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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10741/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Monica Kumbasar del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore ed nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Maria Tantoia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I ricorrenti chiedono che il Tribunale di Bologna pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed in data Parte_1 Parte_2
24/9/1988 e trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bologna al n.810, Serie A, P 2, e che, per l'effetto, ordini all'ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1 1) i ricorrenti danno atto che a definitivo assetto dei rapporti patrimoniali ed economici hanno sottoscritto in data 16/09/2024 contratto preliminare di vendita dell'immobile in Comune di Bologna compreso tra la via Emilia Ponente e il prolungamento trasversale della via Marzabotto costituiti da corpi di fabbricato non contigui a diversi piani fuori terra e sotterranei su due piani insistenti su tutta la superfice con accessi carrabili, sia dalla via Emilia Ponente, sia dalla via Marzabotto oltre corte interna comune a tutti gli edifici e precisamente distinti al catasto fabbricato di detto Comune al foglio 149, particella 800, subalterni:
- 81, via Marzabotto n. 1/3, piano S 1-3, ctg. A/2, classe 2, vani 5,5, Mq 89, rendita euro 1.122,00;
- 122, via Marzabotto n. 1/3, piano 3, S -2, categoria C/6, classe 5, metri quadri 19, rendita euro 126,58 ed hanno già fissato la data del rogito notarile per il giorno
15/12/2025 e che il residuo prezzo di vendita pari ad € 10.000,00 verrà versato alla sig.ra dal sig. in rate mensili di € 1.000,00 a Parte_2 Parte_1
decorrere dal 15/03/2025 e così fino alla data del rogito.
2) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il trasferimento immobiliare in parola inerisce ed è funzionale ed indispensabile alla regolamentazione delle condizioni di divorzio e, pertanto, agli effetti fiscali le parti chiedono che il presente trasferimento sia esente da ogni imposta e tassa del procedimento introdotto con il presente ricorso nonché dell'atto di trasferimento del diritto di proprietà e di tutte le altre pattuizioni convenute, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 19 Legge
n. 74/1987 e successive modificazioni, nonché della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, in conformità della Circolare dell'Agenzia delle Entrate
2/E del 21/02/2014, esenzione estesa a tutti gli atti e a tutti i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio e alle disposizioni patrimoniali funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) I signori e dichiarano di aver già concordemente proceduto alla Pt_1 Pt_2
2 divisione dei mobili d'arredo dell'immobile sito in Bologna, via Marzabotto n. 1/3 con separata scrittura tra le parti.
4) Il sig. dichiara di non aver nulla a pretendere dalla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di rimborso per le spese straordinarie relative all'immobile di Via Parte_2
Marzabotto n. 1/3 e/o relativa a qualunque altra spesa volta alla preservazione dello stato di fatto dell'immobile e/o ad esso relativa.
5) I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro/diverso rapporto economico derivante dal matrimonio ed attinente allo stato patrimoniale della famiglia, dichiarando altresì che con la definizione del divorzio non avranno più a pretendere a tale titolo l'uno dall'altra.
6) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, rilevato che ed con ricorso depositato il 16 Parte_1 Parte_2
settembre 2024, hanno chiesto concordemente che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo del procedimento;
osservato che con decreto del 26 settembre 2024, il Presidente di sezione, “ritenuta la necessità, quanto all'impegno al trasferimento immobiliare concordato tra le parti”, che fosse “incaricato un esperto, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., sia per la verifica della validità delle condizioni concernenti il trasferimento, sia per i successivi adempimenti concernenti la trascrizione e la voltura” e “rilevata altresì la necessità che i ricorrenti” producessero “i provvedimenti relativi all'estinzione dei giudizi attualmente pendenti fra gli stessi ed aventi ad oggetto la divisione giudiziale ed il divorzio contenzioso”,
“visti gli artt. 473 bis. 47. e s.s. c.p.c. e disattesa la richiesta di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte”, ha fissato l'udienza per la comparizione
3 delle parti davanti a sé, in qualità di relatore, ha assegnato ai ricorrenti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della predetta documentazione ed ha nominato l'esperto, con i compiti indicati nello stesso provvedimento;
rilevato che con successivo provvedimento del 5 novembre 2024, il Presidente di sezione relatore, considerato che i ricorrenti, con l'istanza depositata il 4 novembre
2024, avevano “dato atto di aver stipulato il contratto preliminare il 16 settembre 2024
e di aver fissato la data del 15 dicembre 2024 per la stipulazione del contratto definitivo davanti al notaio e ritenuto che alla luce delle circostanze esposte l'istanza relativa alla revoca della nomina dell'ausiliario meritasse accoglimento, ferma restando l'udienza già fissata, senza la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte, “anche al fine di verificare, alla presenza delle parti, l'attualità delle condizioni dalle stesse concordate”, ha revocato la nomina dell'ausiliario ed ha respinto la richiesta di sostituzione dell'udiena con il deposito di note scritte;
preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero;
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 18 febbraio 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni riportate a verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Bologna il 24 settembre 1988 e che dalla loro unione sono nati i figli
(il 2 dicembre 1989), (l'11 dicembre 1996) e (il 18 Per_1 Per_2 Per_3
agosto 1998); ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 7 gennaio 2015, nel procedimento di separazione personale omologato con decreto del Tribunale di
Bologna del 29 gennaio 2015;
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ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto inoltre che le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 settembre
1988 a Bologna da nato a [...] il [...] ed Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Bologna al n. 810, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1988;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti danno atto che a definitivo assetto dei rapporti patrimoniali ed economici hanno sottoscritto in data 16/09/2024 contratto preliminare di vendita dell'immobile in Comune di Bologna compreso tra la via Emilia Ponente e il prolungamento trasversale della via Marzabotto costituiti da corpi di fabbricato non contigui a diversi piani fuori terra e sotterranei su due piani insistenti su tutta la superfice con accessi carrabili, sia dalla via Emilia Ponente, sia dalla via Marzabotto oltre corte interna comune a tutti gli edifici e precisamente distinti al catasto fabbricato di detto Comune al foglio 149, particella 800, subalterni:
5 - 81, via Marzabotto n. 1/3, piano S 1-3, ctg. A/2, classe 2, vani 5,5, Mq 89, rendita euro 1.122,00;
- 122, via Marzabotto n. 1/3, piano 3, S -2, categoria C/6, classe 5, metri quadri 19, rendita euro 126,58 ed hanno già fissato la data del rogito notarile per il giorno
15/12/2025 e che il residuo prezzo di vendita pari ad € 10.000,00 verrà versato alla sig.ra dal sig. in rate mensili di € 1.000,00 a Parte_2 Parte_1
decorrere dal 15/03/2025 e così fino alla data del rogito.
2) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il trasferimento immobiliare in parola inerisce ed è funzionale ed indispensabile alla regolamentazione delle condizioni di divorzio e, pertanto, agli effetti fiscali le parti chiedono che il presente trasferimento sia esente da ogni imposta e tassa del procedimento introdotto con il presente ricorso nonché dell'atto di trasferimento del diritto di proprietà e di tutte le altre pattuizioni convenute, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 19 Legge n. 74/1987 e successive modificazioni, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in conformità della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E del 21/02/2014, esenzione estesa a tutti gli atti e a tutti i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio e alle disposizioni patrimoniali funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) I signori e dichiarano di aver già concordemente proceduto alla Pt_1 Pt_2
divisione dei mobili d'arredo dell'immobile sito in Bologna, via Marzabotto n. 1/3 con separata scrittura tra le parti.
4) Il sig. dichiara di non aver nulla a pretendere dalla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di rimborso per le spese straordinarie relative all'immobile di Via Parte_2
Marzabotto n. 1/3 e/o relativa a qualunque altra spesa volta alla preservazione dello stato di fatto dell'immobile e/o ad esso relativa.
5) I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro/diverso rapporto economico derivante dal matrimonio ed attinente allo stato patrimoniale della famiglia,
6 dichiarando altresì che con la definizione del divorzio non avranno più a pretendere a tale titolo l'uno dall'altra.
6) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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