Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 01685/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Lecce - Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 5 ottobre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di emersione del lavoro irregolare, ex art. 103 comma 1 del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, presentata dal datore di lavoro-OMISSIS-(rappresentante legale della Società -OMISSIS-) in data 18 giugno 2020, dato il parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro nei confronti del datore di lavoro predetto, in ragione della sua irregolarità contributiva,
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Lecce - Sportello Unico per l'Immigrazione di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro.
Considerato che:
-a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare fondato, in quanto l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente si basa legittimamente sull’accertata (e non contestata) irregolarità contributiva del predetto datore di lavoro, come risulta dal parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro sull’istanza;
-l’art. 103 comma 15 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede il necessario parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate (dal predetto) e, nella fattispecie in esame quest’ultimo, risulta espresso in maniera negativa stante la condizione di irregolarità contributiva del datore di lavoro;
- tali ultime circostanze (ossia sussistenza della capacità economica del datore di lavoro e congruità delle condizioni di lavoro applicate dal predetto), non appaiono neppure documentate con altri mezzi, sicchè il provvedimento impugnato appare doveroso;
-quanto alla asserita non vincolatività del parere dell’Ispettorato del Lavoro, parte ricorrente non ha neppure indicato sufficienti ragioni che l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto esaminare per discostarsi dal predetto parere non favorevole;
Considerato, altresì che, come già espresso dalla Sezione in un caso analogo (ordinanza n.729/2021), la Circolare ministeriale n. 112264 del 5/8/2021 dispone il rigetto dell’istanza di regolarizzazione nel caso di irregolarità contributiva del datore di lavoro rilevata dall’Ispettorato del Lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO