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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 237 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
( rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'appello, dall'avv. Nicola Prinzo, presso il cui studio, sito in
Corigliano Rossano viale Margherita n. 199, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
E
( ) rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Filicetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salerno, sito in Catanzaro via
Spasari n. 1;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle
1 note di trattazione: “… in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cosenza n. 1139/2019, oggetto di opposizione, perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile, inaccoglibile e – comunque - rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dalla IG.ra , avverso la Parte_1 sentenza N° 132/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza, per violazione del dettato dell'art. 342 c.p.c., conseguentemente disponendo;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento e per manifesta infondatezza nel merito e, conseguentemente, emettere ordinanza ex art. 348 ter
c.p.c; c) dichiarare inammissibile e rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 del codice di rito dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
d) nel merito, voglia l'adita
Corte D'Appello, per tutti i motivi esposti in premessa, respingere/rigettare il gravame proposto e confermare l'impugnata sentenza;
e) in ogni caso condannare
l'appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio ex art.
93 c.p.c. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
PREMESSA IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1193/2019 emesso dall'intestato
Tribunale su conforme richiesta di , con il quale le è stato ingiunto il CP_1 pagamento dell'importo di € 20.840,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residuo corrispettivo per l'esecuzione di lavori di fornitura e posa in opera di infissi, porte ed altro materiale, eseguiti nell'immobile di sua proprietà, analiticamente descritti nella fattura n° 38 emessa il 30.12.2018.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non dovutezza della pretesa azionata in via monitoria, avendo già corrisposto le somme dovute, per l'importo di € 38.000,00, in
2 relazione ai lavori commissionati nel 2013 e terminati nel 2014.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Ha resistito l'originaria ingiungente, che ha contestato l'avversa opposizione di cui ha domandato il rigetto, evidenziando che l'esecuzione dei lavori commissionati dalla
, per i quali era stato espressamente concordato tra le parti il preventivo di Pt_1
€ 47.000,00 più iva al 22%, non si era esaurita nel 2014 ma si era protratta sino al
2018 (tanto è vero che alcune ricevute ed assegni prodotti dall'opponente recavano le date di Maggio 2015 e Ottobre 2015)”.
Il Tribunale di Cosenza, all'esito dell'istruttoria (espletata attraverso produzione documentale e prove orali richieste solo dalla parte opposta), con sentenza n.
132/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
A simile conclusione il giudice di prime cure perveniva – richiamati i principi in tema di onere della prova in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, nelle controversie in materia di appalto, nonché in tema di ambito applicativo del disposto di cui all'art. 1657 c.c. – osservando che era pacifica e incontestata tra le parti sia l'esistenza del rapporto contrattuale sia l'entità dei lavori eseguiti dall'opposto, rimanendo contestato solo l'ammontare del corrispettivo;
che l'istruttoria espletata e, in particolare, l'esito delle testimonianze di e , TR Controparte_3 aveva dimostrato che il prezzo per l'esecuzione dei lavori era stato di comune accordo fissato in € 47.000,00 (oltre IVA); che l'opposto, quindi, aveva dato prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, già al netto dei pagamenti ricevuti;
che, di converso, l'opponente alcuna prova aveva offerto per dimostrare, eventualmente, che il corrispettivo fosse di misura inferiore alla somma ingiunta.
ritenendo la statuizione suddetta erronea ed ingiusta sotto ogni Parte_1 profilo, proponeva gravame, affidando il mezzo a due motivi.
In particolare, con il primo motivo ella lamentava che il giudice di prime cure si fosse limitato ad una stringata motivazione, fondando il proprio convincimento sulle deposizioni testimoniali assunte, senza sottoporle ad alcuna disamina logico-giuridica e senza dare conto del processo cognitivo sviluppato per maturare il convincimento.
Con il secondo motivo, l'appellante – ribadito che, diversamente da quanto dichiarato dai testi, le parti non avevano affatto concordato, al momento della stipula del
3 contratto di appalto, la misura del corrispettivo e che, per tale ragione, ella aveva provveduto a versare le somme di volta in volta richieste dall'appaltatore, per un ammontare complessivo pari a euro 38.000,00 – si doleva dell'erronea ed iniqua attribuzione di valenza probatoria decisiva alle deposizioni dei testi TR
e , segnalando che: Controparte_3
- lo stretto rapporto parentale tra i citati testi e il convenuto opposto, di cui sarebbero rispettivamente fratello e nipote, avrebbe imposto uno scrutinio rigoroso della loro attendibilità e credibilità;
- sospette sarebbero le loro doti di memoria, in quanto capaci di ricordare con dovizia di particolari, dopo sette anni, i fatti di causa e le singole lavorazioni commissionate;
- avendo confermato la circostanza, oggetto del capitolo 4 dell'avversa memoria istruttoria, afferente all'ammontare del residuo credito vantato dall' nei CP_2 confronti di essa appellante, i testi avrebbero palesato una probabile loro compartecipazione gestionale nell'attività di impresa che li abilitava ad accedere alla contabilità e tanto alimenterebbe il dubbio che costoro possano essere portatori di un interesse personale nella causa;
- benché il teste abbia fatto cenno all'esistenza di un TR
“preventivo”, esso non è stato prodotto e di tale contegno omissivo il Tribunale non avrebbe tratto argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c..
Sulla scorta di siffatte doglianze l'appellante concludeva nei termini sopra testualmente riprodotti.
, costituitosi con comparsa del 28 giugno 2022, eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c., e, nel merito, instava per il suo totale rigetto perché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del
4 gravame per difetto di specificità.
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni Unite n.
27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo puntuale e chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018)
e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui, ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, l'appello è infondato.
Oggetto di giudizio è l'opposizione al decreto n. 1139/2019 con cui il Tribunale di
5 Cosenza ha ingiunto all'odierna appellante di pagare, a favore dell'appellato, la somma di euro 20.840,00 oltre interessi, quale residuo del corrispettivo della realizzazione e posa in opera di talune lavorazioni (infissi, ringhiere, cancelli e annessi) appaltate dalla all' e da questi regolarmente eseguite ed Pt_1 CP_2 installate presso l'abitazione della committente.
È incontestata – come correttamente osservato dal Tribunale – l'esistenza del rapporto negoziale e la quantità e qualità delle lavorazioni eseguite. Oggetto di lite è, invece, il quantum del corrispettivo, giacché, secondo la tesi sostenuta dall'ingiungente sin dal ricorso monitorio, il corrispettivo sarebbe stato determinato, d'accordo tra le parti, nella misura complessiva di euro 47.000,00 oltre i.v.a. (e, così, complessivamente euro
57.350,00), di cui sarebbero stati corrisposti solo euro 36.500,00, mentre l'appellante sostiene che mai vi sarebbe stato un accordo anticipato sul corrispettivo, sicché ella avrebbe nel tempo corrisposto quanto, di volta in volta, le veniva richiesto dall' estinguendo, con i pagamenti eseguiti, il suo debito. A dimostrazione di CP_2 un tale assunto, ella ha prodotto in primo grado le ricevute dei pagamenti di volta in volta eseguiti a favore dell'opposto.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo viene dato atto che la debitrice aveva già versato l'importo di euro 36.500,00, che veniva decurtato dall'importo in origine asseritamente pattuito: la circostanza, data per incontestata nella sentenza di primo grado, non è fatta oggetto di specifico motivo di gravame, sicché essa può considerarsi ormai acquisita e pacifica.
Pacifici sono anche i principi di diritto che governano il riparto dell'onere della prova nel caso di specie, correttamente indicati anche nella sentenza impugnata: giacché è incontestata sia l'esistenza del rapporto sia l'entità e consistenza delle lavorazioni, mentre è contestata l'entità del corrispettivo, grava sul creditore opposto l'onere di offrire la prova che detta entità sia stata oggetto di un accordo preventivo, in mancanza del quale spetta al giudice determinare, ai sensi dell'art. 1657 c.c., il prezzo dell'appalto.
Tanto premesso, possono, quindi, esaminarsi le doglianze articolate dall'appellante che, benché organizzate in due distinti motivi, possono essere congiuntamente scrutinate, atteso che, ove anche la sentenza presentasse una motivazione carente o insufficiente, la Corte è, comunque, tenuta a rivalutare il merito – sia pure nei limiti
6 del devoluto – e, se del caso, integrare o rettificare o riformare la motivazione, tenendo conto, nel caso di specie, delle censure articolate nel secondo motivo di impugnazione e afferenti alla valutazione delle prove testimoniali.
Nel caso di specie, l ha inteso offrire prova dell'accordo sul prezzo CP_2 intervenuto tra le parti attraverso le deposizioni testimoniali di e TR
. Controparte_3
Entrambi i testi hanno confermato la circostanza che «per i lavori di costruzione, fornitura e messa in posa degli infissi, ringhiere, canne fumarie, portoni e altro, nella casa dell'odierna attrice, veniva concordato e stabilito tra le parti, presso l'officina del signor , sita in Spezzano Piccolo, l'importo di € 47.000,00 più IVA CP_1
(22%)”.
L'appellante ha contestato l'attendibilità delle testimonianze suddette perché provenienti da soggetti interessati personalmente alla vicenda, sia per essere parenti dell'appellato sia per essere coinvolti nella gestione dell'azienda; ne ha segnalato la verosimile inattendibilità anche in ragione di sospette “doti di memoria”.
Le doglianze non sono fondate.
Deve rammentarsi che «in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
Anche l'eventuale coinvolgimento di fatto dei due testi – ancorché meri operai – nella gestione dell'azienda non costituisce elemento per fare ritenere la loro inattendibilità in forza di un interesse personale nella causa. In altri termini, il fatto che i testi possano essere stati messi a parte delle vicende della gestione e anche, in ipotesi, della contabilità dell'azienda, tanto non può rappresentare una circostanza tale da generare un personale interesse, traducendosi esclusivamente in una conoscenza di fatti e documenti relativi ad attività che è rimasta, comunque, in capo esclusivamente al suo titolare, unico soggetto che ha assunto diritti e obblighi derivanti dal rapporto negoziale.
7 Piuttosto, proprio il fatto che i testi escussi possano essere stati coinvolti nella gestione e nelle vicende, anche contabili, dell'azienda consente di considerare, a maggior ragione, come attendibili le circostanze da loro riferite, giacché tanto corrobora vieppiù la conoscenza dei fatti relativi alle trattative e all'accordo raggiunto tra le parti.
La dedotta inattendibilità delle deposizioni, poi, neppure può riposare su sospette doti di memoria dei testi. Questi, infatti, rispondendo in ordine alla circostanza oggetto del capitolo 4 della memoria istruttoria depositata nell'interesse dell'opposto, non hanno autonomamente elencato le singole dettagliate lavorazioni ma si sono limitati a confermare detta circostanza, la cui lettura ha, quindi, certamente agevolato la memoria, permettendo loro di richiamare ricordi che, dato il lasso di tempo trascorso, con difficoltà sarebbero affiorati spontaneamente.
Nel complesso – in assenza di qualsiasi prova di segno contrario, articolata dalla convenuta – i testi hanno confermato l'esistenza del rapporto, l'oggetto della commessa, l'esecuzione delle lavorazioni (fatti, questi, su cui già non vi era contestazione) e il corrispettivo concordato tra le parti.
Le loro deposizioni non mostrano, anche alla luce di quanto sin qui illustrato, ragioni di inattendibilità, di incoerenza e di illogicità.
Inoltre, agli esiti della prova orale in questione si affiancano, corroborandoli, ulteriori elementi, che suffragano l'esistenza di un accordo sul quantum.
Rilevano, in particolare, le stesse ricevute prodotte da parte appellante, nelle quali, per ogni pagamento (compresi quelli eseguiti nel 2015) è sempre testualmente indicata la causale “anticipo” (“anticipo finestre”, “anticipo infissi”), mai una causale a saldo.
Cosicché ne risulta ulteriormente rafforzata la credibilità dei testi.
D'altronde, risulta anche scarsamente logica e non rispondente alle regole di comune esperienza, la tesi sostenuta dall'appellante, a dire della quale i lavori vennero commissionati ed eseguiti senza che le parti si fossero mai prima accordate sul corrispettivo, che veniva, quindi, di volta in volta, richiesto dall' Tenuto CP_2 conto dell'entità delle lavorazioni e della verosimilmente non irrisoria spesa che il committente avrebbe dovuto sopportare, appare, invece, coerente con l'id quod plerumque accidit che, anche al fine di verificare la sostenibilità dell'esborso e programmare le uscite, sia stato concordato tra le parti un prezzo già nella fase
8 iniziale.
L'appello, in conclusione, va respinto, con conseguente conferma della gravata pronuncia.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (fino a € 26.000,00), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
di dette spese va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., in conformità alla richiesta del difensore.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 17 Parte_1 febbraio 2022 nei confronti di avverso la sentenza n. 132/2022 del CP_1
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 27 gennaio 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 237 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
( rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'appello, dall'avv. Nicola Prinzo, presso il cui studio, sito in
Corigliano Rossano viale Margherita n. 199, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
E
( ) rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Filicetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salerno, sito in Catanzaro via
Spasari n. 1;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle
1 note di trattazione: “… in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cosenza n. 1139/2019, oggetto di opposizione, perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile, inaccoglibile e – comunque - rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dalla IG.ra , avverso la Parte_1 sentenza N° 132/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza, per violazione del dettato dell'art. 342 c.p.c., conseguentemente disponendo;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento e per manifesta infondatezza nel merito e, conseguentemente, emettere ordinanza ex art. 348 ter
c.p.c; c) dichiarare inammissibile e rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 del codice di rito dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
d) nel merito, voglia l'adita
Corte D'Appello, per tutti i motivi esposti in premessa, respingere/rigettare il gravame proposto e confermare l'impugnata sentenza;
e) in ogni caso condannare
l'appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio ex art.
93 c.p.c. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
PREMESSA IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1193/2019 emesso dall'intestato
Tribunale su conforme richiesta di , con il quale le è stato ingiunto il CP_1 pagamento dell'importo di € 20.840,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residuo corrispettivo per l'esecuzione di lavori di fornitura e posa in opera di infissi, porte ed altro materiale, eseguiti nell'immobile di sua proprietà, analiticamente descritti nella fattura n° 38 emessa il 30.12.2018.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non dovutezza della pretesa azionata in via monitoria, avendo già corrisposto le somme dovute, per l'importo di € 38.000,00, in
2 relazione ai lavori commissionati nel 2013 e terminati nel 2014.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Ha resistito l'originaria ingiungente, che ha contestato l'avversa opposizione di cui ha domandato il rigetto, evidenziando che l'esecuzione dei lavori commissionati dalla
, per i quali era stato espressamente concordato tra le parti il preventivo di Pt_1
€ 47.000,00 più iva al 22%, non si era esaurita nel 2014 ma si era protratta sino al
2018 (tanto è vero che alcune ricevute ed assegni prodotti dall'opponente recavano le date di Maggio 2015 e Ottobre 2015)”.
Il Tribunale di Cosenza, all'esito dell'istruttoria (espletata attraverso produzione documentale e prove orali richieste solo dalla parte opposta), con sentenza n.
132/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
A simile conclusione il giudice di prime cure perveniva – richiamati i principi in tema di onere della prova in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, nelle controversie in materia di appalto, nonché in tema di ambito applicativo del disposto di cui all'art. 1657 c.c. – osservando che era pacifica e incontestata tra le parti sia l'esistenza del rapporto contrattuale sia l'entità dei lavori eseguiti dall'opposto, rimanendo contestato solo l'ammontare del corrispettivo;
che l'istruttoria espletata e, in particolare, l'esito delle testimonianze di e , TR Controparte_3 aveva dimostrato che il prezzo per l'esecuzione dei lavori era stato di comune accordo fissato in € 47.000,00 (oltre IVA); che l'opposto, quindi, aveva dato prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, già al netto dei pagamenti ricevuti;
che, di converso, l'opponente alcuna prova aveva offerto per dimostrare, eventualmente, che il corrispettivo fosse di misura inferiore alla somma ingiunta.
ritenendo la statuizione suddetta erronea ed ingiusta sotto ogni Parte_1 profilo, proponeva gravame, affidando il mezzo a due motivi.
In particolare, con il primo motivo ella lamentava che il giudice di prime cure si fosse limitato ad una stringata motivazione, fondando il proprio convincimento sulle deposizioni testimoniali assunte, senza sottoporle ad alcuna disamina logico-giuridica e senza dare conto del processo cognitivo sviluppato per maturare il convincimento.
Con il secondo motivo, l'appellante – ribadito che, diversamente da quanto dichiarato dai testi, le parti non avevano affatto concordato, al momento della stipula del
3 contratto di appalto, la misura del corrispettivo e che, per tale ragione, ella aveva provveduto a versare le somme di volta in volta richieste dall'appaltatore, per un ammontare complessivo pari a euro 38.000,00 – si doleva dell'erronea ed iniqua attribuzione di valenza probatoria decisiva alle deposizioni dei testi TR
e , segnalando che: Controparte_3
- lo stretto rapporto parentale tra i citati testi e il convenuto opposto, di cui sarebbero rispettivamente fratello e nipote, avrebbe imposto uno scrutinio rigoroso della loro attendibilità e credibilità;
- sospette sarebbero le loro doti di memoria, in quanto capaci di ricordare con dovizia di particolari, dopo sette anni, i fatti di causa e le singole lavorazioni commissionate;
- avendo confermato la circostanza, oggetto del capitolo 4 dell'avversa memoria istruttoria, afferente all'ammontare del residuo credito vantato dall' nei CP_2 confronti di essa appellante, i testi avrebbero palesato una probabile loro compartecipazione gestionale nell'attività di impresa che li abilitava ad accedere alla contabilità e tanto alimenterebbe il dubbio che costoro possano essere portatori di un interesse personale nella causa;
- benché il teste abbia fatto cenno all'esistenza di un TR
“preventivo”, esso non è stato prodotto e di tale contegno omissivo il Tribunale non avrebbe tratto argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c..
Sulla scorta di siffatte doglianze l'appellante concludeva nei termini sopra testualmente riprodotti.
, costituitosi con comparsa del 28 giugno 2022, eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c., e, nel merito, instava per il suo totale rigetto perché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del
4 gravame per difetto di specificità.
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni Unite n.
27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo puntuale e chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018)
e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui, ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, l'appello è infondato.
Oggetto di giudizio è l'opposizione al decreto n. 1139/2019 con cui il Tribunale di
5 Cosenza ha ingiunto all'odierna appellante di pagare, a favore dell'appellato, la somma di euro 20.840,00 oltre interessi, quale residuo del corrispettivo della realizzazione e posa in opera di talune lavorazioni (infissi, ringhiere, cancelli e annessi) appaltate dalla all' e da questi regolarmente eseguite ed Pt_1 CP_2 installate presso l'abitazione della committente.
È incontestata – come correttamente osservato dal Tribunale – l'esistenza del rapporto negoziale e la quantità e qualità delle lavorazioni eseguite. Oggetto di lite è, invece, il quantum del corrispettivo, giacché, secondo la tesi sostenuta dall'ingiungente sin dal ricorso monitorio, il corrispettivo sarebbe stato determinato, d'accordo tra le parti, nella misura complessiva di euro 47.000,00 oltre i.v.a. (e, così, complessivamente euro
57.350,00), di cui sarebbero stati corrisposti solo euro 36.500,00, mentre l'appellante sostiene che mai vi sarebbe stato un accordo anticipato sul corrispettivo, sicché ella avrebbe nel tempo corrisposto quanto, di volta in volta, le veniva richiesto dall' estinguendo, con i pagamenti eseguiti, il suo debito. A dimostrazione di CP_2 un tale assunto, ella ha prodotto in primo grado le ricevute dei pagamenti di volta in volta eseguiti a favore dell'opposto.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo viene dato atto che la debitrice aveva già versato l'importo di euro 36.500,00, che veniva decurtato dall'importo in origine asseritamente pattuito: la circostanza, data per incontestata nella sentenza di primo grado, non è fatta oggetto di specifico motivo di gravame, sicché essa può considerarsi ormai acquisita e pacifica.
Pacifici sono anche i principi di diritto che governano il riparto dell'onere della prova nel caso di specie, correttamente indicati anche nella sentenza impugnata: giacché è incontestata sia l'esistenza del rapporto sia l'entità e consistenza delle lavorazioni, mentre è contestata l'entità del corrispettivo, grava sul creditore opposto l'onere di offrire la prova che detta entità sia stata oggetto di un accordo preventivo, in mancanza del quale spetta al giudice determinare, ai sensi dell'art. 1657 c.c., il prezzo dell'appalto.
Tanto premesso, possono, quindi, esaminarsi le doglianze articolate dall'appellante che, benché organizzate in due distinti motivi, possono essere congiuntamente scrutinate, atteso che, ove anche la sentenza presentasse una motivazione carente o insufficiente, la Corte è, comunque, tenuta a rivalutare il merito – sia pure nei limiti
6 del devoluto – e, se del caso, integrare o rettificare o riformare la motivazione, tenendo conto, nel caso di specie, delle censure articolate nel secondo motivo di impugnazione e afferenti alla valutazione delle prove testimoniali.
Nel caso di specie, l ha inteso offrire prova dell'accordo sul prezzo CP_2 intervenuto tra le parti attraverso le deposizioni testimoniali di e TR
. Controparte_3
Entrambi i testi hanno confermato la circostanza che «per i lavori di costruzione, fornitura e messa in posa degli infissi, ringhiere, canne fumarie, portoni e altro, nella casa dell'odierna attrice, veniva concordato e stabilito tra le parti, presso l'officina del signor , sita in Spezzano Piccolo, l'importo di € 47.000,00 più IVA CP_1
(22%)”.
L'appellante ha contestato l'attendibilità delle testimonianze suddette perché provenienti da soggetti interessati personalmente alla vicenda, sia per essere parenti dell'appellato sia per essere coinvolti nella gestione dell'azienda; ne ha segnalato la verosimile inattendibilità anche in ragione di sospette “doti di memoria”.
Le doglianze non sono fondate.
Deve rammentarsi che «in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
Anche l'eventuale coinvolgimento di fatto dei due testi – ancorché meri operai – nella gestione dell'azienda non costituisce elemento per fare ritenere la loro inattendibilità in forza di un interesse personale nella causa. In altri termini, il fatto che i testi possano essere stati messi a parte delle vicende della gestione e anche, in ipotesi, della contabilità dell'azienda, tanto non può rappresentare una circostanza tale da generare un personale interesse, traducendosi esclusivamente in una conoscenza di fatti e documenti relativi ad attività che è rimasta, comunque, in capo esclusivamente al suo titolare, unico soggetto che ha assunto diritti e obblighi derivanti dal rapporto negoziale.
7 Piuttosto, proprio il fatto che i testi escussi possano essere stati coinvolti nella gestione e nelle vicende, anche contabili, dell'azienda consente di considerare, a maggior ragione, come attendibili le circostanze da loro riferite, giacché tanto corrobora vieppiù la conoscenza dei fatti relativi alle trattative e all'accordo raggiunto tra le parti.
La dedotta inattendibilità delle deposizioni, poi, neppure può riposare su sospette doti di memoria dei testi. Questi, infatti, rispondendo in ordine alla circostanza oggetto del capitolo 4 della memoria istruttoria depositata nell'interesse dell'opposto, non hanno autonomamente elencato le singole dettagliate lavorazioni ma si sono limitati a confermare detta circostanza, la cui lettura ha, quindi, certamente agevolato la memoria, permettendo loro di richiamare ricordi che, dato il lasso di tempo trascorso, con difficoltà sarebbero affiorati spontaneamente.
Nel complesso – in assenza di qualsiasi prova di segno contrario, articolata dalla convenuta – i testi hanno confermato l'esistenza del rapporto, l'oggetto della commessa, l'esecuzione delle lavorazioni (fatti, questi, su cui già non vi era contestazione) e il corrispettivo concordato tra le parti.
Le loro deposizioni non mostrano, anche alla luce di quanto sin qui illustrato, ragioni di inattendibilità, di incoerenza e di illogicità.
Inoltre, agli esiti della prova orale in questione si affiancano, corroborandoli, ulteriori elementi, che suffragano l'esistenza di un accordo sul quantum.
Rilevano, in particolare, le stesse ricevute prodotte da parte appellante, nelle quali, per ogni pagamento (compresi quelli eseguiti nel 2015) è sempre testualmente indicata la causale “anticipo” (“anticipo finestre”, “anticipo infissi”), mai una causale a saldo.
Cosicché ne risulta ulteriormente rafforzata la credibilità dei testi.
D'altronde, risulta anche scarsamente logica e non rispondente alle regole di comune esperienza, la tesi sostenuta dall'appellante, a dire della quale i lavori vennero commissionati ed eseguiti senza che le parti si fossero mai prima accordate sul corrispettivo, che veniva, quindi, di volta in volta, richiesto dall' Tenuto CP_2 conto dell'entità delle lavorazioni e della verosimilmente non irrisoria spesa che il committente avrebbe dovuto sopportare, appare, invece, coerente con l'id quod plerumque accidit che, anche al fine di verificare la sostenibilità dell'esborso e programmare le uscite, sia stato concordato tra le parti un prezzo già nella fase
8 iniziale.
L'appello, in conclusione, va respinto, con conseguente conferma della gravata pronuncia.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (fino a € 26.000,00), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
di dette spese va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., in conformità alla richiesta del difensore.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 17 Parte_1 febbraio 2022 nei confronti di avverso la sentenza n. 132/2022 del CP_1
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 27 gennaio 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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