TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/09/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 560/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 23 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 7/05/2025
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per , Parte_1
l'avv. DE BONIS ANTONELLA e l'avv. DE BONIS TOMMASO hanno concluso come da nota depositata in data 18/09/2025 per l'avv. PINCIVERO ANGELO ha concluso come da nota depositata in Parte_2 data 22/09/2025 per l'avv. REALACCI ROMINA non ha depositato nota cartolare. CP_1 per , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e nessuno è comparso (già contumaci).
[...] Controparte_6
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:51 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 560/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 560/2019 R.G. promossa da: tra
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. DE BONIS TOMMASO e dall'avv. DE BONIS
ANTONELLA ed elettivamente domiciliata in presso il loro studio sito Priverno (LT), Via Torretta
R., Trav. II snc, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attrice convenuta in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINCIVERO Parte_2 C.F._1
ANGELO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in OS (LT), Piazza del Plebiscito
n. 2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto attore in via riconvenzionale nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. REALACCI CP_1 C.F._2
ROMINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pontinia (LT), Via Trieste n. 79, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto nonché contro
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, ;
[...] Controparte_6 convenuti-contumaci
OGGETTO: azione restituzione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, premettendo di essere proprietaria di un appezzamento di terreno di ha 464.22.52 circa, in parte destinato a pascolo ed in parte di natura seminativa-boschiva, sito nel Comune di OS (LT), Località Monte Alto, riportato in Catasto
Terreni alla Partita 5443 ai fogli catastali 28 e 29, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato
Tribunale – i convenuti come in epigrafe indicati al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) in via principale: a) previo accertamento dell'inesistenza di un valido titolo alla detenzione del bene da parte dei convenuti, condannare
[...]
, , , , , , CP_6 Parte_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_2 Controparte_5
alla consegna in favore del legittimo proprietario, in persona del CP_1 Controparte_7 legale rappresentante pro-tempore, degli appezzamenti di terreno agricolo detenuti senza titolo e precisamente: a) alla restituzione terreno sito in OS distinto in Catasto Controparte_6
Terreni al Foglio 28 particelle nn. 2 - 3 parte, per una superficie di m.
8.987 circa;
b) Parte_2 alla restituzione del terreno sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particelle nn. 2
– 3 – 5 parte e 14 parte per una superficie complessiva di mq. 92.283; c) alla Controparte_4 restituzione del terreno sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particella n. 71 per una superficie complessiva di mq. 6.591; d) alla restituzione del terreno sito in CP_3
OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particelle nn. 41 – 45 – 50 - 53 per una superficie complessiva di mq. 24.029; e) alla restituzione del terreno sito in OS distinto Controparte_2 in Catasto Terreni al Foglio 28 particelle nn. 56 – 87 – 88 – 57 parte per una superficie complessiva di mq. 8.857; f) alla restituzione del terreno sito in OS distinto in Catasto Controparte_5
Terreni al Foglio 28 particelle nn. 43 – 44 – 48 parte per una superficie complessiva di mq. 9.330;
g) alla restituzione del terreno sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio CP_1
28 particella n. 3 parte per una superficie complessiva di mq. 8.390; h) alla Persona_1 restituzione del terreno sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particella n. 3 parte per una superficie complessiva di mq. 2.410; 2) in via subordinata e gradata, in caso di opposizione alla domanda personale di restituzione, in accoglimento dell'azione reale di rivendicazione, accertato il diritto di proprietà dell'attore sugli appezzamenti di terreno innanzi richiamati, facenti parte di un unico corpo fondiario di ha 464.22.52 circa in parte destinato a pascolo, in parte di natura seminativa, in parte boschiva, sito in Comune di OS – Località Monte Alto - riportato in Catasto Terreni alla Partita 5443 ai fogli catastali 28 e 29, accertata la lesione del summenzionato diritto ad opera dei convenuti, condannare: , , , Controparte_6 Parte_2 Controparte_4
, , , e alla CP_3 Controparte_2 Controparte_5 CP_1 Persona_1 restituzione dei lotti innanzi descritti, rispettivamente detenuti, liberi da persone e/o cose in favore di esso legittimo proprietario previa eliminazione delle eventuali opere abusivamente apportate;
3) in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore in conseguenza della loro condotta antigiuridica, quantificati in € 15.000,00 o nella diversa misura che il Giudicante riterrà congrua e di giustizia, anche in via equitativa;
4) con vittoria di spese e compensi di lite.”, lamentando l'occupazione sine titulo da parte dei predetti soggetti degli appezzamenti di terreno sopra indicati.
Il convenuto sig. , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta depositata il 29/04/2019, contestando la pretesa avversaria e, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non detenendo il terreno indicato dall'attrice, ha, preliminarmente eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, chiedendone nel merito la reiezione.
Il convenuto sig. tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 30/04/2019, contestando integralmente nel merito la ricostruzione attorea, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarrs reiectis: - In via principale: previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre venti anni da parte di , del Parte_2 terreno al Foglio 28, particelle nn.
3-5 parte e 14 parte, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto infondata, sia in fatto, sia in diritto;
- In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto del terreno al Foglio 28, particelle nn.
3-5 e 14 parte in favore del convenuto, ai sensi dell'art. 1158 cc, ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
I convenuti , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e , regolarmente evocati nel presente giudizio, restavano
[...] Controparte_6 contumaci, mentre il convenuto risultava essere deceduto. Persona_1
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove orali, veniva discussa e decisa, dopo rinvii richiesti dalle parti per bonario componimento, all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. In via preliminare, si consta come l'odierna parte attrice abbia dato conto, nelle note di trattazione cartolare depositate in vista dell'odierna udienza, che i convenuti ed Controparte_2 CP_4
hanno riconsegnato i beni rispettivamente illegittimamente detenuti, così come
[...] CP_1 che ne ha proposto l'acquisto, con esplicita rinuncia alla domanda nei confronti dei predetti soggetti.
Parte attrice ha, per contro, rappresentato di non essere riuscita ad addivenire ad alcun accordo con il convenuto rinnovando nei confronti di questi, tutte le eccezioni di rito e di merito Parte_2 spiegate e le contestazioni sollevate, così come anche nei confronti degli altri convenuti contumaci con rassegna delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via principale, in accoglimento della domanda introduttiva, accertata l'inesistenza di un valido titolo alla detenzione del bene da parte dei convenuti, condannare , , , Controparte_6 Parte_2 CP_3
alla consegna in favore del legittimo proprietario, in persona Controparte_5 Controparte_7 del legale rappresentante pro-tempore, degli appezzamenti di terreno agricolo detenuti senza titolo
e precisamente: a) alla restituzione terreno sito in OS distinto in Catasto Controparte_6
Terreni al Foglio 28 particelle nn. 2 - 3 parte, per una superficie di m.
8.987 circa;
b) Parte_2 alla restituzione del terreno sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particelle nn. 2
– 3 – 5 parte e 14 parte per una superficie complessiva di mq. 92.283; c) alla CP_3 restituzione del terreno sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particelle nn. 41 –
45 – 50 - 53 per una superficie complessiva di mq. 24.029; d) alla restituzione del Controparte_5 terreno sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particelle nn. 43 – 44 – 48 parte per una superficie complessiva di mq.
9.330. In conseguenza dell'illegittima detenzione, condannare in via equitativa i convenuti al risarcimento del danno patito dall'attrice, danno in re ipsa ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene e all'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene in relazione alla sua natura fruttifera, rispettivamente nella seguente misura: in € 15.000,00 o nella misura Parte_2 maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
per gli altri, essendo i lotti occupati di dimensioni inferiori rispetto a quello illegittimamente detenuto dal nella misura di € Pt_2
5.000,00 ciascuno o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. Condannare, altresì, ciascuno dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di lite da determinarsi sulla scorta dei parametri forensi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari. In via subordinata e gradata, nella deprecata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di restituzione, in accoglimento dell'azione reale di rivendicazione, accertato il diritto di proprietà dell'attore sugli appezzamenti di terreno innanzi richiamati, facenti parte di un unico corpo fondiario di ha 464.22.52 circa in parte destinato a pascolo, in parte di natura seminativa, in parte boschiva, sito in Comune di OS – Località Monte Alto - riportato in Catasto Terreni alla Partita 5443 ai fogli catastali 28 e 29, accertata la lesione del summenzionato diritto ad opera dei convenuti, condannare: , , , alla restituzione Controparte_6 Parte_2 CP_3 Controparte_5 dei lotti innanzi descritti, rispettivamente detenuti, liberi da persone e/o cose in favore di esso legittimo proprietario previa eliminazione delle eventuali opere abusivamente apportate. Sempre con condanna dei convenuti al pagamento dei danni patiti della società attrice e delle spese e dei compensi di lite da determinarsi sulla scorta dei parametri forensi da liquidarsi in via antistataria agli scriventi procuratori. Rigettare la domanda di usucapione riconvenzionale avversa siccome infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, inammissibile ed improcedibile in quanto azione petitoria spiegata a fronte di azione personale.”.
Ciò posto, in via preliminare, alla luce delle nuove conclusioni rassegnate dalla difesa attorea, nulla andrà statuito da questo G.I. in ordine alle domande formulate nei confronti dei convenuti
[...]
e , avendo la società attrice espressamente dichiarato di CP_2 Controparte_4 CP_1 voler rinunciare alla domanda nei confronti dei predetti.
Come noto, la rinuncia alla domanda giudiziale costituisce espressione della facoltà della parte di modificare le richieste e le conclusioni precedentemente formulate: può riguardare una delle domande proposte o un suo singolo capo.
Tale rinuncia rientra fra i poteri discrezionali del difensore che lo abilitano a scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
essa può essere fatta dal difensore anche se non munito di procura speciale contenente la facoltà di rinuncia e non necessita né di forma in particolare, né di accettazione della controparte (ex multis, Cass. 28146/2013; Cass. n. 23749/2011;
Cass. 1439/2002).
Residua, dunque, la statuizione in ordine alle domande di restituzione dei cespiti immobiliari svolta nei confronti della parte costituita nonché nei confronti delle altre parti contumaci, Parte_2 sigg. , , . Controparte_6 CP_3 Controparte_5
Ciò posto, ai fini di una corretta qualificazione dell'azione, si osserva come l'attore, premettendo di essere proprietario dell'immobile in parola, occupato sine titulo dall'odierno convenuto, ha agito al fine di ottenere il rilascio del suddetto cespite.
A tale proposito giova rammentare che, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda di natura personale, nella quale è sussumibile l'odierna fattispecie, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova (Cass. civ., sez. II., 19/02/2002, n. 2392), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2092).
Va premesso, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di prova (art. 2697 c.c.) che, alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 c.c.), incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione;
incombe, invece, al convenuto di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore della res in proprietà dell'attore, in virtù di idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (sulla distribuzione dell'onere probatorio vd. ex plurimis
Cass. n. 4416.2007: "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo"; conf. Cass. n. 26003.2010; Cass. n. 1929/2009; Cass. n. 11774/2006; Cass. n.
23086/2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio
o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia"; Cass.
n. 13605/2000).
Orbene, per quanto concerne la domanda di restituzione formulata nei confronti dei convenuti contumaci sigg. , , , dalla documentazione versata Controparte_6 CP_3 Controparte_5 in atti e, segnatamente, dalle visure catastali, dai titoli di proprietà, dalla ricognizione dei confini a cura del Dr. con estratto di mappa, nonché dalla contumacia delle predette parti Parte_3 convenute, nonché dall'indifferenza dalle stesse mostrata non solo al presente giudizio, ma anche alle diffide stragiudiziali regolarmente ricevute (vd. all. 3, citazione) e all'invito a partecipare alla procedura di mediazione, è emersa in maniera chiara ed univoca la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda nei confronti delle predette parti. Va parimenti accolta la domanda attorea di restituzione formulata nei confronti del convenuto Pt_2
con consequenziale reiezione della domanda riconvenzionale svolta da quest'ultimo.
[...]
Ed invero, l'istruttoria documentale ed orale espletata nel corso del giudizio -, e sostanzialmente finalizzata ad ottenere la prova da parte del convenuto dell'intervenuta usucapione del terreno, oggetto della domanda di restituzione, sito in OS distinto in Catasto Terreni al Foglio 28 particelle nn. 2 – 3 – 5 parte e 14 parte per una superficie complessiva di mq. 92.283 -, non ha fornito alcuna dimostrazione a supporto di tale pretesa.
Come noto, ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Dirimente, nel caso di specie, è la mancanza dell'animus possidendi in capo al convenuto Pt_2
[...]
Le attività materiali dallo stesso asseritamente poste in essere sul terreno usucapendo e, segnatamente, la realizzazione di una recinzione, la presenza di coltivazioni e di bestiame da pascolo valgono, se del caso, a fondare prova in ordine alla materiale apprensione del bene (cd. corpus possessionis) che, come noto, non ex se bastevole a fondare un possesso utile ad usucapire.
Difetta, invero, l'animus possidendi e tale aspetto risulta essere dirimente e, dunque, esime questo
G.I. da una disamina delle prove orali espletate nel corso del giudizio: quanto sopra lo si evince chiaramente dalla documentazione offerta dalla medesima parte istante e, nello specifico, dai bollettini di pagamento dei canoni di affitto del terreno in oggetto afferenti alle mensilità di settembre e di dicembre 2018 dal medesimo versati (all. 4, comparsa).
Tale documentazione comprova, dunque, come il signor fosse pienamente Parte_2 consapevole di condurre in locazione un bene appartenente a terzi, tant'è che lo stesso lo ammette nel proprio atto introduttivo (si veda punto 4, pag. 2, comparsa di costituzione e risposta: “Il sig. Pt_2 infatti è un agricoltore diretto con regolare iscrizione, così come lo era il padre…ed entrambi hanno sempre condotto il terreno oggetto di causa”).
Come noto, il detentore, ancorché qualificato, è privo dell'"animus possidendi" e detiene la cosa nella consapevolezza della sua altruità, il che non configura quel possesso necessario a legittimare una domanda di usucapione.
Secondo l'uniforme indirizzo di legittimità, infatti, «Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus";» (Cassazione civile sez. II, 27/09/2017, n.22667).
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea, accertata l'occupazione senza titolo da parte dei predetti convenuti, sigg. , , Controparte_6 CP_3
ed dei cespiti immobiliari meglio indicati nelle conclusioni da Controparte_5 Parte_2 ultimo rassegnati, deve essere ordinato a questi ultimi il rilascio e la riconsegna immediata dei predetti beni in favore dell'odierna parte attrice, liberi da persone e cose, anche interposte.
Va, infine, respinta la domanda attorea avente ad oggetto la richiesta risarcitoria per il ristoro di asseriti danni derivanti dall'illegittima occupazione dei beni oggetto di domanda, nonché dalla concreta modificazione dello stato dei luoghi.
La domanda in commento è del tutto lacunosa di allegazioni sul punto.
Ciò posto, questo giudice non ignora il principio giurisprudenziale enucleato, in più occasioni dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, ben potendo, in tale ipotesi, la determinazione del risarcimento del danno essere operata dal giudice facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato» (si vedano ex multis, Cass. 6-11-2008 n. 26610; Cass. 11-2-2008 n. 3251; Cass.
8-5-2006 n. 10498; Cass. 18-1- 2006 n. 827; Cass. 29-1-2003 n. 1294; Cass. 5-11-2001 n. 13630).
I Giudici di Piazza Cavour hanno, purtuttavia, precisato che «l'esistenza di un danno in re ipsa costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che poggia sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale» (v. Cassazione civile sez. II, 07/08/2012, n.14222), il che comporta che siffatto principio vada adeguato con il più recente indirizzo ermeneutico che “ritiene comunque necessario l'assolvimento da parte del danneggiato, quantomeno, di un onere di
“allegazione” delle situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del danno c.d. conseguenza” (v.
Tribunale Roma sez. VI, 15/01/2018, n.1320; Cassazione civile sez. III, 27/07/2015, n.15757).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto neppure in minima parte predetto onere, omettendo altresì formulazione di istanze istruttorie sul punto nei propri scritti.
A tale riguardo, Cass. civ. sez. VI, ordinanza n.25898 del 15.12.2016 ha precisato che “il danno in re ipsa nelle occupazioni senza titolo va inteso in senso descrittivo, di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, tale che “non fa comunque venir meno l'onere per
l'attore quanto meno di allegare, ed anche di provare il fatto base da cui il pregiudizio discende”, ovvero il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (es. locazione)”.
Tanto premesso, la suddetta domanda va rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto dei valori minimi per i convenuti , e Controparte_6 CP_3
, stante la contumacia degli stessi, il che non ha comportato particolare Controparte_5 dispiegamento di difese da parte attrice, mentre si terrà conto dei valori medi per il convenuto costituito Parte_2
Vanno, invece, integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice e i convenuti Controparte_2
e con i quali è stato dato atto di aver raggiunto un accordo e della Controparte_4 CP_1 rinuncia della domanda nei confronti di questi ultimi.
Il convenuto va altresì condannato – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 Parte_2 marzo 2010, n. 28 - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stato regolarmente invitato (cfr. verbale di mediazione, all. avv.ti
De Bonis dep. 13.09.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1. in accoglimento della domanda attorea, accertata l'occupazione senza titolo da parte dei convenuti, sigg. , e , Controparte_6 Parte_2 CP_3 Controparte_5 condanna questi ultimi al rilascio immediato in favore dell'attrice dei beni qui di seguito indicati, liberi da persone, anche interposte, e cose e, segnatamente, condanna:
a. alla restituzione del terreno sito in OS (LT) distinto in Catasto Controparte_6
Terreni al Foglio 28 particelle nn. 2 - 3 parte, per una superficie di m.
8.987 circa;
b. alla restituzione del terreno sito in OS (LT) distinto in Catasto Parte_2
Terreni al Foglio 28 particelle nn. 2 – 3 – 5 parte e 14 parte per una superficie complessiva di mq. 92.283;
c. alla restituzione del terreno sito in OS (LT) distinto in Catasto CP_3
Terreni al Foglio 28 particelle nn. 41 – 45 – 50 - 53 per una superficie complessiva di mq. 24.029;
alla restituzione del terreno sito in OS (LT) distinto in Catasto Controparte_8
Terreni al Foglio 28 particelle nn. 43 – 44 – 48 parte per una superficie complessiva di mq. 9.330;
2. rigetta le restanti domande attoree;
3. rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto Parte_2
4. condanna in solido i convenuti contumaci , e Controparte_6 CP_3 CP_5
a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00
[...] per compensi di avvocato, euro 23,85 per esborsi (7,95 € x 3, spese di notifica), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Tommaso De Bonis e avv. Antonella De
Bonis;
5. condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano Parte_2 in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, euro 320,75 per esborsi (marca € 27,00 + c.u. €
237,00 + spese notifica € 7,95 + € 48,80 spese mediazione), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Tommaso De Bonis e avv. Antonella De Bonis;
6. compensa per intero le spese di lite tra l'attrice e i convenuti Controparte_2 CP_4
e ;
[...] CP_1
7. condanna altresì il convenuto - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 - al Parte_2 pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini