Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di IA, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2097/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato DIEGO GABRIELE FRANCESCO SARDO, nel cui studio in IA ha eletto domicilio, via G.B. Grassi, 7 -ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/2/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230006215201000 notificato il 19/1/2024, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 2.255,76 dovuta alla Gestione separata, liberi professionisti, a titolo di contributi,
sanzioni e interessi relativi all'anno 2016. Esponeva di aver precedentemente impugnato altri due avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per gli anni
produceva al riguardo la sentenza del Tribunale di IA, sezione lavoro, n.
2901/2021 e la sentenza della Corte d'Appello di IA n. 509/2022. Deduceva inoltre di esercitare l'attività di dottore commercialista e di essere iscritto al relativo albo professionale sin dal 3/6/1983
e alla relativa Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti dall'1/1/1987.
Ciò premesso, rilevava di aver sempre versato la quota di iscrizione e le somme dovute a titolo di contributi previdenziali anche per il periodo di riferimento, e di essere stato anche lavoratore dipendente dal 1968 all'1/4/2002, data in cui fosse andato in pensione. Precisava pertanto di aver provveduto al versamento contributivo anche all'Ago lavoratori dipendenti e che, in quanto CP_1
lavoratore dipendente iscritto alla relativa gestione, sin dall'iscrizione alla Cassa professionale fosse stato esonerato dal versamento del contributo soggettivo ex art. 22 l. n. 21/1986.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, considerato che i contributi richiesti afferissero al dicembre 2016, che l'avviso di addebito, quale unico atto interruttivo, fosse stato notificato solo in data 19/2/2024, e che fosse dunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, contestava l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata nonchè l'iscrizione a ruolo delle somme richieste;
evidenziava la genericità della pretesa creditoria dell' e il mancato CP_1
assolvimento da parte dello stesso dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di violazioni e del debito contributivo. A sostegno dei propri assunti richiamava il disposto dell'art. 22 della l. 29/1/1986
n. 21 riguardante l'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, nonché
il disposto dell'art. 2, comma 26, della l. 335/1995 relativo ai presupposti di iscrizione alla gestione separata (unitamente all'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, quale norma di interpretazione autentica del citato art. 2). Alla luce della normativa di riferimento, rilevava che l' avesse errato nel procedere alla propria iscrizione d'ufficio alla gestione separata e nel CP_1
richiedere i contributi previdenziali, e ciò in quanto l'attività di dottore commercialista fosse subordinata all'iscrizione all'albo e alla Cassa professionale e, dunque, al versamento contributivo in favore della stessa. Sul punto deduceva di aver regolarmente provveduto a versare le somme dovute a titolo di contribuzione obbligatoria integrativa sulla base del reddito prodotto annualmente, ivi comprese le somme dovute per l'anno in questione. Deduceva pertanto l'illegittimità della suddetta iscrizione d'ufficio, in quanto eseguita in assenza dei presupposti di legge, e ne chiedeva la cancellazione.
Contestava infine nel quantum la somma richiesta con l'avviso di addebito a titolo di contributi ed accessori. In particolare, contestava l'applicazione della lettera b) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 riguardante l'ipotesi dell'evasione che assumeva non ricorrere nella specie, in mancanza dell'elemento intenzionale del dolo di non versare i contributi e di occultare a tal fine il rapporto di lavoro e le somme erogate. Chiedeva in definitiva la sospensione dell'esecuzione, attesa la sussistenza di gravi motivi ex art. 24 del d.lgs. 46/1999, sia sotto il profilo del fumus boni iuris (in considerazione dell'infondatezza della pretesa creditoria) sia sotto quello del periculum, tenuto conto del danno economico che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione;
nel merito, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito e, in via subordinata, la declaratoria di illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla gestione separata liberi professionisti e, per l'effetto, che ne fosse ordinata la cancellazione.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 15/6/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
osservava che i professionisti anche dipendenti fossero obbligati al versamento del solo contributo integrativo e che, al contrario, solo il versamento del contributo soggettivo fosse volto alla creazione di una posizione previdenziale, tanto da escludere l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata liberi professionisti, e ciò in ottemperanza al divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Deduceva che, nella specie, il ricorrente godesse di copertura contributiva solo per il lavoro dipendente svolto e che, invece, non godesse di alcuna copertura in relazione al reddito da lavoro autonomo dallo stesso prodotto, attesa la natura meramente assistenziale del contributo integrativo dallo stesso versato alla propria Cassa di appartenenza. Venendo ai riferimenti normativi, richiamava l'art. 2, comma 26, della legge 335/1995
che aveva previsto l'iscrizione alla Gestione separata dei liberi professionisti titolari di partita IVA,
come definiti dall'art. 53, comma 1, del TUIR. Osservava inoltre che l'imponibile fiscale fosse uguale a quello previdenziale, con la conseguenza che l'ambito di iscrivibilità alla Gestione separata fosse strettamente connesso all'evoluzione delle norme di qualificazione fiscale del reddito. Ciò posto,
rilevava che il ricorrente avesse prodotto redditi da lavoro autonomo professionale per l'anno 2016 e che non avesse versato i contributi alla Gestione separata dell' che, pertanto, dovessero ritenersi CP_1
dovuti. Rilevava poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo che l'avviso di addebito fosse stato notificato con raccomandata in data 19/1/2024 e che fosse stato preceduto da avviso bonario, quale atto interruttivo della prescrizione, notificato il 20/12/2022; rilevava che la prescrizione non fosse maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus;
rilevava più precisamente che occorresse tener conto delle sospensioni attuate dai d.l. 18/2020 e 183/2020, che avevano posticipato il termine ultimo di prescrizione di 311 giorni. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome infondato e la conferma dell'avviso di addebito, e ciò previa declaratoria di legittimità
dell'iscrizione del ricorrente alla gestione separata per l'anno 2016 e del conseguente addebito contributivo e sanzionatorio;
in via subordinata, chiedeva che fosse accertato l'obbligo di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive per i periodi in oggetto e che, per l'effetto, il ricorrente fosse condannato al versamento di quanto accertato.
Con provvedimento del 24/9/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della causa, previa concessione di termine per il deposito di note.
L'opponente ha depositato note con le quali ha insistito in tutte le difese e richieste e, in particolare,
nell'eccezione di prescrizione. Ha contestato la determinazione delle sanzioni eseguita dall'ente, da definirsi erronea, ed ha invocato il principio di ragionevole affidamento sulla prassi applicativa e interpretativa dell'art. 2, co. 26, della legge 335/1995, osservando che l' non avesse mai richiesto CP_1
i contributi. Ha aggiunto che, in ogni caso, nella specie non ricorresse un'ipotesi di evasione bensì di semplice omissione, stante la mancanza di qualsivoglia occultamento doloso. Ha insistito altresì nella condanna alle spese e, nell'ipotesi di rigetto del ricorso, nella compensazione delle stesse,
analogamente a come statuito nei precedenti giudizi dallo stesso richiamati.
Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 14
aprile 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni;
la causa è dunque stata trattenuta per la decisione.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999; l'avviso di addebito notificato il 19/1/2024 (cfr. esito della spedizione in atti) è stato impugnato con ricorso depositato il 26/2/2024 e, dunque, entro il termine di quaranta giorni normativamente previsto.
Nel merito il ricorrente ha innanzitutto eccepito l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Con riferimento al dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine quinquennale occorre richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di
contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito
dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1,
comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto
amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
il momento di decorrenza della prescrizione dei
contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza
del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (Cass. 29/5/2017
n. 13463; Cass. 3/4/2019 n. 9270; Cass. 24/7/2018 n. 19640; Cass. 31/10/2018 n. 27950).
Nell'enunciare detto principio la Cassazione ha fatto riferimento a tutti i contributi “a percentuale” e,
dunque, ai contributi della Gestione Separata. La prescrizione dei contributi in oggetto decorre, CP_1
dunque, dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, con la conseguenza che non rilevano, a tali fini, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l'atto, eventualmente successivo (avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' ), con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 CP_1
del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (Cass. n. 13463/2017, Cass. n. 19640/2018, Cass. n.
27950/2018; Cass. 4/2/2011 n. 2725; Cass. 16/9/2019 n. 23040).
In proposito vale pertanto la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ne consegue che deve ritenersi infondata la tesi secondo cui il dies a quo dovrebbe necessariamente coincidere con la presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto, solo da quel momento, l'ente viene a conoscenza dell'esistenza di un reddito su cui calcolare la contribuzione dovuta, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c.
Al riguardo, continuando a seguire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, è evidente che,
pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). Applicati detti principi al caso di specie, per l'anno 2016 il versamento del saldo – che è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, non considerando gli acconti –
era fissato al 20 luglio dell'anno successivo (2017), come si evince dall'art. 1 del DPCM n. 1856 del
20/7/2017, intitolato “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”, che ha così
disposto: “1. I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la
prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo: a) entro il
20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando
le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Pertanto, individuata nella data del 20/7/2017 la decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi per artigiani, commercianti e professionisti, stando alla CP_1
documentazione versata in atti, la prima richiesta di pagamento da parte dell'ente risulta pervenuta al ricorrente in data 20/12/2022, mediante la notifica dell'avviso bonario del 18/11/2022 versato in atti dall' (circostanza documentata dalla copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la CP_1
quale è stata eseguita la notifica). Tramite detto avviso bonario, l' ha dato atto che, da una CP_1
verifica, fosse emerso che il ricorrente avesse dichiarato per l'anno 2016 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni e che, avendo accertato che lo stesso non fosse assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Cassa professionali, si fosse proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per il medesimo anno alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; con il medesimo atto,
l'opponente è stato invitato ad effettuare, entro il termine di 30 giorni, il versamento degli importi indicati nel prospetto a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell'art. 116,
comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000).
Or, si osserva che, alla suindicata data del 20/12/2022 non era ancora maturata la prescrizione quinquennale di legge, dovendo tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da . Ed infatti, benchè la notifica del suddetto avviso bonario Pt_2 sia intervenuta oltre il prescritto termine quinquennale, l'invocata fattispecie estintiva non può
ritenersi maturata a causa della suddetta sospensione.
L'eccezione di prescrizione, pertanto, non può essere accolta poiché, dal momento di decorrenza del termine di prescrizione (20/7/2017) fino alla data di notifica del suddetto avviso bonario
(20/12/2022), la prescrizione non è maturata a causa dell'intervenuta sospensione.
Nella specie, infatti, il termine quinquennale di prescrizione si pospone all'interno della normativa emergenziale di sospensione emanata per la pandemia Covid-19. E precisamente, il decorso del suddetto termine, che andava a scadere il 20/7/2022, ha subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) che, al comma 2, dispone che: “I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: “I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Ne consegue che, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa suindicata, nessuna prescrizione è
maturata per le somme portate dall'avviso di addebito impugnato.
Procedendo ora all'esame del merito della controversia, l'art. 2, comma 26, della legge 8/8/1995 n. all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni…”.
Successivamente, l'art. 18, comma 12, d.l. 6/7/2011 n. 98 conv. in legge 15/7/2011 n. 111 ha fornito un'interpretazione autentica della disposizione, chiarendo che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato CP_1
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11…”. Dove gli enti di cui al comma 11 sono “gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Partendo dal suenunciato dato normativo, le questioni sollevate nell'odierno giudizio vanno certamente affrontate e risolte alla luce delle più rilevanti pronunce della Corte di Cassazione (a partire da Cass. n. 32166 – 32167 del 12/12/2018, sino a Cass. n. 3799/2019 e n. 4608/2019), i cui principi generali sono stati recepiti dalla Corte d'Appello di IA (sentenze n. 662 del 14/6/2019;
n. 669 dell'11/6/2019; n. 675 del 17/6/2019 e n. 677 del 17/6/2019).
In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato che, mediante la creazione della nuova gestione separata, il legislatore ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della c.d. “politica di universalizzazione delle tutele”, non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi
(ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività
lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talchè
l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito.
In particolare, il citato art. 2, comma 26, della legge 335/1995 assoggetta alla gestione separata due tipologie di lavoro autonomo, entrambe identificate dalla disciplina fiscale dei relativi redditi
(l'esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, delle attività – arti e professioni – di cui all'art. 49,
comma 1, TUIR nel testo all'epoca vigente, oggi art. 53 co. 1; nonché le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, co. 2, lett. a , oggi art. 50 co. 1 lett. c-bis); ciò induce a ritenere CP_2
che l'obbligazione contributiva sia basata sulla mera percezione di un reddito secondo la disciplina fiscale, che diventa irrilevante solo se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
conv. in legge 326/2003 (Cass. 32166/2018).
La natura eminentemente tributaria delle disposizioni in esame è, ancora, confermata dal successivo comma 29 del citato art. 2 della legge 335/1995, che individua la base imponibile assoggettata all'obbligo contributivo alla Gestione in relazione al “reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”.
Detta obbligazione contributiva può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta,
oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit., ed anche: Cass. n.
30344/2017 e Cass. n. 30345/2017). Ne è conferma l'art. 6 del D.M. 281/1996 che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2,
comma 26, della legge 335/1995, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale
obbligatoria”.
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dal citato art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e
103/1996 già citati, il precetto normativo unitario (costituito da detta disposizione interpretativa e da quella da essa interpretata di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995), per quanto qui rileva, deve essere ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia capace di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. n. 30345/2017; n. 1172/2018). Detta interpretazione è certamente coerente col principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie ed in linea con la tipica modalità di funzionamento della gestione separata che – come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda che l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa.
Pertanto, come chiarito dalla Cassazione, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della legge
335/1995, come chiarita dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad “una gestione previdenziale di categoria”, in osservanza al divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. 3913 del 2019).
Per tale ragione, la contribuzione integrativa dovuta alla Cassa privata, che ha solo una funzione solidaristica ma non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia,
dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, non osta all'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l' . E' indubbio, infatti, che il versamento di tale contributo sia incapace di CP_1 costituire una vera posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo, con la conseguenza che detto versamento non può esonerare lo stesso dall'iscrizione alla gestione separata . CP_1
Detta soluzione non comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista,
giacchè il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità della di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui Pt_3
è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà
posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista (in tal senso:
Corte Cost. n. 132 del 1984).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che deve ritenersi priva di fondamento la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele – improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione – per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei proprio associati, con il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria senza il concorso finanziario dello
Stato; ciò in quanto, con il nuovo assetto costituzionale, la copertura assicurativa previdenziale è
divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele (Cass. n. 32166 del
2018).
Ed ancora, in relazione all'abitualità dello svolgimento della prestazione, la Corte d'Appello di
IA (con riferimento alla professione di avvocato) ha ritenuto che l'iscrizione del ricorrente all'albo professionale - requisito indispensabile per l'esercizio della professione - e l'apertura della partita IVA, che costituisce adempimento richiesto a chi intraprende un'attività di lavoro autonomo a titolo di professione abituale (come si ricava dal combinato disposto degli articoli 35, comma 1, del
D.P.R. 633/72 e 5, comma 1, dello stesso D.P.R.), provano in via presuntiva l'abitualità dello svolgimento dell'attività professionale (sentenze nn. 675 e 677 del 17/6/2019).
Sicchè ove sussistano, come nella specie, l'iscrizione all'albo e l'apertura della partita IVA (cfr.
estratto anagrafe tributaria), tali elementi devono ritenersi ampiamente sintomatici, secondo un criterio di normalità, dell'abitualità nell'accezione sopra precisata. Occorre in ogni caso tener presente che l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata avviene, come detto, in base al dato meramente fiscale e non in base all'attività in concreto svolta (Corte d'Appello
IA, 17/6/2019 n. 675).
Alla luce di quanto detto, venendo al caso di specie, si rileva che il ricorrente, sebbene iscritto alla propria Cassa professionale, sia stato sin dall'inizio esonerato dal versamento del contributo soggettivo ex art. 22 L. n. 21/1986 in quanto svolgesse anche lavoro dipendente. Ne discende che il mancato versamento da parte dello stesso della contribuzione soggettiva abbia creato una carenza di copertura assicurativa nell'anno di riferimento, la quale deve essere colmata dalla Gestione separata.
Va pertanto dichiarato l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla suddetta Gestione per l'attività
professionale svolta nell'anno 2016.
A completamento dell'esame delle doglianze sollevate dall'opponente, deve ritenersi fondata l'eccezione di erroneità delle sanzioni, applicate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000.
Facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro dalla giurisprudenza di legittimità, va osservato che la mancata compilazione del quadro RR
(relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo)
configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Ciò in quanto il credito dell'istituto previdenziale è comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro RE) – inviata ad ente (Agenzia delle Entrate)
competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi l'occultamento del lavoro professionale e del reddito percepito (Carte d'Appello IA,
sentenze n. 662 del 14/6/2019 e n. 677 del 17/6/2019).
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'opposizione, le sanzioni sono dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali in materia prima dell'intervento della Corte di legittimità, sussistono validi motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa:
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara le sanzioni dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000;
conseguentemente, annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara dovute le somme dallo stesso portate con riduzione delle sanzioni che vanno rideterminate ai sensi del suddetto art. 116, comma 8,
lett. a);
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in IA il 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
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335 stabilisce, per quanto in questa sede rileva, che: “a decorrere dall'1 gennaio 1996, sono tenuti