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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte, riunita nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. DOMENICO BONARETTI - Presidente dott.ssa ALESSANDRA ARCERI - Consigliere rel. dott.ssa EMANUELA RIZZI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3535/2023 promossa da:
C.F. ), _1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'avv. CANEPA GIOVANNI ed elettivamente domiciliati nel presente giudizio di rinvio in CORSO MENTANA, 21/2 16128 GENOVA presso il difensore
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE contro
quale mandataria di cessionaria dei crediti CP_1 Controparte_2 di con il patrocinio dell'avv. ALIBRANDI MARIA LUISA Controparte_3 Parte_3
elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 82 20135 MILANO presso il difensore
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione in esito a Cass. Ord. n. 27545/2023 – appello avverso Tribunale di Milano,
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per : _1 Parte_2
'Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in composizione differente rispetto a quella che ha deciso il giudizio iscritto al n. 3941/2018 R.G. della medesima Corte di Appello, ogni contraria istanza, domanda, pretesa, argomentazione, deduzione, difesa, eccezione, contestazione e conclusione respinta e disattesa, esaminati gli atti, ritenuta la propria competenza, accertato il legittimo contraddittorio tra le parti in causa, espletato ogni meglio ritenuto incombente di rito, preso atto e in ottemperanza e conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Terza
Civile con l'ordinanza numero sezionale 1187/2023 e numero di raccolta generale n. 27545/2023, pubblicata in data 28 settembre 2023, resa a definizione del giudizio iscritto al n. 25161/2020 R.G., riformare la sentenza n. 1568 del 16 aprile 2020, pubblicata in data 26 giugno 2020, resa dalla Corte di Appello di Milano – Sezione Prima Civile a definizione del giudizio iscritto al n. 3941/2018 R.G. tra
(Cod. Fisc. – Part. I.V.A. ), con sede in Milano, Via Strigelli n. 15, in _1 P.IVA_1 persona dell'Amministratrice e legale rappresentante nata a [...] il 01 dicembre CP_4
1984 (Cod. Fisc. ), e il Signor , nato a [...]_2 Parte_2
il 15 ottobre 1939 (Cod. Fisc. ) nei confronti di (denominazione CodiceFiscale_3 CP_1 assunta da – già – già , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 con Sede legale in Verona, Via dell'Agricoltura n. 7 (Cod. Fisc. ; Part. I.V.A. P.IVA_2
), anche quale mandataria di (cessionaria dei crediti P.IVA_3 Controparte_2
originariamente vantati da incorporante di già Controparte_3 Controparte_8
, con Sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B (Cod. Fisc. e Part. Controparte_9
I.V.A. ), e, previa, occorrendo, l'attività istruttoria meglio ritenuta in accoglimento delle P.IVA_4
relative istanze proposte in atti da conseguentemente riformare, fatte salve le _1 disposizioni di cui ai capoversi 1), 4) e 5) (quest'ultimo capoverso solo laddove accoglie – seppure parzialmente – le domande degli attori in opposizione), la sentenza n. 8312/2018, pubblicata il 25 luglio 2018 e notificata in data 08 agosto 2018, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano –
Sezione Sesta Civile in persona del Magistrato Dott.ssa Ambra CA SI a definizione del giudizio iscritto al n. 34014/2014 R.G., e, tenuto conto delle risultanze della relazione del nominato
Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott. , depositata agli atti di causa in data 19 maggio Persona_1
2016 nel corso del predetto giudizio iscritto al n. 34014/2014 R.G. del Tribunale di Milano, e, in particolare, delle osservazioni dedotte nel contesto della predetta consulenza tecnica d'Ufficio da parte della Dott.ssa Consulente Tecnico di Parte nominata dagli attori in Persona_2
opposizione nel corso del giudizio di primo grado, accertare e dichiarare, previa ogni meglio ritenuta pagina 2 di 17 pronuncia ivi compresa, occorrendo, la declaratoria di nullità ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. delle clausole e/o dei rapporti inter partes meglio in atti specificati, ovvero a mente delle ulteriori norme meglio ritenute, il debito in capo alla in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede legale in Roma, Via A. Specchi n. 16, e/o in capo agli eventuali soggetti a quest'ultima legittimamente succeduti nei rapporti per cui è causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.
o per altro legittimo titolo, nei confronti della Controparte_10
, e/o di , nata a [...] il [...], provvedendo
[...] CP_10
contestualmente ad ogni meglio ritenuta pronuncia funzionale ad eventuale compensazione, nella misura pari ad almeno € 490.039,65, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria in quanto applicabile, ovvero dell'ulteriore importo – anche superiore – eventualmente ravvisato dagli atti di causa e/o all'esito dell'attività istruttoria meglio ritenuta e/o già espletata, e, per l'effetto, accertare e dichiarare infondata e/o non provata e, comunque illegittima, la pretesa di pagamento azionata da nonché dei soggetti ad essa succeduta nei rapporti per cui è causa, con il Controparte_3 proprio ricorso per decreto ingiuntivo del 24 settembre 2013 per l'importo di almeno € 490.039,65, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria in quanto applicabile, conseguentemente accertando e dichiarando insussistente in capo a con sede in Milano, _1
Via Strigelli n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Signor , Parte_2
come sopra meglio generalizzati, alcuna obbligazione di pagamento in favore di e/o Controparte_3 nei confronti degli eventuali soggetti a quest'ultima legittimamente succeduti nei rapporti per cui è causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. o per altro legittimo titolo per tale importo.
In ogni caso respingere e rigettare integralmente ogni avversaria domanda, istanza, pretesa e conclusione in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, mandando conseguentemente assolti la ridetta (Cod. Fisc. – Part. I.V.A. ), con sede in _1 P.IVA_1
Milano, Via Strigelli n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Signor Pt_2
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), da
[...] CodiceFiscale_3
ogni e qualsivoglia avversaria pretesa.
Per quanto occorrer possa ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della determinazione dell'importo del Contributo
Unificato per spese di Giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia, è pari ad €
673.952,83.
Con vittoria di spese e competenze
- del giudizio iscritto al n. 34014/2014 R.G. del Tribunale di Milano;
- del giudizio iscritto al n. 3941/2018 R.G. della Corte di Appello di Milano;
pagina 3 di 17 - del giudizio iscritto al n. 25161/2020 R.G. della Corte di Cassazione;
- del presente giudizio di rinvio;
con accessori (tra cui I.V.A., C.P.N.A. e spese generali) come per legge.'.
Per quale mandataria di CP_1 Controparte_11
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla società e dal sigg. _1 Pt_2
in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
[...]
n. 1568/2020 della Corte d'Appello di Milano;
rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano emetteva, in data 25 ottobre 2012, su ricorso di il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 9593 per l'importo di € 1.233.952,63 nei confronti della debitrice principale Parte_4
e limitatamente all'importo garantito di € 1.100.000, nei confronti dei fideiussori
[...] _1
, e oltre spese legali. Parte_2 CP_10 Parte_5
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione i debitori ingiunti _1 Pt_2
e , deducendo in particolare:
[...] Parte_5
carenza probatoria in ordine alle pretese svolte da nei confronti dei fideiussori;
Controparte_3
estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
sussistenza di ulteriore garanzia prestata da Eurofidi S.C.P.A., non escussa, per i medesimi importi richiesti ai fideiussori, con conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c.;
in via riconvenzionale, sussistenza di condotte illegittime e negligenti di con Controparte_3 riferimento all'importo di € 108.349,44, per pagamento effettuato a favore di da parte di Parte_6
Parte
, in eccedenza ai crediti maturati dalla prima nei confronti di e loro CP_6 Parte_4
richiesta in via monitoria nei confronti dei fideiussori;
sussistenza di importi illegittimamente addebitati ad per saggi di interesse oltre usura Parte_4
(pari ad € 292.474,08) e per commissioni di massimo scoperto (€ 113.231,28) nei rapporti bancari inerenti il c/c n. 30043560, nel quale era confluito il c/c n. 4492770;
in via riconvenzionale, sussistenza di danni e pregiudizi patrimoniali in capo ad per € Parte_4
pagina 4 di 17 70.405,81, in conseguenza della stipulazione, mediante di un contratto IRS variabile Controparte_3
protetto 49674UB in data 30 giugno 2006.
Nel giudizio così radicato si costituiva instando per il rigetto dell'opposizione e per la Controparte_3
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rigettava l'istanza di di concessione della provvisoria esecutorietà del Controparte_3
decreto ingiuntivo opposto e disponeva procedersi a mediazione obbligatoria, che espletata, sortiva esito negativo.
Nelle more del giudizio, la garante Eurofidi S.c.r.l. corrispondeva ad l'importo di € Controparte_3
560.000, di cui si instava per la decurtazione dalla somma ingiunta.
Il Tribunale poi, con ordinanza in data 6 ottobre 2015, disponeva procedersi a CTU contabile sul conto corrente n. 30043560, nominando all'uopo il dott. , che depositava il suo elaborato in Persona_1
data 19 maggio 2016.
Precisate le conclusioni, con sentenza 25 luglio 2018, n. 8312, il Tribunale di Milano, considerando il pagamento intervenuto da parte di Eurofidi S.c.r.l., condannava in solido Controparte_12
e al pagamento in favore di della somma di € 673.952,83, oltre
[...] Controparte_13 Controparte_3
interessi legali a decorrere dal 16 ottobre 2013 e fino al saldo effettivo, oltre spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio.
Rigettava le domande ulteriori svolte, in via riconvenzionale, dai fideiussori, ritenendoli non legittimati a far valere pretese relative al rapporto principale sussistente tra e l'istituto Parte_8
di credito.
Con atto di appello notificato il 27 settembre 2018 e _1 Parte_2 Pt_5 [...] chiedevano la riforma della suddetta sentenza, lamentandone l'erroneità, mentre, in luogo di CP_13
si costituiva chiedendo il rigetto delle argomentazioni avversarie. Controparte_3 CP_5
Precisate le conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2019, con la comparsa conclusionale successivamente depositata, gli appellanti eccepivano la nullità delle fideiussioni rilasciate a favore della debitrice principale in quanto contenenti clausole contrattuali in contrasto con l'art. 2, comma 2 lettera a) della L. n. 287/1990 (legge Antitrust) e del tutto collimanti agli artt. 2. 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Con sentenza in data 16 aprile 2020, n. 1568, la Corte dì Appello di Milano respingeva l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di _1 Parte_2 Controparte_13
pagina 5 di 17 Milano in data 24 luglio 2018, n. 8312, condannando gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese del grado;
dichiarava la sussistenza dei requisiti e dei presupposti, previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
Avverso la citata sentenza interponevano ricorso per Cassazione ed il solo _1 Pt_2
lamentando: a) l'erroneità del rigetto dell'eccezione di inaccoglibilità delle conclusioni
[...]
rassegnate da (poi poi nel giudizio di primo grado in sede di comparsa CP_3 CP_5 CP_1
conclusionale, laddove, in aggiunta alla richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo, si era proposta ex novo la domanda di condanna degli opponenti al pagamento delle somme di denaro indicate nel decreto ingiuntivo n. 9593/2013 del Tribunale di Milano;
b) l'erroneità del non accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata da in data 21 marzo _1
2007 con violazione dell'art. 41 Cost., art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 101 c.p.c. ed artt. 1418, 1419, 2697 e 2727 c.c.; c) l'erroneità della mancata dichiarazione di nullità almeno parziale della ridetta fideiussione, per i medesimi motivi;
d) l'erronea esclusione della legittimazione attiva degli allora attori opponenti in riferimento alle doglianze concernenti i rapporti di debito credito tra e afferenti al precitato contratto denominato IRS Controparte_3 Parte_4
Variabile Protetto 496746UB del 30 giugno 2006 nonché in relazione all'illegittima condotta di per aver versato a l'importo di € 108.349,44 in violazione degli artt. 1246, Controparte_3 Pt_6
1302, 1945, 2097 c.c., art. 24 Cost. e 81 c.p.c.; e) l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione, sollevata dagli appellanti, in ordine alla mancata specifica contestazione da parte dell'appellata, con gli effetti dell'art. 115 c.p.c., delle doglianze sollevate dagli appellanti in ordine all'illegittimo addebito di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto non dovute, ed altri oneri, in violazione degli artt.
112, 115 c.p.c. e 2697 c.c..; f) l'omesso accertamento circa l'applicazione di interessi usurari ancorché successivi alla conclusione dei relativi contratti bancari, nonché l'omesso vaglio dell'exceptio doli generalis con conseguente violazione degli artt. 1375 e 2043 c.c., nonché 112 c.p.c. e 2 Costituzione.
nuova denominazione assunta da non si costituiva dinanzi alla S.C. e quest'ultima, CP_1 CP_5
con ordinanza in data 3 aprile 2023, pubblicata in data 28 settembre 2023, n. 27545, accoglieva il quinto ed il sesto motivo di impugnazione, rimettendo il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di
Milano in diversa composizione.
In particolare, sul quinto motivo, richiamando i principi già espressi da Cass. SS. UU. n. 19597 del
2020, la S.C. affermava che in caso di azione giudiziaria con la quale si contesta - mediante dettagliata relazione peritale - l'applicazione di saggi di interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, l'istituto di credito convenuto che intenda contestare il computo dei saggi effettuato dal perito del correntista,
pagina 6 di 17 non può limitarsi a contestare genericamente la fondatezza dei rilievi avversari, ma deve, viceversa, indicare i tassi di interesse che, in tesi difensiva, sarebbero stati effettivamente applicati.
Sul sesto motivo, rilevando che sia sulla scorta della perizia di parte del dr. , sia sulla Persona_3
scorta della CTU svolta dal dr. , gli interessi usurari non risultavano addebitati ab Persona_1 origine, al momento dell'instaurarsi del rapporto, bensì nel corso dello stesso, distaccandosi da quanto enunciato da Cass SS. UU. n. 7294/2017, e sul solco di quanto affermato, per gli interessi moratori, da
Cass. n. 19597/2020, la Corte ha ritenuto di affermare che “l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”, concludendo che “i saggi di interesse usurari che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa, costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata;
il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”.
La consulenza tecnica espletata in primo grado così conclude in ordine alla rideterminazione – con espunzione di CMS e interessi usurari sopravvenuti nel corso del rapporto – del saldo del rapporto intrattenuto dal correntista, articolando la duplice ipotesi di ricalcolo degli interessi passivi al tasso legale, o in alternativa, secondo il tasso soglia:
pagina 7 di 17
pagina 8 di 17
pagina 9 di 17
pagina 10 di 17
Tanto premesso, questa Corte osserva.
Il decisum della Suprema Corte, espresso nell'ordinanza sopra menzionata (con cui si è cassata la pronuncia di questa Corte e rimesso a quest'ultima, in diversa composizione, la decisione in ordine all'appello proposto dai debitori ingiunti avverso la sentenza del Tribunale di Milano), sebbene espressione di orientamento isolato, non condiviso da questa Corte, e di cui non è dato rinvenire conferma in pronunciamenti successivi (in senso contrario alla rilevanza dell'usura sopravvenuta, si veda, tra le più recenti, Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30404 del 26 novembre 2024), vincola questo giudice ad adeguare la decisione da assumersi al predetto dictum.
pagina 11 di 17 Non possono quindi essere prese in considerazione le contrarie deduzioni ed argomentazioni contenute, pur all'esito di tale pronunciamento, negli atti difensivi di parte convenuta in riassunzione.
Venendo quindi alla decisione della vertenza nel merito, posto che la sentenza del Tribunale è, per effetto dell'accoglimento dei precitati soli due motivi dedotti avverso la sentenza del giudice di secondo grado, passata in giudicato, considerata l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la già pronunciata condanna in prime cure dei ricorrenti in riassunzione al pagamento del residuo dovuto, in esito al pagamento di parte dell'importo di cui al decreto ingiuntivo da parte di Eurofidi S.C.R.L., per un residuo dovuto di € 673.952,83, non resta che determinare il controcredito dei ricorrenti in riassunzione, in esito al ricalcolo del saldo dei conti correnti sopra indicati con espunzione degli importi non dovuti, sia a titolo di commissione di massimo scoperto, sia a titolo di interessi ultra soglia maturati nel corso del rapporto.
Quanto al tasso d'interesse da applicarsi sulle poste passive del conto corrente, vi è da rilevare che, con recente sentenza della Cassazione, in data 1 aprile 2025 n. 8669, si è chiarito che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno stabilito che il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante l'eventuale superamento nel corso del rapporto, ma poiché tali principi sono stati espressi solo con riferimento al contratto di mutuo,
e non anche a quello di conto corrente, ed essendo indiscutibile che l'applicazione della normativa antiusura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare, allora, su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
Si è poi affermato, sempre da parte della sentenza n. 8669/2025, che “Nella dinamica del conto corrente, il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove, nella prima ipotesi, avrà un credito verso la banca e, nella seconda, un debito, con conseguente compensazione delle partite. Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente e di uno passivo per quelle speculari (cfr. Cass. n. 29576/2020). Al momento della stipula del contratto, le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari, prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo sufficiente, a tal fine, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr.art. 118 TUB). Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale. Lo scrutinio sull'usura - rilevante al momento della pattuizione - va
pagina 12 di 17 condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze”.
In ordine alle modalità con cui il superamento del tasso soglia può verificarsi durante lo svolgimento del rapporto, la Corte, in detta recentissima pronuncia n. 8669/2025, ha dunque distinto:
a) i casi in cui il tasso di interesse pattuito nel contratto, in fase genetica del contratto inferiore al tasso soglia stabilito dal D.M. applicabile in quel momento, divenga, a fronte delle rilevazioni dei
D.M. successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, superiore ai D.M. applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la cd. usura sopravvenuta. La Suprema Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima. E per tale ipotesi, la Suprema Corte afferma che quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa antiusura;
b) i casi in cui il tasso di interesse inizialmente pattuito, ed originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ai sensi dell'art. 118 TUB, ipotesi ben differente da quella in cui il tasso originariamente previsto – sotto soglia – era un tasso variabile, soggetto a modificazioni successive dipendenti, però, dalla originaria pattuizione. Infatti in tali ipotesi la banca comunica la variazione del tasso, la quale, stabilizzata per effetto dell'acquiescenza del cliente sul punto, non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione.
Le conseguenze in punto di disciplina, ha chiarito la Corte con la pronuncia n. 8669/2025, sono assai differenti.
Ed in particolare:
a) nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta;
pagina 13 di 17 b) nel caso in cui, invece, il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa antiusura,
e dunque l'art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia.
Nel caso che occupa, non è dato conoscere, sulla scorta della consulenza, dei documenti ad essa allegati, e dei documenti versati in causa dalle parti durante il giudizio di prime cure, se la variazione del tasso applicato ai conti correnti intrattenuti presso l'istituto di credito e garantiti da fideiussione prestata dagli odierni ricorrenti in riassunzione, sia avvenuta a causa, unicamente, di abbassamenti, nel corso del tempo, del tasso soglia, ovvero a causa dell'esercizio, da parte dell'istituto di credito, del potere unilaterale (cui segue la formazione del consenso contrattuale per effetto del silenzio del correntista) di cui all'art. 118 T.U.B.
Tuttavia, l'ordinanza n. 27545/2023 della Suprema Corte contiene un chiaro riferimento alla pretesa di una prestazione oggettivamente “sproporzionata” ed alla violazione del canone di buona fede durante l'esecuzione del contratto, ed afferma che, pur non potendosi discorrere di usura “genetica”, non è possibile per la banca pretendere il pagamento di interessi usurari nel corso del rapporto.
In tale evenienza, pertanto, posto il valore vincolante di detta ordinanza, occorre domandarsi quale regola sia da applicarsi al caso di specie per la determinazione del dovuto, posto che, per l'appunto, non si discorre di usura “genetica”, bensì di “usura sopravvenuta”, e posto che il giudice di legittimità ha espressamente fatto riferimento al canone di buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.), deve sottolinearsi come quest'ultima venga individuata da più parti quale fonte di integrazione del contratto, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 1374 c.c. ed anzi, secondo autorevoli opinioni, rappresenti essa stessa una fonte integrativa prevista come tale dalla legge.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, affermando che anche se riferita al momento esecutivo, la clausola generale conserva la sua funzione integrativa del rapporto, atteggiandosi sia a regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto dai contraenti, sia quale canone generale, alla stregua del quale è consentito al giudice un potere di intervento sul regolamento contrattuale predisposto dalle parti, anche modificando e correggendo quanto dalle stesse stabilito in pagina 14 di 17 base alla propria autonomia1.
Si discorre, in tale evenienza, di integrità cogente o correttiva, così detta perché essa non supplisce un accordo mancante, bensì si sovrappone a un accordo esistente tra le parti, ma disapprovato dall'ordinamento giuridico perché preso in violazione di interessi o valori preminenti, che nel caso dell'ordinanza di rinvio qui in esame, vengono ritenuti lesi anche in ragione di una oggettiva sproporzione tra le prestazioni contrattuali: per tale via, l'intervento del giudice svolge un ruolo fondamentale, in quanto egli interviene per adeguare il regolamento contrattuale eliminando i profili distonici rispetto ai valori preservati e tutelati dall'ordinamento giuridico.
Autorevoli precedenti in tal senso sono rinvenibili, per esempio, nella pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite relativa alla riduzione d'ufficio della penale manifestamente eccessiva da parte del giudice (cfr. Cass. SS. UU. 13 settembre 2005 n. 18128).
In definitiva, il potere correttivo del giudice, in pregiudizio dell'autonomia contrattuale nel suo libero esplicarsi, si giustifica in ragione della giustizia contrattuale, perché se in un primo tempo si riteneva che l'autonomia privata fosse sufficiente a garantire una giustizia sostanziale del contratto, con il mutamento della società, del mercato e dell'ordinamento si sono dovuti ricercare degli strumenti differenti volti a raggiungere tale risultato. Ciò è particolarmente evidente qualora si pensi alla presenza sempre maggiore della contrattazione di massa e degli abusi posti in essere a discapito dei contraenti più deboli, non in grado di far valere i propri interessi di fronte al professionista o di fronte alla grande impresa.
In tale evenienza, senza voler ricorrere allo strumento rescissorio, e valorizzando, piuttosto, il principio di conservazione del contratto, l'intervento del giudice si pone quale strumento di tutela ulteriore, volto proprio a salvaguardare gli interessi dei contraenti e l'“interesse generale dell'ordinamento all'equità contrattuale” quando non sia possibile utilizzare gli strumenti di invalidità previsti dalla disciplina codicistica, ma ci si trovi comunque di fronte ad una fattispecie iniqua.
Ricorre quindi, ad avviso del Collegio, dovendosi rispettare il perimetro tracciato dalla decisione di rinvio, uno dei casi in cui, essendo stata rilevata la necessità di appellarsi al criterio oggettivo della buona fede, e dovendo porsi rimedio ad una pretesa che, se svolta durante il rapporto contrattuale, pur senza essere specificamente sanzionata con la nullità, appare “sproporzionata” e contraria a detto canone, adeguare la pretesa contrattuale illegittima entro i canoni di legge, facendo sì che la pretesa di 1 Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1991, n. 2503. Conformemente anche Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1997, n. 15669: «non può farsi a meno di ricordare come la buona fede operi non solo in sede d'interpretazione ed esecuzione del contratto, a norma degli artt. 1366 e 1375 c.c., ma anche quale fonte d'integrazione della stessa regolamentazione contrattuale, secondo quel che si desume dall'art. 1374 c.c.»; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775 pagina 15 di 17 pagamento di interessi moratori ultra soglia debba essere ridotta, nell'esercizio di un potere di riduzione che richiama lo schema dell'art. 1384 c.c., al tasso soglia.
Pertanto, delle diverse opzioni di rideterminazione del saldo esaminate dal CTU, è quella che si fonda sul ricalcolo degli interessi dovuti al tasso soglia (previa eliminazione di ogni altra posta non dovuta) quella da prediligersi, ovviamente considerando il solo saldo da costui ricalcolato sul conto corrente n
30043560, nel quale è confluito il n. 4492770 (e non ovviamente, il cumulo di entrambi i saldi), e quindi, con calcolo a credito del correntista, alla data del 20/11/2013, dell'importo di € 192.848,39, che dovrà pertanto essere sottratto all'importo della condanna in prime cure, pari ad € 673.952,83.
Quindi, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale sopra citata ed in riforma della stessa, la somma dovuta dagli appellanti in riassunzione deve esser ricalcolata in € 481.104,44, oltre interessi legali con la medesima decorrenza e nella medesima misura di cui alla sentenza impugnata.
In considerazione dell'esito globale della lite, si dovrà procedere alla rideterminazione del carico delle spese di lite per ciascun grado, atteso che, con la presente sentenza, si opera accoglimento della pretesa svolta dagli opponenti in prime cure, respinta dal Tribunale.
Si rammenta, a tale proposito, che secondo la consolidata giurisprudenza (v. Cass. Sez. U, Ordinanza n.
32906 del 08/11/2022; da ultimo, in senso conforme: Cassazione civile sez. II, ordinanza 06/04/2023,
n.9448; Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n.18929; Cass. 8 aprile 2025, n. 9261), “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”.
Di ciò tenendosi conto, deve osservarsi come il giudizio che occupa abbia visto gli odierni appellanti in riassunzione vittoriosi su una limitata porzione delle domande proposte, restando invece gli stessi soccombenti su tutte le altre questioni agitate.
Indubbiamente, peraltro, la pretesa creditoria come inizialmente avanzata in via monitoria è stata ridimensionata, ma in gran parte per l'intervenuto pagamento da parte di un terzo.
Ciò premesso, ricorrendo l'ipotesi di soccombenza parziale, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del presente giudizio nella misura di un terzo, restando a carico degli appellanti in riassunzione i restanti due terzi, in ragione della prevalente soccombenza.
Alla liquidazione di esse si provvede come in dispositivo, tenendo conto del decisum.
pagina 16 di 17 Ogni altra questione resta assorbita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, a séguito di rinvio disposto con ordinanza della
S.C. n. 27545 del 28 settembre 2023, in accoglimento dell'appello proposto da da _1
, in ragione dei motivi accolti in detta ordinanza, ed in riforma della sentenza del Parte_2
Tribunale di Milano 24 luglio 2018 n. 8312, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara tenuti e condanna gli appellanti al pagamento, in favore di quale CP_1
CP_ mandataria di , della somma di € 481.104,44, in luogo della maggior somma CP_11 di € 673.952,83 di cui alla pronuncia appellata, oltre interessi in misura legale a far tempo dal
16 ottobre 2013 e fino al saldo;
Con b) dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in favore di _1 Parte_2 Pt_9
, nella precitata qualità, dei due terzi delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio,
[...]
compensate nel resto, ivi comprese, nella stessa misura, le spese di CTU, che liquida come segue per l'intero: quanto al primo grado, € 16.040,25 per compensi, € 741 per spese esenti oltre oneri di legge, oltre al rimborso pro quota delle spese di CTU;
quanto al secondo grado, in
€ 10.000 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
quanto al grado di cassazione, in € 10.773 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
quanto al presente grado in € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge.
Milano, 10 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott. Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte, riunita nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. DOMENICO BONARETTI - Presidente dott.ssa ALESSANDRA ARCERI - Consigliere rel. dott.ssa EMANUELA RIZZI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3535/2023 promossa da:
C.F. ), _1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'avv. CANEPA GIOVANNI ed elettivamente domiciliati nel presente giudizio di rinvio in CORSO MENTANA, 21/2 16128 GENOVA presso il difensore
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE contro
quale mandataria di cessionaria dei crediti CP_1 Controparte_2 di con il patrocinio dell'avv. ALIBRANDI MARIA LUISA Controparte_3 Parte_3
elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 82 20135 MILANO presso il difensore
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione in esito a Cass. Ord. n. 27545/2023 – appello avverso Tribunale di Milano,
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per : _1 Parte_2
'Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in composizione differente rispetto a quella che ha deciso il giudizio iscritto al n. 3941/2018 R.G. della medesima Corte di Appello, ogni contraria istanza, domanda, pretesa, argomentazione, deduzione, difesa, eccezione, contestazione e conclusione respinta e disattesa, esaminati gli atti, ritenuta la propria competenza, accertato il legittimo contraddittorio tra le parti in causa, espletato ogni meglio ritenuto incombente di rito, preso atto e in ottemperanza e conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Terza
Civile con l'ordinanza numero sezionale 1187/2023 e numero di raccolta generale n. 27545/2023, pubblicata in data 28 settembre 2023, resa a definizione del giudizio iscritto al n. 25161/2020 R.G., riformare la sentenza n. 1568 del 16 aprile 2020, pubblicata in data 26 giugno 2020, resa dalla Corte di Appello di Milano – Sezione Prima Civile a definizione del giudizio iscritto al n. 3941/2018 R.G. tra
(Cod. Fisc. – Part. I.V.A. ), con sede in Milano, Via Strigelli n. 15, in _1 P.IVA_1 persona dell'Amministratrice e legale rappresentante nata a [...] il 01 dicembre CP_4
1984 (Cod. Fisc. ), e il Signor , nato a [...]_2 Parte_2
il 15 ottobre 1939 (Cod. Fisc. ) nei confronti di (denominazione CodiceFiscale_3 CP_1 assunta da – già – già , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 con Sede legale in Verona, Via dell'Agricoltura n. 7 (Cod. Fisc. ; Part. I.V.A. P.IVA_2
), anche quale mandataria di (cessionaria dei crediti P.IVA_3 Controparte_2
originariamente vantati da incorporante di già Controparte_3 Controparte_8
, con Sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B (Cod. Fisc. e Part. Controparte_9
I.V.A. ), e, previa, occorrendo, l'attività istruttoria meglio ritenuta in accoglimento delle P.IVA_4
relative istanze proposte in atti da conseguentemente riformare, fatte salve le _1 disposizioni di cui ai capoversi 1), 4) e 5) (quest'ultimo capoverso solo laddove accoglie – seppure parzialmente – le domande degli attori in opposizione), la sentenza n. 8312/2018, pubblicata il 25 luglio 2018 e notificata in data 08 agosto 2018, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano –
Sezione Sesta Civile in persona del Magistrato Dott.ssa Ambra CA SI a definizione del giudizio iscritto al n. 34014/2014 R.G., e, tenuto conto delle risultanze della relazione del nominato
Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott. , depositata agli atti di causa in data 19 maggio Persona_1
2016 nel corso del predetto giudizio iscritto al n. 34014/2014 R.G. del Tribunale di Milano, e, in particolare, delle osservazioni dedotte nel contesto della predetta consulenza tecnica d'Ufficio da parte della Dott.ssa Consulente Tecnico di Parte nominata dagli attori in Persona_2
opposizione nel corso del giudizio di primo grado, accertare e dichiarare, previa ogni meglio ritenuta pagina 2 di 17 pronuncia ivi compresa, occorrendo, la declaratoria di nullità ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. delle clausole e/o dei rapporti inter partes meglio in atti specificati, ovvero a mente delle ulteriori norme meglio ritenute, il debito in capo alla in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede legale in Roma, Via A. Specchi n. 16, e/o in capo agli eventuali soggetti a quest'ultima legittimamente succeduti nei rapporti per cui è causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.
o per altro legittimo titolo, nei confronti della Controparte_10
, e/o di , nata a [...] il [...], provvedendo
[...] CP_10
contestualmente ad ogni meglio ritenuta pronuncia funzionale ad eventuale compensazione, nella misura pari ad almeno € 490.039,65, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria in quanto applicabile, ovvero dell'ulteriore importo – anche superiore – eventualmente ravvisato dagli atti di causa e/o all'esito dell'attività istruttoria meglio ritenuta e/o già espletata, e, per l'effetto, accertare e dichiarare infondata e/o non provata e, comunque illegittima, la pretesa di pagamento azionata da nonché dei soggetti ad essa succeduta nei rapporti per cui è causa, con il Controparte_3 proprio ricorso per decreto ingiuntivo del 24 settembre 2013 per l'importo di almeno € 490.039,65, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria in quanto applicabile, conseguentemente accertando e dichiarando insussistente in capo a con sede in Milano, _1
Via Strigelli n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Signor , Parte_2
come sopra meglio generalizzati, alcuna obbligazione di pagamento in favore di e/o Controparte_3 nei confronti degli eventuali soggetti a quest'ultima legittimamente succeduti nei rapporti per cui è causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. o per altro legittimo titolo per tale importo.
In ogni caso respingere e rigettare integralmente ogni avversaria domanda, istanza, pretesa e conclusione in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, mandando conseguentemente assolti la ridetta (Cod. Fisc. – Part. I.V.A. ), con sede in _1 P.IVA_1
Milano, Via Strigelli n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Signor Pt_2
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), da
[...] CodiceFiscale_3
ogni e qualsivoglia avversaria pretesa.
Per quanto occorrer possa ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della determinazione dell'importo del Contributo
Unificato per spese di Giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia, è pari ad €
673.952,83.
Con vittoria di spese e competenze
- del giudizio iscritto al n. 34014/2014 R.G. del Tribunale di Milano;
- del giudizio iscritto al n. 3941/2018 R.G. della Corte di Appello di Milano;
pagina 3 di 17 - del giudizio iscritto al n. 25161/2020 R.G. della Corte di Cassazione;
- del presente giudizio di rinvio;
con accessori (tra cui I.V.A., C.P.N.A. e spese generali) come per legge.'.
Per quale mandataria di CP_1 Controparte_11
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla società e dal sigg. _1 Pt_2
in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
[...]
n. 1568/2020 della Corte d'Appello di Milano;
rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano emetteva, in data 25 ottobre 2012, su ricorso di il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 9593 per l'importo di € 1.233.952,63 nei confronti della debitrice principale Parte_4
e limitatamente all'importo garantito di € 1.100.000, nei confronti dei fideiussori
[...] _1
, e oltre spese legali. Parte_2 CP_10 Parte_5
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione i debitori ingiunti _1 Pt_2
e , deducendo in particolare:
[...] Parte_5
carenza probatoria in ordine alle pretese svolte da nei confronti dei fideiussori;
Controparte_3
estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
sussistenza di ulteriore garanzia prestata da Eurofidi S.C.P.A., non escussa, per i medesimi importi richiesti ai fideiussori, con conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c.;
in via riconvenzionale, sussistenza di condotte illegittime e negligenti di con Controparte_3 riferimento all'importo di € 108.349,44, per pagamento effettuato a favore di da parte di Parte_6
Parte
, in eccedenza ai crediti maturati dalla prima nei confronti di e loro CP_6 Parte_4
richiesta in via monitoria nei confronti dei fideiussori;
sussistenza di importi illegittimamente addebitati ad per saggi di interesse oltre usura Parte_4
(pari ad € 292.474,08) e per commissioni di massimo scoperto (€ 113.231,28) nei rapporti bancari inerenti il c/c n. 30043560, nel quale era confluito il c/c n. 4492770;
in via riconvenzionale, sussistenza di danni e pregiudizi patrimoniali in capo ad per € Parte_4
pagina 4 di 17 70.405,81, in conseguenza della stipulazione, mediante di un contratto IRS variabile Controparte_3
protetto 49674UB in data 30 giugno 2006.
Nel giudizio così radicato si costituiva instando per il rigetto dell'opposizione e per la Controparte_3
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rigettava l'istanza di di concessione della provvisoria esecutorietà del Controparte_3
decreto ingiuntivo opposto e disponeva procedersi a mediazione obbligatoria, che espletata, sortiva esito negativo.
Nelle more del giudizio, la garante Eurofidi S.c.r.l. corrispondeva ad l'importo di € Controparte_3
560.000, di cui si instava per la decurtazione dalla somma ingiunta.
Il Tribunale poi, con ordinanza in data 6 ottobre 2015, disponeva procedersi a CTU contabile sul conto corrente n. 30043560, nominando all'uopo il dott. , che depositava il suo elaborato in Persona_1
data 19 maggio 2016.
Precisate le conclusioni, con sentenza 25 luglio 2018, n. 8312, il Tribunale di Milano, considerando il pagamento intervenuto da parte di Eurofidi S.c.r.l., condannava in solido Controparte_12
e al pagamento in favore di della somma di € 673.952,83, oltre
[...] Controparte_13 Controparte_3
interessi legali a decorrere dal 16 ottobre 2013 e fino al saldo effettivo, oltre spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio.
Rigettava le domande ulteriori svolte, in via riconvenzionale, dai fideiussori, ritenendoli non legittimati a far valere pretese relative al rapporto principale sussistente tra e l'istituto Parte_8
di credito.
Con atto di appello notificato il 27 settembre 2018 e _1 Parte_2 Pt_5 [...] chiedevano la riforma della suddetta sentenza, lamentandone l'erroneità, mentre, in luogo di CP_13
si costituiva chiedendo il rigetto delle argomentazioni avversarie. Controparte_3 CP_5
Precisate le conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2019, con la comparsa conclusionale successivamente depositata, gli appellanti eccepivano la nullità delle fideiussioni rilasciate a favore della debitrice principale in quanto contenenti clausole contrattuali in contrasto con l'art. 2, comma 2 lettera a) della L. n. 287/1990 (legge Antitrust) e del tutto collimanti agli artt. 2. 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Con sentenza in data 16 aprile 2020, n. 1568, la Corte dì Appello di Milano respingeva l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di _1 Parte_2 Controparte_13
pagina 5 di 17 Milano in data 24 luglio 2018, n. 8312, condannando gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese del grado;
dichiarava la sussistenza dei requisiti e dei presupposti, previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
Avverso la citata sentenza interponevano ricorso per Cassazione ed il solo _1 Pt_2
lamentando: a) l'erroneità del rigetto dell'eccezione di inaccoglibilità delle conclusioni
[...]
rassegnate da (poi poi nel giudizio di primo grado in sede di comparsa CP_3 CP_5 CP_1
conclusionale, laddove, in aggiunta alla richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo, si era proposta ex novo la domanda di condanna degli opponenti al pagamento delle somme di denaro indicate nel decreto ingiuntivo n. 9593/2013 del Tribunale di Milano;
b) l'erroneità del non accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata da in data 21 marzo _1
2007 con violazione dell'art. 41 Cost., art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 101 c.p.c. ed artt. 1418, 1419, 2697 e 2727 c.c.; c) l'erroneità della mancata dichiarazione di nullità almeno parziale della ridetta fideiussione, per i medesimi motivi;
d) l'erronea esclusione della legittimazione attiva degli allora attori opponenti in riferimento alle doglianze concernenti i rapporti di debito credito tra e afferenti al precitato contratto denominato IRS Controparte_3 Parte_4
Variabile Protetto 496746UB del 30 giugno 2006 nonché in relazione all'illegittima condotta di per aver versato a l'importo di € 108.349,44 in violazione degli artt. 1246, Controparte_3 Pt_6
1302, 1945, 2097 c.c., art. 24 Cost. e 81 c.p.c.; e) l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione, sollevata dagli appellanti, in ordine alla mancata specifica contestazione da parte dell'appellata, con gli effetti dell'art. 115 c.p.c., delle doglianze sollevate dagli appellanti in ordine all'illegittimo addebito di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto non dovute, ed altri oneri, in violazione degli artt.
112, 115 c.p.c. e 2697 c.c..; f) l'omesso accertamento circa l'applicazione di interessi usurari ancorché successivi alla conclusione dei relativi contratti bancari, nonché l'omesso vaglio dell'exceptio doli generalis con conseguente violazione degli artt. 1375 e 2043 c.c., nonché 112 c.p.c. e 2 Costituzione.
nuova denominazione assunta da non si costituiva dinanzi alla S.C. e quest'ultima, CP_1 CP_5
con ordinanza in data 3 aprile 2023, pubblicata in data 28 settembre 2023, n. 27545, accoglieva il quinto ed il sesto motivo di impugnazione, rimettendo il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di
Milano in diversa composizione.
In particolare, sul quinto motivo, richiamando i principi già espressi da Cass. SS. UU. n. 19597 del
2020, la S.C. affermava che in caso di azione giudiziaria con la quale si contesta - mediante dettagliata relazione peritale - l'applicazione di saggi di interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, l'istituto di credito convenuto che intenda contestare il computo dei saggi effettuato dal perito del correntista,
pagina 6 di 17 non può limitarsi a contestare genericamente la fondatezza dei rilievi avversari, ma deve, viceversa, indicare i tassi di interesse che, in tesi difensiva, sarebbero stati effettivamente applicati.
Sul sesto motivo, rilevando che sia sulla scorta della perizia di parte del dr. , sia sulla Persona_3
scorta della CTU svolta dal dr. , gli interessi usurari non risultavano addebitati ab Persona_1 origine, al momento dell'instaurarsi del rapporto, bensì nel corso dello stesso, distaccandosi da quanto enunciato da Cass SS. UU. n. 7294/2017, e sul solco di quanto affermato, per gli interessi moratori, da
Cass. n. 19597/2020, la Corte ha ritenuto di affermare che “l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”, concludendo che “i saggi di interesse usurari che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa, costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata;
il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”.
La consulenza tecnica espletata in primo grado così conclude in ordine alla rideterminazione – con espunzione di CMS e interessi usurari sopravvenuti nel corso del rapporto – del saldo del rapporto intrattenuto dal correntista, articolando la duplice ipotesi di ricalcolo degli interessi passivi al tasso legale, o in alternativa, secondo il tasso soglia:
pagina 7 di 17
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pagina 10 di 17
Tanto premesso, questa Corte osserva.
Il decisum della Suprema Corte, espresso nell'ordinanza sopra menzionata (con cui si è cassata la pronuncia di questa Corte e rimesso a quest'ultima, in diversa composizione, la decisione in ordine all'appello proposto dai debitori ingiunti avverso la sentenza del Tribunale di Milano), sebbene espressione di orientamento isolato, non condiviso da questa Corte, e di cui non è dato rinvenire conferma in pronunciamenti successivi (in senso contrario alla rilevanza dell'usura sopravvenuta, si veda, tra le più recenti, Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30404 del 26 novembre 2024), vincola questo giudice ad adeguare la decisione da assumersi al predetto dictum.
pagina 11 di 17 Non possono quindi essere prese in considerazione le contrarie deduzioni ed argomentazioni contenute, pur all'esito di tale pronunciamento, negli atti difensivi di parte convenuta in riassunzione.
Venendo quindi alla decisione della vertenza nel merito, posto che la sentenza del Tribunale è, per effetto dell'accoglimento dei precitati soli due motivi dedotti avverso la sentenza del giudice di secondo grado, passata in giudicato, considerata l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la già pronunciata condanna in prime cure dei ricorrenti in riassunzione al pagamento del residuo dovuto, in esito al pagamento di parte dell'importo di cui al decreto ingiuntivo da parte di Eurofidi S.C.R.L., per un residuo dovuto di € 673.952,83, non resta che determinare il controcredito dei ricorrenti in riassunzione, in esito al ricalcolo del saldo dei conti correnti sopra indicati con espunzione degli importi non dovuti, sia a titolo di commissione di massimo scoperto, sia a titolo di interessi ultra soglia maturati nel corso del rapporto.
Quanto al tasso d'interesse da applicarsi sulle poste passive del conto corrente, vi è da rilevare che, con recente sentenza della Cassazione, in data 1 aprile 2025 n. 8669, si è chiarito che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno stabilito che il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante l'eventuale superamento nel corso del rapporto, ma poiché tali principi sono stati espressi solo con riferimento al contratto di mutuo,
e non anche a quello di conto corrente, ed essendo indiscutibile che l'applicazione della normativa antiusura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare, allora, su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
Si è poi affermato, sempre da parte della sentenza n. 8669/2025, che “Nella dinamica del conto corrente, il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove, nella prima ipotesi, avrà un credito verso la banca e, nella seconda, un debito, con conseguente compensazione delle partite. Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente e di uno passivo per quelle speculari (cfr. Cass. n. 29576/2020). Al momento della stipula del contratto, le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari, prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo sufficiente, a tal fine, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr.art. 118 TUB). Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale. Lo scrutinio sull'usura - rilevante al momento della pattuizione - va
pagina 12 di 17 condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze”.
In ordine alle modalità con cui il superamento del tasso soglia può verificarsi durante lo svolgimento del rapporto, la Corte, in detta recentissima pronuncia n. 8669/2025, ha dunque distinto:
a) i casi in cui il tasso di interesse pattuito nel contratto, in fase genetica del contratto inferiore al tasso soglia stabilito dal D.M. applicabile in quel momento, divenga, a fronte delle rilevazioni dei
D.M. successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, superiore ai D.M. applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la cd. usura sopravvenuta. La Suprema Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima. E per tale ipotesi, la Suprema Corte afferma che quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa antiusura;
b) i casi in cui il tasso di interesse inizialmente pattuito, ed originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ai sensi dell'art. 118 TUB, ipotesi ben differente da quella in cui il tasso originariamente previsto – sotto soglia – era un tasso variabile, soggetto a modificazioni successive dipendenti, però, dalla originaria pattuizione. Infatti in tali ipotesi la banca comunica la variazione del tasso, la quale, stabilizzata per effetto dell'acquiescenza del cliente sul punto, non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione.
Le conseguenze in punto di disciplina, ha chiarito la Corte con la pronuncia n. 8669/2025, sono assai differenti.
Ed in particolare:
a) nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta;
pagina 13 di 17 b) nel caso in cui, invece, il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa antiusura,
e dunque l'art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia.
Nel caso che occupa, non è dato conoscere, sulla scorta della consulenza, dei documenti ad essa allegati, e dei documenti versati in causa dalle parti durante il giudizio di prime cure, se la variazione del tasso applicato ai conti correnti intrattenuti presso l'istituto di credito e garantiti da fideiussione prestata dagli odierni ricorrenti in riassunzione, sia avvenuta a causa, unicamente, di abbassamenti, nel corso del tempo, del tasso soglia, ovvero a causa dell'esercizio, da parte dell'istituto di credito, del potere unilaterale (cui segue la formazione del consenso contrattuale per effetto del silenzio del correntista) di cui all'art. 118 T.U.B.
Tuttavia, l'ordinanza n. 27545/2023 della Suprema Corte contiene un chiaro riferimento alla pretesa di una prestazione oggettivamente “sproporzionata” ed alla violazione del canone di buona fede durante l'esecuzione del contratto, ed afferma che, pur non potendosi discorrere di usura “genetica”, non è possibile per la banca pretendere il pagamento di interessi usurari nel corso del rapporto.
In tale evenienza, pertanto, posto il valore vincolante di detta ordinanza, occorre domandarsi quale regola sia da applicarsi al caso di specie per la determinazione del dovuto, posto che, per l'appunto, non si discorre di usura “genetica”, bensì di “usura sopravvenuta”, e posto che il giudice di legittimità ha espressamente fatto riferimento al canone di buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.), deve sottolinearsi come quest'ultima venga individuata da più parti quale fonte di integrazione del contratto, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 1374 c.c. ed anzi, secondo autorevoli opinioni, rappresenti essa stessa una fonte integrativa prevista come tale dalla legge.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, affermando che anche se riferita al momento esecutivo, la clausola generale conserva la sua funzione integrativa del rapporto, atteggiandosi sia a regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto dai contraenti, sia quale canone generale, alla stregua del quale è consentito al giudice un potere di intervento sul regolamento contrattuale predisposto dalle parti, anche modificando e correggendo quanto dalle stesse stabilito in pagina 14 di 17 base alla propria autonomia1.
Si discorre, in tale evenienza, di integrità cogente o correttiva, così detta perché essa non supplisce un accordo mancante, bensì si sovrappone a un accordo esistente tra le parti, ma disapprovato dall'ordinamento giuridico perché preso in violazione di interessi o valori preminenti, che nel caso dell'ordinanza di rinvio qui in esame, vengono ritenuti lesi anche in ragione di una oggettiva sproporzione tra le prestazioni contrattuali: per tale via, l'intervento del giudice svolge un ruolo fondamentale, in quanto egli interviene per adeguare il regolamento contrattuale eliminando i profili distonici rispetto ai valori preservati e tutelati dall'ordinamento giuridico.
Autorevoli precedenti in tal senso sono rinvenibili, per esempio, nella pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite relativa alla riduzione d'ufficio della penale manifestamente eccessiva da parte del giudice (cfr. Cass. SS. UU. 13 settembre 2005 n. 18128).
In definitiva, il potere correttivo del giudice, in pregiudizio dell'autonomia contrattuale nel suo libero esplicarsi, si giustifica in ragione della giustizia contrattuale, perché se in un primo tempo si riteneva che l'autonomia privata fosse sufficiente a garantire una giustizia sostanziale del contratto, con il mutamento della società, del mercato e dell'ordinamento si sono dovuti ricercare degli strumenti differenti volti a raggiungere tale risultato. Ciò è particolarmente evidente qualora si pensi alla presenza sempre maggiore della contrattazione di massa e degli abusi posti in essere a discapito dei contraenti più deboli, non in grado di far valere i propri interessi di fronte al professionista o di fronte alla grande impresa.
In tale evenienza, senza voler ricorrere allo strumento rescissorio, e valorizzando, piuttosto, il principio di conservazione del contratto, l'intervento del giudice si pone quale strumento di tutela ulteriore, volto proprio a salvaguardare gli interessi dei contraenti e l'“interesse generale dell'ordinamento all'equità contrattuale” quando non sia possibile utilizzare gli strumenti di invalidità previsti dalla disciplina codicistica, ma ci si trovi comunque di fronte ad una fattispecie iniqua.
Ricorre quindi, ad avviso del Collegio, dovendosi rispettare il perimetro tracciato dalla decisione di rinvio, uno dei casi in cui, essendo stata rilevata la necessità di appellarsi al criterio oggettivo della buona fede, e dovendo porsi rimedio ad una pretesa che, se svolta durante il rapporto contrattuale, pur senza essere specificamente sanzionata con la nullità, appare “sproporzionata” e contraria a detto canone, adeguare la pretesa contrattuale illegittima entro i canoni di legge, facendo sì che la pretesa di 1 Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1991, n. 2503. Conformemente anche Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1997, n. 15669: «non può farsi a meno di ricordare come la buona fede operi non solo in sede d'interpretazione ed esecuzione del contratto, a norma degli artt. 1366 e 1375 c.c., ma anche quale fonte d'integrazione della stessa regolamentazione contrattuale, secondo quel che si desume dall'art. 1374 c.c.»; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775 pagina 15 di 17 pagamento di interessi moratori ultra soglia debba essere ridotta, nell'esercizio di un potere di riduzione che richiama lo schema dell'art. 1384 c.c., al tasso soglia.
Pertanto, delle diverse opzioni di rideterminazione del saldo esaminate dal CTU, è quella che si fonda sul ricalcolo degli interessi dovuti al tasso soglia (previa eliminazione di ogni altra posta non dovuta) quella da prediligersi, ovviamente considerando il solo saldo da costui ricalcolato sul conto corrente n
30043560, nel quale è confluito il n. 4492770 (e non ovviamente, il cumulo di entrambi i saldi), e quindi, con calcolo a credito del correntista, alla data del 20/11/2013, dell'importo di € 192.848,39, che dovrà pertanto essere sottratto all'importo della condanna in prime cure, pari ad € 673.952,83.
Quindi, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale sopra citata ed in riforma della stessa, la somma dovuta dagli appellanti in riassunzione deve esser ricalcolata in € 481.104,44, oltre interessi legali con la medesima decorrenza e nella medesima misura di cui alla sentenza impugnata.
In considerazione dell'esito globale della lite, si dovrà procedere alla rideterminazione del carico delle spese di lite per ciascun grado, atteso che, con la presente sentenza, si opera accoglimento della pretesa svolta dagli opponenti in prime cure, respinta dal Tribunale.
Si rammenta, a tale proposito, che secondo la consolidata giurisprudenza (v. Cass. Sez. U, Ordinanza n.
32906 del 08/11/2022; da ultimo, in senso conforme: Cassazione civile sez. II, ordinanza 06/04/2023,
n.9448; Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n.18929; Cass. 8 aprile 2025, n. 9261), “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”.
Di ciò tenendosi conto, deve osservarsi come il giudizio che occupa abbia visto gli odierni appellanti in riassunzione vittoriosi su una limitata porzione delle domande proposte, restando invece gli stessi soccombenti su tutte le altre questioni agitate.
Indubbiamente, peraltro, la pretesa creditoria come inizialmente avanzata in via monitoria è stata ridimensionata, ma in gran parte per l'intervenuto pagamento da parte di un terzo.
Ciò premesso, ricorrendo l'ipotesi di soccombenza parziale, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del presente giudizio nella misura di un terzo, restando a carico degli appellanti in riassunzione i restanti due terzi, in ragione della prevalente soccombenza.
Alla liquidazione di esse si provvede come in dispositivo, tenendo conto del decisum.
pagina 16 di 17 Ogni altra questione resta assorbita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, a séguito di rinvio disposto con ordinanza della
S.C. n. 27545 del 28 settembre 2023, in accoglimento dell'appello proposto da da _1
, in ragione dei motivi accolti in detta ordinanza, ed in riforma della sentenza del Parte_2
Tribunale di Milano 24 luglio 2018 n. 8312, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara tenuti e condanna gli appellanti al pagamento, in favore di quale CP_1
CP_ mandataria di , della somma di € 481.104,44, in luogo della maggior somma CP_11 di € 673.952,83 di cui alla pronuncia appellata, oltre interessi in misura legale a far tempo dal
16 ottobre 2013 e fino al saldo;
Con b) dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in favore di _1 Parte_2 Pt_9
, nella precitata qualità, dei due terzi delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio,
[...]
compensate nel resto, ivi comprese, nella stessa misura, le spese di CTU, che liquida come segue per l'intero: quanto al primo grado, € 16.040,25 per compensi, € 741 per spese esenti oltre oneri di legge, oltre al rimborso pro quota delle spese di CTU;
quanto al secondo grado, in
€ 10.000 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
quanto al grado di cassazione, in € 10.773 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
quanto al presente grado in € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge.
Milano, 10 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott. Domenico Bonaretti
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