Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà ConIGliere dott. Alessandra Santalucia ConIGliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del I aprile
2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 151/2022 R.G. promossa da:
nt il 21.12.1963 c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Giuseppa Arena congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angelo
Piccione appellante
CONTRO
nata a [...] [...] e residente in [...] Pt_1
n.40 C/9, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Saija
E nato a [...] [...] e residente in [...]NT Pt_1
(Me), via Calamaro n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata nel procedimento di primo grado dall'avv. Angelo Giacobbe appellati
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.5.2018 riferiva di avere prestato Parte_1
attività lavorativa come badante nel periodo compreso tra il 9.12.2010 ed il 3.1.2018 per conto della IG.ra presso l'abitazione dell'anziana madre di quest'ultima, P_1
, con orario di lavoro dalle 8,30 alle 13 inizialmente dal lunedì al Persona_1
venerdì e, a far data dall'1.10.2013, incluso anche il sabato, per un totale di 27 h
P_
, al pagamento della complessiva somma di euro 32.285,37 a titolo di differenze retributive, t.f.r., 13^ mensilità, ferie non godute, scatti biennali e compensi per lavoro straordinario.
Costituitasi in giudizio , premesso che la propria madre era deceduta in data P_1
16 maggio 2018, negava di aver mai rivestito la posizione di datore di lavoro in quanto, risiedendo a Genova da 40 anni, non si trovava a quando la predetta era stata Pt_1
assunta e l'aveva conosciuta solo alcun mesi dopo;
né aveva esercitato alcun controllo sul lavoro svolto dalla stessa o impartito alcuna direttiva.
Integrato il contraddittorio nei confronti di figlio ed erede insieme a NT
, della IG.ra , anche questi costituitosi in giudizio eccepiva P_1 Persona_1
preliminarmente la propria mancanza di legittimazione passiva, non avendo alcun rapporto contrattuale con Parte_1
Istruita la causa a mezzo di prova per testi, con sentenza n.163/2022 il tribunale di
Messina rigettava le domande proposte e condannava alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore dei TE . P_1
Osservava il decidente che gli assunti attorei non avevano trovato adeguato riscontro nell'attività̀ istruttoria espletata, in quanto, pur risultando provata la sussistenza dell'attività̀ di collaborazione domestica della ricorrente in favore di , Persona_1
nessuno dei testi escussi aveva riferito alcunché in ordine a direttive e ordini impartite da , asserito datore di lavoro, nei confronti della ricorrente. P_1
Sebbene, poi, la ricorrente nelle conclusioni del ricorso avesse “stranamente” chiesto la condanna, in solido, di e al pagamento delle asserite P_1 Persona_1
differenze retributive, nondimeno nel corpo dell'atto aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze di , sia pure nell'interesse di , beneficiaria della P_1 Persona_1
sua prestazione lavorativa, sicché non era dato comprendere - proseguiva il primo giudice- a quale titolo avrebbe potuto ritenersi tenuta al pagamento. Persona_1
Pag. 2 di 6 In ogni caso, l'istruttoria svolta aveva confermato, in maniera frammentaria e lacunosa, il rapporto di collaborazione domestica dedotto in giudizio, in quanto nessuno dei testi escussi era stato in grado di riferire in maniera precisa e puntuale la durata del rapporto, gli orari di lavoro osservati e le mansioni concretamente svolte, sicché - in mancanza di tali parametri di riferimento - era impossibile procedere ad una quantificazione delle reclamate spettanze né avrebbe potuto disporsi la chiesta c.t.u. contabile che avrebbe avuto finalità meramente esplorative.
Avverso detta pronunzia, con atto dell'11.4.2022, proponeva appello la soccombente cui si opponevano entrambi i resistenti;
indi, disposta c.t.u. contabile, in esito al deposito della relazione e delle note depositate dalle parti all'indomani della scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. del I aprile 2025 la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura innanzitutto la sentenza per aver ritenuto lacunosa e frammentaria la conferma in sede istruttoria del rapporto di collaborazione domestica dedotto in giudizio.
Deduce che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e, segnatamente, la circostanza che la IG. non era in grado Persona_1
di provvedere ai propri bisogni come dichiarato dal suo medico curante ( Persona_2
“negli anni indicati ..ha avuto un notevole aggravamento del suo stato di salute che la rendeva incapace di accudire ai propri bisogni quotidiani..”) e che, in assenza di legami di affetto o benevolenza, l'attività di cura ed assistenza prestata da essa istante nei confronti dell'anziana non poteva che integrare una prestazione di lavoro subordinato.
Contesta, poi, il mancato riconoscimento della qualità di datore di lavoro in capo a pur essendo, a suo dire, innegabile che ella, come figlia, abbia curato gli P_1 interessi dell'anziana madre e sia stata il punto di riferimento di essa lavoratrice. Di ciò costituirebbero prova il fatto che la raccomandata del 2.2.2018, avente ad oggetto il pagamento delle spettanze dovute per il lavoro di badante, a lei inoltrata non sia stata contestata ed ancora l'incapacità dell'anziana madre di gestire personalmente ed esclusivamente il rapporto di lavoro con la collaboratrice domestica nonché le continue
Pag. 3 di 6 interlocuzioni telefoniche intercorse con l'odierna appellata come confermato da quest'ultima nella sua memoria di costituzione di I grado.
Il primo giudice avrebbe altresì omesso di considerare che la teste avrebbe P_3
integralmente confermato la circostanza d) del capitolato così formulata :“Di fatto la figlia , data la patologia dell'anziana madre beneficiaria della prestazione, P_1
è sempre intervenuta come datore di lavoro curando gli interessi di Persona_1
riguardo il rapporto con la ricorrente provvedendo a pagare lo stipendio e le spese ordinarie alla badante , tramite una congiunta sul posto (a ) essendo Pt_1 P_1
residente a [...]”.
[...]
In ogni caso rileva che nel ricorso è stata chiesta la condanna in solido sia della beneficiaria della prestazione sia della figlia e che, successivamente al decesso della
P_ prima, la domanda è stata regolarmente estesa nei confronti dei suoi eredi, e
. NT
Deduce, inoltre, che l'orario di lavoro, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, avrebbe trovato conferma nella deposizione della teste pienamente P_3
attendibile essendo il soggetto che ad essa si alternava nell'assistenza dell'anziana svolgendo le mansioni di badante nei turni pomeridiani, ad eccezione del mercoledì.
Lamenta, altresì, che il giudice abbia, viceversa, attributo rilevanza alla teste Tes_1
avendo questa riferito di circostanze apprese dalla resistente e come tali prive di
[...]
rilievo probatorio.
Evidenzia che le controparti non avrebbero contestato né il periodo lavorativo né le retribuzioni dichiarate nell'atto introduttivo sicché il tribunale avrebbe errato a non procedere ad un accertamento contabile delle proprie pretese come anche nel ritenere fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di poiché, pur non P_1
sussistendo alcun rapporto lavorativo con quest'ultimo, la domanda era stata estesa nei suoi confronti in quanto erede della madre unitamente alla sorella.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto rilevato che non colgono nel segno i riferimenti attorei all'insussistenza nella specie delle condizioni per l'operatività della presunzione di gratuità della prestazione ed alla necessità di assistenza della IG.ra non avendo il Persona_1
tribunale messo in discussione l'attività di collaborazione domestica prestata in suo
Pag. 4 di 6 favore dalla ricorrente bensì la configurabilità di un rapporto di lavoro da quest'ultima svolto della di lei figlia e sul punto le considerazioni P_1
espresse in sentenza non risultano inficiate dalle censure sollevate nel presente gravame.
Ed invero, alcun rilievo, neppure indiziario, può trarsi dal mancato riscontro da parte dell'odierna appellata alla richiesta stragiudiziale di pagamento delle spettanze retributive avanzate dalla con raccomandata del febbraio 2018 non potendo un Pt_1
contegno di mero silenzio assumere valenza giuridica.
Parimenti privo di rilievo è l'accenno all'aggravamento delle condizioni di salute dell'anziana nel corso del tempo si dà renderla incapace di accudire ai propri bisogni quotidiani riferito dal suo medico curante poiché ciò non implica che la stessa fosse incapace di intendere e di volere, talché il rapporto di lavoro necessariamente sarebbe stato instaurato con la di lei figlia. In buona sostanza la deposizione del teste è Per_2
insufficiente per ritenere dimostrata l'incapacità naturale della de cuius.
Né può attribuirsi valenza decisiva all'ammissione da parte della di Persona_1
costanti interlocuzioni telefoniche con la avendo la resistente specificato che Pt_1
trattavasi di contatti di tipo meramente informativo sulle condizioni della propria congiunta, escludendo di aver mai esercitato un controllo sulla prestazione resa o di aver mai impartito alcuna direttiva alla lavoratrice.
Quanto alla deposizione della teste va rilevato che quest'ultima si è P_3
limitata ad asseverare genericamente la circostanza di cui alla lett. d) del capitolato di prova, a sua volta formulato in modo estremamente generico ed indeterminato, stante l'assenza qualsivoglia riferimento circostanziato atto ad estrinsecare il contenuto operativo dell'iniziative in concreto assunte da sicchè la conferma da parte P_1
della teste che “la figlia è sempre intervenuta come datore di lavoro” finisce con l'assumere la portata di un'asserzione meramente valutativa, come tale insuscettibile di assurgere a fonte del convincimento giudiziale.
Vero è che è stata convenuta in giudizio anche e chiesta la sua Persona_1
P_ condanna in solido e, dopo il suo decesso, quella dei suoi eredi e cioè dei figli e ma tale vocatio in ius non può essere presa in considerazione perché non P_2
sorretta da qualsivoglia allegazione in fatto ed in diritto atta ad evidenziare la causa
Pag. 5 di 6 petendi della domanda proposta e cioè le ragioni fondanti una eventuale responsabilità in solido della de cuius.
Come rettamente evidenziato dal primo giudice, l'istante nel corpo dell'atto ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di , sia pure nell'interesse di P_1
, beneficiaria della sua prestazione lavorativa, sicché non è dato Persona_1
comprendere a quale titolo sarebbe potuto essere tenuta al pagamento Persona_1
in suo favore di spettanze economiche. In particolare, la ricorrente ha dichiarato in ricorso che “ , … , data la patologia dell'anziana madre, beneficiaria P_1
della prestazione, è sempre intervenuta come datore di lavoro” > e tale fondamentale passaggio argomentativo della sentenza non è stato attinto da alcuna censura specifica per cui è da ritenersi ormai coperto da giudicato.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va, dunque, integralmente confermata;
tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese del presente grado.
Le spese di ctu restano a carico dell'appellante.
Si dà della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, restano a carico dell'appellante.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.
Messina 2.4.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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