Articolo 39 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 38Articolo 40
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16 settembre 1967
Art. 39.
L' articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio".
Entrata in vigore il 16 settembre 1967
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