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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3061/2017
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3061/2017 R.G., assunta in decisione all'udienza del 12/12/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Pienza, n. 74, presso lo studio dell'avv. Luca LORENZO, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
- Opponente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., c.f. e P.iva: , elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), P.IVA_1 alla Via dei Molinari, n. 18, presso lo studio dell'avv. Gerardo DONNOLI, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine C.F._3 dell'atto di precetto;
- Opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparsa conclusionale.
1 * * * * * * *
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione al precetto notificato in data 12.09.2017 Parte_1
dalla con cui era stato intimato Controparte_2 il pagamento della somma complessiva di € 93.285,58, oltre interessi di mora e competenze legali, per il mancato versamento di alcune rate scadute e per la conseguente risoluzione di diritto del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 13.02.2006
(Rep. n. 56709, Racc. n. 17368), a rogito del notaio dott.ssa munito Persona_1 della formula esecutiva il 14.02.2006, quale titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva.
Preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento da parte della Banca opposta del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.
Inoltre, ha contestato l'illegittima applicazione della clausola di decadenza dal beneficio del termine, da considerarsi nulla ai sensi degli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile.
Ha rilevato la sussistenza nel piano di ammortamento del mutuo di tassi di interessi non in linea con quanto previsto dalla normativa di settore in tema di anatocismo e di usura.
In particolare, ha messo in evidenza l'applicazione da parte della Controparte_1
di interessi superiori alla soglia di usura a decorrere dal mese di luglio
[...]
2015 ed anche rispetto alle rate versate nel periodo compreso tra aprile e dicembre del
2010, con conseguente nullità delle relative clausole inserite nel contratto di mutuo e non debenza di alcun interesse.
Ha evidenziato, infine, che sul conto corrente aperto al momento della concessione del mutuo la opposta ha applicato tassi di interessi illegittimi ed ha percepito CP_3
indebitamente somme relative alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, in violazione del dettato normativo di cui all'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.
Il sig. pertanto, ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare improcedibile Parte_1 la domanda e di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e del precetto e, nel merito, di revocare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto dichiarando la nullità della clausola di decadenza dal beneficio del termine e dei tassi di interesse applicati in violazione della normativa sull'anatocismo e sull'usura, nonché di condannare la alla restituzione CP_3
delle somme indebitamente percepite per la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero procedere alla compensazione in caso di accertamento di esposizioni debitorie verso la stessa Banca opposta.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.01.2018, si è costituita in giudizio la Controparte_4
ed ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta dal sig.
[...] Pt_1
con conseguente condanna alle spese di causa.
[...]
Ha contestato, innanzitutto, le argomentazioni difensive dell'opponente in merito al mancato esperimento del procedimento di mediazione ritenendolo non obbligatorio in caso di notifica dell'atto di precetto su titolo già munito di formula esecutiva, atteso che il D.lgs. 385/1993 attribuisce al contratto di mutuo l'idoneità ad esercitare l'azione esecutiva.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza delle contestazioni sull'illegittima applicazione della clausola della decadenza dal beneficio del termine e sulla risoluzione del contratto di mutuo, sostenendo di aver operato nel rispetto della disciplina contrattuale nel chiedere l'immediata restituzione del capitale non rimborsato e dei relativi interessi.
Quanto alle doglianze sulla presenza di interessi anatocistici ed usurari, ha sottolineato la legittimità dell'operato della in base alle prescrizioni della normativa di settore. CP_3
Ha rilevato, ad ogni modo, che il sig. ha articolato i motivi di opposizione sul Pt_1
calcolo degli interessi facendo riferimento al contratto di conto corrente aperto con la e non al contratto di mutuo, quale titolo esecutivo Controparte_1 su cui si basa l'atto di precetto opposto.
All'udienza del 16.01.2018, a seguito di apertura del sub-procedimento, il Giudice designato ha rigettato l'istanza di sospensione rinviando alla definizione del procedimento per la decisione sulle spese della fase cautelare.
Successivamente, all'udienza del 20.11.2018, il difensore della Banca opposta ha segnalato l'estinzione della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 6/2018
R.G.E. del Tribunale di Potenza, dovuta alla mancata produzione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. per l'intervenuta variazione catastale dei beni staggiti. Ha depositato, altresì, nel presente giudizio la predetta ordinanza di estinzione del Giudice dell'Esecuzione rimarcando, ad ogni modo, la condanna alle spese del sig. Pt_1
per infondatezza dei motivi di opposizione.
[...]
Entrambe le parti, pertanto, hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ferme restando le rispettive e contrapposte richieste di condanna alle spese della controparte.
3 Dopo alcuni rinvii, mutato medio tempore il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Soltanto la ha provveduto a depositare la comparsa Controparte_1
conclusionale riportandosi alle argomentazioni difensive ed alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Come anticipato in premessa, nel corso del presente giudizio la Banca opposta ha segnalato l'estinzione della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 6/2018
R.G.E. del Tribunale di Potenza, azionata a seguito della notifica del precetto oggetto dell'odierna opposizione.
Di conseguenza, depositando l'ordinanza emessa in data 6.07.2018 dal Giudice dell'Esecuzione, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a cui si è associato anche l'opponente.
Tuttavia, in corso di causa, entrambe le parti hanno chiesto reciprocamente la condanna alle spese dell'altra parte.
Più precisamente, visto che l'opponente non ha depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 e neanche la comparsa conclusionale e le memorie di replica, soltanto la ha insistito per la condanna alle spese. Controparte_1
Pertanto, ferma restando la cessazione della materia del contendere, la valutazione della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. ha rilevanza Parte_1
soltanto in termini di soccombenza virtuale per decidere in ordine alla condanna delle spese di giudizio.
Premesso ciò, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2 - Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della Banca opposta.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la mediazione è condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria nelle materie elencate dallo stesso articolo, compresa la materia bancaria, ma non in caso di notifica dell'atto di precetto fondato su titolo esecutivo (non è atto introduttivo di un giudizio) e nemmeno per la proposizione dell'opposizione a precetto.
La norma sopra citata esclude testualmente l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
4 3 – Nel merito, è infondata anche la contestazione sull'illegittimità della clausola di decadenza dal beneficio del termine inserita nel contratto di mutuo.
Ed invero, l'art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie o non ha dato le garanzie promesse. Non è necessario, quindi, ottenere una preventiva pronuncia giudiziale ma è fatta salva la possibilità per il debitore di far valere le proprie ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.
Rispetto alla controversia oggetto di disamina, viene in rilievo quanto previsto nell'art. 5 del contratto di mutuo del 13.02.2006 laddove testualmente è indicato che: “La banca potrà risolvere il contratto qualora la parte mutuataria non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso. Resta inteso che la parte mutuataria decadrà dal beneficio del termine qualora si verifichino le ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. Si conviene che sia nelle ipotesi di risoluzione che in quelle di decadenza dal beneficio del termine la Banca avrà diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, agendo, se del caso, in via esecutiva mediante la copia esecutiva del presente atto”.
Tenuto conto della disciplina contrattuale appena richiamata, risulta legittimo l'operato della nell'aver optato per la risoluzione contrattuale Controparte_1
con conseguente richiesta di restituzione del capitale dovuto, dei relativi interessi, degli accessori e delle spese.
Lo stesso opponente, del resto, ha confermato il verificarsi del presupposto previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo, vale a dire il mancato pagamento di più rate di mutuo a partire dal mese di agosto del 2015.
Dal canto suo, sebbene lo stesso articolo 5 del contratto ritenga non necessaria la preventiva messa in mora, la Banca opposta ha dimostrato documentalmente di aver anche provveduto in tal senso con le note trasmesse a mezzo raccomandata a/r del
25.07.2016, del 28.12.2016 e del 3.03.2017, al fine di comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine.
Parimenti, devono ritenersi infondate o, comunque, non dimostrate le doglianze formulate dall'opponente sulla presunta applicazione da parte della di interessi Controparte_1
usurari.
5 Come evidenziato anche dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza di estinzione del
6.07.2018, il sig. non ha fornito prova documentale per provare il Parte_1
carattere usurario degli interessi applicati dalla CP_3
A parte il richiamo ad un prospetto della Banca d'Italia relativo ai tassi di interessi per l'anno 2006, l'opponente non ha prodotto in giudizio i decreti ministeriali ed i relativi allegati attraverso cui il Ministero del Tesoro stabilisce periodicamente il cosiddetto tasso soglia in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
Inoltre, ai fini della definizione del presente giudizio, risultano del tutto inconferenti le argomentazioni difensive e la produzione documentale riguardante il contratto di conto corrente aperto con la medesima CP_3
Non vi è dubbio che il precetto sia stato notificato sulla base del titolo esecutivo fornito dal contratto di mutuo del 13.02.2006 (Rep. n. 56709, Racc. n. 17368), munito della formula esecutiva il 14.02.2006, e non certamente sull'esposizione debitoria derivante dal contratto di conto corrente.
Invece, nell'atto introduttivo l'opponente ha argomentato su vicende riguardanti il menzionato conto corrente acceso al momento della stipula del mutuo, in particolare sull'applicazione di tassi di interesse illegittimi e sulla indebita richiesta da parte della di somme relative alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, in CP_3 violazione del dettato normativo di cui all'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, depositando in giudizio una copiosa documentazione relativa agli estratti conto.
In ultima analisi, non può dirsi che il sig. abbia dato prova Parte_1 dell'applicazione di interessi moratori usurari in relazione al piano di ammortamento del contratto di mutuo.
Tanto più che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi e moratori esclude qualsiasi ipotesi di cumulo. La pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della legge n. 108 del 1996, essendo necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, senza che, però, possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi. La verifica del rispetto del tasso soglia antiusura, quindi, deve essere compiuta in maniera autonoma e separata con riguardo alle due categorie di interessi.
4 - In conclusione, le argomentazioni difensive a sostegno dell'opposizione all'esecuzione non risultano condivisibili per cui la domanda proposta dal sig. Pt_1
non può trovare accoglimento.
[...]
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Sempre secondo il criterio della soccombenza, vengono liquidate in questa sede anche le spese relative al procedimento cautelare sull'istanza di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_5
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore della
[...]
delle spese di giudizio Controparte_4
liquidate complessivamente in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario al 15%, nonché al pagamento delle spese relative alla fase cautelare liquidate in € 1.727,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3061/2017 R.G., assunta in decisione all'udienza del 12/12/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Pienza, n. 74, presso lo studio dell'avv. Luca LORENZO, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
- Opponente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., c.f. e P.iva: , elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), P.IVA_1 alla Via dei Molinari, n. 18, presso lo studio dell'avv. Gerardo DONNOLI, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine C.F._3 dell'atto di precetto;
- Opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparsa conclusionale.
1 * * * * * * *
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione al precetto notificato in data 12.09.2017 Parte_1
dalla con cui era stato intimato Controparte_2 il pagamento della somma complessiva di € 93.285,58, oltre interessi di mora e competenze legali, per il mancato versamento di alcune rate scadute e per la conseguente risoluzione di diritto del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 13.02.2006
(Rep. n. 56709, Racc. n. 17368), a rogito del notaio dott.ssa munito Persona_1 della formula esecutiva il 14.02.2006, quale titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva.
Preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento da parte della Banca opposta del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.
Inoltre, ha contestato l'illegittima applicazione della clausola di decadenza dal beneficio del termine, da considerarsi nulla ai sensi degli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile.
Ha rilevato la sussistenza nel piano di ammortamento del mutuo di tassi di interessi non in linea con quanto previsto dalla normativa di settore in tema di anatocismo e di usura.
In particolare, ha messo in evidenza l'applicazione da parte della Controparte_1
di interessi superiori alla soglia di usura a decorrere dal mese di luglio
[...]
2015 ed anche rispetto alle rate versate nel periodo compreso tra aprile e dicembre del
2010, con conseguente nullità delle relative clausole inserite nel contratto di mutuo e non debenza di alcun interesse.
Ha evidenziato, infine, che sul conto corrente aperto al momento della concessione del mutuo la opposta ha applicato tassi di interessi illegittimi ed ha percepito CP_3
indebitamente somme relative alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, in violazione del dettato normativo di cui all'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.
Il sig. pertanto, ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare improcedibile Parte_1 la domanda e di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e del precetto e, nel merito, di revocare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto dichiarando la nullità della clausola di decadenza dal beneficio del termine e dei tassi di interesse applicati in violazione della normativa sull'anatocismo e sull'usura, nonché di condannare la alla restituzione CP_3
delle somme indebitamente percepite per la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero procedere alla compensazione in caso di accertamento di esposizioni debitorie verso la stessa Banca opposta.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.01.2018, si è costituita in giudizio la Controparte_4
ed ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta dal sig.
[...] Pt_1
con conseguente condanna alle spese di causa.
[...]
Ha contestato, innanzitutto, le argomentazioni difensive dell'opponente in merito al mancato esperimento del procedimento di mediazione ritenendolo non obbligatorio in caso di notifica dell'atto di precetto su titolo già munito di formula esecutiva, atteso che il D.lgs. 385/1993 attribuisce al contratto di mutuo l'idoneità ad esercitare l'azione esecutiva.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza delle contestazioni sull'illegittima applicazione della clausola della decadenza dal beneficio del termine e sulla risoluzione del contratto di mutuo, sostenendo di aver operato nel rispetto della disciplina contrattuale nel chiedere l'immediata restituzione del capitale non rimborsato e dei relativi interessi.
Quanto alle doglianze sulla presenza di interessi anatocistici ed usurari, ha sottolineato la legittimità dell'operato della in base alle prescrizioni della normativa di settore. CP_3
Ha rilevato, ad ogni modo, che il sig. ha articolato i motivi di opposizione sul Pt_1
calcolo degli interessi facendo riferimento al contratto di conto corrente aperto con la e non al contratto di mutuo, quale titolo esecutivo Controparte_1 su cui si basa l'atto di precetto opposto.
All'udienza del 16.01.2018, a seguito di apertura del sub-procedimento, il Giudice designato ha rigettato l'istanza di sospensione rinviando alla definizione del procedimento per la decisione sulle spese della fase cautelare.
Successivamente, all'udienza del 20.11.2018, il difensore della Banca opposta ha segnalato l'estinzione della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 6/2018
R.G.E. del Tribunale di Potenza, dovuta alla mancata produzione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. per l'intervenuta variazione catastale dei beni staggiti. Ha depositato, altresì, nel presente giudizio la predetta ordinanza di estinzione del Giudice dell'Esecuzione rimarcando, ad ogni modo, la condanna alle spese del sig. Pt_1
per infondatezza dei motivi di opposizione.
[...]
Entrambe le parti, pertanto, hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ferme restando le rispettive e contrapposte richieste di condanna alle spese della controparte.
3 Dopo alcuni rinvii, mutato medio tempore il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Soltanto la ha provveduto a depositare la comparsa Controparte_1
conclusionale riportandosi alle argomentazioni difensive ed alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Come anticipato in premessa, nel corso del presente giudizio la Banca opposta ha segnalato l'estinzione della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 6/2018
R.G.E. del Tribunale di Potenza, azionata a seguito della notifica del precetto oggetto dell'odierna opposizione.
Di conseguenza, depositando l'ordinanza emessa in data 6.07.2018 dal Giudice dell'Esecuzione, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a cui si è associato anche l'opponente.
Tuttavia, in corso di causa, entrambe le parti hanno chiesto reciprocamente la condanna alle spese dell'altra parte.
Più precisamente, visto che l'opponente non ha depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 e neanche la comparsa conclusionale e le memorie di replica, soltanto la ha insistito per la condanna alle spese. Controparte_1
Pertanto, ferma restando la cessazione della materia del contendere, la valutazione della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. ha rilevanza Parte_1
soltanto in termini di soccombenza virtuale per decidere in ordine alla condanna delle spese di giudizio.
Premesso ciò, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2 - Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della Banca opposta.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la mediazione è condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria nelle materie elencate dallo stesso articolo, compresa la materia bancaria, ma non in caso di notifica dell'atto di precetto fondato su titolo esecutivo (non è atto introduttivo di un giudizio) e nemmeno per la proposizione dell'opposizione a precetto.
La norma sopra citata esclude testualmente l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
4 3 – Nel merito, è infondata anche la contestazione sull'illegittimità della clausola di decadenza dal beneficio del termine inserita nel contratto di mutuo.
Ed invero, l'art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie o non ha dato le garanzie promesse. Non è necessario, quindi, ottenere una preventiva pronuncia giudiziale ma è fatta salva la possibilità per il debitore di far valere le proprie ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.
Rispetto alla controversia oggetto di disamina, viene in rilievo quanto previsto nell'art. 5 del contratto di mutuo del 13.02.2006 laddove testualmente è indicato che: “La banca potrà risolvere il contratto qualora la parte mutuataria non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso. Resta inteso che la parte mutuataria decadrà dal beneficio del termine qualora si verifichino le ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. Si conviene che sia nelle ipotesi di risoluzione che in quelle di decadenza dal beneficio del termine la Banca avrà diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, agendo, se del caso, in via esecutiva mediante la copia esecutiva del presente atto”.
Tenuto conto della disciplina contrattuale appena richiamata, risulta legittimo l'operato della nell'aver optato per la risoluzione contrattuale Controparte_1
con conseguente richiesta di restituzione del capitale dovuto, dei relativi interessi, degli accessori e delle spese.
Lo stesso opponente, del resto, ha confermato il verificarsi del presupposto previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo, vale a dire il mancato pagamento di più rate di mutuo a partire dal mese di agosto del 2015.
Dal canto suo, sebbene lo stesso articolo 5 del contratto ritenga non necessaria la preventiva messa in mora, la Banca opposta ha dimostrato documentalmente di aver anche provveduto in tal senso con le note trasmesse a mezzo raccomandata a/r del
25.07.2016, del 28.12.2016 e del 3.03.2017, al fine di comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine.
Parimenti, devono ritenersi infondate o, comunque, non dimostrate le doglianze formulate dall'opponente sulla presunta applicazione da parte della di interessi Controparte_1
usurari.
5 Come evidenziato anche dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza di estinzione del
6.07.2018, il sig. non ha fornito prova documentale per provare il Parte_1
carattere usurario degli interessi applicati dalla CP_3
A parte il richiamo ad un prospetto della Banca d'Italia relativo ai tassi di interessi per l'anno 2006, l'opponente non ha prodotto in giudizio i decreti ministeriali ed i relativi allegati attraverso cui il Ministero del Tesoro stabilisce periodicamente il cosiddetto tasso soglia in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
Inoltre, ai fini della definizione del presente giudizio, risultano del tutto inconferenti le argomentazioni difensive e la produzione documentale riguardante il contratto di conto corrente aperto con la medesima CP_3
Non vi è dubbio che il precetto sia stato notificato sulla base del titolo esecutivo fornito dal contratto di mutuo del 13.02.2006 (Rep. n. 56709, Racc. n. 17368), munito della formula esecutiva il 14.02.2006, e non certamente sull'esposizione debitoria derivante dal contratto di conto corrente.
Invece, nell'atto introduttivo l'opponente ha argomentato su vicende riguardanti il menzionato conto corrente acceso al momento della stipula del mutuo, in particolare sull'applicazione di tassi di interesse illegittimi e sulla indebita richiesta da parte della di somme relative alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, in CP_3 violazione del dettato normativo di cui all'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, depositando in giudizio una copiosa documentazione relativa agli estratti conto.
In ultima analisi, non può dirsi che il sig. abbia dato prova Parte_1 dell'applicazione di interessi moratori usurari in relazione al piano di ammortamento del contratto di mutuo.
Tanto più che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi e moratori esclude qualsiasi ipotesi di cumulo. La pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della legge n. 108 del 1996, essendo necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, senza che, però, possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi. La verifica del rispetto del tasso soglia antiusura, quindi, deve essere compiuta in maniera autonoma e separata con riguardo alle due categorie di interessi.
4 - In conclusione, le argomentazioni difensive a sostegno dell'opposizione all'esecuzione non risultano condivisibili per cui la domanda proposta dal sig. Pt_1
non può trovare accoglimento.
[...]
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Sempre secondo il criterio della soccombenza, vengono liquidate in questa sede anche le spese relative al procedimento cautelare sull'istanza di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_5
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore della
[...]
delle spese di giudizio Controparte_4
liquidate complessivamente in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario al 15%, nonché al pagamento delle spese relative alla fase cautelare liquidate in € 1.727,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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