Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 404/2024 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Claudio Falvo per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 404 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(c.f. - P.IVA ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Claudio Falvo;
- attore-
Contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la compagine Parte_1
societaria invocando il pagamento dei compensi asseritamente maturati per Controparte_1
Ha lamentato, al riguardo, che - stante l'attività professionale espletata e pur a fronte dei reiterati solleciti - la predetta società non aveva corrisposto i compensi dovuti. Ha così invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adìto Tribunale, contrariis reiectis: 1-
Dichiarare che tra la “ e il P.I. è intercorso contratto di mandato Controparte_1 Parte_1 conferito dalla “ al P.I. con atto del 22.02.2019 e finalizzato Controparte_1 Parte_1
“all'accertamento, stima e liquidazione danni ed a tutte quelle attività e/o azioni (istanze, richieste, eventuali nomine di collaboratori specializzati e tutto quant'altro occorrente nel corso della procedura di volontaria giurisdizione) relative che si rendono necessarie per l'espletamento negoziale della controversia, anche in sede arbitrale”, in dipendenza del sinistro incendio avvenuto l'11.02.209 e rubricato dalla con il n. 7403115172; 2- Dichiarare, altresì, Controparte_2 che il corrispettivo del contratto di mandato è stato fissato nella misura dell'8% di quanto percepito o da percepire dalla “ oltre accessori di legge (Cassa Previdenza e IVA Controparte_1
se dovuta);
3- Dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della revoca del mandato conferito dalla “
[...]
a per mancanza dei presupposti di legge;
4- Accertare e dichiarare che CP_1 Parte_1 la “ ha ottenuto dall' in dipendenza dell'evento Controparte_1 Controparte_3 incendio rubricato con il sinistro n. 7403115172 la complessiva somma di €. 200.000,00
(duecentomila/00);
5- Condannare la “ , in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, al pagamento degli onorari di mandato in favore del P.I. e liquidarli nella Parte_1 misura di €. 16.000,00, corrispondenti alla misura contrattualmente prevista dal contratto di mandato ovvero nella misura risultante all'esito del liquidato. Con il favore di interessi e rivalutazione dal fatto ed al soddisfo;
In subordine e/o in alternativa, 6- Condannare la “ CP_1
, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento degli onorari di mandato in
[...]
favore del P.I. per lo svolgimento del mandato conferitogli e liquidarli nella misura Parte_1 che risulterà dal prosieguo istruttorio ovvero, ancora in quell'altra che il Giudice riterrà di giustizia, in via equitativa ed oltre accessori di legge (Cassa Previdenza e IVA se dovuta). Con il favore di interessi e rivalutazione dal dovuto ed al soddisfo;
7- Condannare la “ , Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale - sebbene ritualmente citata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 17.11.2021, n.34947).
3. Nel caso in disamina l'esistenza del mandato, così come la sua esecuzione, sono dimostrate dalla copiosa documentazione depositata in atti dall'istante, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali effettivamente rese.
Ed infatti, con scrittura del 22.2.2019 la - nella qualità di “contraente assicurato con Controparte_1 la con polizza n. 721827455” - ebbe a conferire a Controparte_4 Parte_1
“mandato con rappresentanza finalizzato all'accertamento, stima e liquidazione dei danni ed a tutte quelle attività e/o azioni (istanze, richieste, eventuali nomine di collaboratori specializzati e tutto quanto altro occorrente nella procedura di volontaria giurisdizione) relative che si rendono necessarie per l'espletamento negoziale della controversia, anche in sede arbitrale, relativamente al sinistro incendio n. 7403115172 che in data 11.2.2019 colpì gli enti descritti e specificati nel su richiamato contratto assicurativo”.
Il corrispettivo venne determinato “nella misura percentuale dell'8% (otto percento) del danno complessivo ed al netto di IVA e Cassa Previdenza che sarà determinato dai periti a conclusione del loro mandato, al netto delle spese vive sostenute e sostenende, nonché degli oneri per l'attività di eventuali collaboratori specializzati, per la cui opera il sottoscritto potrà ritenere necessario e/o opportuno avvalersi”.
Venne, inoltre, stabilito che “il pagamento delle spettanze professionali, avverrà entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di perizia (previo rilascio anticipato di regolare assegno bancario o alto titolo) e, comunque, nel rispetto dei diritti del professionista munito di mandato di rappresentanza secondo le disposizioni tutte previste dall'art. 1721 del Codice Civile
[…]Decorso, comunque, il termine ultimo di trenta giorni stabilito per il pagamento delle spese e competenze, il mandante riconosce al mandatario interessi delle somme dovute che verranno a maturare da detta data, fino al soddisfo, nella misura corrente per le necessarie operazioni bancarie ” (v. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte attrice).
Dalla documentazione prodotta si evince, inoltre, che ed Controparte_1 Controparte_3
con scrittura del 15.2.2019, ebbero a conferire ai rispettivi periti mandato a: “1) Indagare su
[...] circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in polizza a suo carico in caso di sinistro;
3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti in polizza;
4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero” (v. doc. n.21 allegato al fascicolo di parte attrice).
Ed infatti, l'art. 19 (rubricato “Procedura per la liquidazione del danno”) lett. b] delle Condizioni
Generali di Assicurazione prevede che: “L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: […] b) fra due Periti nominati uno dall'impresa e uno dal Contraente con apposito atto unico.” (v. doc. n. 20 allegato al fascicolo di parte attrice).
L'art. 20 (“Mandato dei periti”) delle richiamate condizioni contrattuale prevede, poi: “I periti devono: a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17; c)
Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21; d)
Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. […]”.
All'esito dell'esecuzione dei predetti mandati e, in particolare, dei sopralluoghi effettuati dall'attore e dal perito dell'assicurazione (v. verbali e documentazione fotografica allegati al fascicolo di parte attrice), è stato concordemente determinato il “danno minimo contrattuale” nella misura di €
200.000,00 (v. doc. 2 verbale dell'11.9.2019 allegato al fascicolo di parte attrice).
La rimasta contumace nell'odierno giudizio, non ha in alcun modo provato di aver Controparte_5
corrisposto al il corrispettivo dovuto (pari all'8% e, dunque, ammontante ad € 16.000,00), Pt_1
come pattiziamente concordato;
né ha allegato la sussistenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Pertanto, va da sé che - in accoglimento della domanda attorea - la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, debba essere condannata al pagamento - in favore di
[...]
- della somma di € 16.000,00, oltre interessi calcolati dalla dì della messa in mora Pt_1
(29.5.2020) e sino al soddisfo, per la causale testé richiamata.
Vertendosi in ipotesi di debito di valuta - come tale non soggetto ad automatica rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, da allegarsi e provarsi dal creditore, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cassazione civile, sez. III,
12.3.2014, n. 5639) - non avendo parte attrice fornito prova al riguardo, alcuna somma può essere a costei riconosciuta a titolo di rivalutazione monetaria.
4. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (€ 16.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria;
€ 900,00 per la fase decisionale).
Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 25.5.2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29.5.2018, n.13498).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
404/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della società convenuta.
2. Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento - in favore di - della CP_1 Parte_1 somma di € 16.000,00, oltre interessi come in motivazione.
3. Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere - in favore di parte attrice - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre ad
€ 264,00 per esborsi documentati ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Castrovillari, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.