Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02550/2025REG.PROV.COLL.
N. 04878/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
UI LG, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1961/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UI LG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando e l’avvocato Emanuela Vergine, per delega dell'avvocato Cesare Tapparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso del primo grado di giudizio UI LG aveva impugnato l’intimazione di pagamento del 2021 con la quale è stato sollecitato il pagamento della cartella n. 30020180000009472000, asseritamente notificata in data 23 aprile 2018 e riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alla campagna lattiera del 1995/1996, per un l’ammontare pari a 20.760,65 €.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. IV, ha accolto il ricorso sotto il profilo, ritenuto dirimente, della dedotta nullità delle intimazioni di pagamento impugnate.
3. A motivo della decisione il primo giudice ha rilevato che le Amministrazioni intimate non avevano prodotto la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta alle intimazioni impugnate, sebbene le stesse fossero state a ciò sollecitate dallo stesso TAR con ordinanza cautelare n. 157/2022; conseguentemente l’appellata sentenza, accogliendo la domanda annullatoria, ha annullato le impugnate intimazioni di pagamento.
4. Hanno proposto appello l’EA e l’ADER.
5. Il signor LG si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame ed in particolare opponendosi alla produzione dei documenti nuovi ex art. 104 cod. proc. amm.
6. Con l’ordinanza n. 2694/2024 la Sezione ha accolto l’incidentale domanda di sospensione degli effetti della sentenza ai soli fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55 co. 10 cod. proc. amm.
7. In vista dell’udienza pubblica la parte appellata ha depositato una memoria il 17.2.2025, insistendo sul rigetto dell’appello; hanno replicato con memoria del 25.2.2025 le agenzie appellanti.
8. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 20 marzo 2025 ed in seguito a discussione trattenuta in decisione.
9. EA ed ADER hanno dedotto l’erroneità della impugnata sentenza, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove, per aver ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del giudizio. Le Agenzie appellanti hanno dunque prodotto in giudizio documenti che dimostrerebbero sia l’avvenuta notifica della cartella esattoriale presupposta all’ intimazione di pagamento impugnata in giudizio, sia l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (sentenza del TAR Lazio sez. II-ter n. 316/2013). Le appellanti hanno quindi argomentato l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini ai fini della decisione, comprovata del resto proprio dalla ordinanza del TAR n. 157/2002, richiamando alcuni precedenti della Sezione che hanno affermato l’ammissibilità ed osservando che la richiesta istruttoria avrebbe potuto essere reiterata dal giudice di primo grado.
10. In seguito EA ed ADER censurano la sentenza di prime cure laddove aveva ritenuto che il termine di prescrizione degli interessi fosse quinquennale. Secondo le agenzie appellanti invece il termine sarebbe decennale, come per gli importi a titolo di prelievo supplementare. Questo emergerebbe dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
11. Il primo motivo è fondato, dovendo accogliere contestualmente l’istanza di ammissione di prove nuove per quanto riguarda il giudicato prodotto (TAR Lazio, sez. II-ter, n. 316/2013). Come già chiarito dalla Sezione, “ Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso, tenuto anche conto che la tipologia di contenzioso in esame spesso si caratterizza per l’impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno proposto avverso una differente annata casearia e che possono anche essere stati proposti da soggetti diversi dai ricorrenti, stante l’eventualità che sia il produttore che l’acquirente impugnino i relativi atti, non rendendo immediata la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il credito. Volendo tentare una esemplificazione, il contemperamento tra i principi innanzi delineati e la necessità di uniformare la realtà processuale a quella storica può portare a ritenere indispensabile e, quindi, ammissibile la produzione di uno specifico documento del quale la parte spieghi in modo preciso la sua incidenza sulla statuizione impugnata e la sua immediata attitudine a sovvertirla, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) che, nel rispetto del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, avrebbe dovuto essere svolta nel primo grado di giudizio. In tale prospettiva, possono ritenersi ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, in quanto tale statuizione giurisdizionale sia idonea, immediatamente e con efficacia di giudicato, ed escludere l’estinzione del debito, invece accertata con la sentenza impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. L’ammissibilità di un limitato numero di documenti può inoltre ritenersi possibile dove la parte abbia comunque svolto le proprie difese in primo grado producendo le relative prove a supporto (se del caso anche a seguito di un ordine istruttorio), ove la successiva produzione in appello non possa qualificarsi totalmente nuova, risolvendosi invece in una limitata attività di integrazione documentale, rispetto ad un costrutto probatorio sul quale si era già svolto il contraddittorio in primo grado (cfr. Cons. St. 5509/2014) e nel caso in cui la parte produca tardivamente i documenti tuttavia esponendo le ragioni specifiche non imputabili a sè che non hanno consentito la produzione della documentazione in primo grado, nonostante l’ordine istruttorio del giudice tali da persuadere il giudice di appello a esercitare i poteri officiosi ritenendoli giustificati ed al fine di evitare una palese ingiustizia dell’esito del processo. ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025).
12. Nel caso oggetto del giudizio si chiede dunque l’acquisizione di un documento avente ad oggetto una sentenza che integra un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie ricorrono le circostanze indicate da tale chiarimento della Sezione come legittimanti, in quanto si tratta di un provvedimento giurisdizionale. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito in quanto confliggerebbe col precedente giudicato che aveva già accertato che non vi era alcuna prescrizione. Infatti, con la sentenza del TAR Lazio n. 316/2013 veniva definitivamente accertata la debenza del credito di EA (per quanto riguarda il capitale) accertando che “ le censure proposte con il ricorso in esame vanno respinte, tranne quella relativa alla imputazione degli interessi che va invece accolta, richiamando integralmente, anche in questo caso, le numerose sentenze pronunciate al riguardo (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 6 luglio 2011, n. 5975 e le altre dello stesso tenore, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221, 6224 e, più di recente, 16 maggio 2012, n. 4426 e 11 giugno 2012, n. 5279), dalle quali non si ha motivo per discostarsi.”
13. Risulta invece infondata la censura riguardante il termine prescrizionale quanto agli interessi. Il Collegio aderisce all’orientamento, ribadito anche recentemente, che per essi il termine di prescrizione sia di cinque anni (Cons. Stato, sez. VI, n. 7505/2024) di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In proposito la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
14. Per tutte le ragioni dianzi esposte l’appello va parzialmente accolto.
15. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello in epigrafe (R.G. n. 4878 del 2024), e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per l’effetto finale accoglie parzialmente il ricorso di primo grado, annullando l’intimazione di pagamento nella sola parte relativa agli interessi, nei termini di cui al punto 13 della motivazione, ferma la pretesa relativa alla sorte capitale. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO