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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 680/2024 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. BRAGAGNI ALFREDO;
ATTRICE contro
(C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. SFORZI SIMONETTA;
CONVENUTO
e
(C.F. ) rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa dall'Avv. MONTAUTI SARA;
CONVENUTA
e
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento volontario di
(C.F. e per essa quale procuratrice Controparte_4 P.IVA_2
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (C.F. P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIAVONE ANTONIO;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: scioglimento della comunione ordinaria – accertamento della comunione legale.
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate l'08.11.2024, per il convenuto , come da note di CP_1
precisazione delle conclusioni depositate il 05.11.2024, per la convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate 08.11.2024, CP_2
per la terza intervenuta come da atto di intervento. CP_4
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice ha adito questo Tribunale, rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, 1) dichiarare il diritto dell'attrice alla divisione della comunione sui seguenti beni Parte_1
immobili: appartamento di civile abitazione sito in Grosseto, via Tiepolo n. 41 censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e 31, Cat.
A/2 e dell'autorimessa di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune foglio 87, part. 2041, sub. 44, Cat. C/6; 2) previa nominata di un CTU per verificare
l'indivisibilità degli immobili e, in caso di contestazione del valore, per la stima dell'immobile oggetto di divisione, nonché per la formazione e successiva spartizione delle rispettive quote, disporne la divisione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
3) Attribuire all'attrice la quota di proprietà dell'immobile del condividente previa individuazione di idoneo conguaglio monetario a favore CP_1 di quest'ultimo, sottratto il valore del mutuo ipotecario residuo e del debito verso la sig.ra
”. Controparte_2
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per la causali tutte di cui in narrativa e per quelle che emergeranno all'esito del giudizio, così provvedere: - in via principale e nel merito: disporre la conservazione dell'ipoteca iscritta in favore della sig.ra presso l'Agenzia del Territorio di Grosseto il Controparte_2
24.01.2024 al n. 993 reg. gen, n. 109 reg. part., presentazione n. 6, sui beni immobili oggetto della domanda di divisione e scioglimento della comunione, ovvero, all'esito della divisione e della vendita, l'assegnazione con prelazione in favore della sig.ra CP_2
della somma ricavata fino a totale soddisfazione del credito dalla stessa vantato”.
[...]
Con decreto del 16.07.2024 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e in quanto non costituitisi in CP_1 Controparte_3
giudizio, sebbene ritualmente evocati in esso.
Successivamente, in data 03.10.2024, si è costituito , CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, pregiudizialmente dichiarare improcedibile l'azione per come proposta;
nel merito nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione pregiudiziale di improcedibilità, rigettare la domanda di divisione in quanto non dimostrata e non provata la comunione del bene immobile per cui è divisione;
in subordinata ipotesi nominare CTU per la valutazione del bene di cui si chiede la divisione e dei mobili di pertinenza dello stesso e, previa valutazione della divisibilità, attribuire quote in natura.- Laddove l'immobile non sia comodamente divisibile si dovrà procedere alla vendita a terzi o all'attribuzione dell'intero ad una sola parte, tenendo conto dell'ipoteca gravante sull'intero bene e, dunque, su entrambe le parti condividenti.- In merito alla domanda della sig.ra Voglia il Tribunale in caso CP_2
di divisione dell'immobile provvedere al versamento in favore della convenuta delle sole somme afferenti all'ipoteca iscritta”. Ciò posto, la parte attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria esistente sull'abitazione sita in Grosseto, via Tiepolo n. 41 censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e
31, e sull'autorimessa di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 87, part. 2041, sub. 44, assumendo che tali immobili sono stati acquistati dal convenuto quando sussisteva tra le parti la comunione legale dei beni, in quanto coniugi, sicché gli immobili devono ritenersi acquistati dalle parti in comunione legale, la quale si è sciolta per effetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte convenuta ha contestato la stessa procedibilità della CP_1
domanda di divisione, in quanto non sussisterebbe la comunione sugli immobili, poiché il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita degli immobili era denaro personale, sicché i beni sono stati sottratti alla comunione legale, con la conseguenza che l'attrice, se avesse voluto rivendicare la comunione sui beni, avrebbe dovuto formulare apposita domanda di accertamento della comunione sui beni.
Il convenuto ha altresì contestato la domanda attorea, evidenziando che non sarebbe provata compiutamente la data della cessazione della comunione legale, non avendo l'attrice provato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In ragione dell'esistenza di controversia tra i comproprietari sulla divisibilità degli immobili oggetto di lite, con ordinanza del 22.10.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 07.01.2025, al fine di addivenire alla risoluzione delle questioni preliminari poste dalle parti.
In data 20.12.2024 è intervenuta a mezzo della procuratrice Controparte_4
Cerved Credit Management S.p.A., allegando di essere cessionaria del credito ipotecario gravante su e rassegnando le seguenti conclusioni CP_1
nel merito: “In caso di ordinanza di divisione del bene tra le parti, sito nel Comune di Grosseto, Catastalmente identificato al Foglio 87, part. 2041, sub. 12, 16 e 31, Cat.
A/2, al quale è annesso e pertiene un vano ad uso autorimessa, censito catastalmente al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune Foglio 87, part. 2041, si chiede la salvezza dell'ipoteca regolarmente iscritta nei confronti del Sig. come meglio esposto CP_1
in narrativa, anche ai sensi dell'art. 2825 c.c.; In caso di ordinanza di indivisibilità del bene sito nel Comune di Grosseto, Catastalmente identificato al Foglio 87, part. 2041, sub.
12, 16 e 31, Cat. A/2, al quale è annesso e pertiene un vano ad uso autorimessa, censito catastalmente al Catasto Fabbricati del medesimo Comune Foglio 87, part. 2041, sub, 44,
Cat. 6 e consequenziale vendita, si chiede la salvezza dell'ipoteca regolarmente iscritta nei confronti del Sig. come meglio esposto in narrativa, anche ai sensi dell'art. CP_1
2825 c.c. IN VIA SUBORDINATA: Nella creduta e non denegata ipotesi in cui il bene sito nel Comune di Grosseto, Catastalmente identificato al Foglio 87, part. 2041, sub.
12, 16 e 31, Cat. A/2, al quale è annesso e pertiene un vano ad uso autorimessa, censito catastalmente al Catasto Fabbricati del medesimo Comune Foglio 87, part. 2041, sub, 44,
Cat. 6 sia indivisibile e si debba procedere alla vendita con contestuale cancellazione dell'ipoteca, si chiede il riconoscimento del diritto di pegno sulle somme ottenute dalla vendita del bene o la distribuzione delle somme ricavate, sino alla concorrenza del credito pari ad euro 21.172,82”.
Stimolato il contraddittorio tra le parti in relazione alla posizione di litisconsorte necessario affermata dalla terza intervenuta, all'udienza del
19.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione per la decisione delle questioni preliminari, su cui la terza intervenuta nulla ha domandato.
Venendo alle domande proposte dagli odierni comproprietari, va affermata l'esistenza della comunione ordinaria sugli immobili oggetto di causa, con rigetto delle difese proposte dal convenuto . CP_1
Secondo l'art. 177 comma 1 lett. a) c.c., costituiscono oggetto di comunione legale, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Secondo l'art. 179 comma 1 c.c., “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f)
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”.
Inoltre, il secondo comma di detto articolo stabilisce che “L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, laddove tra i coniugi viga il regime della comunione legale, in caso di acquisto in costanza di matrimonio ad opera di uno dei coniugi di un bene immobile, questo ricade automaticamente nel regime della comunione legale, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 179 comma 2 c.c., ossia si tratti di un bene ricadente in una delle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed f) del primo comma, l'esclusione del bene dalla comunione sia affermato nell'atto di acquisto e a questo abbia partecipato il coniuge non acquirente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha ritenuto che “La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art.
179, comma 2°, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1°, lett. c), d) ed f), c.c.” (Cass. Civ. n. 29342/2018;
Cass. Civ. n. 7027/2019; Cass. Civ. n. 35086/2022).
Ciò posto, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che l'attrice e il convenuto si sono sposati in data 26.10.1985 in regime di CP_1
comunione legale, non risultando annotazioni nell'estratto dell'atto di matrimonio (cfr. all. 1 fasc. attrice).
Risulta altresì che con scrittura autenticata dal Notaio in data Persona_1
19.04.2007, la e Controparte_5 CP_1 Parte_1
hanno concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto gli immobili oggetto di causa (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Secondo l'art. 1 del contratto, “La " , come sopra rappresentata, Controparte_5
cede e vende, con tutte le garanzie di legge al signor che, ai sensi CP_1
dell'articolo 177 lettera a) del Codice Civile, accetta ed acquista” le porzioni immobiliari in precedenza descritte.
Sempre nell'art. 1 del contratto è stato dichiarato che “-il signor CP_1
dichiara di essere coniugato con la signora e che
[...] Parte_1
tra di essi vige il regime di comunione legale dei beni. La signora Pt_1 Pt_1
interviene al presente atto per confermare quanto dichiarato dal proprio coniuge e
[...]
comunque per prestare il proprio consenso alla compravendita in oggetto”.
Inoltre, nel contratto le dichiarazioni fiscali spettanti alla parte acquirente sono svolte congiuntamente sia dall'attrice che dal convenuto . CP_1
Alla luce di quanto accertato, deve affermarsi che gli immobili per cui è causa non sono stati acquistati a titolo personale ed esclusivo dal convenuto
[...]
, ma sono stati oggetto di un acquisto ad opera del in CP_1 CP_1
costanza di matrimonio, con conseguente applicazione della regola generale prevista dall'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. del regime della comunione legale. Invero, dalla lettura dell'atto di compravendita non risultano rispettate le condizioni per affermare, ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c. il carattere personale dell'acquisto.
Nell'atto non vi è alcuna dichiarazione del circa la sussistenza di una CP_1
delle situazioni previste dall'art. 179 comma 1 lett. c, d, f c.c., né vi è dichiarazione del coniuge non acquirente volta a confermare la destinazione personale dei beni ovvero la provenienza personale del denaro usato per l'acquisto, condizioni queste ultime essenziali per attivare la fattispecie prevista dall'art. 179 comma 2 c.c., non essendo sufficiente la sola ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 179 comma 1 lett. c), d), f) c.c.
Di contro, il contratto trasferisce la proprietà al il quale accetta il CP_1
trasferimento ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c., ossia secondo la regola generale dell'acquisto in regime di comunione legale.
Pertanto, deve ritenersi che gli immobili per cui è causa sono stati acquistati dal in regime di comunione legale, con la conseguenza che gli stessi CP_1
son entrati nel patrimonio anche dell'odierna attrice.
Ciò chiarito, secondo l'art. 191, comma 1 c.c. “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi”.
Con l'art. 2 della L. n. 55/2015, con decorrenza dal 26.05.2015, è stato introdotto il secondo comma nell'art. 191 c.c., in base al quale “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
L'art. 3 della L. n. 55/2015 stabilisce che la disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
Per tutti i casi che non ricadono sotto l'ambito applicativo della nuova normativa del 2015 resta applicabile l'art. 191 comma 1 c.c., nell'interpretazione ad esso fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, maturata prima dell'intervento legislativo richiamato, secondo cui
“Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria” (Cass. Civ. n. 324/2012; Cass. Civ. n.
4757/2010; Cass. Civ. n. 4351/2003).
Ciò chiarito, nel caso di specie risulta che tra l'attrice e il convenuto
[...]
è intervenuta sentenza di questo Tribunale n. 1017/2013, depositata CP_1
il 14.12.2013, con cui è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi
(cfr. all. 23 fasc. attrice).
La sentenza risulta passata in giudicato come attestato dal certificato rilasciato dai competenti organi di questo Tribunale (cfr. all. 25 fasc. attrice).
Inoltre, risulta che con sentenza di questo Tribunale n. 88/2020, depositata il
28.01.2020, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attrice e il convenuto , sentenza parimenti passata in giudicato CP_1
come da certificato del competente organo di questo Tribunale (cfr. all.ti 2 e
25 fasc. attrice). Dunque, posto che il processo di separazione personale tra i coniugi era già definito al tempo dell'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 191 c.c., deve ritenersi che tale disposizione non sia applicabile nel caso di specie, con la conseguenza che deve trovare applicare la pregressa regola giurisprudenziale secondo cui la comunione legale cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, nel caso di specie è possibile evidenziare che dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi è cessata la comunione legale e i beni comuni sono stati sottoposti al regime della comunione ordinaria.
Ne consegue che, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra le parti, i beni per cui è causa sono divenuti oggetto di comunione ordinaria.
In assenza di prove circa la proposizione di appelli avversi la sentenza di separazione, è possibile presumere che il passaggio in giudicato della sentenza sia avvenuto almeno dopo sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 327 c.c.).
Le considerazioni svolte importano l'infondatezza delle deduzioni del convenuto circa l'incertezza sulla sussistenza e sulla cessazione della CP_1
comunione legale tra le parti.
Né assume rilevanza la circostanza che la nota di trascrizione della compravendita sia stata effettuata inizialmente a favore del solo e CP_1
solo successivamente, su impulso dell'attrice, la nota sia stata rettificata, specificando l'esistenza della comunione sui beni (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Invero, la trascrizione assume rilievo ai fini pubblicitari e non anche, di regola, per fondare la titolarità di un diritto reale, sicché la deduzione del convenuto appare inconferente. Né, per l'accertamento della comunione sui beni oggetto di causa, è necessaria una previa domanda attorea di rivendicazione della comunione sui beni oggetto di causa.
Invero, il comproprietario che agisce per lo scioglimento della comunione è tenuto ad allegare e a provare la comproprietà sui beni comuni, senza dover sopportare la probatio diabolica richiesta per l'azione di rivendicazione, trattandosi di giudizio, quello di divisione, che non importa un accertamento erga omnes della proprietà, essendo meramente funzionale a dirimere i rapporti tra i comproprietari sul bene comune (cfr. Cass. Civ. n. 10067/2020; Cass.
Civ. n. 6228/2023).
Pertanto, nel caso di specie, l'attrice, avendo agito per lo scioglimento della comunione sui beni immobili oggetto di causa, ha correttamente allegato e provato la situazione di comunione ordinaria sui beni, non avendo invece l'onere di rivendicare la comproprietà o quello di proporre apposite domande di accertamento della comunione legale.
In definitiva, le questioni preliminari proposte dal convenuto e volte CP_1
a paralizzare la domanda di divisione attorea appaiono infondate e pertanto vanno respinte.
Deve invece affermarsi la comunione ordinaria tra l'attrice e CP_1
sui beni immobili oggetto di causa.
In ordine all'oggetto del presente giudizio, va osservato che il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale, in caso di ammissione della CP_1
domanda di divisione attorea, di procedere alla divisione dei beni mobili contenuti nell'immobile per cui è causa, articolando richieste anche in ordine alle modalità di divisione e alla sorte dell'ipoteca vantata dalla convenuta
CP_2
Le domande riconvenzionali del convenuto , in special modo quella CP_1
di divisione dei beni mobili comuni, vanno dichiarate inammissibili. Invero, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.c. deve compiere, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta tutte le proprie difese, inclusa la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni di merito.
La comparsa di costituzione va depositata entro settanta giorni prima dell'udienza fissata in citazione (art. 166 c.c.).
Laddove il convenuto non si costituisca nel suddetto termine, diventa contumace e, laddove si costituisca successivamente, restano ferme a suo carico le decadenze maturate (art. 171 c.p.c.).
Nel caso di specie, il convenuto era stato dichiarato contumace con decreto del 16.07.2024 e si è costituito solo in data 03.10.2024 a fronte dell'udienza di comparizione fissata in citazione al 15.10.2024.
Pertanto, il convenuto è decaduto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto nel presente giudizio, alla luce della normativa richiamata.
Le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nel presente giudizio vanno dichiarate inammissibili.
In conclusione, va dichiarata la comunione ordinaria tra l'attrice Parte_1
e , ciascuno per la quota del 50%, sulla proprietà degli
[...] CP_1
immobili seguenti: appartamento di civile abitazione sito in Grosseto, via
Tiepolo n. 41 censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e 31, e autorimessa di pertinenza censita al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune foglio 87, part. 2041, sub. 44.
Vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto . CP_1
Stante la domanda di parte attrice di procedere alla divisione del compendio comune, occorre rimettere la causa sul ruolo, al fine di istruire la causa e valutare la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire allo scioglimento della comunione e per procedere all'individuazione delle modalità di scioglimento della comunione, nonché per la valutazione delle domande proposte dalla terza intervenuta.
Stante la natura non definitiva della sentenza, le spese dovranno regolarsi con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 680/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che e sono comproprietari, Parte_1 CP_1
ciascuno per la quota del 50%, degli immobili seguenti: appartamento di civile abitazione sito in Grosseto, via Tiepolo n. 41 censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e 31, e autorimessa di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 87, part. 2041, sub. 44;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto
; CP_1
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Grosseto, 27.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 680/2024 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. BRAGAGNI ALFREDO;
ATTRICE contro
(C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. SFORZI SIMONETTA;
CONVENUTO
e
(C.F. ) rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa dall'Avv. MONTAUTI SARA;
CONVENUTA
e
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento volontario di
(C.F. e per essa quale procuratrice Controparte_4 P.IVA_2
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (C.F. P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIAVONE ANTONIO;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: scioglimento della comunione ordinaria – accertamento della comunione legale.
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate l'08.11.2024, per il convenuto , come da note di CP_1
precisazione delle conclusioni depositate il 05.11.2024, per la convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate 08.11.2024, CP_2
per la terza intervenuta come da atto di intervento. CP_4
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice ha adito questo Tribunale, rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, 1) dichiarare il diritto dell'attrice alla divisione della comunione sui seguenti beni Parte_1
immobili: appartamento di civile abitazione sito in Grosseto, via Tiepolo n. 41 censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e 31, Cat.
A/2 e dell'autorimessa di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune foglio 87, part. 2041, sub. 44, Cat. C/6; 2) previa nominata di un CTU per verificare
l'indivisibilità degli immobili e, in caso di contestazione del valore, per la stima dell'immobile oggetto di divisione, nonché per la formazione e successiva spartizione delle rispettive quote, disporne la divisione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
3) Attribuire all'attrice la quota di proprietà dell'immobile del condividente previa individuazione di idoneo conguaglio monetario a favore CP_1 di quest'ultimo, sottratto il valore del mutuo ipotecario residuo e del debito verso la sig.ra
”. Controparte_2
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per la causali tutte di cui in narrativa e per quelle che emergeranno all'esito del giudizio, così provvedere: - in via principale e nel merito: disporre la conservazione dell'ipoteca iscritta in favore della sig.ra presso l'Agenzia del Territorio di Grosseto il Controparte_2
24.01.2024 al n. 993 reg. gen, n. 109 reg. part., presentazione n. 6, sui beni immobili oggetto della domanda di divisione e scioglimento della comunione, ovvero, all'esito della divisione e della vendita, l'assegnazione con prelazione in favore della sig.ra CP_2
della somma ricavata fino a totale soddisfazione del credito dalla stessa vantato”.
[...]
Con decreto del 16.07.2024 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e in quanto non costituitisi in CP_1 Controparte_3
giudizio, sebbene ritualmente evocati in esso.
Successivamente, in data 03.10.2024, si è costituito , CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, pregiudizialmente dichiarare improcedibile l'azione per come proposta;
nel merito nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione pregiudiziale di improcedibilità, rigettare la domanda di divisione in quanto non dimostrata e non provata la comunione del bene immobile per cui è divisione;
in subordinata ipotesi nominare CTU per la valutazione del bene di cui si chiede la divisione e dei mobili di pertinenza dello stesso e, previa valutazione della divisibilità, attribuire quote in natura.- Laddove l'immobile non sia comodamente divisibile si dovrà procedere alla vendita a terzi o all'attribuzione dell'intero ad una sola parte, tenendo conto dell'ipoteca gravante sull'intero bene e, dunque, su entrambe le parti condividenti.- In merito alla domanda della sig.ra Voglia il Tribunale in caso CP_2
di divisione dell'immobile provvedere al versamento in favore della convenuta delle sole somme afferenti all'ipoteca iscritta”. Ciò posto, la parte attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria esistente sull'abitazione sita in Grosseto, via Tiepolo n. 41 censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e
31, e sull'autorimessa di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 87, part. 2041, sub. 44, assumendo che tali immobili sono stati acquistati dal convenuto quando sussisteva tra le parti la comunione legale dei beni, in quanto coniugi, sicché gli immobili devono ritenersi acquistati dalle parti in comunione legale, la quale si è sciolta per effetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte convenuta ha contestato la stessa procedibilità della CP_1
domanda di divisione, in quanto non sussisterebbe la comunione sugli immobili, poiché il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita degli immobili era denaro personale, sicché i beni sono stati sottratti alla comunione legale, con la conseguenza che l'attrice, se avesse voluto rivendicare la comunione sui beni, avrebbe dovuto formulare apposita domanda di accertamento della comunione sui beni.
Il convenuto ha altresì contestato la domanda attorea, evidenziando che non sarebbe provata compiutamente la data della cessazione della comunione legale, non avendo l'attrice provato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In ragione dell'esistenza di controversia tra i comproprietari sulla divisibilità degli immobili oggetto di lite, con ordinanza del 22.10.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 07.01.2025, al fine di addivenire alla risoluzione delle questioni preliminari poste dalle parti.
In data 20.12.2024 è intervenuta a mezzo della procuratrice Controparte_4
Cerved Credit Management S.p.A., allegando di essere cessionaria del credito ipotecario gravante su e rassegnando le seguenti conclusioni CP_1
nel merito: “In caso di ordinanza di divisione del bene tra le parti, sito nel Comune di Grosseto, Catastalmente identificato al Foglio 87, part. 2041, sub. 12, 16 e 31, Cat.
A/2, al quale è annesso e pertiene un vano ad uso autorimessa, censito catastalmente al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune Foglio 87, part. 2041, si chiede la salvezza dell'ipoteca regolarmente iscritta nei confronti del Sig. come meglio esposto CP_1
in narrativa, anche ai sensi dell'art. 2825 c.c.; In caso di ordinanza di indivisibilità del bene sito nel Comune di Grosseto, Catastalmente identificato al Foglio 87, part. 2041, sub.
12, 16 e 31, Cat. A/2, al quale è annesso e pertiene un vano ad uso autorimessa, censito catastalmente al Catasto Fabbricati del medesimo Comune Foglio 87, part. 2041, sub, 44,
Cat. 6 e consequenziale vendita, si chiede la salvezza dell'ipoteca regolarmente iscritta nei confronti del Sig. come meglio esposto in narrativa, anche ai sensi dell'art. CP_1
2825 c.c. IN VIA SUBORDINATA: Nella creduta e non denegata ipotesi in cui il bene sito nel Comune di Grosseto, Catastalmente identificato al Foglio 87, part. 2041, sub.
12, 16 e 31, Cat. A/2, al quale è annesso e pertiene un vano ad uso autorimessa, censito catastalmente al Catasto Fabbricati del medesimo Comune Foglio 87, part. 2041, sub, 44,
Cat. 6 sia indivisibile e si debba procedere alla vendita con contestuale cancellazione dell'ipoteca, si chiede il riconoscimento del diritto di pegno sulle somme ottenute dalla vendita del bene o la distribuzione delle somme ricavate, sino alla concorrenza del credito pari ad euro 21.172,82”.
Stimolato il contraddittorio tra le parti in relazione alla posizione di litisconsorte necessario affermata dalla terza intervenuta, all'udienza del
19.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione per la decisione delle questioni preliminari, su cui la terza intervenuta nulla ha domandato.
Venendo alle domande proposte dagli odierni comproprietari, va affermata l'esistenza della comunione ordinaria sugli immobili oggetto di causa, con rigetto delle difese proposte dal convenuto . CP_1
Secondo l'art. 177 comma 1 lett. a) c.c., costituiscono oggetto di comunione legale, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Secondo l'art. 179 comma 1 c.c., “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f)
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”.
Inoltre, il secondo comma di detto articolo stabilisce che “L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, laddove tra i coniugi viga il regime della comunione legale, in caso di acquisto in costanza di matrimonio ad opera di uno dei coniugi di un bene immobile, questo ricade automaticamente nel regime della comunione legale, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 179 comma 2 c.c., ossia si tratti di un bene ricadente in una delle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed f) del primo comma, l'esclusione del bene dalla comunione sia affermato nell'atto di acquisto e a questo abbia partecipato il coniuge non acquirente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha ritenuto che “La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art.
179, comma 2°, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1°, lett. c), d) ed f), c.c.” (Cass. Civ. n. 29342/2018;
Cass. Civ. n. 7027/2019; Cass. Civ. n. 35086/2022).
Ciò posto, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che l'attrice e il convenuto si sono sposati in data 26.10.1985 in regime di CP_1
comunione legale, non risultando annotazioni nell'estratto dell'atto di matrimonio (cfr. all. 1 fasc. attrice).
Risulta altresì che con scrittura autenticata dal Notaio in data Persona_1
19.04.2007, la e Controparte_5 CP_1 Parte_1
hanno concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto gli immobili oggetto di causa (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Secondo l'art. 1 del contratto, “La " , come sopra rappresentata, Controparte_5
cede e vende, con tutte le garanzie di legge al signor che, ai sensi CP_1
dell'articolo 177 lettera a) del Codice Civile, accetta ed acquista” le porzioni immobiliari in precedenza descritte.
Sempre nell'art. 1 del contratto è stato dichiarato che “-il signor CP_1
dichiara di essere coniugato con la signora e che
[...] Parte_1
tra di essi vige il regime di comunione legale dei beni. La signora Pt_1 Pt_1
interviene al presente atto per confermare quanto dichiarato dal proprio coniuge e
[...]
comunque per prestare il proprio consenso alla compravendita in oggetto”.
Inoltre, nel contratto le dichiarazioni fiscali spettanti alla parte acquirente sono svolte congiuntamente sia dall'attrice che dal convenuto . CP_1
Alla luce di quanto accertato, deve affermarsi che gli immobili per cui è causa non sono stati acquistati a titolo personale ed esclusivo dal convenuto
[...]
, ma sono stati oggetto di un acquisto ad opera del in CP_1 CP_1
costanza di matrimonio, con conseguente applicazione della regola generale prevista dall'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. del regime della comunione legale. Invero, dalla lettura dell'atto di compravendita non risultano rispettate le condizioni per affermare, ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c. il carattere personale dell'acquisto.
Nell'atto non vi è alcuna dichiarazione del circa la sussistenza di una CP_1
delle situazioni previste dall'art. 179 comma 1 lett. c, d, f c.c., né vi è dichiarazione del coniuge non acquirente volta a confermare la destinazione personale dei beni ovvero la provenienza personale del denaro usato per l'acquisto, condizioni queste ultime essenziali per attivare la fattispecie prevista dall'art. 179 comma 2 c.c., non essendo sufficiente la sola ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 179 comma 1 lett. c), d), f) c.c.
Di contro, il contratto trasferisce la proprietà al il quale accetta il CP_1
trasferimento ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c., ossia secondo la regola generale dell'acquisto in regime di comunione legale.
Pertanto, deve ritenersi che gli immobili per cui è causa sono stati acquistati dal in regime di comunione legale, con la conseguenza che gli stessi CP_1
son entrati nel patrimonio anche dell'odierna attrice.
Ciò chiarito, secondo l'art. 191, comma 1 c.c. “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi”.
Con l'art. 2 della L. n. 55/2015, con decorrenza dal 26.05.2015, è stato introdotto il secondo comma nell'art. 191 c.c., in base al quale “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
L'art. 3 della L. n. 55/2015 stabilisce che la disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
Per tutti i casi che non ricadono sotto l'ambito applicativo della nuova normativa del 2015 resta applicabile l'art. 191 comma 1 c.c., nell'interpretazione ad esso fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, maturata prima dell'intervento legislativo richiamato, secondo cui
“Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria” (Cass. Civ. n. 324/2012; Cass. Civ. n.
4757/2010; Cass. Civ. n. 4351/2003).
Ciò chiarito, nel caso di specie risulta che tra l'attrice e il convenuto
[...]
è intervenuta sentenza di questo Tribunale n. 1017/2013, depositata CP_1
il 14.12.2013, con cui è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi
(cfr. all. 23 fasc. attrice).
La sentenza risulta passata in giudicato come attestato dal certificato rilasciato dai competenti organi di questo Tribunale (cfr. all. 25 fasc. attrice).
Inoltre, risulta che con sentenza di questo Tribunale n. 88/2020, depositata il
28.01.2020, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attrice e il convenuto , sentenza parimenti passata in giudicato CP_1
come da certificato del competente organo di questo Tribunale (cfr. all.ti 2 e
25 fasc. attrice). Dunque, posto che il processo di separazione personale tra i coniugi era già definito al tempo dell'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 191 c.c., deve ritenersi che tale disposizione non sia applicabile nel caso di specie, con la conseguenza che deve trovare applicare la pregressa regola giurisprudenziale secondo cui la comunione legale cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, nel caso di specie è possibile evidenziare che dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi è cessata la comunione legale e i beni comuni sono stati sottoposti al regime della comunione ordinaria.
Ne consegue che, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra le parti, i beni per cui è causa sono divenuti oggetto di comunione ordinaria.
In assenza di prove circa la proposizione di appelli avversi la sentenza di separazione, è possibile presumere che il passaggio in giudicato della sentenza sia avvenuto almeno dopo sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 327 c.c.).
Le considerazioni svolte importano l'infondatezza delle deduzioni del convenuto circa l'incertezza sulla sussistenza e sulla cessazione della CP_1
comunione legale tra le parti.
Né assume rilevanza la circostanza che la nota di trascrizione della compravendita sia stata effettuata inizialmente a favore del solo e CP_1
solo successivamente, su impulso dell'attrice, la nota sia stata rettificata, specificando l'esistenza della comunione sui beni (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Invero, la trascrizione assume rilievo ai fini pubblicitari e non anche, di regola, per fondare la titolarità di un diritto reale, sicché la deduzione del convenuto appare inconferente. Né, per l'accertamento della comunione sui beni oggetto di causa, è necessaria una previa domanda attorea di rivendicazione della comunione sui beni oggetto di causa.
Invero, il comproprietario che agisce per lo scioglimento della comunione è tenuto ad allegare e a provare la comproprietà sui beni comuni, senza dover sopportare la probatio diabolica richiesta per l'azione di rivendicazione, trattandosi di giudizio, quello di divisione, che non importa un accertamento erga omnes della proprietà, essendo meramente funzionale a dirimere i rapporti tra i comproprietari sul bene comune (cfr. Cass. Civ. n. 10067/2020; Cass.
Civ. n. 6228/2023).
Pertanto, nel caso di specie, l'attrice, avendo agito per lo scioglimento della comunione sui beni immobili oggetto di causa, ha correttamente allegato e provato la situazione di comunione ordinaria sui beni, non avendo invece l'onere di rivendicare la comproprietà o quello di proporre apposite domande di accertamento della comunione legale.
In definitiva, le questioni preliminari proposte dal convenuto e volte CP_1
a paralizzare la domanda di divisione attorea appaiono infondate e pertanto vanno respinte.
Deve invece affermarsi la comunione ordinaria tra l'attrice e CP_1
sui beni immobili oggetto di causa.
In ordine all'oggetto del presente giudizio, va osservato che il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale, in caso di ammissione della CP_1
domanda di divisione attorea, di procedere alla divisione dei beni mobili contenuti nell'immobile per cui è causa, articolando richieste anche in ordine alle modalità di divisione e alla sorte dell'ipoteca vantata dalla convenuta
CP_2
Le domande riconvenzionali del convenuto , in special modo quella CP_1
di divisione dei beni mobili comuni, vanno dichiarate inammissibili. Invero, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.c. deve compiere, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta tutte le proprie difese, inclusa la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni di merito.
La comparsa di costituzione va depositata entro settanta giorni prima dell'udienza fissata in citazione (art. 166 c.c.).
Laddove il convenuto non si costituisca nel suddetto termine, diventa contumace e, laddove si costituisca successivamente, restano ferme a suo carico le decadenze maturate (art. 171 c.p.c.).
Nel caso di specie, il convenuto era stato dichiarato contumace con decreto del 16.07.2024 e si è costituito solo in data 03.10.2024 a fronte dell'udienza di comparizione fissata in citazione al 15.10.2024.
Pertanto, il convenuto è decaduto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto nel presente giudizio, alla luce della normativa richiamata.
Le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nel presente giudizio vanno dichiarate inammissibili.
In conclusione, va dichiarata la comunione ordinaria tra l'attrice Parte_1
e , ciascuno per la quota del 50%, sulla proprietà degli
[...] CP_1
immobili seguenti: appartamento di civile abitazione sito in Grosseto, via
Tiepolo n. 41 censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e 31, e autorimessa di pertinenza censita al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune foglio 87, part. 2041, sub. 44.
Vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto . CP_1
Stante la domanda di parte attrice di procedere alla divisione del compendio comune, occorre rimettere la causa sul ruolo, al fine di istruire la causa e valutare la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire allo scioglimento della comunione e per procedere all'individuazione delle modalità di scioglimento della comunione, nonché per la valutazione delle domande proposte dalla terza intervenuta.
Stante la natura non definitiva della sentenza, le spese dovranno regolarsi con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, non definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 680/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che e sono comproprietari, Parte_1 CP_1
ciascuno per la quota del 50%, degli immobili seguenti: appartamento di civile abitazione sito in Grosseto, via Tiepolo n. 41 censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87, part. 2041 sub. 12, 16 e 31, e autorimessa di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 87, part. 2041, sub. 44;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto
; CP_1
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Grosseto, 27.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia