comportato la necessità di effettuare opere in cemento armato di una certa consistenza;
la violazione del divieto, per l'esercente la professione di geometra, di espletare attività progettuale e di direzione dedicata ad opere di tal genere, comportava l'impossibilità di percepire il corrispettivo;
dovevano invece essere riconosciuti in favore del professionista, tenuto conto dell'art. 2231 c.c. e del fatto che l'incarico gli era stato conferito dagli opponenti, € 1.032,04 per spese sostenute e documentate e € 4.800,00 quale compenso adeguato all'attività utilmente prestata, oltre a € 2.726,71 per compenso delle attività professionali consentite al geometra ed effettivamente svolte;
doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale degli opponenti, per assenza di prova circa i fatti costitutivi.
Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di controparte della somma di € 8.558,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando tra le parti le spese di giudizio. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma nella parte PE
in cui non ha ritenuto sussistente l'intero credito del professionista oggetto del decreto ingiuntivo, dovendo l'opposizione essere rigettata.
pagina 3 di 13 , , e , costituendosi, hanno chiesto di _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rigettare l'appello e hanno proposto appello incidentale, censurando la sentenza per avere riconosciuto l'importo di € 4.800,00 quale compenso per la progettazione e direzione lavori e l'importo di €
2.726,71 per le perizie di stima e redazione del preliminare, nonché per non avere accolto la domanda riconvenzionale risarcitoria, chiedendone la riforma sotto tali profili.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n.1565/2017 pubblicata il 15.7.2017, ha parzialmente accolto l'appello principale e l'appello incidentale, rideterminando l'importo dovuto dai signori Pt_3
in favore del geom. in € 9.523,88 e accertando il diritto dei signori al
[...] Per_1 Parte_4
risarcimento del danno da parte del professionista per l'importo di € 32.000,00 (ragione creditoria spettante congiuntamente agli appellati) oltre a € 5.079,49 (ripartiti a favore di ciascuno di essi).
La Corte ha in particolare osservato che: il geom. sovrintendendo ai lavori anche nella fase in Per_1 cui l'appaltatore aveva realizzato strutture in cemento armato di non modesta entità, era incorso nel divieto stabilito dal r.d. n. 274/1929 e dal r.d. n. 2229/1939, che ponevano precisi limiti all'esercizio professionale dell'attività di geometra e riservavano ad ingegneri o architetti iscritti al relativo albo l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, la cui stabilità potesse interessare l'incolumità delle persone;
il rapporto contrattuale, avente ad oggetto le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori concernenti la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli appellati, rese dal geometra ed evidenziate al punto 4) della parcella 15.1.2009, era inficiato da nullità, dovendosi escludere la spettanza al professionista del compenso per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 2231 c.c.; la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellati era meritevole di accoglimento, avendo la c.t.u. sostanzialmente confermato gli assunti dei signori , ovvero l'estremo ritardo che aveva caratterizzato Parte_4
l'esecuzione dell'opera da parte dell'originario appaltatore, il quale ne aveva interrotto unilateralmente l'esecuzione abbandonando il cantiere, diversi mesi prima della diffida di adempimento trasmessa dai committenti nella prima decade di marzo 2007.
Ha quindi, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannato in solido i signori Pt_3
a pagare in favore di la somma di € 9.523,88 oltre interessi al saggio legale con
[...] PE
decorrenza dal 7.2.2009; condannato a pagare in favore dei signori la PE Parte_4 somma di € 32.000,00 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 21.9.2009; condannato lo stesso a pagare in aggiunta le somme di € 1.187,23 in favore di , di € 1.187,23 in Per_1 _1 favore di , di € 1.512,64 in favore di , di € 1.102,39 in favore di Controparte_2 Controparte_3
, oltre interessi al saggio legale dal 21.9.2009; ha condannato l'appellante a Controparte_4
rimborsare agli appellati i 4/5 delle spese di lite di primo e di secondo grado e ha posto le spese di c.t.u. per i 4/5 a carico dell'appellante e per 1/5 a carico degli appellati.
pagina 4 di 13 Il geom. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello. Per_1
, , e hanno resistito depositando _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
controricorso.
L'ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza 8487/2023 pubblicata il 24.3.2023, ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbito il quinto motivo e rigettato i primi tre motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di
Torino in diversa composizione.
I tre motivi rigettati riguardano profili della sentenza della Corte d'Appello concernenti il mancato riconoscimento dell'intero compenso richiesto dal geom. questione non più oggetto di domanda Per_1
in sede di giudizio di rinvio.
La Cassazione ha in particolare dichiarato inammissibile il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), con cui il ricorrente ha censurato che la Corte d'Appello abbia errato nel ritenere che al geom. spettassero Per_1
esclusivamente i compensi contemplati alle voci a) e d) di cui al punto 4) della parcella liquidata dal
Collegio dei geometri, escludendo la spettanza delle somme di cui alla voce b) della parcella medesima;
ha dichiarato infondato il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e degli artt. 1 e 3 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229), con cui il ricorrente ha lamentato che la sentenza, fondandosi sul presupposto della presenza di strutture in cemento armato non rientranti nella competenza professionale dei geometri, abbia erroneamente dichiarato la nullità parziale del contratto d'opera originariamente concluso tra il geom. e i Per_1
committenti; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.
1703 e 1719 cod. civ.), con cui il ricorrente ha denunciato il rigetto del motivo d'appello relativo alla richiesta di condanna dei committenti al pagamento della somma indicata nella parcella emessa nei suoi confronti dall'ing. per l'attività da quest'ultimo prestata con riferimento all'esecuzione delle CP_5
opere in cemento armato.
La Cassazione ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che:
-con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 101, 112, 115, 116,
342, 345 e 346 cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio pagina 5 di 13 che sono stati oggetto di discussione tra le parti), il ricorrente censura l'accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata dai quattro committenti in sede di appello incidentale, per i danni cagionati dal ricorrente nell'ambito delle attività di ristrutturazione del fabbricato;
la censura attacca la statuizione del giudice d'appello sotto più profili, sia sostanziali che processuali, fino a lamentare l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
-la Corte d'Appello ha sottolineato che la domanda risarcitoria è stata avanzata in relazione ai danni cagionati dal geom. nella sua qualità di direttore dei lavori e nell'ambito dell'attività edificatoria Per_1
e di ristrutturazione dell'immobile; e che l'omessa vigilanza sull'operato dell'appaltatore – sia per quel che concerne il quando che il quomodo – e la mancata informativa in proposito alla committenza, ha fatto sì che i corrispettivi versati da quest'ultima eccedessero, e non di poco, l'effettiva valorizzazione delle opere concretamente eseguite;
-la formulazione di una doglianza a tutto spettro impone alla Corte di valutare il titolo giuridico della responsabilità del geom. in qualità di direttore dei lavori, rilevando
fatto valere nei confronti del professionista una responsabilità di tipo contrattuale>>, come si ricava <dalla sentenza impugnata che parla di danni correlabili causalmente non diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali incombevano sulla direzione lavori per vigilanza circa il>modus operandi e procedendi dell'impresa appaltatrice, con riferimento ai ritardi accumulati da quest'ultima nell'esecuzione dell'opera e rispetto alla tempistica programmata, oltre che a diversi deficit realizzativi” (pagina 19). Se ne trae conferma dalla stessa difesa dei committenti, i quali, nel controricorso (pagina 7), fanno notare che “la domanda di risarcimento nei confronti del geom. trovava fondamento nel fatto che quest'ultimo era stato negligente tanto nella fase Per_1 progettuale che in quella successiva”, anche “a fronte della realizzazione di strutture in cemento armato, che peraltro non poteva, né progettare, né dirigere”>>;
-va ribadito che per costante giurisprudenza di Cassazione <la progettazione e la direzione di opere da parte un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o architetti sono illegittime a nulla rilevando proposito che progetto redatto sia controfirmato vistato ingegnere ovvero esegua i calcoli cemento armato atteso il professionista competente deve essere altres titolare della trattandosi competenze inderogabilmente affidate dal committente al abilitato secondo proprio statuto sul quale gravano le relative responsabilit ne consegue qualora rapporto abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni affetto nullit contratto anche relativamente dei lavori affidata quando>pagina 6 di 13 richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri>>;
-<essendo stato il contratto d professionale comprendente l al geometra della direzione dei lavori dichiarato nullo dalla corte perch riferito anche ad opere riservate alla competenza degli ingegneri esso improduttivo di effetti. non configurabile pertanto responsabilit contrattuale del professionista nei confronti committente per negligenza nell obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo effetti possono sorgere.>La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni>>;
-
-per queste ragioni il motivo va accolto, <avendo la corte d errato nel riconoscere una responsabilit risarcitoria a carico del professionista per inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto nullo>>;
-l'accoglimento del quarto motivo determina l'assorbimento del quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.), con cui il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia applicato in modo arbitrario, e comunque erroneo, le norme civilistiche in materia di equità c.d. integrativa o sostitutiva, per la determinazione del danno.
Il presente giudizio di rinvio.
pagina 7 di 13 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 26.6.2023, e Parte_1 Parte_2
quali eredi di deceduto il 14.9.2022, hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte PE
d'Appello, chiedendo di dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte
d'Appello con cui le controparti sono state condannate a pagare in favore di la somma di PE
€ 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009; e, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, di rigettare l'appello incidentale con cui le controparti hanno chiesto la condanna del geom. al risarcimento dei danni;
hanno formulato le conclusioni Per_1
riportate in epigrafe, domandando la restituzione in favore dei riassumenti eredi di quanto corrisposto a seguito della sentenza poi cassata.
, , e , costituendosi in data 27.11.2023, _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
hanno eccepito che i ricorrenti in riassunzione non hanno provato di essere eredi di nel PE merito, si sono opposti alla domanda di rigetto dell'appello incidentale svolta dai ricorrenti, affermando che il giudice del rinvio può valutare la sussistenza della responsabilità extracontrattuale del geom.
concludendo per la condanna del medesimo a tale titolo;
si sono opposti altresì alla richiesta di Per_1
restituzione delle somme recuperate esecutivamente, eccependo che i conteggi non risultano corretti e che nell'importo complessivamente pagato sono comprese anche le spese legali per le procedure esecutive, che non sono ripetibili, così come le imposte di registro al cui pagamento il era Per_1
comunque tenuto considerata la sua parziale soccombenza. Hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
La decisione
I ricorrenti in riassunzione e hanno allegato e provato di essere Parte_1 Parte_2
unici eredi, in quanto unici figli, di deceduto in data 14.9.2022 intestato. PE
Hanno infatti prodotto, con l'atto di citazione in riassunzione: il certificato di morte di PE
(doc.2); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30.9.2022, da cui risulta che è PE
deceduto intestato lasciando quali eredi la moglie e i due figli e Controparte_6 Parte_1 Parte_2
(doc. 3); il verbale del 22.11.2022 di rinuncia all'eredità di da parte della moglie
[...] PE
, ove la stessa dichiara che il marito è deceduto nella data indicata senza lasciare Controparte_6 testamento e che la rinunciante non ha fatto atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità (doc.4).
A fronte delle specifiche allegazioni e delle produzioni documentali illustrate, la contestazione della parte convenuta circa l'assenza di prova della qualità di eredi è del tutto generica, non prendendo in esame i documenti prodotti, oltre che infondata.
pagina 8 di 13 La costituzione di parte convenuta in riassunzione solo in data 27.11.2023, a fronte dell'udienza fissata il 28.11.2023, non determina decadenze, trattandosi di giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di appello, nel quale ai sensi dell'art. 394 comma 2 c.p.c. le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata.
Per la stessa ragione, le parti non possono assumere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (art. 394 comma 3 c.p.c.).
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente in riassunzione e non contestato da controparte, è divenuto definitivo il capo della sentenza della Corte d'Appello che ha condannato , _1
, e , in solido tra loro, a pagare al geom. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
la somma di € 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009. Per_1
I motivi di ricorso per cassazione formulati da per il mancato riconoscimento del PE
maggiore importo richiesto sono stati rigettati dalla Cassazione, mentre i signori non Parte_4
hanno proposto ricorso incidentale ai fini di una riduzione.
Questo assorbe l'esame dei motivi di appello principale e incidentale non accolti dalla Corte d'Appello relativi al profilo in questione.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dai signori di condanna del Parte_4
geom. al risarcimento del danno (oggetto di motivo di appello incidentale in quanto PE
rigettata dal Tribunale), questa Corte, quale giudice del rinvio, deve applicare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
E in applicazione di tali principi di diritto, la domanda deve essere rigettata.
E' infondato l'argomento dei convenuti in riassunzione secondo cui la Cassazione si è pronunciata solo sulla responsabilità contrattuale del geometra, mentre il giudice del rinvio può configurare come extracontrattuale ex art. 1669 c.c. la responsabilità del progettista e direttore lavori in una differente valutazione dei fatti, condannando il professionista al risarcimento dei danni a tale titolo;
e la domanda formulata solo in questo giudizio di rinvio, di rideterminazione del titolo di responsabilità del geom.
è inammissibile in quanto nuova. PE
In ogni caso, la Cassazione si è pronunciata, in modo chiaro e inequivoco, sull'intera domanda risarcitoria così come formulata, qualificandola come domanda fondata su responsabilità contrattuale
(<i>pagina 9 di 13 contrattuale>>); e le allegazioni di fatto e di diritto prese in esame dalla Corte a sostegno della domanda sono le stesse invocate dai convenuti in riassunzione nel presente giudizio di rinvio.
La Cassazione ha statuito che:
-la domanda risarcitoria è stata avanzata in relazione ai danni cagionati dal geom. nella sua Per_1
qualità di direttore dei lavori e nell'ambito dell'attività edificatoria e di ristrutturazione dell'immobile;
l'omessa vigilanza sull'operato dell'appaltatore – sia per quel che concerne il quando che il quomodo –
e la mancata informativa in proposito alla committenza, ha fatto sì che i corrispettivi versati da quest'ultima eccedessero, e non di poco, l'effettiva valorizzazione delle opere concretamente eseguite;
-i committenti hanno fatto valere nei confronti del professionista una responsabilità di tipo contrattuale, come si ricava dalla sentenza impugnata e come confermato dalla difesa dei committenti;
-essendo nullo il contratto d'opera professionale, comprendente l'affidamento al geometra della direzione dei lavori, perché riferito anche ad opere riservate alla competenza degli ingegneri, esso è improduttivo di effetti;
non è pertanto configurabile responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni, che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere;
la nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni;
-la Corte d'Appello ha quindi errato nel riconoscere una responsabilità risarcitoria a carico del professionista per inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto nullo.
Deve conseguentemente essere esclusa la responsabilità risarcitoria in capo al geom. Per_1
Per le stesse ragioni è infondato anche l'ulteriore argomento svolto dai convenuti in riassunzione, secondo cui il contratto d'opera professionale concluso tra il geom. e i committenti è affetto da Per_1
nullità solo parziale e il ritardo nella programmata tempistica delle opere nonché i costi sostenuti dai singoli committenti per la decadenza dai benefici fiscali di prima casa, sono strettamente dipendenti da quella parte del contratto d'opera professionale non affetta da nullità, sicché le relative somme devono essere riconosciute per come sono state liquidate dalla Corte d'Appello in sentenza.
Come anche rilevato dalla Cassazione, la Corte d'Appello ha statuito la totale nullità del contratto d'opera professionale di progettazione e direzione lavori, escludendo la spettanza di alcun compenso per l'opera svolta ai sensi dell'art. 2231 c.c.; il danno qui lamentato da ritardo nella programmata tempistica delle opere e da costi sostenuti dai singoli committenti per la decadenza dai benefici fiscali di prima casa, costituisce conseguenza dell'inadempimento al contratto d'opera professionale di progettazione e direzione lavori, dichiarato totalmente nullo, e non è risarcibile sulla base dei principi di diritto indicati dalla Cassazione.
pagina 10 di 13 In conclusione, si pronuncia sentenza in cui viene atto che è passato in giudicato il capo della sentenza della Corte d'Appello n.1565/2017 che ha condannato , , _1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, a pagare al geom. la somma di € 9.523,88, oltre Controparte_4 PE
interessi al saggio legale con decorrenza dal 7.2.2009; e viene rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dai signori . Parte_4
Le spese di lite e le restituzioni
Visto l'esito complessivo della causa, le spese processuali per tutti i gradi di giudizio vengono poste a carico dei signori e a favore di e nella misura dei 2/3, con Parte_4 Parte_1 Parte_2
compensazione della residua quota di 1/3 tra le parti.
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività effettivamente svolta, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale, pari a totali € 14.103,00 per compensi;
la quota dei
2/3 a carico della parte è pertanto di € 9.402,00; oltre al 15% rimborso forfettario Parte_4
spese, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 4.326,00 per fase istruttoria, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 14.317,00 per compensi;
la quota dei 2/3 è pertanto di € 9.544,67; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e
IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 3.402,00 per fase di studio, € 2.478,00 per fase introduttiva, € 1.775,00 per fase decisionale, per totali € 7.655,00 per compensi;
la quota dei 2/3 è pertanto di € 5.103,33, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria (non svolta), € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
la quota dei 2/3 è pertanto di € 6.660,67; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Le spese della c.t.u., come liquidate dalla Corte d'Appello di Torino nel precedente grado d'appello, vengono poste nella misura dei 2/3 a carico della parte e nella misura di 1/3 a carico Parte_4
della parte Per_1
Alla cassazione della sentenza della Corte d'Appello e alle diverse statuizioni oggetto della presente pronuncia, consegue il diritto di parte ricorrente in riassunzione di ottenere da controparte la pagina 11 di 13 restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza, pari a € 81.593,30; l'importo pagato è provato dai documenti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di parte ricorrente in riassunzione e deve essere restituito, risultando infondate le - peraltro generiche - contestazioni di parte convenuta ed essendo venuto meno il titolo in virtù del quale gli importi indicati sono stati pagati.
Sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo (Cass. civ. 6621/2023), non essendo provato il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. domandato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione, a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione con rinvio n. 8487/2023 pubblicata il 24.3.2023, proposto da e Parte_1
quali eredi di nei confronti di , , Parte_2 PE _1 Controparte_2
e , Controparte_3 Controparte_4
-dà atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1565/2017 che ha condannato , , e , in solido tra _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
loro, a pagare al geom. la somma di € 9.523,88, oltre interessi al saggio legale con PE
decorrenza dal 7.2.2009;
-rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da , , _1 Controparte_2 Controparte_3
e , nei confronti del geom. Controparte_4 PE
-compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti nella misura di 1/3 e condanna , _1
, e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e in solido tra loro, a titolo di rimborso della restante quota dei 2/3 delle spese Parte_2
processuali, le seguenti somme:
-per il giudizio di primo grado € 9.402,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 9.544,67 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 5.103,33 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 6.660,67 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 12 di 13 -pone le spese della c.t.u., liquidate dalla Corte d'Appello di Torino nel precedente grado d'appello, nella misura dei 2/3 a carico di , , e , in _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
solido tra loro, e nella misura di 1/3 a carico di e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro.
-condanna , , e , in solido tra loro, a _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 restituire ad e in solido tra loro, la somma di € 81.593,30 ricevuta Parte_1 Parte_2
in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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