Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO VG 263/202504/
CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/02/2025, da
1) Parte_1
nato/a COMO il 01/05/1966 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Elisabeth P.Sofia
e
2) Parte_3
nato/a COMO il 09/11/1966 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_4 CodiceFiscale_2
residente in [...]M
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile , in Como , in data 12/03/1994 ,
(anno 1994 , atto n. 18 , parte I ) separati consensualmente con verbale in data 16 ottobre 2017 omologato con decreto del 20 novembre 2017
1
- nato il [...] Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 4.2.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_3 Parte_1 della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00, Pt_5
somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat tenendo come base il numero indice relativo al 31 dicembre 2024 (prima rivalutazione 31 dicembre 2025),
2) Il IG. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_3 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 24 Pt_5
maggio 2018 e quindi:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi
2 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
3) Dichiarare compensate le spese legali
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
3 del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_3
in data 12.3.1994, in Como con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 1994 , atto n. 18 , parte I )
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.3.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
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