Articolo 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 273
Articolo 5
Versione
10 settembre 1991
Art. 6. Compiti del Comitato centrale metrico 1. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206 , e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Nota agli articoli 5 e 6:
- Il testo dell' art. 7 del R.D. n. 206/1939 (Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - E' istituito il Comitato centrale metrico.
Il Comitato centrale metrico e' composto:
a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;
c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
d) da un rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari;
e) da un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo' essere nominato un membro supplente.
Spetta al Comitato:
a) dare parere sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
d) proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova;
e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente;
f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi;
g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi.
Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprimere pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Entrata in vigore il 10 settembre 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente