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16 settembre 1967
16 settembre 1967
Art. 39.
L' articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio".
L' articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/04/1973, n. 47Provvedimento: […] b) All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ha proposto una seconda eccezione di inammissibilità del ricorso: la Regione Toscana, sostenendo per la prima volta nella memoria che con il detto decreto il legislatore delegato aveva sottratto ad essa Regione le sopratasse di cui all'art. 91, in relazione all'art. 92, del r.d. n. 1016 del 1939, come sostituiti con gli artt. 38 e 39 della legge n. 799 del 1967, avrebbe solo con quello scritto difensivo indicato specificamente il detto motivo, che pertanto sarebbe nuovo.Leggi di più...
- preteso superamento dei limiti della delega·
- indicazione delle disposizioni impugnate e specificazione dei motivi (o questione)·
- regione toscana·
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- oggetto·
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