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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2024, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5948 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to SAPERE Parte_1
DAVIDE giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. to MANZO ANNARITA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 25.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 02/01/2021 al Controparte_2
13/06/2021, con la qualifica di operatore ecologico livello J e contratto part-time, presso il
Comune di Controne;
di aver proseguito il rapporto di lavoro, a seguito di affitto del ramo di azienda, senza soluzione di continuità, con la a partire dal 14/06/2021; di E_ essere stato assunto ex novo, a partire dall'1/09/2023, per un avvicendamento di imprese, dalla società di non aver percepito, tuttavia, a seguito della cessazione del Org_1
rapporto con la gli emolumenti di luglio, agosto 2023, i relativi ratei di E_ tredicesima e quattordicesima, il TFR, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, l'Una Tantum prevista dall'accordo del 18/05/2022; di non aver ricevuto neppure i cedolini paga di maggio, giugno, luglio, agosto 2023; di aver richiesto, per il tramite dell' , Organizzazione_2
numerose volte alla gli emolumenti sopradescritti, tuttavia, non ricevendo E_
alcuna risposta;
di aver quindi presentato, in data 4/10/2023, istanza ispettiva all' per il pagamento degli emolumenti non percepiti e, soprattutto, Organizzazione_3
per la consegna dei cedolini paga. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il mancato pagamento del TFR, al 31/12/2022, degli emolumenti di luglio, agosto 2023, dei ratei di tredicesima e quattordicesima luglio, agosto 2023, la mancata consegna dei cedolini paga maggio, giugno, luglio, agosto 2023, il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie residue maturate e non godute, l'Una Tantum prevista dall'accordo del 18/05/2022, da parte della C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. con E_ P.IVA_1 sede in C.da San Licandro n. 1 Sicignano degli Alburni (Sa); - condannare, per l'effetto, la
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.da E_ P.IVA_1
San Licandro n. 1 Sicignano degli Alburni (Sa), al pagamento di € 1.174,97 a titolo di TFR lordo, fino al 31/12/2022; - condannare, per l'effetto, la C.F. E_
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.da San Licandro n. 1 P.IVA_1
Sicignano degli Alburni (Sa), all'elaborazione e alla consegna dei cedolini paga di maggio, giugno, luglio, agosto 2023; - condannare, per l'effetto, la C.F. E_
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.da San Licandro n. 1 P.IVA_1
Sicignano degli Alburni (Sa), al pagamento di € 1.193,60 a titolo di emolumenti di luglio, agosto 2023; - condannare, per l'effetto, la C.F. , in E_ P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.da San Licandro n. 1 Sicignano degli Alburni
(Sa), al pagamento di € 1.071,85 a titolo di indennità delle ferie residue maturate e non godute;
- condannare, per l'effetto, la C.F. , in persona del E_ P.IVA_1
legale rapp.te p.t. con sede in C.da San Licandro n. 1 Sicignano degli Alburni (Sa), al pagamento di € 95,08 lordi, a titolo di ratei di tredicesima anno 2023; - condannare, per
l'effetto, la C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. con E_ P.IVA_1 sede in C.da San Licandro n. 1 Sicignano degli Alburni (Sa), al pagamento di € 94,17 lordi
a titolo di ratei di quattordicesima 2023; 7 - condannare, per l'effetto, la E_
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.da San Licandro n. 1 P.IVA_1
Sicignano degli Alburni (Sa), al pagamento di € 68,42 a titolo di buoni benzina ex Art.1
Lett. E dell'Accordo del 18/05/2022; - condannare, per l'effetto, la C.F. E_
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.da San Licandro n. 1 P.IVA_1
Sicignano degli Alburni (Sa), al pagamento degli interesse del 3% oltre il tasso ufficiale di sconto, ex Art. 30, Ccnl Fiseassoambiente, sulle somme non corrisposte;
- condannare, la
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.da E_ P.IVA_1
San Licandro n. 1 Sicignano degli Alburni (Sa), al pagamento delle spese di giustizia, CPA
- 15% di spese generali forfettarie ex D.M 55/14, del presente giudizio che si chiedono con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Radicatasi la lite si costituiva la convenuta rappresentando di aver già provveduto, a seguito della richiesta ispettiva, al pagamento delle retribuzioni relative al mese di luglio e agosto 2023 con bonifico bancario del 31.01.2024 (valuta 1.02.2024) nonché alle ultime spettanze riportate nel cedolino paga di settembre 2023 per un importo totale netto di euro
1.481,32 a febbraio 2024. Chiedeva pertanto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali non avendo il procuratore dell'odierno attore accettato la somma di euro 400,00 offerta a titolo di onorario professionale dinanzi all' . Organizzazione_4
Nelle note autorizzate parte attrice, insisteva per la condanna della alle E_
spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.05.2024 decideva la causa come da sentenza.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Ebbene, nel caso che ci occupa, a seguito della denuncia presentata il 4.10.2023 dal lavoratore presso l'Ispettorato per i medesimi fatti posti a fondamento del Org_3 ricorso in esame, le parti venivano convocate in data 31.1.2024 per l'esperimento del tentativo di conciliazione e il conciliatore, preso atto dell'avvenuto pagamento con bonifico recante la data del 31.01.2024, da parte della di parte delle somme E_ rivendicate , e dell'impegno della società ad effettuare entro febbraio 2024 il pagamento del residuo , dichiarava concluso il tentativo di conciliazione con esito positivo. Con la puntuale esecuzione di quanto concordato, le parti dichiaravano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in riferimento al rapporto di lavoro oggetto della controversia.
Il pagamento pertanto anche delle residue somme dovute al ricorrente consente la declaratoria della cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
A ben vedere, pacifico il riconoscimento da parte della società delle somme spettanti al lavoratore e dalla medesima non erogate tempestivamente, e, dunque, la sussistenza di una soccombenza virtuale, nessuna delle ragioni sopra indicate ed idonee a fondare una compensazione delle spese processuali è riconducibile alla fattispecie che ci occupa in cui il pagamento delle somme spettanti al lavoratore, tra cui la retribuzione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, avveniva solo dopo la denuncia all' . Organizzazione_3
Le spese, pertanto, causate dalla descritta condotta della società convenuta, vengono poste a carico di parte resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si quantificano in euro 941,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo
In Salerno lì 22.05.2024
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino