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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 428/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, nessuna parte ha depositato note.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi degli artt. 348, comma 2, 359 e 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in persona del G.M.,
Dr. Fabio Perrella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428/2025 del R.G.A.C., avente ad oggetto
APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 6088/24
(R.G. N. 38184/2023), DEPOSITATA IL 6.6.2024, pendente
TRA
, C.F. Parte_1
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE ; P.IVA_1 [...]
Parte_2
C.F. , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO P.IVA_2
TEMPORE, RAPPRESENTATE E DIFESE EX LEGE DALL'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, DOMICILIATA ALLA VIA A.
DIAZ, N. 11
APPELLANTI
E
P.I.: , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 P.IVA_3
RAPPRESENTANTE P.T., ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN CASERTA,
ALLA VIA LUPOLI N°3 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. MARCO
MATARAZZO CHE LA RAPPRESENTAVA E DIFENDEVA NEL CORSO DEL
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
APPELLATA CONTUMACE
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che all'udienza fissata per la comparizione delle parti (13.4.25), poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, nessuno è comparso ed il Giudice ha rinviato la causa, ex art. 348, comma 2, cod. proc. civ., all'udienza del
17.04.2025.
Neppure a tale successiva udienza, tuttavia, nonostante la rituale comunicazione del rinvio, le parti sono comparse: di conseguenza,
l'appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, ultima parte, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_1
non comparsa benché ritualmente citata.
Quanto, poi, alla forma adottata per la pronuncia del provvedimento declaratorio della improcedibilità, osserva questo Giudice che il novellato art. 348 c.p.c. prevede la forma della sentenza, specificando che solo davanti alla Corte di Appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile ed il collegio procede ai sensi dell'art. 308 comma 2 c.p.c..
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellata.
Infine va dato atto dell'inesistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 (“il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta,
l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello
Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 3 stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito”; cfr. Cass. nn. 5955/2014, 1778/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in persona del G.M.,
Dr. Fabio Perrella, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 428/2025 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO AVVERSO
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 6088/2024, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2.dichiara l'appello improcedibile;
3. nulla sulle spese.
Il Giudice
Dr. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 4
11 SEZIONE CIVILE
N. 428/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, nessuna parte ha depositato note.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi degli artt. 348, comma 2, 359 e 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in persona del G.M.,
Dr. Fabio Perrella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428/2025 del R.G.A.C., avente ad oggetto
APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 6088/24
(R.G. N. 38184/2023), DEPOSITATA IL 6.6.2024, pendente
TRA
, C.F. Parte_1
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE ; P.IVA_1 [...]
Parte_2
C.F. , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO P.IVA_2
TEMPORE, RAPPRESENTATE E DIFESE EX LEGE DALL'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, DOMICILIATA ALLA VIA A.
DIAZ, N. 11
APPELLANTI
E
P.I.: , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 P.IVA_3
RAPPRESENTANTE P.T., ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN CASERTA,
ALLA VIA LUPOLI N°3 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. MARCO
MATARAZZO CHE LA RAPPRESENTAVA E DIFENDEVA NEL CORSO DEL
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
APPELLATA CONTUMACE
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che all'udienza fissata per la comparizione delle parti (13.4.25), poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, nessuno è comparso ed il Giudice ha rinviato la causa, ex art. 348, comma 2, cod. proc. civ., all'udienza del
17.04.2025.
Neppure a tale successiva udienza, tuttavia, nonostante la rituale comunicazione del rinvio, le parti sono comparse: di conseguenza,
l'appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, ultima parte, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_1
non comparsa benché ritualmente citata.
Quanto, poi, alla forma adottata per la pronuncia del provvedimento declaratorio della improcedibilità, osserva questo Giudice che il novellato art. 348 c.p.c. prevede la forma della sentenza, specificando che solo davanti alla Corte di Appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile ed il collegio procede ai sensi dell'art. 308 comma 2 c.p.c..
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellata.
Infine va dato atto dell'inesistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 (“il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta,
l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello
Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 3 stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito”; cfr. Cass. nn. 5955/2014, 1778/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in persona del G.M.,
Dr. Fabio Perrella, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 428/2025 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO AVVERSO
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 6088/2024, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2.dichiara l'appello improcedibile;
3. nulla sulle spese.
Il Giudice
Dr. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 428/2025 r.g.a.c. Pag. 4