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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice NA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4013/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NN NE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cantù, Viale Madonna 6 /
D
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Alessandro Villa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via
Volta, 70
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, accogliere la domanda, e così provvedere: In via preliminare
1. Rigettare l'eventuale richiesta della provvisoria esecuzione del decreto in-giuntivo opposto perché la presente opposizione è di pronta e facile solu-zione e basata su prova scritta. Nel merito, in via pregiudiziale
2. In accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare privo di valore ed effetti giuridici il decreto in-giuntivo opposto n. 1382/22 – R.G. 3168/22 emesso dal Tribunale di Como in data 21/09/2022, depositato in data 22/09/2022, anche perché emesso in carenza di idonea prova scritta (quantomeno con riferimento all'importo di € 134,20 di cui alla prefattura n. 71/22 del 28/06/2022); Nel merito pagina 1 di 12 3. Accertare e dichiarare che il corrispettivo relativo al contratto di appalto di cui è causa, stipulato tra l'opponente , in Parte_2 persona del titolare, e , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per opere svolte nel locale adibito a lavanderia condotto in locazione dall'opponente nel centro commerciale di Albavilla, è stato consensualmente pattuito dalle parti in € 3.500,00 e che tale somma è stata integralmente versata dal sig. Parte_1
e pertanto nulla è ulteriormente dovuto dal committente a favore dell'appaltatrice e
[...] per l'effetto
4 in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare privo di valore ed effetti giuridici il decreto in-giuntivo opposto n. 1382/22 – R.G. 3168/22 emesso dal Tribunale di Como in data 21/09/2022, per essere le somme versate dall'opponente pienamente satisfattive del diritto di credito dell'opposta;
5. in ogni caso e comunque, dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2
, in persona del titolare, a favore di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a qualsivoglia titolo Controparte_1 e/o ragione derivante o dipendente dalle questioni dedotte in ricorso anche in forza della domanda riconvenzionale che segue sub 7), 8 e 9); In via subordinata nel merito
6. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclu-sioni sub 3), previo accertamento della reale quantificazione e natura delle prestazioni effettuate dalla società opposta e previa comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare, dichiarare e determinare ai sensi dell'art. 1657 c.c. – a causa della ritenuta assenza della determinazione del-la relativa misura – il corrispettivo di giustizia relativo al contratto di appal-to di cui è causa, anche in base ai listini della C.C.I.A.A. di Como ovvero a seguito dell'esperenda istruttoria anche tramite CTU, ciò anche a causa dell'assenza di dettagliata esposizione in fattura delle lavorazioni svolte e delle esatte quantità dei materiali forniti, nonché delle schede e del diario dei lavori e, per differenza, l'importo eventualmente dovuto da a favore di – Parte_2 Controparte_1 al net-to della somma di € 3.500,00 prima d'ora versata – eseguendo, se ritenuto, le dovute compensazioni tra tale eventuale credito in capo all'opposta, co-me accertando, e il debito di nei confronti del sig. , nella accertanda misura, in Controparte_1 Pt_1 virtù della domanda riconven-zionale che segue sub 7), 8) e 9), con condanna dell'opposta per la differen-za; In via riconvenzionale, nel merito
7. Previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattuali assunte ex art. 1218 c.c. e/o della responsabilità della stessa per vizi dell'opera ex artt. 1667-1668 c.c. e/o della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della stessa nella determinazione dell'evento consistito nell'allagamento del locale dell'opponente e dei negozi ubicati al piano sottostante, per l'effetto
8. condannare in persona del legale rappre-sentante pro Controparte_1 tempore, ad eseguire ex art. 1668 c.c. a proprie spese le opere finalizzate all'eliminazione dei difetti dell'opera e conseguentemente, ac-certato che tali opere sono già state in parte spontaneamente eseguite dall'opposta, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a per l'intervento riparativo del 13/05/2022 di cui alla prefat- Controparte_1
pagina 2 di 12 tura n. 71 del 22/06/2022, rigettando l'avversaria domanda di condanna al relativo pagamento, e 9. comunque condannare in persona del le-gale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e pa-tiendi a seguito dell'inadempimento / inesatto adempimento contrattuale a Parte_2
, in persona del ti-tolare, anche per rivalsa a seguito di
[...] richiesta da terzi, che si indicano pru-denzialmente nella misura di € 6.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed in-teressi compensativi, o in quella diversa maggiore o minore misura che do-vesse risultare in corso di causa, con condanna dell'opposta alla correspon- sione di tale somma a favore dell'opponente ovvero ponendo tale importo eventualmente in compensazione con l'eventuale credito dell'opposta nei confronti dell'opponente, come accertando sub 6. In punto spese 10. Condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, a favore dell'opponente. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede sin da ora di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società opposta e per testi sui capi-toli di prova articolati – in via diretta e contraria – nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate, con i testi ivi indicati. Si chiede, altresì, disporsi CTU che, con riferimento alle opere dell'appalto di cui è causa, accerti l'effettivo valore delle opere nonché la causa, gli effetti e le conseguenze (anche in punto danni a terzi) dell'allagamento in atti descritto. Ex art. 210 c.p.c. si richiede che venga ordinata all'opposta la produca in giudi-zio dei documenti di trasporto del materiale fornito, delle schede dettagliate dei lavori eseguiti e del diario di cantiere. Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Illustrissimo TRIBUNALE CIVILE DI COMO, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere l'opposizione proposta, in quanto inammissibile /o infondata e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata:
- nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti del signor Controparte_1
della somma di € 5.846,61, per sorte capitale, ovvero per la Parte_1 diversa somma che risulterà dovuta in esito alla causa (comunque nei limiti di € 26.000,00), oltre interessi al tasso moratorio (ex art. 5 D.Lgs. 231/2002) a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura / nota al saldo;
per l'effetto condannare a corrispondere in favore di Parte_1 [...] la somma così accertata, oltre interessi moratori come sopra Controparte_1 precisati;
Sulla domanda riconvenzionale:
- respingere, nel merito;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, 15% spese generali, 4% c.p.a. e 22% i.v.a., se dovuta, inclusa. pagina 3 di 12 In via istruttoria:
- si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio;
- si chiede l'ammissione di prova orale per testi sui capitoli non accolti in sede di ordinanza ammissione prove, e qui ri-trascritti: 1) vero che il signor , legale rappresentante di Tes_1 CP_1
e il signor , titolare di Controparte_2 Parte_1 Parte_2
si conoscono da molti anni e precisamente da quando, bambini,
[...] ancora vivevano con le rispettive famiglie a Girifalco? 2) vero che all'atto del conferimento - da parte di a Parte_1 [...] CP_
- dell'incarico di provvedere alle opere di collegamento dell'impianto idraulico presso la lavanderia automatica gestita dal primo in Albavilla CO, avvenuto nel mese di settembre dell'anno 2021, le parti concordarono di quantificare il corrispettivo secondo i prezzi correnti di mercato, con la possibilità per il primo di dare corso a pagamenti d'acconto senza scadenze predeterminate e convenendo la dazione del saldo a fine lavori?
3) vero che, in particolare, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il signor incaricò di procedere alla posa in Pt_1 CP_2 opera dei macchinari da lui stesso forniti (lavatrici e asciugatrici) con l'impiego della raccorderia di complemento da lui stesso forniti e che questa richiesta venne confermata all'atto dell'esecuzione delle prestazioni di cui al punto che precede, svoltesi tra il 21/10/2021 e l'01/12/2021?
4) vero che, tra il 21/01/2021 e l'01/12/2021, ha: CP_2
- collegato all'impianto idraulico la caldaia, il bollitore e le asciugatrici, già posizionati in loco da soggetto terzo e ha utilizzato nell'occasione le tubazioni e raccorderie fornite dal signor;
Pt_1
- realizzato la tubazione acqua fredda e la colonna di scarico a partire dal bagno esistente fino alle lavatrici e alle asciugatrici;
- realizzato la tubazione del gas dal contatore fino alla caldaia e alle asciugatrici, come da progetto redatto dal Geom. ; Parte_3
- realizzato la canna fumaria per la caldaia fino al tetto? 5) vero che in data 01/12/2021 l'impianto idraulico è stato “messo in pressione” (e dunque con acqua nelle tubazioni e disponibile per tutte le macchine installate) e il signor ha preso parte al collaudo, ricevendo le Pt_1 opere commissionate a / eseguite da CP_2
7) vero che, successivamente all'01/12/2021, il signor ha conseguito Pt_1 l'allacciamento dell'impianto a gas alla fornitura pubblica?
8) vero che nel dicembre 2021 il signor affidava a anche la Pt_1 CP_2 realizzazione di camini in alluminio naturale e scossaline per tetto, sempre a servizio della lavanderia in Albavilla CO, e le parti decidevano di valorizzare le opere ai prezzi correnti di mercato?
11) vero che in occasione della consegna del proforma di cui al capitolo che precede il signor chiedeva a di concedere un po' di tempo per il Pt_1 CP_2 pagamento?
12) vero che in data 11/04/2022 il signor versava un acconto di € Pt_1 500,00 a materialmente consegnati in contanti dalla di lui moglie / CP_2 compagna e che in tale occasione la stessa ribadiva la richiesta di concedere un po' di tempo per il pagamento del saldo? 13) vero che in data 11 maggio 2022 il signor contattava Pt_1 CP_2 chiedendole di intervenire presso la propria lavanderia di Albavilla CO per riparare pagina 4 di 12 una perdita d'acqua?
14) vero che a seguito della richiesta di intervento di cui al capitolo che CP_2 precede, riscontrava che la perdita era dovuta alla rottura di un raccordo in plastica di collegamento di una lavatrice alla tubazione dell'acqua?
15) vero che il raccordo di cui al capitolo che precede era stato fornito a
[...] CP_ dal signor ed era tra quelli che il medesimo aveva chiesto di reimpiegare Pt_1 nell'appalto? 16) vero che l'intervento di riparazione eseguito da in data 11 maggio CP_2 2022 è consistito nella fornitura e messa in opera di n.3 tee 3⁄4 zincati, n.6 nipples 3⁄4 zincati con battuta e n.1 tubo carico lavatrice, oltre alle manodopera necessaria?
17) vero che il signor tratteneva il raccordo lesionato e riferiva a Pt_1 [...] CP_ che avrebbe attivato la propria assicurazione RCT?
18) vero che le attività svolte da in favore del signor di cui ai CP_2 Pt_1 capitoli che precedono (ed in specie sub 4, 8 e 9) e ai documenti che si Con Con sottopongono (doc.2 sub docc. 3/10 e doc. 15 ), valorizzate a termini di prezziario DEI Rec. e Man., I Sem. 2022, DEI Imp. Tecnologici II Sem. 2022 conducono all'importo di € 9.829,52 oltre IVA di legge, come da documento che si sottopone Con (doc. 10 )?
19) vero che i pezzi forniti da al signor si riferiscono alle sole CP_2 Pt_1 Con tubazioni di scarico dell'acqua, come da documento che si sottopone (doc. 2 sub docc. 3/10)?
20) vero che la perdita di cui è causa si è riscontrata sulla linea di carico dell'acqua?
21) vero che il raccordo rinvenuto rotto in occasione dell'intervento effettuato presso di , dopo la segnalazione della Parte_2 Parte_1 perdita in data 11/05/2022, era composto di materiale plastico?
22) vero che il raccordo di cui al punto che precede era stato messo a disposizione, al momento dell'installazione delle macchine da lavaggio, dal signor
, che aveva chiesto di impiegare tutto il materiale da lui fornito, Parte_1 raccorderie dei macchinari comprese?
23) vero che all'atto dell'installazione il raccordo di cui ai punti che precedono si trovava in buono stato?
24) vero che l'impianto idraulico a servizio della lavanderia di cui è causa è stato “messo in pressione” (e dunque con acqua nelle tubazioni e disponibile per tutte le macchine installate) in data 01/12/2021?
25) vero che il signor ha accettato la consegna delle opere e Pt_1 verificato il perfetto funzionamento dell'impianto consegnato in data 01/12/2021 e di cui al capitolo che precede?
26) vero che ha reso le proprie prestazioni relative agli interventi eseguiti CP_2 sulle canne fumarie a servizio della lavanderia di cui è causa sotto le indicazioni del Committente e dei suoi tecnici (direttore lavori e progettista)?
27) vero che i lavori relativi alle canne fumarie posti a servizio della lavanderia di cui è causa sono stati ultimati e consegnati in data 01/12/2021? Si indicano a testimoni su tutti i capitoli sopra articolati: a. , presso Erba Testimone_2 Controparte_1 CO, via Fellbach n. 25/B; b. Geom. , con studio in Erba CO, via Hajez n. Parte_3
4. c. Arch. con studio in Erba CO, piazza Padania Testimone_3
pagina 5 di 12 n.
1. chiedendo altresì che sia sentito anche sui capitoli già ammessi Testimone_2 sub 6, 9 e 10 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare della Parte_1 ditta individuale Margherita Lavanderia Self Service di Cedraro Domenico, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1382/2022, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 5.846,71, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di collegamento di un impianto idraulico e per un intervento di manutenzione eseguito in data
11.05.2022 in favore dell'opponente, oltre ai costi per l'estratto notarile autenticato del libro IVA.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- nell'estate 2021, l'attore aveva richiesto al convenuto di procedere al collegamento all'impianto, mediante posa in opera, di una serie di macchinari (lavatrici, asciugatrice, boiler, caldaia e canna fumaria in acciaio), in un locale condotto dall'opponente e da adibire a lavanderia;
i restanti beni necessari per la realizzazione dell'opera sarebbero stati forniti dall'appaltatrice;
- l'opposta aveva quantificato il corrispettivo delle opere in € 3.500,00 e su tale importo si era formato l'accordo verbale delle parti;
- aveva versato l'intera somma di € 3.500,00 e, solo a seguito Parte_1
dell'ultimo pagamento, l'opposta aveva consegnato una prefattura con l'indicazione di un totale preventivo pari ad € 8.967,00, iva inclusa, documento che era stato immediatamente contestato dall'attore siccome generico e di importo difforme rispetto a quello pattuito oralmente;
- in data 11.05.2022, nel negozio dell'attore si era verificata una copiosa perdita d'acqua dall'impianto idraulico che aveva provocato l'allagamento della lavanderia e infiltrazioni ai piani sottostanti;
- la perdita era originata dalla rottura di un raccordo fornito dalla convenuta che difatti era intervenuta riconoscendo la propria responsabilità;
- a seguito del sinistro, i terzi e CP_3 Parte_4
avevano lamentato di aver subito danni nei loro immobili, sottostanti a quello di lavanderia, formulando richieste risarcitorie, rispettivamente, per € 5.000,00 ed €
700,00;
pagina 6 di 12 - anche il locale lavanderia dell'attore aveva subito un danno consistente nel distacco dello zoccolino del pavimento;
- la pretesa creditoria dell'opposta sarebbe pertanto infondata, sia in quanto il corrispettivo dell'appalto era stato pattuito in misura inferiore a quella esposta nella fattura azionata in via monitoria, sia in ragione dell'inadempimento dell'opposta, che avrebbe montato un raccordo difettoso o avrebbe imperitamente montato il raccordo, cagionando l'allagamento del 13.05.2022;
- in subordine, l'opponente intenderebbe azionare la garanzia ex artt. 1667 e 1668
c.c., fermo che, nel caso di specie, l'appaltatore era già intervenuto ad eliminare i difetti poche ore dopo l'allagamento, con la conseguenza che il corrispettivo di tale intervento non apparirebbe dovuto, a norma dell'art. 1668 c. 1 c.c.;
- inoltre, l'attore avrebbe diritto al risarcimento dei danni subiti, pari alle spese che dovrà sostenere per porre rimedio all'ammaloramento dei muri e dello zoccolino dell'immobile lavanderia, nonché alle somme richieste dai proprietari dei negozi sottostanti raggiunti dalla perdita d'acqua.
Ha quindi chiesto, in via principale nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti in seguito all'inadempimento contrattuale, anche per rivalsa a seguito delle richieste di terzi, quantificati prudenzialmente nella misura di € 6.400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, eventualmente compensando tale somma con il credito dell'opposta.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- l'opposta non aveva predisposto alcun preventivo di spesa e, in virtù del fatto che le parti si conoscevano da tempo, le stesse avevano concordato di fare riferimento ai prezzi di mercato correnti, salvi tempi di pagamento agevolati;
- sulla base delle predette intese, aveva chiesto all'opposta di Parte_1
procedere alla posa in opera dei macchinari da lui stesso forniti, utilizzando tubazioni e raccorderie fornite a corredo da;
Parte_1
- la convenuta aveva svolto 140 ore di lavoro in favore dell'attore;
- l'attore aveva accettato la consegna delle opere e verificato il funzionamento dell'impianto;
pagina 7 di 12 - completati i lavori, l'opposta aveva chiesto il pagamento del dovuto, pari ad €
7.350,00, oltre IVA, e l'opponente nulla aveva eccepito, chiedendo di poter disporre di un po' di tempo per il saldo;
- a maggio 2022, aveva chiesto all'opposta di intervenire per Parte_1
riparare una perdita e la convenuta aveva riscontrato che la perdita era stata causata dalla rottura di un raccordo in plastica di collegamento di una macchina da lavaggio alla tubazione dell'acqua, raccordo fornito dal committente;
- la domanda riconvenzionale dell'attore sarebbe improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e comunque infondata sia nell'an che nel quantum poiché i locali dell'attore non avevano subito alcun danno dall'allagamento, mentre i danni oggetto delle domande di terzi non sarebbero liquidi, né esigibili;
peraltro, dovrebbe tenersi conto, ex art. 1227 c.c., del concorso di colpa dell'attore che avrebbe lasciato in funzione gli impianti senza vigilanza.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; quanto alla domanda riconvenzionale, ha chiesto di dichiararne l'improcedibilità e, nel merito, il rigetto.
Alla prima udienza del 16.05.2023 è stata rigettata sia l'istanza ex art. 648 c.p.c., sia l'istanza ex art. 295 c.p.c., formulata dall'opponente in relazione a un processo pendente avanti al giudice di pace tra e , nel quale CP_3 Parte_1 quest'ultimo era stato autorizzato alla chiamata in causa di
[...] per spiegare nei suoi confronti domanda di manleva, ed è stata Controparte_1 formulata una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c..
Alle udienze del 19.09.2023 e 09.01.2024, le parti hanno chiesto la concessione di rinvii per tentare la definizione bonaria della controversia, ma, stante il mancato raggiungimento di un accordo, all'udienza del 27.02.2024, nuovamente rigettata la reiterata istanza attorea di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di entrambe le parti e l'escussione di quattro testi all'udienza del 01.10.2024.
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 12 *** ha agito in via monitoria per ottenere da Controparte_1 Parte_1
il pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori di collegamento di
[...] macchinari agli impianti, nonché di un intervento di manutenzione del 11.05.2022, eseguiti in favore dell'opponente.
In tema di responsabilità contrattuale, va innanzitutto e in via generale rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve innanzitutto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, solo allora potendo limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, gravando il debitore dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere;
qualora poi il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010). In tema di contratto di appalto, inoltre, va riaffermato il principio per cui, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (Cass. n. 1701/2025). Infine, va comunque ricordato che grava sul creditore l'onere dell'allegazione e della prova del danno eventualmente subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (cfr., Cass. n. 21140/2007).
Nel caso in esame, costituiscono circostanze incontestate sia l'avvenuta stipula tra le parti di un contratto di appalto avente ad oggetto il collegamento ai relativi impianti di una serie di macchinari, di proprietà e forniti dal committente , in un Parte_1 locale da adibire a lavanderia self service, sia l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma di € 3.500,00 a titolo di corrispettivo.
A fronte di quanto sopra, l'opponente ha dedotto di aver eseguito il pagamento nella misura pattuita, mentre l'opposta ha richiesto l'ulteriore corrispettivo di € 5.467,00, allegando che l'accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo sarebbe stato che lo stesso dovesse essere stabilito “ai prezzi di mercato correnti”.
Tuttavia, parte opposta non ha dimostrato che le parti avessero pattuito che il corrispettivo dovesse essere determinato sulla base dei prezzi di mercato correnti. Al contrario, escussi all'udienza del 01.10.2024, , compagna di Controparte_4 Parte_1
, e amico dell'attore, hanno confermato l'accordo sul
[...] Testimone_4
pagina 9 di 12 prezzo nella misura indicata dall'opponente. In particolare, ha Controparte_4 dichiarato di essere stata presente in lavanderia quando (legale Tes_1 rappresentante di aveva fatto il preventivo, Controparte_1 riguardante la messa in opera e i collegamenti di tutti gli impianti, lavatrici, asciugatrici e caldaia, di “3.000 – 3.500 euro”. Anche ha dichiarato di essere Testimone_4 stato presente al momento, insieme a e alla compagna di lui, e che: Parte_1
“quel giorno ero lì in lavanderia e il Signor gli fece un preventivo di € 3.000- Tes_1
3.500 e il Signor accettò”. Pt_1
Non vi è serio motivo di dubitare dell'attendibilità e della coerente testimonianza dei due testi, i cui rapporti di comunione di vita e amicizia con l'attore non consentono di per sé di affermare che gli stessi possano aver rilasciato dichiarazioni false a vantaggio dell'opponente, esponendosi alla relativa responsabilità penale. Ad ogni modo, va ribadito che parte opposta non ha dimostrato in alcun modo l'accordo a fondamento della domanda di pagamento del corrispettivo in somma superiore a quella già corrisposta dall'attore e, cioè, che le parti si fossero accordate per il pagamento dei lavori sulla base dei “prezzi di mercato”.
A fronte, poi, dell'eccezione di inadempimento attorea, per cui
[...] avrebbe montato un raccordo la cui rottura avrebbe dato causa Controparte_1 all'allagamento dell'11.05.2022, l'opposta non ha dimostrato di aver adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni.
In primo luogo, l'esito della prova orale non ha consentito di dissipare i dubbi sulla provenienza, se dal committente o dall'appaltatore, del raccordo oggetto di rottura.
Difatti, da una parte, i testi , che aveva aiutato l'attore nel trasloco Testimone_4 dei macchinari dalla precedente lavanderia, e hanno dichiarato di aver Controparte_4 buttato via, nel corso del trasloco, le cose diverse dai macchinari, compresi i raccordi;
dall'altra parte, il teste della convenuta ha dichiarato che Testimone_3
aveva fornito “le tubazioni e le raccorderie mancanti rispetto a quelle Controparte_1 già fornite da ”, sicché non è escluso che il raccordo rotto fosse tra Parte_1 quelli forniti dall'appaltatore. Al contrario, di nessuna valenza probatoria è la dichiarazione del medesimo teste per cui il raccordo rotto sarebbe stato “tra quelli vecchi che erano stati mantenuti dall'impianto precedente” trattandosi di circostanza appresa de relato partis e da altro soggetto (“impresa Notaro”) non sufficientemente identificato, né essendo stato specificato sulla base di quali valutazioni l'informazione pagina 10 di 12 della provenienza del raccordo sarebbe stata tratta dall'”impresa Notaro”. In secondo luogo, e ad ogni modo, la fornitura del raccordo da parte del committente, anche ove ritenuta provata, risulterebbe circostanza di scarso rilievo al fine di dimostrare l'esatto adempimento dell'appaltatore. Difatti, secondo costante giurisprudenza, l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente e, comunque, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questo gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa (cfr., ex multis, Cass. n. 14220/2014). Nel caso in esame, non risulta che l'opposta abbia formulato alcuna riserva sui materiali forniti dall'opponente per l'esecuzione dei lavori di collegamento delle macchine agli impianti, né ha dimostrato di aver verificato l'idoneità dei materiali - la cui rottura, con conseguente fuoriuscita di acqua dall'impianto, è stata riconosciuta da entrambe le parti - alla perfetta riuscita dell'opera.
In conclusione, per tutto quanto sopra, non può dirsi accertato, in capo all'opposta, il credito oggetto della fattura di saldo n. 122/2022 (doc. n. 7 fascicolo monitorio), sia per mancanza di prova dell'accordo sul corrispettivo in misura maggiore a quella pagata dall'opponente, sia per mancanza di prova dell'esatto adempimento dell'opposta.
Inoltre, non può riconoscersi alcun corrispettivo per l'intervento di manutenzione effettuato dalla convenuta in data 11.05.2022, oggetto della “prefattura” n. 71/022 (doc.
n. 8 fascicolo monitorio), trattandosi di intervento eseguito per rimediare alla rottura del raccordo di cui si è detto e, quindi, in relazione a lavori la cui esecuzione a regola d'arte non è stata dimostrata dalla convenuta.
Ne discende che, alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Al contrario, non può essere accolta la domanda riconvenzionale attorea di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della rottura del raccordo di cui si è già detto. Difatti, non ha dimostrato l'esistenza e Parte_1
l'ammontare dei danni patiti in conseguenza della rottura del raccordo e dell'allagamento che si verificò nei locali condotti e adibiti a lavanderia. Per un verso, quanto agli asseriti danni subiti dai locali lavanderia, va infatti osservato che l'attore, nemmeno proprietario dell'immobile, condotto in locazione, ove i danni si verificarono
(cfr., doc. n. 2 opponente), non ha dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per il ripristino dei locali;
per altro verso, l'attore ha solo dedotto, ma non ha provato, che pagina 11 di 12 l'allagamento causò danni a terzi, né comunque ha provato di aver corrisposto alcunché ai predetti terzi per presunti danni da questi subiti, apparendo, allo stato, insufficienti, al fine dell'accertamento del danno, le mere richieste risarcitorie avanzate da questi.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione tra di esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1382/2022;
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
13 ottobre 2025
Il giudice
NA AN
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice NA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4013/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NN NE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cantù, Viale Madonna 6 /
D
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Alessandro Villa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via
Volta, 70
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, accogliere la domanda, e così provvedere: In via preliminare
1. Rigettare l'eventuale richiesta della provvisoria esecuzione del decreto in-giuntivo opposto perché la presente opposizione è di pronta e facile solu-zione e basata su prova scritta. Nel merito, in via pregiudiziale
2. In accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare privo di valore ed effetti giuridici il decreto in-giuntivo opposto n. 1382/22 – R.G. 3168/22 emesso dal Tribunale di Como in data 21/09/2022, depositato in data 22/09/2022, anche perché emesso in carenza di idonea prova scritta (quantomeno con riferimento all'importo di € 134,20 di cui alla prefattura n. 71/22 del 28/06/2022); Nel merito pagina 1 di 12 3. Accertare e dichiarare che il corrispettivo relativo al contratto di appalto di cui è causa, stipulato tra l'opponente , in Parte_2 persona del titolare, e , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per opere svolte nel locale adibito a lavanderia condotto in locazione dall'opponente nel centro commerciale di Albavilla, è stato consensualmente pattuito dalle parti in € 3.500,00 e che tale somma è stata integralmente versata dal sig. Parte_1
e pertanto nulla è ulteriormente dovuto dal committente a favore dell'appaltatrice e
[...] per l'effetto
4 in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare privo di valore ed effetti giuridici il decreto in-giuntivo opposto n. 1382/22 – R.G. 3168/22 emesso dal Tribunale di Como in data 21/09/2022, per essere le somme versate dall'opponente pienamente satisfattive del diritto di credito dell'opposta;
5. in ogni caso e comunque, dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2
, in persona del titolare, a favore di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a qualsivoglia titolo Controparte_1 e/o ragione derivante o dipendente dalle questioni dedotte in ricorso anche in forza della domanda riconvenzionale che segue sub 7), 8 e 9); In via subordinata nel merito
6. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclu-sioni sub 3), previo accertamento della reale quantificazione e natura delle prestazioni effettuate dalla società opposta e previa comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare, dichiarare e determinare ai sensi dell'art. 1657 c.c. – a causa della ritenuta assenza della determinazione del-la relativa misura – il corrispettivo di giustizia relativo al contratto di appal-to di cui è causa, anche in base ai listini della C.C.I.A.A. di Como ovvero a seguito dell'esperenda istruttoria anche tramite CTU, ciò anche a causa dell'assenza di dettagliata esposizione in fattura delle lavorazioni svolte e delle esatte quantità dei materiali forniti, nonché delle schede e del diario dei lavori e, per differenza, l'importo eventualmente dovuto da a favore di – Parte_2 Controparte_1 al net-to della somma di € 3.500,00 prima d'ora versata – eseguendo, se ritenuto, le dovute compensazioni tra tale eventuale credito in capo all'opposta, co-me accertando, e il debito di nei confronti del sig. , nella accertanda misura, in Controparte_1 Pt_1 virtù della domanda riconven-zionale che segue sub 7), 8) e 9), con condanna dell'opposta per la differen-za; In via riconvenzionale, nel merito
7. Previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattuali assunte ex art. 1218 c.c. e/o della responsabilità della stessa per vizi dell'opera ex artt. 1667-1668 c.c. e/o della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della stessa nella determinazione dell'evento consistito nell'allagamento del locale dell'opponente e dei negozi ubicati al piano sottostante, per l'effetto
8. condannare in persona del legale rappre-sentante pro Controparte_1 tempore, ad eseguire ex art. 1668 c.c. a proprie spese le opere finalizzate all'eliminazione dei difetti dell'opera e conseguentemente, ac-certato che tali opere sono già state in parte spontaneamente eseguite dall'opposta, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a per l'intervento riparativo del 13/05/2022 di cui alla prefat- Controparte_1
pagina 2 di 12 tura n. 71 del 22/06/2022, rigettando l'avversaria domanda di condanna al relativo pagamento, e 9. comunque condannare in persona del le-gale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e pa-tiendi a seguito dell'inadempimento / inesatto adempimento contrattuale a Parte_2
, in persona del ti-tolare, anche per rivalsa a seguito di
[...] richiesta da terzi, che si indicano pru-denzialmente nella misura di € 6.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed in-teressi compensativi, o in quella diversa maggiore o minore misura che do-vesse risultare in corso di causa, con condanna dell'opposta alla correspon- sione di tale somma a favore dell'opponente ovvero ponendo tale importo eventualmente in compensazione con l'eventuale credito dell'opposta nei confronti dell'opponente, come accertando sub 6. In punto spese 10. Condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, a favore dell'opponente. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede sin da ora di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società opposta e per testi sui capi-toli di prova articolati – in via diretta e contraria – nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate, con i testi ivi indicati. Si chiede, altresì, disporsi CTU che, con riferimento alle opere dell'appalto di cui è causa, accerti l'effettivo valore delle opere nonché la causa, gli effetti e le conseguenze (anche in punto danni a terzi) dell'allagamento in atti descritto. Ex art. 210 c.p.c. si richiede che venga ordinata all'opposta la produca in giudi-zio dei documenti di trasporto del materiale fornito, delle schede dettagliate dei lavori eseguiti e del diario di cantiere. Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Illustrissimo TRIBUNALE CIVILE DI COMO, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere l'opposizione proposta, in quanto inammissibile /o infondata e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata:
- nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti del signor Controparte_1
della somma di € 5.846,61, per sorte capitale, ovvero per la Parte_1 diversa somma che risulterà dovuta in esito alla causa (comunque nei limiti di € 26.000,00), oltre interessi al tasso moratorio (ex art. 5 D.Lgs. 231/2002) a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura / nota al saldo;
per l'effetto condannare a corrispondere in favore di Parte_1 [...] la somma così accertata, oltre interessi moratori come sopra Controparte_1 precisati;
Sulla domanda riconvenzionale:
- respingere, nel merito;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, 15% spese generali, 4% c.p.a. e 22% i.v.a., se dovuta, inclusa. pagina 3 di 12 In via istruttoria:
- si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio;
- si chiede l'ammissione di prova orale per testi sui capitoli non accolti in sede di ordinanza ammissione prove, e qui ri-trascritti: 1) vero che il signor , legale rappresentante di Tes_1 CP_1
e il signor , titolare di Controparte_2 Parte_1 Parte_2
si conoscono da molti anni e precisamente da quando, bambini,
[...] ancora vivevano con le rispettive famiglie a Girifalco? 2) vero che all'atto del conferimento - da parte di a Parte_1 [...] CP_
- dell'incarico di provvedere alle opere di collegamento dell'impianto idraulico presso la lavanderia automatica gestita dal primo in Albavilla CO, avvenuto nel mese di settembre dell'anno 2021, le parti concordarono di quantificare il corrispettivo secondo i prezzi correnti di mercato, con la possibilità per il primo di dare corso a pagamenti d'acconto senza scadenze predeterminate e convenendo la dazione del saldo a fine lavori?
3) vero che, in particolare, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il signor incaricò di procedere alla posa in Pt_1 CP_2 opera dei macchinari da lui stesso forniti (lavatrici e asciugatrici) con l'impiego della raccorderia di complemento da lui stesso forniti e che questa richiesta venne confermata all'atto dell'esecuzione delle prestazioni di cui al punto che precede, svoltesi tra il 21/10/2021 e l'01/12/2021?
4) vero che, tra il 21/01/2021 e l'01/12/2021, ha: CP_2
- collegato all'impianto idraulico la caldaia, il bollitore e le asciugatrici, già posizionati in loco da soggetto terzo e ha utilizzato nell'occasione le tubazioni e raccorderie fornite dal signor;
Pt_1
- realizzato la tubazione acqua fredda e la colonna di scarico a partire dal bagno esistente fino alle lavatrici e alle asciugatrici;
- realizzato la tubazione del gas dal contatore fino alla caldaia e alle asciugatrici, come da progetto redatto dal Geom. ; Parte_3
- realizzato la canna fumaria per la caldaia fino al tetto? 5) vero che in data 01/12/2021 l'impianto idraulico è stato “messo in pressione” (e dunque con acqua nelle tubazioni e disponibile per tutte le macchine installate) e il signor ha preso parte al collaudo, ricevendo le Pt_1 opere commissionate a / eseguite da CP_2
7) vero che, successivamente all'01/12/2021, il signor ha conseguito Pt_1 l'allacciamento dell'impianto a gas alla fornitura pubblica?
8) vero che nel dicembre 2021 il signor affidava a anche la Pt_1 CP_2 realizzazione di camini in alluminio naturale e scossaline per tetto, sempre a servizio della lavanderia in Albavilla CO, e le parti decidevano di valorizzare le opere ai prezzi correnti di mercato?
11) vero che in occasione della consegna del proforma di cui al capitolo che precede il signor chiedeva a di concedere un po' di tempo per il Pt_1 CP_2 pagamento?
12) vero che in data 11/04/2022 il signor versava un acconto di € Pt_1 500,00 a materialmente consegnati in contanti dalla di lui moglie / CP_2 compagna e che in tale occasione la stessa ribadiva la richiesta di concedere un po' di tempo per il pagamento del saldo? 13) vero che in data 11 maggio 2022 il signor contattava Pt_1 CP_2 chiedendole di intervenire presso la propria lavanderia di Albavilla CO per riparare pagina 4 di 12 una perdita d'acqua?
14) vero che a seguito della richiesta di intervento di cui al capitolo che CP_2 precede, riscontrava che la perdita era dovuta alla rottura di un raccordo in plastica di collegamento di una lavatrice alla tubazione dell'acqua?
15) vero che il raccordo di cui al capitolo che precede era stato fornito a
[...] CP_ dal signor ed era tra quelli che il medesimo aveva chiesto di reimpiegare Pt_1 nell'appalto? 16) vero che l'intervento di riparazione eseguito da in data 11 maggio CP_2 2022 è consistito nella fornitura e messa in opera di n.3 tee 3⁄4 zincati, n.6 nipples 3⁄4 zincati con battuta e n.1 tubo carico lavatrice, oltre alle manodopera necessaria?
17) vero che il signor tratteneva il raccordo lesionato e riferiva a Pt_1 [...] CP_ che avrebbe attivato la propria assicurazione RCT?
18) vero che le attività svolte da in favore del signor di cui ai CP_2 Pt_1 capitoli che precedono (ed in specie sub 4, 8 e 9) e ai documenti che si Con Con sottopongono (doc.2 sub docc. 3/10 e doc. 15 ), valorizzate a termini di prezziario DEI Rec. e Man., I Sem. 2022, DEI Imp. Tecnologici II Sem. 2022 conducono all'importo di € 9.829,52 oltre IVA di legge, come da documento che si sottopone Con (doc. 10 )?
19) vero che i pezzi forniti da al signor si riferiscono alle sole CP_2 Pt_1 Con tubazioni di scarico dell'acqua, come da documento che si sottopone (doc. 2 sub docc. 3/10)?
20) vero che la perdita di cui è causa si è riscontrata sulla linea di carico dell'acqua?
21) vero che il raccordo rinvenuto rotto in occasione dell'intervento effettuato presso di , dopo la segnalazione della Parte_2 Parte_1 perdita in data 11/05/2022, era composto di materiale plastico?
22) vero che il raccordo di cui al punto che precede era stato messo a disposizione, al momento dell'installazione delle macchine da lavaggio, dal signor
, che aveva chiesto di impiegare tutto il materiale da lui fornito, Parte_1 raccorderie dei macchinari comprese?
23) vero che all'atto dell'installazione il raccordo di cui ai punti che precedono si trovava in buono stato?
24) vero che l'impianto idraulico a servizio della lavanderia di cui è causa è stato “messo in pressione” (e dunque con acqua nelle tubazioni e disponibile per tutte le macchine installate) in data 01/12/2021?
25) vero che il signor ha accettato la consegna delle opere e Pt_1 verificato il perfetto funzionamento dell'impianto consegnato in data 01/12/2021 e di cui al capitolo che precede?
26) vero che ha reso le proprie prestazioni relative agli interventi eseguiti CP_2 sulle canne fumarie a servizio della lavanderia di cui è causa sotto le indicazioni del Committente e dei suoi tecnici (direttore lavori e progettista)?
27) vero che i lavori relativi alle canne fumarie posti a servizio della lavanderia di cui è causa sono stati ultimati e consegnati in data 01/12/2021? Si indicano a testimoni su tutti i capitoli sopra articolati: a. , presso Erba Testimone_2 Controparte_1 CO, via Fellbach n. 25/B; b. Geom. , con studio in Erba CO, via Hajez n. Parte_3
4. c. Arch. con studio in Erba CO, piazza Padania Testimone_3
pagina 5 di 12 n.
1. chiedendo altresì che sia sentito anche sui capitoli già ammessi Testimone_2 sub 6, 9 e 10 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare della Parte_1 ditta individuale Margherita Lavanderia Self Service di Cedraro Domenico, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1382/2022, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 5.846,71, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di collegamento di un impianto idraulico e per un intervento di manutenzione eseguito in data
11.05.2022 in favore dell'opponente, oltre ai costi per l'estratto notarile autenticato del libro IVA.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- nell'estate 2021, l'attore aveva richiesto al convenuto di procedere al collegamento all'impianto, mediante posa in opera, di una serie di macchinari (lavatrici, asciugatrice, boiler, caldaia e canna fumaria in acciaio), in un locale condotto dall'opponente e da adibire a lavanderia;
i restanti beni necessari per la realizzazione dell'opera sarebbero stati forniti dall'appaltatrice;
- l'opposta aveva quantificato il corrispettivo delle opere in € 3.500,00 e su tale importo si era formato l'accordo verbale delle parti;
- aveva versato l'intera somma di € 3.500,00 e, solo a seguito Parte_1
dell'ultimo pagamento, l'opposta aveva consegnato una prefattura con l'indicazione di un totale preventivo pari ad € 8.967,00, iva inclusa, documento che era stato immediatamente contestato dall'attore siccome generico e di importo difforme rispetto a quello pattuito oralmente;
- in data 11.05.2022, nel negozio dell'attore si era verificata una copiosa perdita d'acqua dall'impianto idraulico che aveva provocato l'allagamento della lavanderia e infiltrazioni ai piani sottostanti;
- la perdita era originata dalla rottura di un raccordo fornito dalla convenuta che difatti era intervenuta riconoscendo la propria responsabilità;
- a seguito del sinistro, i terzi e CP_3 Parte_4
avevano lamentato di aver subito danni nei loro immobili, sottostanti a quello di lavanderia, formulando richieste risarcitorie, rispettivamente, per € 5.000,00 ed €
700,00;
pagina 6 di 12 - anche il locale lavanderia dell'attore aveva subito un danno consistente nel distacco dello zoccolino del pavimento;
- la pretesa creditoria dell'opposta sarebbe pertanto infondata, sia in quanto il corrispettivo dell'appalto era stato pattuito in misura inferiore a quella esposta nella fattura azionata in via monitoria, sia in ragione dell'inadempimento dell'opposta, che avrebbe montato un raccordo difettoso o avrebbe imperitamente montato il raccordo, cagionando l'allagamento del 13.05.2022;
- in subordine, l'opponente intenderebbe azionare la garanzia ex artt. 1667 e 1668
c.c., fermo che, nel caso di specie, l'appaltatore era già intervenuto ad eliminare i difetti poche ore dopo l'allagamento, con la conseguenza che il corrispettivo di tale intervento non apparirebbe dovuto, a norma dell'art. 1668 c. 1 c.c.;
- inoltre, l'attore avrebbe diritto al risarcimento dei danni subiti, pari alle spese che dovrà sostenere per porre rimedio all'ammaloramento dei muri e dello zoccolino dell'immobile lavanderia, nonché alle somme richieste dai proprietari dei negozi sottostanti raggiunti dalla perdita d'acqua.
Ha quindi chiesto, in via principale nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti in seguito all'inadempimento contrattuale, anche per rivalsa a seguito delle richieste di terzi, quantificati prudenzialmente nella misura di € 6.400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, eventualmente compensando tale somma con il credito dell'opposta.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- l'opposta non aveva predisposto alcun preventivo di spesa e, in virtù del fatto che le parti si conoscevano da tempo, le stesse avevano concordato di fare riferimento ai prezzi di mercato correnti, salvi tempi di pagamento agevolati;
- sulla base delle predette intese, aveva chiesto all'opposta di Parte_1
procedere alla posa in opera dei macchinari da lui stesso forniti, utilizzando tubazioni e raccorderie fornite a corredo da;
Parte_1
- la convenuta aveva svolto 140 ore di lavoro in favore dell'attore;
- l'attore aveva accettato la consegna delle opere e verificato il funzionamento dell'impianto;
pagina 7 di 12 - completati i lavori, l'opposta aveva chiesto il pagamento del dovuto, pari ad €
7.350,00, oltre IVA, e l'opponente nulla aveva eccepito, chiedendo di poter disporre di un po' di tempo per il saldo;
- a maggio 2022, aveva chiesto all'opposta di intervenire per Parte_1
riparare una perdita e la convenuta aveva riscontrato che la perdita era stata causata dalla rottura di un raccordo in plastica di collegamento di una macchina da lavaggio alla tubazione dell'acqua, raccordo fornito dal committente;
- la domanda riconvenzionale dell'attore sarebbe improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e comunque infondata sia nell'an che nel quantum poiché i locali dell'attore non avevano subito alcun danno dall'allagamento, mentre i danni oggetto delle domande di terzi non sarebbero liquidi, né esigibili;
peraltro, dovrebbe tenersi conto, ex art. 1227 c.c., del concorso di colpa dell'attore che avrebbe lasciato in funzione gli impianti senza vigilanza.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; quanto alla domanda riconvenzionale, ha chiesto di dichiararne l'improcedibilità e, nel merito, il rigetto.
Alla prima udienza del 16.05.2023 è stata rigettata sia l'istanza ex art. 648 c.p.c., sia l'istanza ex art. 295 c.p.c., formulata dall'opponente in relazione a un processo pendente avanti al giudice di pace tra e , nel quale CP_3 Parte_1 quest'ultimo era stato autorizzato alla chiamata in causa di
[...] per spiegare nei suoi confronti domanda di manleva, ed è stata Controparte_1 formulata una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c..
Alle udienze del 19.09.2023 e 09.01.2024, le parti hanno chiesto la concessione di rinvii per tentare la definizione bonaria della controversia, ma, stante il mancato raggiungimento di un accordo, all'udienza del 27.02.2024, nuovamente rigettata la reiterata istanza attorea di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di entrambe le parti e l'escussione di quattro testi all'udienza del 01.10.2024.
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 12 *** ha agito in via monitoria per ottenere da Controparte_1 Parte_1
il pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori di collegamento di
[...] macchinari agli impianti, nonché di un intervento di manutenzione del 11.05.2022, eseguiti in favore dell'opponente.
In tema di responsabilità contrattuale, va innanzitutto e in via generale rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve innanzitutto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, solo allora potendo limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, gravando il debitore dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere;
qualora poi il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010). In tema di contratto di appalto, inoltre, va riaffermato il principio per cui, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (Cass. n. 1701/2025). Infine, va comunque ricordato che grava sul creditore l'onere dell'allegazione e della prova del danno eventualmente subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (cfr., Cass. n. 21140/2007).
Nel caso in esame, costituiscono circostanze incontestate sia l'avvenuta stipula tra le parti di un contratto di appalto avente ad oggetto il collegamento ai relativi impianti di una serie di macchinari, di proprietà e forniti dal committente , in un Parte_1 locale da adibire a lavanderia self service, sia l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma di € 3.500,00 a titolo di corrispettivo.
A fronte di quanto sopra, l'opponente ha dedotto di aver eseguito il pagamento nella misura pattuita, mentre l'opposta ha richiesto l'ulteriore corrispettivo di € 5.467,00, allegando che l'accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo sarebbe stato che lo stesso dovesse essere stabilito “ai prezzi di mercato correnti”.
Tuttavia, parte opposta non ha dimostrato che le parti avessero pattuito che il corrispettivo dovesse essere determinato sulla base dei prezzi di mercato correnti. Al contrario, escussi all'udienza del 01.10.2024, , compagna di Controparte_4 Parte_1
, e amico dell'attore, hanno confermato l'accordo sul
[...] Testimone_4
pagina 9 di 12 prezzo nella misura indicata dall'opponente. In particolare, ha Controparte_4 dichiarato di essere stata presente in lavanderia quando (legale Tes_1 rappresentante di aveva fatto il preventivo, Controparte_1 riguardante la messa in opera e i collegamenti di tutti gli impianti, lavatrici, asciugatrici e caldaia, di “3.000 – 3.500 euro”. Anche ha dichiarato di essere Testimone_4 stato presente al momento, insieme a e alla compagna di lui, e che: Parte_1
“quel giorno ero lì in lavanderia e il Signor gli fece un preventivo di € 3.000- Tes_1
3.500 e il Signor accettò”. Pt_1
Non vi è serio motivo di dubitare dell'attendibilità e della coerente testimonianza dei due testi, i cui rapporti di comunione di vita e amicizia con l'attore non consentono di per sé di affermare che gli stessi possano aver rilasciato dichiarazioni false a vantaggio dell'opponente, esponendosi alla relativa responsabilità penale. Ad ogni modo, va ribadito che parte opposta non ha dimostrato in alcun modo l'accordo a fondamento della domanda di pagamento del corrispettivo in somma superiore a quella già corrisposta dall'attore e, cioè, che le parti si fossero accordate per il pagamento dei lavori sulla base dei “prezzi di mercato”.
A fronte, poi, dell'eccezione di inadempimento attorea, per cui
[...] avrebbe montato un raccordo la cui rottura avrebbe dato causa Controparte_1 all'allagamento dell'11.05.2022, l'opposta non ha dimostrato di aver adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni.
In primo luogo, l'esito della prova orale non ha consentito di dissipare i dubbi sulla provenienza, se dal committente o dall'appaltatore, del raccordo oggetto di rottura.
Difatti, da una parte, i testi , che aveva aiutato l'attore nel trasloco Testimone_4 dei macchinari dalla precedente lavanderia, e hanno dichiarato di aver Controparte_4 buttato via, nel corso del trasloco, le cose diverse dai macchinari, compresi i raccordi;
dall'altra parte, il teste della convenuta ha dichiarato che Testimone_3
aveva fornito “le tubazioni e le raccorderie mancanti rispetto a quelle Controparte_1 già fornite da ”, sicché non è escluso che il raccordo rotto fosse tra Parte_1 quelli forniti dall'appaltatore. Al contrario, di nessuna valenza probatoria è la dichiarazione del medesimo teste per cui il raccordo rotto sarebbe stato “tra quelli vecchi che erano stati mantenuti dall'impianto precedente” trattandosi di circostanza appresa de relato partis e da altro soggetto (“impresa Notaro”) non sufficientemente identificato, né essendo stato specificato sulla base di quali valutazioni l'informazione pagina 10 di 12 della provenienza del raccordo sarebbe stata tratta dall'”impresa Notaro”. In secondo luogo, e ad ogni modo, la fornitura del raccordo da parte del committente, anche ove ritenuta provata, risulterebbe circostanza di scarso rilievo al fine di dimostrare l'esatto adempimento dell'appaltatore. Difatti, secondo costante giurisprudenza, l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente e, comunque, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questo gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa (cfr., ex multis, Cass. n. 14220/2014). Nel caso in esame, non risulta che l'opposta abbia formulato alcuna riserva sui materiali forniti dall'opponente per l'esecuzione dei lavori di collegamento delle macchine agli impianti, né ha dimostrato di aver verificato l'idoneità dei materiali - la cui rottura, con conseguente fuoriuscita di acqua dall'impianto, è stata riconosciuta da entrambe le parti - alla perfetta riuscita dell'opera.
In conclusione, per tutto quanto sopra, non può dirsi accertato, in capo all'opposta, il credito oggetto della fattura di saldo n. 122/2022 (doc. n. 7 fascicolo monitorio), sia per mancanza di prova dell'accordo sul corrispettivo in misura maggiore a quella pagata dall'opponente, sia per mancanza di prova dell'esatto adempimento dell'opposta.
Inoltre, non può riconoscersi alcun corrispettivo per l'intervento di manutenzione effettuato dalla convenuta in data 11.05.2022, oggetto della “prefattura” n. 71/022 (doc.
n. 8 fascicolo monitorio), trattandosi di intervento eseguito per rimediare alla rottura del raccordo di cui si è detto e, quindi, in relazione a lavori la cui esecuzione a regola d'arte non è stata dimostrata dalla convenuta.
Ne discende che, alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Al contrario, non può essere accolta la domanda riconvenzionale attorea di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della rottura del raccordo di cui si è già detto. Difatti, non ha dimostrato l'esistenza e Parte_1
l'ammontare dei danni patiti in conseguenza della rottura del raccordo e dell'allagamento che si verificò nei locali condotti e adibiti a lavanderia. Per un verso, quanto agli asseriti danni subiti dai locali lavanderia, va infatti osservato che l'attore, nemmeno proprietario dell'immobile, condotto in locazione, ove i danni si verificarono
(cfr., doc. n. 2 opponente), non ha dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per il ripristino dei locali;
per altro verso, l'attore ha solo dedotto, ma non ha provato, che pagina 11 di 12 l'allagamento causò danni a terzi, né comunque ha provato di aver corrisposto alcunché ai predetti terzi per presunti danni da questi subiti, apparendo, allo stato, insufficienti, al fine dell'accertamento del danno, le mere richieste risarcitorie avanzate da questi.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione tra di esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1382/2022;
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
13 ottobre 2025
Il giudice
NA AN
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