Articolo 19 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 settembre 1862
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Versione
23 novembre 1923
Art. 19. ((Sono presentati alla Corte dei conti perche' vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti per importo superiore a L. 20.000 e quelli coi quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 10,000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte dei conti tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio di impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato))
Entrata in vigore il 23 novembre 1923