Articolo 2 della Legge 22 giugno 2000, n. 193
Articolo 1Articolo 3
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28 luglio 2000
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12 aprile 2025
Art. 2. 1. Le agevolazioni previste dall' articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attivita' produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari ((o all'esterno)) , impiegando persone detenute o internate ((anche ammesse al lavoro esterno)) , limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovra' essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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